Nell’ambito di un giudizio di impugnazione della graduatoria adottata all’esito del concorso per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, a fronte della censura secondo cui il ricorrente, candidato DSA non avrebbe potuto fruire del tempo aggiuntivo concesso in ragione della sua collocazione in un’aula non effettivamente separata, e dunque esposta al rumore generato dalle operazioni di riconsegna degli elaborati alla scadenza del termine assegnato agli altri candidati, il Collegio ha rilevato che “dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio emerge, in particolare, l’avvenuta collocazione di parte ricorrente in un ambiente non adatto alla concentrazione del candidato medesimo al fine di consentirgli di avvalersi del tempo aggiuntivo concesso in relazione alla certificata diagnosi di DSA, in ragione della non effettiva separazione della relativa ubicazione da quella degli altri partecipanti alla prova che non si avvalgono della misura del tempo aggiuntivo. Tali circostanze in fatto appaiono dunque idonee a determinare la dedotta impossibilità per il ricorrente medesimo di beneficiare pienamente della misura compensativa concessa, quale il riconosciuto tempo aggiuntivo nella misura del 30%”. Da qui, l’accoglimento del ricorso.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 9518
Accesso a corsi di laurea a numero programmato - Concorso per ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia - candidato con diagnosi di DSA - Tempo aggiuntivo della prova
09518/2023 REG.PROV.COLL.
13620/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13620 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Parma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’esecutorietà:
a) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2021/2022 dell’Università di Parma, approvata dal Rettore dell’Università di Parma con Decreto Rettoriale non conosciuto e quella unica pubblicata sul [#OMISSIS#] del CINECA il 28.09.2021 [#OMISSIS#] quale il ricorrente risulta collocato oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non considerano l’iscrizione del ricorrente;
b) del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso dell’Università di Parma ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
c) del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. m_pi.AOOGABMUR.REGISTRO Decreti.R.0000730.25-06-2021 (doc. 1) disciplinante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 per l’anno accademico 2021/2022 per l’ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria;
d) del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di sessanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria;
e) dei verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione alle ore 14,40 per i candidati che non usufruivano del tempo integrativo e alle ore 15,10 per i candidati affetti da DSA come il ricorrente, dichiara la consegna dei plichi di concorso che è avvenuta dopo l’identificazione dei candidati;
f) della c.d. “graduatoria” così come rese note sul [#OMISSIS#] CINECA in data 28.09.2021 con accluse schede di valutazione del test e individuazione dei punteggi dei candidati e del candidato;
g) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all’uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti solo [#OMISSIS#] parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente e, in particolare dei quesiti nn. 21 di cultura generale, 2 di logica, 23 di biologia e 56 di matematica;
h) dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i sessanta quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati in data 03 settembre 2021;
i) del D.M. n. 1071 dell’1.09.2021 rubricato “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua [#OMISSIS#]) per l’a.a. 2021-2022…”, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale ripartendolo fra le Università [#OMISSIS#] parte in cui limitano l’istruttoria e la capienza dei posti del resistente anche non ammettendo in sovrannumero parte ricorrente;
l) della nota Prot. n. 20375 del 13.07.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, mediante la quale è stato predisposto lo schema di accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a [#OMISSIS#] dell’art. 6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni” [#OMISSIS#] parte in cui prevede un numero limitato di iscritti;
m) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [#OMISSIS#] al repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureti magistrali delle professioni sanitarie;
n) del medesimo D.M. n. 1071 cit. [#OMISSIS#] parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 14.332 e [#OMISSIS#] parte in cui non tiene in nessuna considerazione i rilievi di cui alla segnalazione AGCM 21 aprile 2009 e del Consiglio di Stato (ex multis Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396) circa il fabbisogno comunitario di riferimento;
o) della nota di numero sconosciuto del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e di tutte le determinazioni sull’istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti gli atti richiesti ma non conosciuti, e anche [#OMISSIS#] parte in cui limitano l’incremento ai posti ivi indicati;
