- 13597/2023 REG.PROV.COLL.
- 08291/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8291 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale Asn Sc 06/D4 Nominata con D.D. Miur n. 2520/2016, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali negativi espressi con riferimento al ricorrente, con cui la predetta Commissione ASN “valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016 ritiene che il profilo scientifico del candidato non sia adeguato in relazione a quanto richiesto per il conferimento dell’idoneità alla docenza di II fascia per il settore concorsuale 06/D4 – MED 35”, pubblicati sul [#OMISSIS#] internet MIUR-ASN a far data dal 10 aprile 2017;
– di tutti i verbali e della relazione riassuntiva relativi ai lavori della predetta Commissione, nei limiti dell’interesse del ricorrente alla rivalutazione del suo profilo da parte di una nuova Commissione in diversa composizione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti del predetto interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede l’annullamento del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 – MED 35 espresso dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul [#OMISSIS#] internet MIUR-ASN a far data dal 10 aprile 2017.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.
All’udienza di smaltimento del 14 luglio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il Collegio ritiene opportuno effettuare, in via preliminare, un breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia, oggi di interesse), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
Nel [#OMISSIS#] di specie, al ricorrente sono stati riconosciuti almeno tre tra i titoli prescelti dalla Commissione ed è stato positivamente riscontrato il raggiungimento di 2 su 3 valori soglia previsti dall’All. C al DM 120/2016 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica nei settori bibliometrici.
II Dott. [#OMISSIS#] è stato valutato dalla Commissione giudicatrice non idoneo sul presupposto che “il profilo scientifico complessivo del Candidato non sia adeguato in relazione a quanto richiesto per il conferimento dell’idoneità alla docenza di II fascia per il settore concorsuale 06/D4 – MED 35”.
Una simile motivazione appare senz’altro non idonea a consentire di ricostruire l’iter logico seguito per propendere per la non abilitazione del candidato.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020; 2509/2021).
Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione.
Detto altrimenti, non occorre tanto una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione quanto piuttosto un esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché consentano di comprendere l’iter valutativo seguito, le ragioni della scarsa qualità delle pubblicazioni, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato.
Nel [#OMISSIS#] in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali, con riferimento alla scarsa qualità delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, sono espressi in maniera eccessivamente sintetica e apodittica, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo reso sui lavori scientifici presentati dal candidato.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) di rivalutare il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario