Nell’ambito di un giudizio di impugnazione della graduatoria della prova di accesso al corso di laurea a numero programmato (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria), a fronte dell’ambiguità di un quesito, che non riportava alcuna risposta corretta, il Collegio ha rilevato che “le censure inerenti all’ambiguità della formulazione del quesito n. 21 della matrice ministeriale risultino fondate e, pertanto, tale quesito abbia finito per penalizzare in maniera determinante la parte ricorrente, precludendole l’utile collocamento in graduatoria e, quindi, il conseguimento del bene della vita che intende conseguire. L’amministrazione resistente, pertanto, è tenuta a rimodulare il punteggio spettante alla parte ricorrente, incrementandolo […] e procedendo alla riformulazione della graduatoria e all’eventuale immatricolazione presso uno degli Atenei indicati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva in questione, da individuarsi in base al punteggio rimodulato”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 giugno 2023, n. 10243
Accesso a corso di laurea a numero programmato - ambiguità del quesito - prova di resistenza
- 10243/2023 REG.PROV.COLL.
- 12534/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12534 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Universita’ La Sapienza Polo Pontino – Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Buccarella, [#OMISSIS#] Mazzetti, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
a) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata in data 28/09/2021 [#OMISSIS#] parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione n. 16573 con punti 34,60 in riferimento al sostenuto esame per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Polo Pontino, svolto il 03/09/2021 presso la sede dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e, quindi, in posizione non utile ai fini dell’immatricolazione al corso di laurea;
b) di tutti gli altri atti presupposti, preordinati alla formazione della graduatoria impugnata connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Universita’ La Sapienza Polo Pontino – Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 [#OMISSIS#] 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’esponente rappresentava di aver partecipato alla selezione per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022.
In seguito alla pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa, l’esponente apprendeva di essersi collocato in posizione n. 16.573 con un punteggio finale pari a 34,60 punti.
Per effetto del punteggio riportato, l’esponente non risultava collocato entro il numero di posti utili per l’immatricolazione al corso di laurea in questione né tale situazione mutava all’esito degli intervenuti scorrimenti della graduatoria.
L’esponente, mediante la proposizione del presente ricorso, insorgeva avverso la graduatoria di merito e tutti gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone la illegittimità e chiedendone l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato con rimodulazione del punteggio e accertamento del diritto ad essere iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia attivato presso uno degli Atenei di interesse per come indicati [#OMISSIS#] domanda di partecipazione al test di ammissione. In via subordinata, la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del quesito n. 21 della matrice ministeriale, il riconoscimento di un maggior punteggio e la condanna delle amministrazioni intimate ad adottare un provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa ovvero il riconoscimento di un [#OMISSIS#] posizionamento in graduatoria per il relativo scorrimento.
Il Ministero dell’Istruzione e l’intimata Università si costituivano in giudizio per resistere al presente ricorso.
Nelle more del giudizio alla luce dell’ordinanza della Sezione Settima del Consiglio di Stato n.5383/2022 l’Università La Sapienza ha disposto l’immatricolazione con riserva ed in soprannumero del ricorrente presso la Sede del Polo Pontino.
All’udienza pubblica del 24 [#OMISSIS#] 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
La parte ricorrente, con il gravame in esame, ha contestato la legittimità dell’operato dell’amministrazione ministeriale resistente [#OMISSIS#] formulazione del quesito n. 21 della matrice ministeriale relativa al test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2021/2022. In particolare, la parte ricorrente ha ritenuto che tale quesito non presentasse alcuna risposta esatta, sicché il Ministero dell’Università e della Ricerca avrebbe dovuto procedere ad annullarlo e a rettificare il punteggio dalla stessa essa conseguito nel predetto test.
Il ricorso è fondato e, quindi, merita di essere accolto.
In proposito giova evidenziare che il Consiglio di Stato, con plurime ordinanze (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, n. 2878/2022, n. 1578/2022 e n. 1962/2022), rese nell’ambito di omologhi giudizi incardinati in relazione alla procedura per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’annualità 2021/2022, ha rilevato la necessità di accertare la corretta formulazione di alcuni quesiti predisposti dal Cineca, alla luce delle criticità prospettate da numerosi candidati nell’ambito di giudizi da essi incardinati presso l’Autorità giudiziaria amministrativa.
