TAR Toscana, Firenze, Sez, I, 29 maggio 2023, n. 519

Procedura di chiamata dei professori universitari - Rapporto fra i ruoli della Commissione di Concorso e del Consiglio di Dipartimento - Possibilità, e non obbligo, per la Commissione, di individuare una rosa di idonei

Data Documento: 2023-06-01
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di un giudizio relativo all’impugnazione dell’esito di una procedura di chiamata di un professore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, il Collegio ha rigettato la tesi del ricorrente secondo cui il regolamento di ateneo avrebbe imposto alla Commissione di Concorso di individuare obbligatoriamente una rosa di idonei entro cui il Consiglio di Dipartimento avrebbe potuto scegliere. Infatti, il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università di Pisa, all’art. 6, stabilisce che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata, spetta al consiglio di dipartimento. Il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo.

Tuttavia, la ricostruzione dei rapporti tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento non deve essere spinta fino all’estremo proprio della ricostruzione proposta dalla ricorrente, che prospetta apertamente l’obbligo, per la Commissione di concorso, di prospettare una “rosa” di candidati idonei, così ritenendo consequenzialmente illegittimo un giudizio finale che si è concluso con l’idoneità di un solo candidato. Risulta, infatti, evidente, come il riferimento plurale ai “candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”, se può certamente essere ritenuto idoneo a legittimare la formulazione di una “rosa” di candidati idonei posta a disposizione del Consiglio di Dipartimento per la scelta finale, non può certamente legittimare una lettura tesa ad imporre alle Commissioni di dichiarare idonei candidati che, in realtà, idonei non siano, ma che finirebbero con il beneficiare, in via puramente causale, della necessità di approvare comunque una “rosa” di candidati, piuttosto che il solo candidato fornito dei necessari requisiti di idoneità. La possibilità che una procedura si concluda con un solo idoneo, con più idonei o, al limite, con nessun candidato idoneo è, infatti, un’evenienza legata alla casualità ed alle scelte della Commissione di concorso che, in linea di principio, non è per nulla vincolata a concludere i propri lavori con un numero minimo di candidati favorevolmente scrutinati, potendo concludere benissimo i propri lavori con un nulla di fatto (ovvero, con nessun candidato idoneo), con un solo o con più idonei. Alla luce di una lettura orientata per il necessario rispetto delle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, il proprium della previsione di cui all’art. 6, 1° comma del Regolamento per le chiamate dell’Università degli Studi di Pisa non è pertanto quello di imporre alle Commissioni di concludere necessariamente i propri lavori con una “rosa” di candidati idonei, quanto piuttosto il riconoscimento della possibilità di articolare una giudizio di idoneità con riferimento anche a più candidati, lasciando poi la scelta al Consiglio di Dipartimento che, valutando i diversi curricula alla luce delle proprie esigenze, pone in essere quella valutazione comparativa che, in alcuni regolamenti universitari, è rimessa in via esclusiva alla Commissione di concorso, ma che, nel caso dell’Università degli Studi di Pisa, risulta essere rimessa al Consiglio di Dipartimento (sia pure sulla base della preventiva selezione degli idonei operata dalla Commissione).

Contenuto sentenza

00519/2023 REG.PROV.COLL.

01455/2022 REG.RIC.

01494/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] Frediani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Bertani, [#OMISSIS#] Guidoccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fioritto, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[#OMISSIS#] Frediani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Bertani, [#OMISSIS#] Guidoccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] Fioritto, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1455 del 2022:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto rettorale n. 1431 del 29 agosto 2022, con cui il Rettore dell’Università di Pisa ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Professore di Prima Fascia nel settore concorsuale 12/D1“Diritto Amministrativo” – settore scientifico disciplinare IUS/10 “Diritto Amministrativo” (Codice selezione PO2021-3-15), presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa;

– e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 9/1/2023:

