TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 luglio 2023, n. 12178

Abilitazione scientifica nazionale - Coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari a esso pertinenti

Data Documento: 2023-07-20
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La Commissione ha ritenuto non idoneo il ricorrente a conseguire l’abilitazione come professore di prima fascia anche sul presupposto per cui diverse tematiche affrontate nelle sue pubblicazioni avrebbero “scarse ricadute in ambito ecologico e siano più proprie di studi zoologici, risultando solo parzialmente congruenti con i temi declinati nella declaratoria del settore concorsuale 05/C1 Ecologia”.

A tale riguardo deve notarsi che la Commissione ha svolto una valutazione generica delle pubblicazioni del ricorrente.

Segnatamente non sono state indicate nel dettaglio le pubblicazioni che sarebbero carenti in termini di coerenza. Già sotto tale profilo sussiste un vizio di motivazione. Vale aggiungere che la Commissione appare avere insufficientemente motivato anche sul parametro di riferimento delle pubblicazioni scientifiche, che sembrerebbe essere stato “la declaratoria del settore concorsuale”, mentre tale criterio non è perfettamente conforme a quanto previsto sul tema dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016 e con quanto indicato dalla stessa Commissione nel verbale n. 1 del 3.09.2021. In tali atti non ci si riferisce soltanto alla coerenza e/o congruenza con la declaratoria del settore concorsuale, ma si indica come criterio di valutazione (anche) “la coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale e con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.

Sotto tale aspetto sussiste dunque un ulteriore vizio di motivazione. Invero, le tematiche interdisciplinari devono essere tenute nella debita considerazione nell’ambito del giudizio di idoneità all’ASN. Nello stesso senso, vale notare che l’art. 4 del D.M. n. 120/2016 recita “1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) La coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) (…)”. Orbene, la disgiunzione “o” rende chiaro che le tematiche interdisciplinari, in teoria, possono essere valutate al pari di quelle specifiche del settore disciplinare, fermo restando che tutti i criteri enunciati nella menzionata norma sono rilevanti e che la Commissione, esplicitandone le ragioni ed a condizione che le stesse siano razionali, deve tenerne conto sia singolarmente che globalmente.

Contenuto sentenza
  1. 12178/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 10686/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10686 del 2022, proposto da [#OMISSIS#] Pinna, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Alle Funzioni di Professore Universitario di Prima e Seco, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione:

1) Del provvedimento di estremi ignoti pubblicato sul [#OMISSIS#] del Ministero dell’Università e Ricerca nel settore dedicato all’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale in data 3.06.2022 con cui la Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (D.D. 553/2021 come rettificato da D.D. 589/2021) per il settore concorsuale 05/C1 – Ecologia nominata con decreto direttoriale n. 1589 del 8.07.2021 nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca ha espresso un giudizio negativo, ritenendo il ricorrente “non ancora in possesso di una piena maturità scientifica e, dunque, non idoneo a conseguire l’abilitazione alle funzioni di Professore di Prima Fascia nel settore concorsuale 05/C1 Ecologia”.

2) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese le motivazioni del predetto giudizio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, evidenziando, in sintesi, i motivi che seguono: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. n. 120/2016, IN PARTICOLARE DEL SUO ART. 4, DEL D.P.R. N. 95/2016, DEL D.M. N. 589 DELL’08/08/2018, E DEL D.M. N. 553 DEL 26.02.2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NEL VERBALE N. 1 DEL 3.09.2021. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA.”

2. L’amministrazione si è costituita deducendo con una relazione e documenti allegati.

3. All’udienza in epigrafe il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di cui infra.

5. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.

6. Dalla ricostruzione fattuale operata dalle parti appare incontestato che il prof. Pinna sia stato ritenuto non idoneo a conseguire l’abilitazione nazionale per le funzioni di professore di prima fascia sulla base sostanzialmente di due motivi: i) vi è una insufficiente collocazione editoriale delle sue pubblicazioni scientifiche, poiché un numero non rilevante appartiene al primo quartile delle banche dati di riferimento; ii)i [#OMISSIS#] affrontati nelle pubblicazioni risultano solo parzialmente congruenti con quelli inclusi [#OMISSIS#] declaratoria del settore Ecologia.

7. Tuttavia, risulta che il ricorrente, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016, abbia presentato 16 pubblicazioni scientifiche. Le stesse, come accennato, sono state ritenute di insufficiente collocazione editoriale. In particolare, un numero “non rilevante” di esse apparterrebbe al primo quartile.