Il Consiglio di Stato, pertanto, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., incaricando per il suo espletamento un’apposita Commissione incardinata presso l’Istituto Superiore di Sanità. Tale Commissione, all’esito dei suoi lavori, ha redatto una relazione evidenziando, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che “il testo della domanda 21 e, maggiormente, della correlata risposta E) sono ambigui e tali da poter indurre in errore il candidato”.
La parte ricorrente, come risulta dalla documentazione versata in atti, non ha fornito, in relazione al quesito n. 21 della matrice ministeriale, la risposta considerata corretta dal Ministero resistente, con conseguente decurtazione di 0,40 punti e mancata attribuzione del punteggio spettante in [#OMISSIS#] di risposta corretta, pari a 1,5 punti.
La parte ricorrente ha successivamente assolto la prova di resistenza in ordine al fatto che con il punteggio rimodulato – pari a .36,50 punti, dato dalla sommatoria del punteggio inizialmente conseguito (34,60 punti) e del maggior punteggio invocato in relazione al quesito n. 21 della matrice ministeriale nei termini indicati in ricorso (1,90 punti) avrebbe superato l’[#OMISSIS#] candidato beneficiario dello scorrimento che ha conseguito 36,20 punti.
Il Collegio ritiene che gli esiti della verificazione svolta dall’Istituto Superiore di Sanità siano condivisibili e che, nel [#OMISSIS#] di specie, non sussistano valide ragioni alternative per discostarsi dagli stessi.
Infatti, a fronte di un quesito che recava la seguente domanda: “Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono [#OMISSIS#]/e?”, è corretto ritenere che anche la risposta sub e) (ossia, “nessuna”) fosse effettivamente fuorviante. Ciò in quanto le cinque possibili risposte si riferivano alle tre possibili affermazioni di cui alle opzioni A1, A2 e A3, e non al novero delle risposte possibili a); b); c); d); ed e). In altri termini, anche la risposta sub e), in base alla quale si afferma che nessuna delle affermazioni contenute nelle opzioni A1-A2-A3 sia corretta, non potrebbe definirsi esatta posto che l’affermazione contenuta nell’opzione A1 (il cui tenore è “l’idrogeno è l’unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi”) risultava in realtà esatta.
Il Collegio, alla luce delle superiori considerazioni e aderendo alle risultanze della citata verificazione, rileva come le censure inerenti all’ambiguità della formulazione del quesito n. 21 della matrice ministeriale risultino fondate e, pertanto, tale quesito abbia finito per penalizzare in maniera determinante la parte ricorrente, precludendole l’utile collocamento in graduatoria e, quindi, il conseguimento del [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] che intende conseguire.
L’amministrazione resistente, pertanto, è tenuta a rimodulare il punteggio spettante alla parte ricorrente, incrementandolo di 1,9 punti e procedendo alla riformulazione della graduatoria e all’eventuale immatricolazione presso uno degli Atenei indicati [#OMISSIS#] domanda di partecipazione alla procedura selettiva in questione, da individuarsi in base al punteggio rimodulato.
Conclusivamente, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere accolto. Per l’effetto, si dispone, a carico dell’amministrazione resistente, la rielaborazione della graduatoria previa rimodulazione del punteggio conseguito dalla parte ricorrente. Quale conseguenza dell’esito della predetta rielaborazione, l’amministrazione dovrà eventualmente provvedere all’immatricolazione di parte ricorrente presso uno degli Atenei opzionati in ragione del posizionamento che verrà raggiunto in graduatoria, fatta salva la possibilità per l’amministrazione medesima di provvedere all’immatricolazione della stessa in soprannumero, laddove riscontri l’incompatibilità della tempistica necessaria all’effettuazione delle predette operazioni con l’esigenza di mantenere integre le ragioni della parte ricorrente e di non pregiudicarne ulteriormente la posizione.
Stante la natura del contenzioso e la peculiarità della questione sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 [#OMISSIS#] 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
Chiara [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] Montixi, Referendario