-del Decreto Rettorale n.1431 del 29 agosto 2022, impugnato in via principale dal ricorrente Prof. Frediani, [#OMISSIS#] parte in cui approva tutti i verbali della procedura non riscontrando l’illegittimità del verbale X della Commissione [#OMISSIS#] parte in cui contraddittoriamente individua un solo idoneo e del suo allegato non firmato contenente una valutazione incompleta e contestata da una parte della Commissione, e, per quanto occorrer possa, degli atti consequenziali, nonché per l’annullamento degli atti che ne costituiscono il presupposto, ed in particolare del verbale n. IX relativamente alla omessa, carente o travisata valutazione dei titoli e attività didattiche posseduti dalla Professoressa [#OMISSIS#], e di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso ancorché incognito alla ricorrente;

quanto al ricorso n. 1494 del 2022:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto Rettorale n. 1974 del 24.10.2022 con cui il Rettore dell’Università di Pisa ha annullato ai sensi degli art. 21-octies e 21-nonies della l. 241/90 il decreto rettorale prot. 1431 del 29.08.2022 di approvazione degli atti della procedura per la copertura di n.1 posto professore di prima fascia settore di Diritto Amministrativo, con cui erano stati indicati idonei i candidati professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Frediani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rinnovando l’approvazione degli atti con l’individuazione di un unico candidato idoneo, Prof. [#OMISSIS#] Frediani;

– degli atti della procedura ed in particolare dei verbali e degli allegati tutti dei lavori della commissione e del verbale n. X che si assume fin da ora [#OMISSIS#], inesistente, inefficace e comunque illegittimo per i motivi [#OMISSIS#] in ricorso;

– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché incognito alla ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 21/2/2023:

– del verbale n.12/2022 del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Giurisprudenza del 19.12.2022 [#OMISSIS#] parte in cui approva la proposta di chiamata del Professor [#OMISSIS#] Frediani (punto 2 B-3 dell’Ordine del giorno. Delibera contrassegnata con il numero 166), del provvedimento di rigetto delle istanze presentate dalla professoressa [#OMISSIS#], nota del Rettore prot.0005451/2022 del 16 dicembre 2022, della delibera 24/2023 del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa del 27 gennaio 2023, che dispone la chiamata del Professor [#OMISSIS#] Frediani con decorrenza della nomina da fissare ad opera del Rettore, e di ogni altro atto consequenziale ancorché incognito alla ricorrente; annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché incognito alla ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università di Pisa e di [#OMISSIS#] Frediani;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 [#OMISSIS#] 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente prof. [#OMISSIS#] Frediani (professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa), partecipava, relativamente ad un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/D “Diritto amministrativo e Tributario”-SSD IUS/10 “Diritto Amministrativo” da assegnare al Dipartimento di Giurisprudenza, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 18, 1° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 9 luglio 2021 n. 958/2021 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa.

[#OMISSIS#] IX riunione dell’11 luglio 2022, la Commissione di concorso approvava all’unanimità i cd. “medaglioni individuali” (vale a dire l’indicazione sintetica del profilo e dei titoli in possesso di ciascun candidato) dei tre candidati rimasti in lizza dopo varie rinunce e li riteneva tutti e tre “meritevol(i) di considerazione ai fini della …valutazione comparativa”, fissando, per gli “adempimenti conclusivi”, ulteriore riunione al successivo 20 luglio; con decreto 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa prendeva però atto delle risultanze del verbale della IX riunione della Commissione ed approvava gli atti della procedura, ritenendo idonei a coprire il posto di professore di I fascia i tre candidati prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Frediani e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Il decreto rettorale era impugnato dal Prof. [#OMISSIS#] Frediani, con il ricorso R.G. n. 1455/2022, che risulta affidato ad unica censura di violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità ed incongruità, contraddittorietà manifesta, sviamento di potere; con il ricorso, era altresì richiesta la tutela cautelare.

In data antecedente al deposito del ricorso, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa, con il decreto 24 ottobre 2022 prot. n. 014107/2022 n. 1974/2022, aveva però accolto l’istanza di autotutela presentata, in data 20 ottobre 2022 (prot. n. 139455), dal [#OMISSIS#] della Commissione di concorso ed annullato il precedente decreto rettorale 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022, dichiarando idoneo il solo prof. [#OMISSIS#] Frediani; era, infatti, avvenuto che la successiva X riunione della Commissione del 20 luglio 2022 si era conclusa, a maggioranza, con la declaratoria di idoneità, a seguito dell’esame delle pubblicazioni presentate, del solo prof. [#OMISSIS#] Frediani (come da Allegato al verbale n. X), sia pure con il voto contrario (ed una dissenting opinion) di due dei componenti la Commissione.

A seguito dell’intervento del provvedimento di autotutela, il ricorrente presentava, in data 16 novembre 2022, dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare richiesta con il ricorso.

Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Pisa e la controinteressata prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per difetto di interesse, a seguito ,dell’intervento del decreto rettorale di autotutela e della successiva conclusione della procedura (con gli atti più oltre richiamati) con la nomina del ricorrente; la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presentava altresì ricorso incidentale impugnando il decreto 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa ed il verbale n. IX della Commissione, [#OMISSIS#] parte relativa all’”omessa, carente o travisata valutazione dei titoli e attività didattiche posseduti” e sulla base di censure di: 1) contraddittorietà del provvedimento impugnato, illogicità manifesta, difetto assoluto di motivazione; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, carenza di motivazione e dei presupposti.

2. Il decreto rettorale 24 ottobre 2022 prot. n. 014107/2022 n. 1974/2022 era altresì impugnato anche dalla prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (attualmente professore associato di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa), con il ricorso R.G. n. 1494/2022 che risulta affidato ad articolate censure di: 1) violazione di legge, per violazione dell’articolo 4 comma 4 del bando di concorso e ob relationem per violazione del regolamento delle chiamate, eccesso di potere per sviamento contenuto nel X verbale della commissione di valutazione, nullità, inefficacia e comunque radicale illegittimità del verbale perché privo della motivazione che rinvia ad un allegato non firmato nemmeno digitalmente, violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del potere di autolimitazione e dei criteri di predeterminazione formulati dalla commissione, violazione di legge, eccesso di potere per totale contraddittorietà del verbale X rispetto al verbale IX, eccesso di potere per manifesta illogicità, perplessità, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, carenza di potere in concreto e comunque incompetenza soggettiva ed oggettiva della commissione a formulare ed approvare il verbale numero X, evidente sviamento di potere; 2) illegittimità in via autonoma del decreto rettorale di annullamento in autotutela del precedente decreto di approvazione degli atti della commissione di valutazione; 3) inesistenza, nullità, annullabilità del verbale n. X della Commissione; 4) in via subordinata qualora si ritenga inopinatamente valido il verbale n. X e l’allegato non firmato, violazione dei principi in materia di discrezionalità tecnica. assenza, insufficienza, e perplessità della motivazione, travisamento dei fatti, sviamento.

In questo ricorso, si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Pisa ed il controinteressato prof. [#OMISSIS#] Frediani che controdeducevano sul merito del gravame ed articolavano (in questo [#OMISSIS#], la sola Università degli Studi di Pisa) eccezione preliminare di difetto di interesse all’impugnazione.

Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 7 dicembre 2022, la ricorrente rinviava al merito la trattazione dell’istanza cautelare, in considerazione della fissazione, al 24 [#OMISSIS#] 2023, dell’udienza di trattazione di ambedue i ricorsi e della necessità di valutare in quella sede le complesse problematiche sollevate dai due gravami.

3. [#OMISSIS#] riunione del 19 dicembre 2022 (delibera n. 166), il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza stigmatizzava il comportamento della Commissione di concorso e dell’Università degli Studi di Pisa (che avevano sostanzialmente espropriato il Consiglio di Dipartimento del potere di scelta del candidato destinato a coprire il posto a concorso), ma approvava comunque la chiamata del prof. [#OMISSIS#] Frediani, ai fine di non incorrere [#OMISSIS#] sanzione prevista dall’art. 8, 2° comma del Regolamento di Ateneo sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia (sull’operatività della detta sanzione, oggi si veda il punto n. 3 della sentenza 23 febbraio 2023, n. 202 della Sezione).

Dopo l’intervento del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (deliberazione 27 gennaio 2023 n. 24/2023), interveniva il decreto rettorale 29 marzo 2023 prot. n. 00044526/2023, n. 630/2023 che nominava in ruolo il prof. [#OMISSIS#] Frediani e lo stesso prendeva quindi servizio in data 1° aprile 2023.

I pareri del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione erano altresì impugnati dalla Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1494/2022 depositati in data 21 febbraio 2023, che risultano affidati a censure di: 1) difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti; 2) sulla illegittimità derivata della delibera n.166 del 19 dicembre 2022 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 3) illegittimità derivata.