p) del D.M. 9 luglio 2013, n. 602 (“definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2021-2022”) e dei bandi stessi, anche ove interpretati nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamene) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell’ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;
q) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
e per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto
del ricorrente di essere ammesso al Corso di Laurea magistrale anche in sovrannumero alla Facoltà di Medicina, chirurgia ciclo unico presso la facoltà di Medicina e Chirurgia ciclo unico secondo il seguente ordine di priorità:
– dell’Ateneo Università di [#OMISSIS#];
– dell’Ateneo Università Milano “Bicocca”;
– dell’Ateneo Università di Milano;
– dell’Ateneo Università di Modena e Reggio [#OMISSIS#];
– dell’Ateneo dell’Università di Parma nel quale il ricorrente ha regolarmente svolto la prova di ammissione de qua o di altro e diverso Ateneo come da selezione operata dallo stesso ricorrente e di cui al seguente schema
e, nelle more del procedimento, l’accertamento ed il riconoscimento del diritto
di iscrizione con riserva ed autorizzazione a frequentare e sostenere esami ex art. 6, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, al Corso di Laurea magistrale alla Facoltà di Medicina, chirurgia ciclo unico presso la facoltà di Medicina e Chirurgia ciclo unico:
– dell’Ateneo Università di [#OMISSIS#];
– dell’Ateneo Università Milano “Bicocca”;
– dell’Ateneo Università di Milano;
– dell’Ateneo Università di Modena e Reggio [#OMISSIS#];
– dell’Ateneo Università di Parma nel quale il ricorrente ha regolarmente svolto la prova di ammissione de qua o di altro e diverso Ateneo come da elenco riportato [#OMISSIS#] tabella che precede
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorrer possa e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1/11/2022:
E CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI ANCHE PER L’ANNULLAMENTO
a) della sopravvenuta relazione dell’Università di Parma – Direzione Generale – U.O. Legale e compliance, Rif. nota avvocatura-OMISSIS-avente ad oggetto “Trasmissione documenti istruttori richiesti con Ordinanza n. -OMISSIS-” (doc. 17 la numerazione segue quella del ricorso introduttivo).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame il ricorrente impugnava la graduatoria nazionale di merito per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria nell’anno accademico 2021/2022 in quanto non collocato in posizione utile ai fini dell’ammissione alla facoltà di interesse, unitamente ai connessi atti della procedura selettiva.
2. Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denuncia l’impossibilità di concreta fruizione del tempo aggiuntivo concesso ([#OMISSIS#] misura del 30%) in relazione alla documentata situazione di DSA da cui risulta affetto, dipendente dalla sua collocazione – ai fini dello svolgimento della prova – in un’aula non effettivamente separata e dunque esposta al rumore generato dalle operazioni di riconsegna degli elaborati alla scadenza del [#OMISSIS#] assegnato [#OMISSIS#] altri candidati.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente contesta la formulazione di taluni quesiti somministrati [#OMISSIS#] svolgimento della prova (in specie, nn. 2, 21, 23 e 56 della matrice ministeriale).
2.3. Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento degli atti gravati per la parte di interesse previa concessione di idonea misura cautelare (quale l’ammissione con riserva all’agognato corso di laurea).
3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di una documentata relazione dell’Università degli Studi di Parma che fornisca adeguati chiarimenti circa le modalità di svolgimento della prova in questione, nei sensi e nei termini ivi indicati, con riguardo alla dedotta sostanziale impossibilità di avvalersi, [#OMISSIS#] svolgimento della prova, del tempo supplementare richiesto da parte ricorrente e concesso dal medesimo Ateneo.
4.1. L’onerata Università ha depositato la documentazione richiesta.
5. Con successiva impugnativa tramite motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la medesima relazione di chiarimenti (depositata dall’Università di Parma in esecuzione del disposto incombente istruttorio), riprendendo sostanzialmente le censure sul punto articolate nel ricorso introduttivo.
6. In vista del prosieguo della trattazione della domanda cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria.
7. Con ordinanza -OMISSIS-la Sezione accoglieva l’istanza cautelare di ricorrente “… per l’effetto ordinando all’Amministrazione resistente di procedere alla riedizione del test … adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dal medesimo ricorrente in ragione della diagnosi oggetto di certificazione tenendo conto di quanto espressamente previsto dall’articolo 9, comma 4, punto b), D.M. n. 730/2021 …”, assegnando all’Amministrazione medesima un [#OMISSIS#] di 60 giorni per procedere alla ripetizione della prova.
