TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 giugno 2023, n. 9954

Abilitazione scientifica - Originalità delle pubblicazioni - Ripetitività dei temi trattati - Referaggio e qualità delle pubblicazioni

Data Documento: 2023-06-12
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti nell’approccio e negli approfondimenti critici. I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale. Il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso.

Le considerazioni per cui due lavori riprenderebbero in gran parte temi già trattati in precedenti articoli, considerazioni che, secondo parte ricorrente, sarebbero indice dell’utilizzo da parte della Commissione di un criterio di valutazione non consentito in quanto non previsto dalla normativa di settore, non sono idonee ad inficiare la legittimità della valutazione. Al riguardo questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare il nesso strettamente sussistente tra i criteri di cui al D.M. n. 120 del 2016 sulla valutazione delle pubblicazioni e la ripetitività dei temi trattati, così ritenendo: “Nel caso in questione difatti la ripetitività dei temi trattati afferisce alla medesima specifica problematica […] ora corrisponde a logica e a comune buon senso che le pubblicazioni da sottoporre alla Commissione in sede di valutazione non possano risolversi in duplicazioni di medesimi lavori, venendo di fatto, diversamente, meno gli stessi caratteri della originalità e della innovativa di cui all’art. 4,co.1, lett c) del DM n. 120/2016, nonché la molteplicità stessa dei lavori (la lett. e) del richiamato art. 4, prevede che la Commissione valuti per le pubblicazioni scientifiche “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate”)” (sent. di questa Sezione n. 5896 del 2020).

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

Contenuto sentenza
  1. 09954/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 07548/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7548 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. [#OMISSIS#] 11;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Samperi, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 2175 del 9.8.2018 – 6° quadrimestre , alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, espresso dalla Commissione Giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli Commissari, pubblicati sul [#OMISSIS#] del MIUR in data 10 giugno 2021; di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice e degli eventuali altri atti inclusi quelli recanti i criteri da questa adottati al momento del suo insediamento; nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 [#OMISSIS#] 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. del MIUR n. 2175 del 9 agosto 2018, sesto quadrimestre.

All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, unitamente ai singoli giudizi individuali della Commissione giudicatrice, affidando il ricorso ad un unico articolato motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 240/2010; del DM 120/2016 e in particolare degli artt. 3,4,5,6, coi relativi allegati; del DPR 95/2016, nonché del bando di cui al Decreto Direttoriale 2175/2018; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, insufficienza della motivazione e sviamento. Illogicità e ingiustizia manifesta e travisamento. Violazione dell’art. 3 comma 1 della legge 241/1990”.

1.1 Si sono costituite con atto di stile le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso. L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha chiesto l’estromissione dal giudizio poiché non sono oggetto di gravame provvedimenti da essa adottati.

1.2 All’udienza del 23 [#OMISSIS#] 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ANVUR non essendo stati impugnati atti o provvedimenti ad essa riconducibili.

2.1 Nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

2.2 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:

a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;

b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.

Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).

Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

2.3 Nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente ha ottenuto una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attraverso il superamento di almeno due delle c.d. “mediane” (titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016) ed è stato valutato positivamente anche in ordine al possesso almeno tre titoli sui nove individuati e definiti dalla Commissione in base all’allegato A, dal n. 2 al n. 11.

Non sono state invece valutate positivamente, ai fini della idoneità, le pubblicazioni, a maggioranza di quattro giudizi negativi, su cinque, dei componenti della Commissione.

2.4 Il ricorrente con un unico articolato motivo di ricorso lamenta l’illegittimità del giudizio finale e di quelli individuali negativi, i quali sarebbero carenti di motivazione e non terrebbero in adeguato conto la conseguita valutazione positiva dei titoli e sul superamento delle mediane (tre su tre).

Inoltre sostiene l’illegittimità del giudizio finale che si porrebbe come la mera riproduzione dei passaggi dei giudizi dei singoli commissari recanti le sole valutazioni sfavorevoli e senza considerazione alcuna di quelle favorevoli che, tutte coerenti tra loro, avrebbero dovuto portare alla attribuzione della abilitazione.

A quest’[#OMISSIS#] riguardo parte ricorrente sostiene che poiché nei giudizi individuali vi sarebbero comunque elementi apprezzati positivamente dai Commissari, mentre altri sarebbero stati inopinatamente trascurati come la collocazione delle pubblicazioni in riviste in classe “A” o la rilevanza della interazione fra le esperienze professionali e l’attività di ricerca del candidato.

2.5 Così sintetizzate le diverse censure, il Collegio in via preliminare deve rammentare che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del [#OMISSIS#] se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;

– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;

– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;

– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

2.6 Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione, nel [#OMISSIS#] di specie, non appare affetto dalle censure addotte da parte ricorrente, risultando un giudizio finale da cui emergono, anche attraverso un’analisi accurata dell’opera monografica valutata positivamente da due commissari su cinque, plurime ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione.