Alla pubblica udienza del 24 [#OMISSIS#] 2023, i ricorsi erano quindi trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, la Sezione deve procedere alla riunione dei due ricorsi in decisione, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

La problematica di base posta a base dei due ricorsi risulta poi essere già stata affrontata dalla Sezione con le sentenze 10 ottobre 2019, n. 1342, 3 marzo 2022, n. 251 e 23 febbraio 2023 n. 202, emesse proprio con riferimento alla particolare strutturazione del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Pisa; risulta pertanto del tutto sufficiente richiamare quanto già rilevato, in termini generali, nelle tre decisioni sopra richiamate: “si è affermato che l’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi il criterio secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, e quello secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università (art. 18 co. 1 lett. d) ed e)).

Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone [#OMISSIS#] atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo.

Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall’Università di Pisa con D.R. del 21 ottobre 2011, risponde al modello previsto dal legislatore. Esso all’art. 6 stabilisce che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione – in assoluto, e non comparativa – delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta al consiglio di dipartimento, la cui competenza trova esplicito fondamento, lo si è visto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] primaria di legge.

Il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui [#OMISSIS#] scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o [#OMISSIS#] indirizzi di ricerca dell’Ateneo.

Si tratta, soprattutto in questi casi, di scelta che pur connotata da ampia discrezionalità, deve ispirarsi a criteri di trasparenza e congruità posto che, soprattutto quando essa ricada su un candidato che non abbia ricevuto il [#OMISSIS#] giudizio da parte della Commissione, la coerenza fra il profilo curriculare prescelto e le esigenze del plesso deve essere dimostrata in modo rigoroso e documentato” (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1342; 3 marzo 2022, n. 251; 23 febbraio 2023 n. 202).

Del resto, si trattava di principio già affermato, almeno a partire dalla più risalente T.A.R. Toscana, sez. I, 14 giugno 2018 n. 860 che aveva già espressamente rilevato come “la disciplina approvata dall’ateneo [#OMISSIS#] rispond(a) al modello previsto dal legislatore…Al modello regolamentare astratto si è …. conformata la commissione di valutazione, che, [#OMISSIS#] procedura per cui è causa, ha espresso i propri giudizi di idoneità su tutti i candidati, senza per questo obliterare le differenze riscontrate fra i vari [#OMISSIS#]: basti osservare, al riguardo, che l’idoneità riconosciuta alla terza candidata, …, si accompagna a un giudizio complessivo di “[#OMISSIS#]” (“La candidata… presenta un buon curriculum scientifico e di carriera…”), certamente inferiore a quello riservato [#OMISSIS#] altri due idonei. Ed anche per costoro va ribadito che, nonostante la pressoché totale sovrapponibilità dei giudizi collegiali, i giudizi individuali dei commissari ben consentono di apprezzare le differenze tra i rispettivi [#OMISSIS#], potendosi con ciò reputare correttamente assolto il compito gravante sulla commissione (si è visto che all’equivalenza dei giudizi finali non corrisponde l’identità dei [#OMISSIS#], tutt’altro).

L’attenzione va pertanto spostata sull’operato del consiglio di dipartimento, la cui investitura – legale e regolamentare – a formulare la proposta di chiamata non può ridursi al pedissequo recepimento delle indicazioni della commissione, ma, ogniqualvolta sia stato individuato più di un idoneo, richiede necessariamente un autonomo passaggio valutativo, in chiave comparativa. In questi casi, evidentemente, al consiglio di dipartimento compete di individuare il candidato più idoneo, partendo dai giudizi della commissione e attenendosi ai consueti parametri generali della logicità e ragionevolezza della scelta in relazione all’interesse pubblico da soddisfare e all’adeguata considerazione delle posizioni individuali dei concorrenti”.

La ricostruzione dei rapporti relativi tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento sopra richiamata non deve però essere spinta fino all’estremo proprio della ricostruzione proposta dalla difesa della prof.ssa [#OMISSIS#] che prospetta apertamente l’obbligo, per la Commissione di concorso, di prospettare una “[#OMISSIS#]” di candidati idonei, così ritenendo conseguenzialmente illegittimo un giudizio finale (come quello rispecchiato dal X verbale della Commissione) che si è concluso con l’idoneità di un solo candidato.

Risulta, infatti, evidente come il riferimento plurale ai “candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto” di cui all’art. 6, 1° comma del Regolamento per le chiamate dell’Università degli Studi di Pisa, se può certamente essere ritenuto idoneo a legittimare la formulazione di una “[#OMISSIS#]” di candidati idonei posta a disposizione del Consiglio di Dipartimento per la scelta finale, non può certamente legittimare una lettura tesa ad imporre alle Commissioni di dichiarare idonei candidati che, in realtà, idonei non siano, ma che finirebbero con il beneficiare, in via puramente causale, della necessità di approvare comunque una “[#OMISSIS#]” di candidati, piuttosto che il solo candidato fornito dei necessari requisiti di idoneità.

