TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 agosto 2023, n. 13259

Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione dei titoli - Difetto di istruttoria

Data Documento: 2023-08-11
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di abilitazione scientifica nazionale, ove la Commissione ha adottato un provvedimento di diniego sul presupposto che mancassero i titoli, il Collegio ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente. In merito al titolo sub l) “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita’ di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione” , in particolare, la Commissione aveva escluso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in quanto lo stesso era stato indicato erroneamente sotto la voce “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”. Tuttavia, come rileva il giudice amministrativo, “l’Elenco dei titoli va inteso in senso globale e unitario”: infatti, “la giurisprudenza sostiene prevalentemente la regolarizzabilità o soccorribilità dei titoli comunque dichiarati o emergenti globalmente dalle dichiarazioni presentate all’Amministrazione e […] addirittura ammette, in talune circostanze, che si debba dar luogo a regolarizzazione anche in caso di elementi pur non dichiarati comunque a conoscenza dell’Amministrazione in virtù di un supposto generalizzato principio del “once only” che consentirebbe di non evidenziare esplicitamente elementi che dovrebbero essere nel bagaglio conoscitivo della P.A.”. “Quanto appena notato è sufficiente per annullare il giudizio della Commissione relativamente al titolo di cui alla lett. l) sopra citata, per carenza di istruttoria e di motivazione“.

Contenuto sentenza
  1. 13259/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 07854/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale – S.C. 06/C1 – Chirurgia Generale, non costituito in giudizio;

per l’annullamento del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 06/C1 – Chirurgia Generale, nominata con D.D. del Ministero, dell’Università e della Ricerca del 29 ottobre 2018, n. 2868, e pubblicato [#OMISSIS#] pagina Risultati del [#OMISSIS#] internet: https://abilitazione.miur.it// in data 31 [#OMISSIS#] 2021; di tutti gli atti della suddetta procedura, [#OMISSIS#] parte in cui risultano lesivi degli interessi del Dott. [#OMISSIS#], nei limiti di cui al presente ricorso, e, in particolare, del D.D. del 9 agosto 2018, n. 2175 recante il bando per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale ed i relativi allegati, del verbale n. 1 del 24 novembre 2018 della Commissione, recante i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di II fascia e della relazione finale dei lavori relativi al Sesto Quadrimestre disposto ai sensi dell’art. 7-bis del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 s.m.i; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi del Dott. [#OMISSIS#]; nonché per la condanna del Ministero, dell’Università e della Ricerca (di seguito, “Ministero”) all’adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione del Dott. [#OMISSIS#] ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/C1 – Chirurgia Generale da parte di una Commissione in diversa composizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne chiede l’annullamento.

2. Si tratta di provvedimenti inerenti ad una procedura di abilitazione scientifica nazionale conclusasi negativamente per il ricorrente ed i motivi di doglianza attengono a:

I. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell’art. 16 della L. n. 240/2010. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e carenza della motivazione, atteso che l’odierno ricorrente è in possesso di titoli validi per le categorie sub (A), sub (B) e sub (L) – Manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione avendo la Commissione omesso la valutazione dei titoli del candidato. – Ingiustizia manifesta. -Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, avendo la Commissione omesso il c.d. soccorso istruttorio sulla domanda del ricorrente.”.

II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell’art. 16 della L. n. 240/2010. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà della motivazione. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria, avendo la Commissione erroneamente calcolato il numero delle citazioni e dell’impact factor”.

3. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

4. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato e va accolto, in particolare alla luce del principio, disatteso nel [#OMISSIS#] di specie, dell’obbligo di valutazione sufficientemente analitica di titoli e pubblicazioni (per tutte, sentenza Consiglio di Stato 4362/2015, cui si rinvia anche ex art. 74 c.p.a.) in [#OMISSIS#] di superamento delle c.d. mediane, nei limiti e termini di cui appresso.

6. Al primo motivo di ricorso si contesta anzitutto la valutazione della Commissione esaminatrice con riguardo al possesso dei titoli tra quelli scelti della Commissione ex art. 5, comma 2, del D.M. 120/2016.

A tale riguardo, il ricorrente sostiene anzitutto, in relazione al titolo di cui alla lettera a), “Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'[#OMISSIS#]”, di aver presentato 7 partecipazioni a convegni nazionali, in qualità di relatore. A fronte di ciò non risulta chiaro e nemmeno precisato in motivazione per quale ragione la Commissione non ha ritenuto sufficienti e valide le partecipazioni presentate né si comprende perché la Commissione abbia ritenuto di discostarsi dai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati.

Infatti, per quanto attiene al titolo in esame, la Commissione ha definito quale criterio di valutazione la “qualità di relatore … a convegni nazionali o internazionali: almeno 5 negli ultimi 10 anni”.

Ma, come ricordato, il ricorrente deduce di aver effettivamente partecipato, in qualità di relatore, a 7 convegni nazionali svoltisi negli ultimi 10 anni e che tale elemento è stato ignorato dalla Commissione.

