TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 20 aprile 2023, n. 6806

Concorso di dottorato - soccorso istruttorio

Data Documento: 2023-04-20
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il bando onerava i candidati di dichiarare il possesso dei titoli in seno alla domanda di partecipazione mediante l’utilizzo della piattaforma Infostud, stabilendo che non sarebbero state ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nella lex specialis, mentre è incontestato che il ricorrente abbia omesso di dichiarare il titolo in questione – nel caso di specie, quello delle “esperienze estere”, che il ricorrente avrebbe potuto documentare tramite la partecipazione al programma erasmus di durata annuale – compilando la specifica sezione della domanda nell’apposita piattaforma, chiedendo solo ex post che venisse valutato. Al riguardo non può essere invocato il soccorso istruttorio atteso che, nel caso in esame, non si tratterebbe di regolarizzare la domanda di partecipazione, bensì di sanare l’omissione di un adempimento che l’interessato aveva l’onere di porre in essere in spregio al principio della par condicio e dell’autoresponsabilità che caratterizzano le procedure concorsuali.

Invero, la giurisprudenza ha più volte osservato come l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico sia un elemento della domanda di partecipazione la cui carenza non possa in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione (cfr. ex multis, Tar Napoli, sentenza n. 7555/2022), dovendosi individuare «il limite all’attivazione del soccorso istruttorio […] con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio» (Consiglio di Stato, sentenza n. 7975/2019). Di fronte a previsioni del bando chiare e univoche, come quelle in esame, va poi richiamato il principio generale di autoresponsabilità in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori commessi nella presentazione della domanda e della documentazione. Ne deriva che il ricorso al soccorso istruttorio non è ammesso in tutti i casi in cui l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione della par condicio, concretizzata dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria su iniziativa dell’Amministrazione, di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile, la cui presentazione, nei termini e con le modalità previste dal bando, era precipuo onere del candidato.

Contenuto sentenza

N. 06806/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15614/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 15614 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Trubiani, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Badò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[#OMISSIS#] Ciangola, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Figliozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Calcioli in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 58;
[#OMISSIS#] Casavecchia, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Germani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della graduatoria di merito, comunicata il 12 ottobre 2022, relativa al concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – Anno Accademico 2022/2023 – 38° Ciclo – DR n. 2181/2022 dell’Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Architettura – denominato “Teoria e Progetto”.

per quanto riguarda i motivi aggiunti del 26 gennaio 2023:

– della graduatoria di merito definitiva di cui al Decreto Rettorale n. 3159/2022 – Prot. n. 102442, pubblicato in data 15 novembre 2022;

– di ogni altro atto o provvedimento (allo stato non conosciuto) presupposto, connesso e/o conseguenziale rispetto [#OMISSIS#] atti su individuati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, di [#OMISSIS#] Ciangola e di [#OMISSIS#] Casavecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, vincitore del concorso indetto dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca, a.a. 2022/2023, 38° Ciclo, presso la Facoltà di Architettura, denominato “Teoria e Progetto”, collocatosi al dodicesimo posto [#OMISSIS#] graduatoria comunicatagli in data 12 ottobre 2022 con punteggio pari a 98/130, ha adito questo TAR per l’annullamento, previa sospensiva, della suddetta graduatoria [#OMISSIS#] parte in cui non gli è stato riconosciuto l’ulteriore punteggio di 3 punti, per “esperienze estere per almeno 2 mesi, compreso Erasmus”, escludendolo dai vincitori “con borsa”.

2. Espone in fatto di aver svolto un anno di progetto Erasmus a [#OMISSIS#] ([#OMISSIS#]), così maturando il requisito indicato dal bando che gli avrebbe consentito l’attribuzione di altri 3 punti, in modo da collocarsi in ottava posizione e ottenere il finanziamento economico, riconosciuto ai soli primi dieci vincitori; rappresenta altresì di aver contestato la mancata assegnazione di detto punteggio mediante istanza di riesame in autotutela inviata in data 24 ottobre 2022 all’Amministrazione, la quale respingeva la richiesta, precisando che “i titoli dovevano, da bando, essere acquisiti dal sistema infostud al momento dell’iscrizione e non era possibile presentarli in altro modo”.

3. In diritto, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare autonomamente la ricorrenza di tale specifico titolo previsto nel bando sotto la voce “esperienze estere”, potendolo ricavare dal curriculum vitae dell’interessato mediante il sistema infostud e accertandone il possesso per mezzo del soccorso istruttorio. L’Amministrazione inoltre avrebbe rigettato la richiesta di riesame “senza fornire alcuna specifica e puntuale motivazione”, così [#OMISSIS#] l’art. 3 della legge n. 241/1990.