La possibilità che una procedura si concluda con un solo idoneo, con più idonei o, al limite, con nessun candidato idoneo è, infatti, un’evenienza legata alla casualità ed alle scelte della Commissione di concorso che, in linea di principio, non è per [#OMISSIS#] vincolata a concludere i propri lavori con un numero minimo di candidati favorevolmente scrutinati, potendo concludere benissimo i propri lavori con un [#OMISSIS#] di fatto (ovvero, con nessun candidato idoneo), con un solo o con più idonei.

Alla luce di una lettura orientata per il necessario rispetto delle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, il proprium della previsione di cui all’art. 6, 1° comma del Regolamento per le chiamate dell’Università degli Studi di Pisa non è pertanto quello di imporre alle Commissioni di concludere necessariamente i propri lavori con una “[#OMISSIS#]” di candidati idonei, quanto piuttosto il riconoscimento della possibilità di articolare una giudizio di idoneità con riferimento anche a più candidati, lasciando poi la scelta al Consiglio di Dipartimento che, valutando i diversi curricula alla luce delle proprie esigenze, poi [#OMISSIS#] in essere quella valutazione comparativa che, in alcuni regolamenti universitari, è rimessa in via esclusiva alla Commissione di concorso, ma che nel [#OMISSIS#] dell’Università degli Studi di Pisa, risulta essere rimessa al Consiglio di Dipartimento (sia pure sulla base della preventiva selezione degli idonei operata dalla Commissione)

Con tutta evidenza, non si tratta poi di una lettura delle previsioni regolamentari dell’Università degli Studi di Pisa che possa essere ritenuta non in linea con la lex specialis della procedura desumibile dal bando di concorso; il riferimento plurale ai “candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto” presente [#OMISSIS#] artt. 4, 4° comma e 5, 1° comma del bando deve, infatti, essere riferito, a differenza di quanto prospettato dalla difesa della prof.ssa [#OMISSIS#], alla lettura delle previsioni regolamentari sopra richiamata e non ad una distorta lettura che imponga alla Commissione di concorso l’obbligo, indipendentemente dal valore dei candidati, di selezionare una “[#OMISSIS#]” di idonei, piuttosto che un solo idoneo.

2. Alla luce della lettura delle previsioni del Regolamento per le chiamate dell’Università degli Studi di Pisa sopra richiamata ambedue i ricorsi devono trovare accoglimento.

In particolare, deve trovare accoglimento il ricorso R.G. n. 1455/2022 proposto dal prof. [#OMISSIS#] Frediani avverso il decreto 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa che ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione, [#OMISSIS#] “versione” prevista dal verbale della IX riunione dell’11 luglio 2022 (ovvero [#OMISSIS#] versione che si era letteralmente limitata a considerare “meritevol(i) di considerazione ai fini della …valutazione comparativa” tutti e tre i candidati rimasti in lizza [#OMISSIS#] procedura concorsuale).

A questo proposito, risulta fin troppo semplice rilevare come l’interesse alla decisione dell’impugnativa si radichi, anche dopo la conclusione della procedura, nel già anticipato accoglimento della “parallela” impugnazione prevista dalla Prof. [#OMISSIS#], con conseguenziale annullamento dell’atto di autotutela emanato dal Rettore dell’Università di Pisa e finale necessità di rinnovare le operazioni concorsuali, in un contesto depurato dalle numerose incertezze ed illegittimità che hanno indubbiamente caratterizzato la procedura.

Con riferimento all’impugnazione, le difese della controinteressata prof.ssa [#OMISSIS#] si sono sostanzialmente polarizzate su una ricostruzione che tende ad attribuire valore definitivo e decisorio al IX verbale dell’11 luglio 2022 (che avrebbe già individuato i tre candidati idonei alla successiva valutazione ad opera del Consiglio di Dipartimento) ed a considerare illegittimo (quanto meno, per contraddittorietà) il successivo “ripensamento” posto a base della X riunione della Commissione del 20 luglio 2022 (che ha, al contrario, ha concluso per l’idoneità del solo prof. Frediani).