In particolare, il giudizio collegiale così riporta: “…dal 2016 professore associato ICAR/19 presso l’Università degli Studi “G.d’[#OMISSIS#]” Chieti-Pescara, presenta, ai sensi dell’art. 7 del DM 120/2016, n.15 pubblicazioni edite a partire dal 2007, di cui 2 monografie, 6 contributi in volume, 5 articoli in rivista e 2 contributi in atti di convegno. Le collocazioni editoriali rientrano nell’ambito scientifico accademico e in prevalenza nel circuito nazionale. La produzione scientifica del candidato copre un articolato spettro di interessi e competenze. Al restauro della chiesa di Sant’[#OMISSIS#] a Cascia sono dedicati un breve contributo (“Sant’[#OMISSIS#] a Cascia”, n. 12 del 2011) e il volume “Il presente del passato. Il restauro della chiesa di Sant’[#OMISSIS#] a Cascia” (n.2 del 2020). Il lungo saggio contenuto in quest’[#OMISSIS#] pubblicazione, sulla storia della chiesa e i suoi anche recenti restauri, e il coordinamento con i contributi degli altri autori, dà atto di un procedere che, [#OMISSIS#] redazione e nel cantiere, pur non innovativo, è comunque all’insegna di una sostanziale correttezza. Uno dei lavori presentati come più impegnativi, il n.3 del 2020 (“Restoration in [#OMISSIS#]. Theory and practice”), attesta un ulteriore filone di ricerca rivolto all’ambiente rumeno e si configura come volume miscellaneo a più autori, in cui D’[#OMISSIS#] scrive due capitoli riprendendo in gran parte quanto già pubblicato nell’articolo n. 7 del 2015. Il lavoro, che offre una panoramica sulla cultura del restauro in [#OMISSIS#] dall’età della dittatura fino alla situazione attuale, nel tentativo di fornire un quadro esaustivo si mostra poco omogeneo nel trattare la materia in oggetto e accosta [#OMISSIS#] adeguatamente approfonditi ad altri affrontati in maniera poco convincente con passaggi irrisolti. Al tema del rudere, della sua conservazione e integrazione, sono dedicati i saggi n.1 del 2020 (“Congruenza fra addizioni e sottrazioni nel restauro dei ruderi”) e n.11 del 2012 (“L’insostenibile leggerezza del rudere”), in un volume curato dallo stesso candidato. Contributi entrambi con ambizioni teoriche, non sempre sostenute da un’approfondita conoscenza critica dei testi di riferimento. In parte riconducibile allo stesso filone, e con gli stessi limiti, è il sintetico contributo n.8 del 2014 (“Comprendre, c’est traduire. Riflessioni sul complesso rapporto fra archeologia e conservazione”). L’articolo n. 6 del 2018, caratterizzato da una certa brevità rispetto all’estrema complessità del tema trattato e dal taglio divulgativo, presenta due progetti redatti, con altro autore, per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a Tivoli, riguardanti il rafforzamento strutturale delle murature e la nuova copertura dell’ambulacro anulare del Teatro marittimo. “Archeologia e restauro [#OMISSIS#] prospettiva storica. Il [#OMISSIS#] delle [#OMISSIS#] di Acquaviva Picena” (n.14 del 2008) consiste nell’illustrazione di un buon rilievo stratigrafico, cui è connessa una più lunga disquisizione fra “filosofie” del restauro, non sempre ben comprese.

Alle problematiche della conservazione post sisma, sia dei centri storici che più specificatamente rispetto al comportamento di alcune tipologie di strutture voltate nelle chiese abruzzesi, sono dedicate le pubblicazioni n.4 del 2019 (“Il sisma e la memoria. L(’imprescindibile) conservazione del tessuto urbano dei centri storici”), che tenta di delineare le delicate questioni implicate nelle operazioni di ricostruzione, e la n.10 del 2013 (“Al Tenpo de Tremuoti. I danni subiti dalle strutture voltate di alcune chiese abruzzesi a seguito degli eventi sismici del 2009 e loro restauro”), articolata nell’esposizione di un elenco di casi interessanti, ma che necessiterebbero di una più approfondita trattazione. Alla lettura del cantiere settecentesco di un singolo manufatto, con taglio più storico sostenuto da una buona base documentaria, è dedicato il più convincente saggio n.13 del 2009 (“Palazzo Sforza Cesarini: il cantiere settecentesco”), all’interno di un volume co-curato dallo stesso D’[#OMISSIS#]. Non [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] produzione del candidato il confronto con le specifiche problematiche del patrimonio novecentesco, come attestano sia l’articolo n.15 del 2007 (“Architettura (e) Metafisica. Osservazioni sull’architettura delle ‘città nuove’”), che propone una lettura dell’architettura delle città nuove nel contesto artistico-culturale coevo, corretta, ma senza spunti originali, e la pubblicazione n.5 del 2019 sulla ricostruzione à l’dentique all’inizio degli anni Cinquanta della [#OMISSIS#] civica di Pomezia, proponendo alcuni sintetici raffronti con altre architetture ricostruite dopo i danni del secondo conflitto [#OMISSIS#]. Più debole invece nell’impostazione critica la pubblicazione n. 9 del 2014 (“L’immagine possibile. L’esercizio della virtualità nei processi di musealizzazione”), sui rapporti fra patrimonio architettonico e realtà virtuale.