4. Si sono costituiti in resistenza l’Università e la dott.ssa Ciangola, collocatasi in decima posizione, quest’[#OMISSIS#] anche eccependo l’inammissibilità e improcedibilità del gravame per mancata impugnazione della graduatoria definitiva, pubblicata in data 15 novembre 2022, [#OMISSIS#] quale il ricorrente, a seguito di rinuncia di un vincitore, risulta avanzato di una posizione.

5. All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 9 gennaio 2023, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio (cfr. ordinanza n. 430/2023).

6. Con atto di motivi aggiunti, notificato in data 11 gennaio 2023 e depositato il successivo 26 gennaio, il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale recante la graduatoria definitiva.

7. In data 16 marzo 2023, si è altresì costituito il controinteressato dott. Casavecchia, argomentando per il rigetto.

8. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 18 aprile 2023, in vista della quale l’Ateneo e la dott.ssa Ciangola hanno prodotto memorie, la causa è stata trattenuta in decisione dando avviso alle parti della definizione del giudizio con sentenza semplificata.

9. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccepita improcedibilità del giudizio per irritualità nell’integrazione del contraddittorio in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

10. Ad avviso del ricorrente, l’Ateneo avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, riconoscendo dunque l’ulteriore punteggio relativo al titolo “esperienze all’[#OMISSIS#]” in ragione dell’effettivo possesso dello stesso, pure risultante dal proprio curriculum vitae.

11. L’assunto di parte non può condividersi.

12. Il bando onerava i candidati di dichiarare il possesso dei titoli in seno alla domanda di partecipazione mediante l’utilizzo della piattaforma Infostud (cfr. art. 3), stabilendo inoltre che non sarebbero state ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate [#OMISSIS#] lex specialis, mentre è incontestato che il ricorrente abbia omesso di dichiarare il titolo in questione, compilando la specifica sezione della domanda nell’apposita piattaforma (cfr. anche istanza di autotutela del 24 ottobre 2022), chiedendo solo ex post che venisse valutato.

13. Al riguardo non può essere invocato il soccorso istruttorio atteso che, nel [#OMISSIS#] in esame, non si tratterebbe di regolarizzare la domanda di partecipazione, bensì di sanare l’omissione di un adempimento che l’interessato aveva l’onere di porre in essere in spregio al principio della par condicio e dell’autoresponsabilità che caratterizzano le procedure concorsuali.

14. Invero, la giurisprudenza ha più volte osservato come l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico sia un elemento della domanda di partecipazione la cui carenza non possa in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del [#OMISSIS#] di presentazione (cfr. ex multis, Tar Napoli, sentenza n. 7555/2022 e giur. ivi citata)., dovendosi individuare «il limite all’attivazione del soccorso istruttorio […] con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a [#OMISSIS#] di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto [#OMISSIS#] altri candidati in palese violazione della par condicio» (Consiglio di Stato, sentenza n. 7975/2019).

15. Di fronte a previsioni del bando chiare e univoche, come quelle in esame, va poi richiamato il principio generale di autoresponsabilità in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori commessi [#OMISSIS#] presentazione della domanda e della documentazione.

16. Ne deriva che il ricorso al soccorso istruttorio non è ammesso in tutti i casi in cui l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione della par condicio, concretizzata dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria su iniziativa dell’Amministrazione, di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile, la cui presentazione, nei termini e con le modalità previste dal bando, era precipuo onere del candidato.

17. Le medesime considerazioni destituiscono di fondamento anche la lamentata carenza di motivazione del rigetto di autotutela, posto che la motivazione del diniego è chiaramente espressa [#OMISSIS#] nota del 15 novembre 2022, in quanto l’indicazione secondo cui “[i] titoli dovevano, da bando, essere acquisiti dal sistema infostud al momento dell’iscrizione, non era possibile presentarli in altro modo” è pienamente conforme alle previsioni del bando e osservante dei principi generali più volte sopra ricordati.

18. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il ricorso e i motivi aggiunti, che ripropongono specularmente le medesime argomentazioni del primo, [#OMISSIS#] respinti.

19. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le parti resistenti, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna, per una somma complessiva pari a euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] Belfiori, Referendario

Pubblicato il 20/04/2023