TAR Lazio, Roma, 21 luglio 2023, n. 12356

Prova di accesso a numero programmato - Mancata conferma di interesse all'immatricolazione

Data Documento: 2023-07-21
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una prova di accesso al corso di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, la candidata (poi ricorrente) si poneva in posizione utile per l’immatricolazione presso una delle scelte universitarie opzionate in sede di compilazione della domanda di partecipazione. Tuttavia, la stessa veniva esclusa per la mancata conferma di interesse all’immatricolazione. A fronte del ricorso della medesima, che riteneva che la mancata immatricolazione fosse dipesa da un malfunzionamento informatico del sito dell’amministrazione, il Giudice ha invece rigettato le doglianze, asserendo che “il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando, cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VII, 28 aprile 2023, n. 4289; id., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307). Non rilevano le tracce informatiche che attestano gli accessi eseguiti dalla ricorrente nell’apposita area riserva: esse, infatti, evidenziano bensì che la candidata è acceduta alla piattaforma, ma in nessun modo suggeriscono che la stessa abbia altresì provveduto alla conferma di interesse. Non hanno pregio le osservazioni formulate in ordine alle dedotte criticità del sito, che non evidenziano l’effettiva sussistenza di malfunzionamenti nei giorni interessati: vale osservare, al riguardo, che da un lato i pretesi malfunzionamenti […] sono sforniti finanche di un principio di prova; dall’altro, nessuna rilevanza può riconoscersi a problematiche riscontrate in giornate in alcun modo rilevanti ai fini della controversia in esame“.

Contenuto sentenza
  1. 12356/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 15386/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15386 del 2022, proposto da Chiara [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Roma, a Viale [#OMISSIS#] n. 88;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

nei confronti

di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione,

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2022/2023, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) del provvedimento con il quale viene disposta l’esclusione di parte ricorrente dalla graduatoria per l’accesso ai predetti corsi di laurea per asserita mancata conferma di interesse alla immatricolazione, in occasione dello scorrimento del 13 ottobre 2022;

C) della graduatoria nazionale di merito nominativa, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, [#OMISSIS#] parte in cui si addebita a parte ricorrente la decadenza dall’iscrizione per mancata conferma di interesse e, altresì, non la contempla, la esclude e/o, comunque, non la colloca nelle posizioni utili alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

D) del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 “Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023, nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

E) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente ai predetti corsi di laurea;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. [#OMISSIS#] Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. La ricorrente ha partecipato, in data 6 settembre 2022, alla prova selettiva per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, conseguendo il punteggio di 33,1, con posizione in graduatoria 13.865, utile all’immatricolazione presso una delle scelte universitarie opzionate in sede di compilazione della domanda di partecipazione.

2. Una volta pubblicata la graduatoria, la ricorrente dichiara di aver sempre provveduto nei termini a confermare il proprio interesse a permanere in graduatoria, accedendo all’area riservata del portale all’uopo dedicato.

3. Tale operazione sarebbe stata debitamente effettuata anche in occasione dello scorrimento del 13 ottobre 2022. Tuttavia, inspiegabilmente, l'[#OMISSIS#] manifestazione di interesse non risulterebbe essere stata recepita dal sistema informatico del portale accessoprogrammato.cineca.it, con conseguente declaratoria di decadenza e/o esclusione dalla graduatoria del corso di medicina 2022.

4. La ricorrente ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe per il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione del [#OMISSIS#] procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio del “favor partecipationis” – Sviamento.

5. Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria per asserita mancata conferma di interesse alla immatricolazione risulterebbe illegittimo, in quanto la mancata conferma sarebbe dipesa da un malfunzionamento informatico del [#OMISSIS#] dell’Amministrazione.

6. Sarebbero, infatti, del tutto note le criticità del dominio www.universitaly.it. Più precisamente, in relazione al requisito dell’affidabilità del portale dell’Amministrazione, sarebbero state rilevate anomalie sia [#OMISSIS#] registrazione dei log degli accessi, sia [#OMISSIS#] registrazione dei log di manifestazione dell’interesse, nonché problemi di consultazione delle pagine web compatibili con i fenomeni cosiddetti “click day”. A tale riguardo, la quasi totalità delle “anomalie” sarebbe stata riscontrata nel giorno di pubblicazione degli scorrimenti delle graduatorie (click day) e, in particolare, nelle giornate del 14, 20 e 28 ottobre 2022.

7. Del resto, la concessione di pochi giorni per comunicare l’opzione di “conferma dell’interesse all’immatricolazione”, non potrebbe razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire [#OMISSIS#] interessati di porre [#OMISSIS#], sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza [#OMISSIS#]”, come confermato dalla giurisprudenza che ha censurato l’irragionevolezza di detto meccanismo (T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 1781/2014; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 4744 del 30 aprile 2018).

8. Il Ministero dell’Università e della ricerca si è costituito chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.

9. La richiesta ammissione con riserva in via cautelare è stata dapprima rigettata con ordinanza 16.2.2023, ma poi accolta in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza 14.4.2023, in quanto la “presenza di un “log” dal quale risultano multipli accessi della medesima candidata al [#OMISSIS#] preposto proprio in data immediatamente successiva alla conoscenza dello scorrimento” consentirebbe di ravvisare “un diretto e specifico interesse della candidata all’evento, che verosimilmente non poteva non tradursi in una adesione allo scorrimento”.

10. Alla pubblica udienza del 19.7.2023 il Collegio ha preliminarmente rilevato e indicato alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., il difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute.

11. Il Collegio ha altresì dato atto del tardivo deposito, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, di documenti, essenzialmente afferenti la trattazione in sede di appello cautelare e l’esecuzione della misura ivi disposta. Ha quindi segnalato alle parti che la predetta documentazione, in quanto suscettibile di acquisizione d’ufficio, sarebbe stata trattenuta [#OMISSIS#] atti. La parte ricorrente, appositamente richiesta, ha rinunciato a chiedere termini a difesa. Quindi, in esito alla discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. Come indicato in udienza alle parti, va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute, non avendo esso emanato né concorso all’emanazione dei provvedimenti impugnati, con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio.

13. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.

14. Va preliminarmente precisato che quanto osservato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare va opportunamente ricondotto alle caratteristiche proprie della delibazione condotta in tale fase, necessariamente sommaria e finalizzata all’adozione di un giudizio prognostico di apparenza del diritto. Le relative conclusioni non possono, tuttavia, essere confermate all’esito della più approfondita valutazione propria della fase di merito.

15. Occorre al riguardo ricordare, innanzi tutto, che il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il [#OMISSIS#] di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando, cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VII, 28 aprile 2023, n. 4289; id., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307).

16. Non rilevano le tracce informatiche che attestano gli accessi eseguiti dalla ricorrente nell’apposita area riserva: esse, infatti, evidenziano bensì che la candidata è acceduta alla piattaforma, ma in nessun modo suggeriscono che la stessa abbia altresì provveduto alla conferma di interesse.

17. Non hanno pregio le osservazioni formulate in ordine alle dedotte criticità del [#OMISSIS#], che non evidenziano l’effettiva sussistenza di malfunzionamenti nei giorni interessati: vale osservare, al riguardo, che da un lato i pretesi malfunzionamenti [#OMISSIS#] giornata del 14.10.2022, in cui, tra l’altro, sono stati registrati gli accessi al [#OMISSIS#], sono sforniti finanche di un principio di prova; dall’altro, nessuna rilevanza può riconoscersi a problematiche riscontrate in giornate in alcun modo rilevanti ai fini della controversia in esame (come quelle registrate nel febbraio 2023).

18. Alla luce di quanto sopra, previa estromissione dal giudizio del Ministero della salute, il ricorso deve essere rigettato.

19. Sussistono peraltro, alla luce della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero della salute, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

[#OMISSIS#] Savi, Referendario, Estensore