A questo proposito, la Sezione non può che stigmatizzare la pessima tecnica di redazione degli atti amministrativi che è alla base del IX verbale della Commissione; il riferimento ai candidati “meritevol(i) di considerazione ai fini della …valutazione comparativa” risulta, infatti, sufficientemente ambiguo da essere stato interpretato dalla controinteressata prof.ssa [#OMISSIS#], da due componenti la Commissione ed in definitiva, dallo stesso [#OMISSIS#] ([#OMISSIS#] nota del 29 agosto 2022 e nell’istanza di autotutela del 20 ottobre 2022; docc. 14 e 16 del deposito dell’Amministrazione resistente) come sinonimo di “idoneo”, con conseguenziale “risultato positivo per tutti i candidati”; al contrario, le difese del prof. Frediani e dell’Università degli Studi di Pisa propongono una lettura dell’ambigua definizione in termini di semplice espressione del possesso dei titoli minimi per l’ammissione alla procedura (ovvero di un grado di qualificazione che era ben lontana dalla tecnica idoneità poi riconosciuta al solo prof. Frediani) ovvero di un “primo grado di apprezzamento” destinato ad operare solo [#OMISSIS#] “prima fase” di una procedura che non era ancora pervenuta al “secondo Stadio” della valutazione di idoneità.

Il vero punto rilevante per la decisione della problematica non è però l’analisi dell’ambigua categoria della “meritevol(ezza) di considerazione ai fini della …valutazione comparativa”, quanto l’analisi contenutistica dei “medaglioni individuali dei candidati” che evidenzia, con estrema sicurezza, una sostanziale elencazione dei titoli individuali di ciascun partecipante alla procedura che risulta completamente mancante di una qualche valutazione sostanziale del valore di ogni singolo titolo (soprattutto, delle pubblicazioni poi ampiamente ed esclusivamente valorizzate dal verbale della X riunione) o della complessiva attività di ricerca e didattica dei candidati; con tutta evidenza, siamo quindi in presenza di “medaglioni” (altro [#OMISSIS#] sostanzialmente ambiguo) puramente riassuntivi e che non esprimono il dovuto giudizio di valore dei titoli che costituisce il compito essenziale dell’azione valutativa e giustifica la stessa presenza della Commissione.

In stretta connessione con il valore puramente riassuntivo dei “medaglioni”, la formula di chiusura del verbale si risolveva poi nell’aggiornamento dei lavori della Commissione al 20 luglio successivo “per gli adempimenti conclusivi” dei lavori, ovvero per l’individuazione degli idonei (o dell’idoneo) alla nomina; anche in questo [#OMISSIS#], una clausola fornita di un [#OMISSIS#] grado di ambiguità che costituisce oggetto di interpretazione e che non può [#OMISSIS#] trovare considerazione in termini di generici adempimenti formali non meglio individuati, dovendo attribuirsi rilievo dirimente a quanto sopra rilevato in ordine alla sostanziale mancanza, fino a quel momento, di un’effettiva attività di valutazione dei candidati ed alla conseguenziale necessità di riferire la continuazione dell’attività della Commissione a quell’attività di valutazione, in precedenza, non effettuata.

Alla luce della stessa formula di chiusura del verbale in termini di continuazione della procedura, l’ambiguo riferimento alla “meritevol(ezza) di considerazione ai fini della …valutazione comparativa”, si evidenzia pertanto per quello che è, ovvero per un giudizio “intermedio” di ammissione alla procedura che non implica per [#OMISSIS#] quella piena idoneità prospettata dalla difesa della prof.ssa [#OMISSIS#] ed importa necessariamente la continuazione della procedura per l’individuazione degli idonei o dell’idoneo.

In questa prospettiva, il decreto 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa si presenta illegittimo, proprio perché adottato prima della definitiva conclusione dei lavori della Commissione, secondo un principio di concatenazione procedimentale che affonda le proprie radici negli artt. 7, 4° comma del Regolamento delle chiamate dell’Università degli Studi di Pisa e 4, 9° comma del bando (che espressamente riportano l’approvazione degli atti da parte del Rettore alla definitiva conclusione dei lavori della Commissione); di immediata evidenza, risulta poi anche l’ulteriore illegittimità per travisamento di fatto che deriva dall’aver considerato conclusa l’attività valutativa della Commissione, quando, in realtà, era ancora in itinere e, soprattutto, non si era [#OMISSIS#] conclusa con l’individuazione degli idonei.

Il ricorso R.G. n. 1455/2022 deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento del decreto 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa.

