- 13330/2023 REG.PROV.COLL.
- 14042/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14042 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale – S.C. 02/D1 – Fisica Applicata , Didattica e Storia della Fisica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti del Dott. OMISSIS dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 02/D1 – Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, nominata con D.D. del Ministero dell’Università e della Ricerca dell’8 luglio 2021, n. 1561, e pubblicato [#OMISSIS#] pagina Risultati del [#OMISSIS#] internet: https://abilitazione.miur.it// in data 29 settembre 2022; di tutti gli atti della suddetta procedura, [#OMISSIS#] parte in cui risultano lesivi degli interessi del Dott. OMISSIS, nei limiti di cui al presente ricorso, e, in particolare, del D.D. del 26 febbraio 2021, n. 553, come rettificato dal D.D. del 5 marzo 2021, n. 589, recante il bando per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale ed i relativi allegati, del D.D. del Ministero dell’Università e della Ricerca dell’8 luglio 2021, n. 1561 e del verbale n. 1 dell’1 settembre 2021 della Commissione, recante i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di II fascia e della relazione finale dei lavori relativi al Terzo Quadrimestre; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi del Dott. OMISSIS;
nonché per la condanna del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito, “Ministero”) all’adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione del Dott. OMISSIS ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 02/D1 – Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne chiede l’annullamento.
- Si tratta di provvedimenti inerenti ad una procedura di abilitazione scientifica nazionale conclusasi negativamente per il ricorrente ed i motivi di doglianza attengono a:
“I. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell’art. 16 della L. n. 240/2010. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e carenza della motivazione, atteso che l’odierno ricorrente è in possesso di titoli validi per le categorie sub (A), sub (B) e sub (L) – Manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione avendo la Commissione omesso la valutazione dei titoli del candidato. – Ingiustizia manifesta. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, avendo la Commissione omesso il c.d. soccorso istruttorio sulla domanda del ricorrente.”.
“II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell’art. 16 della L. n. 240/2010. – Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione”.
- L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
- All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
- Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato e va accolto, in particolare alla luce del principio, disatteso nel [#OMISSIS#] di specie, dell’obbligo di valutazione sufficientemente analitica di titoli e pubblicazioni (per tutte, sentenza Consiglio di Stato 4362/2015, cui si rinvia anche ex art. 74 c.p.a.) in [#OMISSIS#] di superamento delle c.d. mediane, nei limiti e termini di cui appresso.
- Al primo motivo di ricorso si contesta anzitutto la valutazione della Commissione esaminatrice con riguardo al possesso dei titoli tra quelli scelti della Commissione ex art. 5, comma 2 del D.M. 120/2016.
Specificamente, il ricorrente, premette correttamente di avere interesse al ricorso avendo ottenuto valutazione positiva di due titoli, ed abbisognando solo del riconoscimento di un ulteriore titolo per soddisfare i criteri normativi per il profilo in parola.
Premesso quanto sopra, nel ricorso si ritiene erroneo il giudizio della Commissione laddove ha affermato l’insufficienza del curriculum del candidato in relazione al titolo (A) perché “non documenta partecipazione a comitati scientifici e/o organizzatori ovvero come chairman di sessione in – congressi internazionali e nazionali, né direzione di scuole nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio né almeno 2 comunicazioni orali su invito a conferenze nazionali o internazionali”; ed in relazione al titolo (D), che “non viene riconosciuto in quanto non si evincono responsabilità scientifiche in progetti nazionali o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari, almeno come responsabile locale”.
- Ad avviso del Collegio, [#OMISSIS#] valutazione negativa sui predetti titoli presentati dal ricorrente, e non riconosciuti dalla Commissione, sussiste carenza di istruttoria e di motivazione.
Infatti, quanto al titolo sub (A), il ricorrente ha indicato [#OMISSIS#] domanda la partecipazione su invito a n. 10 convegni di carattere scientifico, nazionali ed internazionali, in uno dei quali, peraltro, appare aver rivestito il ruolo di coorganizzatore mentre [#OMISSIS#] maggioranza degli altri appare avere comunque prodotto comunicazioni orali.
Per ciò che concerne il titolo sub (D), invece, il Dott. OMISSIS ha indicato [#OMISSIS#] domanda di avere avuto responsabilità di coordinamento scientifico (seppure nelle forme di “co-autore e co-gestore”, cfr. pag. 10 Elenco titoli) in un progetto nazionale di ricerca computazionale ammesso a finanziamento tramite un bando competitivo con revisione tra pari.
I menzionati titoli, come sopra visto, non vengono riconosciuti sulla base di motivazioni generiche, che pertanto risultano viziate.
- Le menzionate doglianze, ad avviso del Collegio, appaiono quindi fondate sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, da un lato, vista l’assenza di elementi che conducano a reputare che sia stato svolto, da parte della Commissione, un attento esame della documentazione presentata e sopra indicata, e dall’altro lato perché non risultano esplicate le ragioni in virtù delle quali le dichiarazioni e la documentazione fornita dal ricorrente (sopra indicate) non sono state considerate sufficienti.
- Del resto, osserva correttamente il ricorrente, [#OMISSIS#] denegata ipotesi in cui l’Elenco dei titoli presentato dal candidato non fosse ex sesufficiente per valutare il loro possesso, la Commissione è venuta meno ai doveri istruttori ed ha violato i principi generali in materia di c.d. soccorso istruttorio non richiedendo all’interessato i chiarimenti del [#OMISSIS#] (sul punto sono ancora attuali, per le procedure non attinenti [#OMISSIS#] appalti pubblici, gli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014).
- In definitiva, le deduzioni del ricorrente appaiono supportate dalla documentazione depositata in atti ed in particolare appare chiaro come i provvedimenti impugnati denotino scarsa istruttoria e insufficiente motivazione, non emergendo le ragioni per le quali sono stati ritenuti non soddisfatti i criteri previsti dalle norme vigenti quanto al riconoscimento dei titoli sopra menzionati.
- Il secondo motivo rimane assorbito nell’accoglimento del primo.
- Vale chiarire che, anche in sede di ottemperanza, rimane [#OMISSIS#] il potere della Commissione di verificare la corretta qualificazione operata dal ricorrente in ordine alle predette partecipazioni e dichiarazioni, ma ovviamente è necessaria specifica istruttoria e dettagliata motivazione qualora si intenda disattendere le proposizioni del candidato, mentre tale incombenza [#OMISSIS#] fattispecie non è stata assolta.
- Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) di rivalutare il candidato, relativamente ai titoli di cui sopra non riconosciuti e prendendo atto del giudizio già formulato sulle pubblicazioni (non contestato [#OMISSIS#] presente sede), a cura di una Commissione in diversa composizione.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’Amministrazione di rivalutare i titoli dell’interessato, con tutte le conseguenze di legge in [#OMISSIS#] di esito positivo, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, [#OMISSIS#] FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 14/08/2023