Dalle pubblicazioni presentate emerge il profilo di un candidato impegnato e dagli interessi diversificati, che manifesta però limiti nell’approccio e negli approfondimenti critici, per cui la Commissione, pur apprezzando la continuità dell’impegno, a maggioranza, non ravvisa le condizioni per l’abilitazione alla prima fascia nel s.c. 08/E2”.

2.6 Il giudizio collegiale appare pluri-motivato, facendosi riferimento da parte della Commissione a più criteri valutati negativamente con riferimento alle pubblicazioni del ricorrente (non innovatività, riproposizione in gran parte di quanto già pubblicato nel 2015, poca omogeneità nel trattare la materia, [#OMISSIS#] affrontati in maniera poco convincente con passaggi irrisolti, contributi con ambizioni teoriche, non sempre sostenute da un’approfondita conoscenza critica dei testi di riferimento, limiti nell’approccio e negli approfondimenti critici).

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sulla assenza di motivazione, in realtà in esso la Commissione dà conto di una valutazione analitica delle pubblicazioni e per ciascuna di essa evidenzia i tratti positivi e quelli negativi.

Per cui non colgono nel segno tutte quelle censure volte a sostenere al riguardo il mancato rispetto dei criteri di valutazione di cui al D.M. n. 120 del 2016.

Il giudizio collegiale rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile.

Nel dettaglio, nei giudizi individuali sono analizzate in modo sufficientemente analitico le opere del candidato e si conclude per la non idoneità sempre in ragione del carattere sostanzialmente privo di adeguato approfondimento e rilievo critico, nonché alla scarsa visibilità a livello internazionale.

Ne discende che i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni sono distinguibili e autonomi, e il giudizio collegiale ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi.

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti nell’approccio e negli approfondimenti critici. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui [#OMISSIS#] artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

2.7 Il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso.

2.8 Le considerazioni (espresse in particolare da alcuni commissari, professori Caccia e Mangone) per cui due lavori riprenderebbero in gran parte [#OMISSIS#] già trattati in precedenti articoli, considerazioni che, secondo parte ricorrente, sarebbero indice dell’utilizzo da parte della Commissione di un criterio di valutazione non consentito in quanto non previsto dalla normativa di settore, non sono idonee ad inficiare la legittimità della valutazione.

Al riguardo questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare il nesso strettamente sussistente tra i criteri di cui al D.M. n. 120 del 2016 sulla valutazione delle pubblicazioni e la ripetitività dei [#OMISSIS#] trattati, così ritenendo: “Nel [#OMISSIS#] in questione difatti la ripetitività dei [#OMISSIS#] trattati afferisce alla medesima specifica problematica, ossia la responsabilità delle agenzie di rating e la tutela degli investitori, affrontata sia nelle monografie sia in alcune pubblicazioni.

Ora corrisponde a logica e a comune buon senso che le pubblicazioni da sottoporre alla Commissione in sede di valutazione non possano risolversi in duplicazioni di medesimi lavori, venendo di fatto, diversamente, meno gli stessi caratteri della originalità e della innovativa di cui all’art. 4,co.1, lett c) del DM n. 120/2016, nonché la molteplicità stessa dei lavori (la lett. e) del richiamato art. 4, prevede che la Commissione valuti per le pubblicazioni scientifiche “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate”)” (sent. di questa Sezione n. 5896 del 2020).

2.9 Assolutamente infondata è poi la censura di difetto di motivazione riferita al superamento da parte del candidato di ben tre mediane su tre. In realtà la censura non trova alcun fondamento normativo posto che la procedura per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla normativa sopra richiamata, si compone di tre fasi, di cui il superamento della soglia dell’impatto della produzione scientifica costituisce solo la prima fase, e a cui fanno seguito la valutazione dei titoli e quella delle pubblicazioni, e che per potersi avere esito positivo, occorre che tutte e tre le fasi siano superate positivamente.

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni. Non è d’altro canto necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità. Nel [#OMISSIS#] di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo sufficientemente analitico.

2.9 Inoltre assolutamente infondata e priva di qualunque serio supporto probatorio è la censura [#OMISSIS#] parte in cui il ricorrente si spinge a sostenere che, poiché nel giudizio finale, così come in quelli individuali, vi sono rilievi apprezzati positivamente, tanto sarebbe stato sufficiente a ritenere la piena maturità scientifica del candidato.

3.Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

4. In considerazione della difesa solo formale dell’Amministrazione devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’ANVUR e lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 [#OMISSIS#] 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 12/06/2023