TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 31 marzo 2023, n. 5524

Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione diniego - Travisamento dei titoli e delle pubblicazioni

Data Documento: 2023-04-03
Autorità Emanante: Tar Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Relativamente a un ricorso proposto avverso il diniego di abilitazione scientifica nazionale, il Collegio rileva il difetto di istruttoria e di motivazione in ragione del fatto che la disamina e la conseguente valutazione delle pubblicazioni, dei restanti titoli e del curriculum risulterebbe molto carente.

Infatti: a) il giudizio espresso da uno dei commissari è fondato su argomentazioni che confliggono con i dati documentali (avendo lo stesso espresso un giudizio, facendo riferimento a “due modeste monografie”,  non coincidenti con quelle presentate dalla candidata-ricorrente), dimostrando una disamina inesistente o, comunque, fortemente carente dei titoli e del curriculum; b) il giudizio collegiale, pur prendendo le mosse da una valutazione non negativa sulla produzione del candidato, giunge a conclusioni non sostenute da una specifica e dettagliata motivazione che faccia emergere in modo nitido le negatività attribuite alle pubblicazioni della ricorrente; in buona sostanza, la candidata è stata giudicata non idonea sulla base di una formula generica (“non è possibile esprimere, allo stato, un giudizio pienamente positivo di maturità scientifica ai fini dell’idoneità alla docenza di seconda fascia”) e –come detto- di un conclamato travisamento delle sue pubblicazioni e dei suoi titoli, sulla scorta di valutazioni preconcette, smentite –lo si ripete ancora- dai dati documentali.

Infine sono mancati una concreta valutazione del curriculum e, tanto nei giudizi individuali quanto in quello collegiale, qualsiasi approfondimento sugli scritti minori, definiti dallo stesso commissario  “notarelle” senza aver mai aperto i files depositati dalla candidata.

Contenuto sentenza

N. 05524/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06708/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6708 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Taverniti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Sesto [#OMISSIS#] n.23;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione giudicatrice abilitazione nazionale settore 12-G1, ANVUR, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

1.del diniego all’abilitazione nazionale della dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Taverniti alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 “Diritto Penale”, indetta originariamente con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 e, in particolare, del provvedimento, privo di data, riportante il giudizio collegiale e i giudizi individuali attribuiti dalla Commissione esaminatrice alla ricorrente a seguito del riesame disposto da codesto ecc.mo TAR, Sezione Terza, con sentenza n. 5575/2016 dell’11 [#OMISSIS#] 2016, del quale la ricorrente stessa non ha avuto alcuna comunicazione diretta, ma che ha appreso essere stato affisso sul [#OMISSIS#] del MIUR probabilmente a decorrere dal 3 [#OMISSIS#] 2017;

2. ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, di tutti i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice nominata per riesaminare la domanda di concorso della dott.ssa [#OMISSIS#], dei quali la ricorrente ha rinvenuto on-line esclusivamente n. 2 verbali del 18 aprile 2017;

3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio definitivo di non idoneità ai fini dell’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 “Diritto Penale”, indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012; più precisamente, ha impugnato il provvedimento, privo di data e dichiaratamente conosciuto solo in virtù della pubblicazione sul [#OMISSIS#] del MIUR, riportante il giudizio collegiale e i giudizi individuali attribuiti dalla Commissione esaminatrice dopo il riesame dell’originaria valutazione negativa, annullata con sentenza di questa Sezione n. 5575 del 20 aprile 2016.

Riferisce più in dettaglio che, con la richiamata decisione, veniva ordinato al Ministero resistente di disporre una nuova valutazione della candidata alla luce delle statuizioni contenute in sentenza; ovvero tenuto conto: a) che la ricorrente stessa avesse superato le tre mediane di riferimento; b) e che “vanta una serie di esperienze dal punto di vista didattico e scientifico”.

Nelle more, è stata valutata non idonea anche all’esito della procedura indetta per il conseguimento della stessa abilitazione nell’anno 2016 e ha nuovamente impugnato la valutazione finale della Commissione con ricorso iscritto al n.5842/2017 R.R., chiamato per la discussione –unitamente al presente giudizio- [#OMISSIS#] stessa udienza di smaltimento del 27 gennaio 2023.