8. In vista della trattazione di merito, le resistenti amministrazioni hanno depositato una documentata relazione illustrativa proveniente dal Ministero, [#OMISSIS#] quale sono state dedotte specifiche circostanze in fatto connesse alla complessa attività di predisposizione della prova di riserva in esecuzione del dictum contenuto nell’ordinanza cautelare (sopra menzionata) -OMISSIS-, addotte a giustificazione della mancata fissazione (allo stato) della data di riedizione della prova medesima.
9. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023, all’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso (come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti) è meritevole di parziale accoglimento, nei sensi e nei termini di seguito illustrati.
11. Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di doglianza articolato in ricorso, sul punto confermando [#OMISSIS#] presente sede di merito le considerazioni espresse nell’ambito dell’ordinanza cautelare -OMISSIS- (non appellata e, allo stato, non eseguita dall’Amministrazione).
11.1. Dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio emerge, in particolare, l’avvenuta collocazione di parte ricorrente in un ambiente non adatto alla concentrazione del candidato medesimo al fine di consentirgli di avvalersi del tempo aggiuntivo concesso in relazione alla certificata diagnosi di DSA, in ragione della non effettiva separazione della relativa ubicazione da quella degli altri partecipanti alla prova che non si avvalgono della misura del tempo aggiuntivo.
Tali circostanze in fatto appaiono dunque idonee a determinare la dedotta impossibilità per il ricorrente medesimo di beneficiare pienamente della misura compensativa concessa, quale il riconosciuto tempo aggiuntivo [#OMISSIS#] misura del 30%.
11.2. Il secondo motivo di doglianza, oltre a risultare assorbito dall’accertata fondatezza del superiore motivo di ricorso, in ogni [#OMISSIS#] non sarebbe suscettibile di accoglimento per la preminente ragione che le censure articolate (rivolte avverso la formulazione di taluni quesiti somministrati [#OMISSIS#] svolgimento della prova) non appaiono assistite dalla necessaria “prova di resistenza”– afferente al risultato utile perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso – in ragione della posizione occupata in graduatoria dal ricorrente medesimo alla luce del punteggio conseguito all’esito della prova (pari a 25,10 punti: cfr. atto di ricorso, pag. 6), rispetto al punteggio minimo utile per l’accesso all’agognato corso di laurea nelle sedi universitarie opzionate.
12. In conclusione, per le esposte ragioni il ricorso (come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti) è suscettibile di parziale accoglimento.
12.1. Dall’accertata fondatezza del primo motivo di doglianza articolato in ricorso
discende l’annullamento degli atti gravati, per la parte di interesse del ricorrente medesimo; per l’effetto, le amministrazioni resistenti – quali il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università di Parma, per i [#OMISSIS#] di rispettiva competenza – dovranno procedere alla ripetizione della prova nei riguardi di parte ricorrente entro il [#OMISSIS#] di 30 (trenta) giorni (decorrente dalla comunicazione della presente pronuncia ovvero dalla sua notifica, se anteriore), somministrando quesiti appositamente selezionati e adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dal medesimo ricorrente in ragione della diagnosi di DSA oggetto di certificazione, tenendo conto di quanto espressamente previsto dall’articolo 9, comma 4, punto b), D.M. n. 730/2021, nel rispetto per il resto delle modalità di svolgimento della prova di ammissione, già prefissate dal Ministero per l’anno accademico in considerazione (a.a. 2021/2022).
13. Si ravvisano giusti motivi, alla luce della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese relative al presente giudizio di merito, [#OMISSIS#] restando la condanna alla rifusione delle spese inerenti alla precedente fase cautelare disposta a carico dell’Amministrazione con la richiamata ordinanza -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dall’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti in causa le spese relative al presente giudizio di merito, [#OMISSIS#] restando la condanna a carico dell’Amministrazione disposta in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Montixi, Referendario