Del resto, l’annullamento dell’atto non trova ostacolo nell’atecnico ricorso incidentale proposto dalla prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che, in realtà, non evidenzia per [#OMISSIS#] illegittimità del decreto 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa o del verbale della IX riunione della Commissione, ma propone in questa sede censure proposte avverso i successivi atti della procedura che costituiscono oggetto del ricorso R.G. n. 1494/2022 e che saranno esaminate [#OMISSIS#] dovuta sedes materiae; il ricorso incidentale risulta pertanto infondato nel merito e deve essere rigettato.

3. Alla luce della ricostruzione operata al punto 1 della sentenza, anche il ricorso R.G. n. 1494/2022 risulta poi fondato e deve pertanto essere accolto.

Al proposito, non possono certamente trovare accoglimento le confuse e formalistiche prospettazioni della ricorrente tendenti a prospettare la nullità del verbale della X riunione della Commissione del 20 luglio 2022 per una presunta mancanza di firma del verbale e dell’Allegato; da un lato, risulta, infatti, evidente come l’Allegato al verbale non dovesse essere autonomamente firmato, proprio perché derivava la propria validità dalle sottoscrizioni apposte all’atto principale che lo recava in allegato ed era contenuto unico file firmato in via digitale; dall’altro, l’apposizione della sottoscrizione di tutti i Commissari (anche se in tempi diversi) al file contenente verbale ed allegato, toglie ogni validità alle (peraltro incomprensibili) argomentazioni in ordine ad una (presunta) mancanza di firma o a pure illazioni in ordine al diverso “peso informatico” dei documenti che non risultano essere state corroborate dalla prova di una qualche falsità o non corrispondenza rilevante a livello giuridico.

Venendo alle censure di illegittimità che hanno ben diverso peso, la Sezione deve preliminarmente richiamare quanto già sinteticamente rilevato [#OMISSIS#] parte in fatto della sentenza in ordine al fatto (innegabile) che la valutazione comparativa dei candidati di cui al verbale della X riunione della Commissione del 20 luglio 2022 si sia espressamente limitata alle sole pubblicazioni e non abbia investito l’interezza degli elementi di valutazione previsti dai criteri di valutazione che la stessa Commissione si era data [#OMISSIS#] I riunione del 14 dicembre 2021 (allegato al verbale della I riunione) e che erano stati successivamente approvati anche dai due membri successivamente entrati a far parte della Commissione (verbale della III riunione del 4 aprile 2022).

Con tutta evidenza, si tratta, infatti di criteri di valutazione articolati con riferimento alle tre aree della valutazione dell’attività didattica, della ricerca scientifica e delle pubblicazioni che non possono essere certamente riportati alla sola (e ristrettiva) valutazione delle pubblicazioni che ha portato alla declaratoria di idoneità del prof. Frediani; per di più, si tratta di criteri di massima che, con riferimento ad alcuni parametri (come il numero dei “moduli/corsi tenuti …(ed alla) continuità della tenuta degli stessi” del parametro “attività didattica), prevedevano una valutazione analitica e quantitativa del numero di corsi tenuti che risulta completamente assente dalla valutazione operata dalla Commissione, in una logica polarizzata sul solo parametro costituito dalle pubblicazioni.

[#OMISSIS#] fattispecie, emerge pertanto e senza alcun dubbio l’illegittimità delle valutazioni operate con il verbale della X riunione della Commissione del 20 luglio 2022, sia per violazione del principio generale relativo al cd. autolimite della p.a, sia per violazione della previsione espressa di cui all’art. 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia ancora per violazione delle specifiche previsioni di cui [#OMISSIS#] artt. 6, 2° comma del Regolamento concorsuale dell’Università degli Studi di Pisa e 4, 5° comma del bando di concorso (che prevedevano espressamente che “la valutazione …(venisse effettuata) sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione”); nel [#OMISSIS#] di specie, al contrario, la valutazione risulta essere avvenuta sulla base del solo criterio relativo alla produzione scientifica, con completa obliterazione delle altre due aree di valutazione previste dai criteri di massima.

In questa logica, le censure proposte dalla ricorrente meritano sicuramente accoglimento, sia in termini generali, sia per quello che riguarda la mancata considerazione di elementi di valutazione specifici (come gli anni di insegnamento) che risultano esclusi dalla valutazione per effetto della forzata riduzione dei criteri di valutazione sopra richiamata.