Nessuno si è costituito per le Amministrazioni resistenti e la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta del primo motivo incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione nonché sulla violazione del precedente giudicato.

2.1.- Più precisamente, [#OMISSIS#] prospettazione della ricorrente, la disamina e la conseguente valutazione delle pubblicazioni, dei restanti titoli e del curriculum risulterebbe molto carente, per ciò stesso ponendosi in contrasto con il giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 5575/2016, di accoglimento di analoga censura. Nuovamente il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe viziato da difetto di istruttoria e, altresì, da contraddittorietà.

Esaminando gli atti di causa, emergono invero due [#OMISSIS#] rilevanti: a) il giudizio espresso in particolare dal prof. Picotti è fondato su argomentazioni che confliggono con i dati documentali (ha espresso il giudizio rispetto a due monografie non coincidenti con quelle presentate dalla candidata che, invero, non ha mai scritto di delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, di difesa del mare, di inquinamento idrico e di pirateria informatica; così come le “due modeste monografie”, cui il professore allude, non riguardano affatto reati della stessa indole e il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) e che dimostrano una disamina inesistente o, comunque, fortemente carente dei titoli diversi dalle due –diverse- monografie e del curriculum; b) il giudizio collegiale, pur prendendo le mosse da una valutazione non negativa sulla produzione del candidato (si dà invero atto di un curriculum adeguato quanto ad attività didattiche, di un buon numero di pubblicazioni tra cui due monografie, del superamento delle tre mediane e della coerenza delle tematiche trattate con quelle del settore concorsuale), giunge a conclusioni non sostenute da una specifica e dettagliata motivazione che faccia emergere in modo nitido le negatività attribuite alle pubblicazioni della ricorrente; in buona sostanza, la candidata è stata giudicata non idonea sulla base di una formula generica (“non è possibile esprimere, allo stato, un giudizio pienamente positivo di maturità scientifica ai fini dell’idoneità alla docenza di seconda fascia”) e –come detto- di un conclamato travisamento delle sue pubblicazioni e dei suoi titoli, in [#OMISSIS#] analisi sulla scorta di valutazioni preconcette, smentite –lo si ripete ancora- dai dati documentali.

Inoltre sono mancati una concreta valutazione del curriculum e, tanto nei giudizi individuali quanto in quello collegiale, qualsiasi approfondimento sugli scritti minori; scritti che il prof. Picotti ha definito “notarelle” senza aver mai aperto i files depositati dalla candidata.

In buona sostanza, la dott.ssa [#OMISSIS#] è stata sottoposta ad una valutazione carente, connotata da evidente difetto di istruttoria e motivazione oltre che da contraddittorietà, sovrapponibile a quella già [#OMISSIS#] da questa Sezione con la più volte richiamata sentenza n. 5575/2016

Si richiama in proposito un’altra recente pronunzia di questo Collegio, pronunziata in riferimento ad un [#OMISSIS#] analogo, secondo cui “per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – (che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo), tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari”(cfr. la sentenza n. 3052/2022).

Applicando tali principi al [#OMISSIS#] di specie, trova conferma la conclusione attinta che i giudizi dei singoli Commissari e quello sintetico finale espresso dalla Commissione a conclusione del procedimento risultano inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto a qualificare come non adeguati la produzione scientifica e il curriculum della candidata; la motivazione si rivela quindi del tutto generica, completamente slegata dall’esame delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e priva dell’indicazione delle ragioni che hanno in effetti condotto la Commissione stessa a concludere per l’impossibilità di esprimere nei confronti della candidata “..un giudizio pienamente positivo di maturità scientifica ai fini dell’idoneità alla docenza di seconda fascia “.

2.2.- Diversamente va respinto il secondo motivo, incentrato sul tema dell’insufficienza dei tempi procedimentali di valutazione in quanto già esaminato e respinto [#OMISSIS#] precedente sentenza n. 5575/2016 più volte citata, al cui iter argomentativo si rinvia.

3.- In conclusione, il gravame va accolto nei termini che precedono per difetto di adeguata istruttoria e per contraddittorietà della motivazione.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo in capo alla soccombente Amministrazione di rinnovare ancora una volta il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierna ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quelli che hanno rassegnato le pregresse valutazioni, oggetto di censura. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] Serlenga, Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 31/03/2023