In sede di abilitazione scientifica nazionale, a motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020; 2509/2021). Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione.
Nel caso in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali, con riferimento alla scarsa qualità ed innovatività delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, sono espressi in maniera eccessivamente sintetica e apodittica, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo reso sui lavori scientifici presentati dal candidato. Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.