Al contrario, sostanzialmente irrilevante risulta il riferimento operato dalla ricorrente ad elementi di valutazione (come la data di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale o il possesso di una seconda abilitazione in diritto costituzionale) che non costituiscono oggetto di valutazione alla luce dei criteri generali approvati dalla Commissione di concorso [#OMISSIS#] I riunione del 14 dicembre 2021, che la ricorrente non risulta aver contestato in alcun modo e che pertanto risultano ormai irrevocabilmente fissati con atti non impugnati.

Non sussistendo alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti della Commissione (che, per univoco principio giurisprudenziale non assumono la posizione di controinteressati nei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione: T.A.R. Sardegna, 14 gennaio 2003, n. 21; T.A.R. Lazio, Latina, 9 aprile 2002, n. 373; C.G.A. 4 giugno 1993, n. 228), il ricorso R.G. n. 1494/2022 deve quindi essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del verbale della X riunione della Commissione di concorso del 20 luglio 2022 e del successivo e conseguenziale decreto rettorale 24 ottobre 2022 prot. n. 014107/2022 n. 1974/2022 che ne ha preso atto.

4. Secondo il meccanismo dell’invalidità derivata, l’illegittimità dei due atti sopra richiamati si trasmette poi [#OMISSIS#] atti del procedimento concorsuale successivamente intervenuti.

In accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1494/2022 depositati in data 21 febbraio 2023, deve pertanto essere disposto l’annullamento anche della deliberazione 19 dicembre 2022 n. 166 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e del parere favorevole 27 gennaio 2023 n. 24/2023 del Consiglio di Amministrazione.

In una precedente decisione (T.A.R. Toscana, sez. I, 3 marzo 2022, n. 251), la Sezione ha poi già manifestato la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come “l’accoglimento del ricorso proposto contro gli atti della procedura concorsuale per l’assegnazione di posti di ricercatore universitario comport(i) l’automatica caducazione del successivo provvedimento con il quale il Rettore procede alla nomina dei candidati dichiarati idonei, trattandosi di atto meramente consequenziale a quelli impugnati ed annullati” (T.A.R. [#OMISSIS#], 2 agosto 2007, n. 587) e pertanto anche il decreto rettorale 29 marzo 2023 prot. n. 00044526/2023, n. 630/2023 che ha nominato in ruolo il prof. [#OMISSIS#] Frediani (non impugnato dalla ricorrente) deve intendersi automaticamente caducato per effetto dell’annullamento dei precedenti atti della procedura operato con la presente sentenza e non può trovare considerazione l’apposita eccezione di sopravvenuto difetto di interesse articolata dalla difesa del prof. Frediani all’udienza del 24 [#OMISSIS#] 2023.

Dall’annullamento origina poi ovviamente l’obbligo di rinnovare le operazioni di valutazione dei candidati, secondo i principi enunciati in sentenza e nel rispetto dei criteri di massima dettati dalla Commissione; quanto sopra rilevato in ordine alla sostanziale mancanza di una [#OMISSIS#] e propria attività di valutazione dei candidati alla luce dei criteri di massima prefissati, [#OMISSIS#] a ritenere non fondata la richiesta della difesa della prof. [#OMISSIS#] (articolata solo alla pubblica udienza del 24 [#OMISSIS#] 2023) di rinviare la rinnovazione delle operazioni concorsuali ad una Commissione con diversa composizione.

La particolare complessità della materia trattata e la reciproca soccombenza tra le parti private permettono poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e sui relativi motivi aggiunti, li riunisce e:

a) accoglie il ricorso R.G. n. 1455/2022 e pertanto dispone l’annullamento del decreto 29 agosto 2022 prot. 0102057/22 n. 1431/2022 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa;

b) respinge il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata nel ricorso R.G. n. 1455/2022;

c) accoglie il ricorso R.G. n. 1494/2022 ed i relativi motivi aggiunti depositati in data 21 febbraio 2023 e pertanto dispone l’annullamento del verbale della X riunione della Commissione di concorso del 20 luglio 2022, del decreto rettorale 24 ottobre 2022 prot. n. 014107/2022 n. 1974/2022, della deliberazione 19 dicembre 2022 n. 166 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e del parere favorevole 27 gennaio 2023 n. 24/2023 del Consiglio di Amministrazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 [#OMISSIS#] 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 29/05/2023