Al riguardo però occorre anzitutto notare che la Commissione non appare aver definito cosa intenda per “quota rilevante”, risultando invece pacifico che il quartile Q1 debba ricavarsi dal JRC rank del WoS o il CiteScore rank di Scopus. Non è risultato quindi noto ai partecipanti, prima, dopo o [#OMISSIS#] la procedura, e non risulta chiaro al Collegio, il numero esatto di pubblicazioni che dovevano collocarsi nel primo quartile per potersi ritenere soddisfatto il criterio della “quota rilevante”. Inoltre, con riguardo al ricorrente, secondo quanto esplicitato dallo stesso senza contestazione specifica dell’amministrazione, appare che, delle 16 pubblicazioni indicate, 12 appartengano al quartile Q1, quindi il 75%.

Correttamente, quindi, nell’atto introduttivo del giudizio si deduce che, in punto di ragionevolezza, quella raggiunta nel [#OMISSIS#] di specie, qualora confermata in sede istruttoria, dovrebbe essere una “quota rilevante”.

Sotto tale profilo i provvedimenti impugnato appaiono dunque illegittimi in quanto scarsamente motivati.

8. [#OMISSIS#] la sufficienza di quanto sopra rilevato ai fini dell’accoglimento del ricorso, deve notarsi che, come sopra accennato, la Commissione ha ritenuto non idoneo il ricorrente a conseguire l’abilitazione come professore di prima fascia anche sul presupposto per cui diverse tematiche affrontate nelle sue pubblicazioni avrebbero “scarse ricadute in ambito ecologico e siano più proprie di studi zoologici, risultando solo parzialmente congruenti con i [#OMISSIS#] declinati [#OMISSIS#] declaratoria del settore concorsuale 05/C1 Ecologia”.

A tale riguardo deve notarsi che la Commissione ha svolto una valutazione generica delle pubblicazioni del ricorrente, similmente peraltro al modus operandi adottato con riguardo alla valutazione della “quota rilevante” di cui al paragrafo che precede.

Segnatamente non sono state indicate nel dettaglio le pubblicazioni che sarebbero carenti in termini di coerenza.

Già sotto tale profilo sussiste un vizio di motivazione.

Vale aggiungere che la Commissione appare avere insufficientemente motivato anche sul parametro di riferimento delle pubblicazioni scientifiche, che sembrerebbe essere stato “la declaratoria del settore concorsuale”, mentre tale criterio non è perfettamente conforme a quanto previsto sul tema dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016 e con quanto indicato dalla stessa Commissione nel verbale n. 1 del 3.09.2021. In tali atti non ci si riferisce soltanto alla coerenza e/o congruenza con la declaratoria del settore concorsuale, ma si indica come criterio di valutazione (anche) “la coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale e con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.

Sotto tale aspetto sussiste dunque un ulteriore vizio di motivazione.

Invero, le tematiche interdisciplinari devono essere tenute [#OMISSIS#] debita considerazione nell’ambito del giudizio di idoneità all’ASN.

[#OMISSIS#] stesso senso, vale notare che l’art. 4 del D.M. n. 120/2016 recita “1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) La coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) (…)”.

Orbene, la disgiunzione “o” rende chiaro che le tematiche interdisciplinari, in teoria, possono essere valutate al pari di quelle specifiche del settore disciplinare, [#OMISSIS#] restando che tutti i criteri enunciati [#OMISSIS#] menzionata [#OMISSIS#] sono rilevanti e che la Commissione, esplicitandone le ragioni ed a condizione che le stesse siano razionali, deve tenerne conto sia singolarmente che globalmente.

9. Le valutazioni di cui sopra sono coerenti con la giurisprudenza della Sezione, alla cui stregua: “va evidenziato come l’art. 4, lett. a), del d.m. n. 120/2016, recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi del successivo articolo 7, debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, rispetto alle quali il giudizio non fa alcuna menzione.

Orbene, a fronte del citato quadro normativo di riferimento, il Collegio non può se non rilevare come le generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale oggi impugnato non siano supportate da alcuna indicazione precisa su quali siano i lavori scientifici ritenuti scarsamente coerenti con il settore concorsuale di interesse, limitandosi a rilevare, in generale, la loro scarsa attinenza al settore 06/N1, senza specificare per quale ragione essi debbano essere più propriamente ricondotti al settore della medicina interna e/o delle malattie cardiovascolari e, soprattutto, senza evidenziare perché non possano essere neppure ritenuti affini a tematiche interdisciplinari comunque pertinenti con il settore 06/N1, alla luce della peculiare natura trasversale dei settori scientifico disciplinari che lo caratterizzano” (cfr. inter alia sentenza n. 7709/2023).

10. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) di rivalutare il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Pubblicato il 19/07/2023