6.1. La doglianza appare fondata, risultando [#OMISSIS#] atti di causa quantomeno le dichiarate partecipazioni come relatore ai seguenti convegni:

– 53° Congresso ACRA: I tumori del colon-Terapia Chirurgica Open vs Laparoscopica, Atri (Te) 5 Novembre 2010;

– 22° Congresso Chirurgia dell’Apparato Digerente, Roma-G. Palazzini 5-6 [#OMISSIS#] 2011;

– convegno “Chirurgia della colecisti: A Rediscovered Challenge, Workshop La Colecistectomia Laparoscopica: confronto interregionale Abruzzo- Marche- [#OMISSIS#]. Roma 23 Settembre 2011;

– convegno “La calcolosi colecisto-coledocica: una patologia che fa ancora discutere.” [#OMISSIS#] 20 Dicembre 2014;

– convegno “Attualità in Chirurgia d’Urgenza: Le Peritoniti” Teramo, 9 Ottobre;

– 117° congresso Nazionale SIC: La chirurgia Italiana nell’Anno dell’EXPO : pronti per la Sfida ? Milano 21-25 Ottobre 2015;

– convegno Update tumori del pancreas. L’Aquila 26 Ottobre 2019 dal 26-10-2019 al 26-10-2019.

Vale chiarire che rimane [#OMISSIS#] il potere della Commissione, anche in sede di ottemperanza, di verificare la corretta qualificazione operata dal ricorrente in ordine alle predette partecipazioni, ma ovviamente è necessaria specifica istruttoria e dettagliata motivazione qualora si intenda disattendere le dichiarazioni del candidato, e tale incombenza [#OMISSIS#] fattispecie non è stata assolta.

7. Con riferimento, invece, al giudizio espresso sul titolo sub b), ossia “Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”, la Commissione sostiene, per l’essenziale, che i lavori dichiarati dal candidato non sarebbero riconducibili ad una collaborazione nell’ambito di un “gruppo di ricerca”.

Anche sotto tale profilo, ad avviso del ricorrente, risulterebbe evidente l’illegittimità del giudizio negativo impugnato per travisamento dei presupposti di fatto e difetto d’istruttoria.

In particolare, tra i singoli giudizi definiti dai membri della Commissione, si legge che “il candidato non dichiara la partecipazione ad un gruppo di ricerca ma una collaborazione scientifica” e che in “nessuna delle pubblicazioni … le authorship indicano, o fanno riferimento, ad un gruppo di ricerca” (cfr. i.a. giudizio Prof. Boggi, pag. 4).

Il riconoscimento del titolo, quindi, è stato negato in ragione della non riconducibilità ad un “gruppo di ricerca” delle attività dichiarate oltre che per l’assenza del riscontro della pubblicazione.

Tale giudizio, sempre ad avviso del ricorrente, risulterebbe infondato e, comunque, arbitrario, considerando anche la sola lettura delle dichiarazioni, dalle quali sarebbe evidente come i rapporti di collaborazione scientifica cui il candidato ha fatto riferimento siano tutti riconducibili a gruppi di ricerca di carattere internazionale.

Del resto, sempre in relazione al titolo sub b), la Commissione non avrebbe articolato alcuna definizione di “gruppo di ricerca”, che non risulterebbe definita né nel Bando, né nel verbale di insediamento della Commissione recante i criteri, sicché il giudizio risulterebbe arbitrario in assenza dei menzionati criteri e/o elementi predeterminati che consentano di comprendere le valutazioni circa la rilevanza (o meno) di un gruppo di ricerca.

Con riferimento, invece, alla mancata allegazione delle pubblicazioni richiamate sempre per il titolo sub b), precisa il ricorrente che queste erano già state correttamente allegate [#OMISSIS#] sezione relativa alle pubblicazioni scientifiche, ma di tale circostanza erroneamente la Commissione non avrebbe tenuto conto, integrando una ipotesi di grave difetto di istruttoria.

7.1. Ad avviso del Collegio la assenza di spiegazioni specifiche, nei provvedimenti impugnati, in ordine alla sussistenza di pubblicazioni come esito dell’attività svolta nell’ambito dei gruppi di ricerca dichiarati impone l’accoglimento del motivo sotto l’aspetto in considerazione.

Al riguardo va sottolineato come attenga alle prerogative dell’organo valutativo qualificare correttamente i titoli allegati dal candidato.

In tale ottica la motivazione addotta dalla Commissione, che pare ignorare le pubblicazioni offerte dal ricorrente, seppure in altra sede della domanda, risulta insufficiente.

E’ vero che un Commissario articola la distinzione tra “mera” collaborazione e “gruppo di ricerca”, che potrebbe risultare in astratto plausibile in quanto, al contrario di ciò che assume il ricorrente, la differenza tra i due concetti appena veduti appare sufficientemente chiara alla luce della comune logica e della normale esperienza, visto che il concetto di “gruppo di ricerca” evoca l’impegno di una specifica compagine più o meno “istituzionalizzata” in relazione ad una determinata finalità scientifica.

Tuttavia, da un lato, la motivazione collegiale si focalizza sulla asserita non allegazione né pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste dotate di impact factor, e, dall’altro lato, non emerge una specifica contestazione delle dichiarazioni del ricorrente, come invece sarebbe stato necessario, evidenziando per esempio, specificamente, che le riviste indicate dallo stesso erano inidonee a soddisfare il criterio.

Anche tale aspetto della doglianza in esame va dunque accolto, salve le ulteriori valutazioni e motivazioni della Commissione.

8. In merito al titolo sub l) “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita’ di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione” osserva il ricorrente che la Commissione ha sostenuto che “il titolo L non viene riconosciuto perché il candidato attestazioni di FFI da parte dell’Assistance Publique di Parigi che si riferiscono a funzioni di tipo esclusivamente assistenziali e non di ricerca”.

Ma le esperienze professionali attestate, sempre secondo il ricorrente, non potrebbero definirsi meramente assistenziali, avendo lo stesso svolto attività clinica e di ricerca.

Si tratterebbe dunque ancora una volta di un errore della Commissione.

Inoltre, quest’[#OMISSIS#] avrebbe anche rilevato l’assenza di periodi specifici caratterizzati da attività di ricerca come, ad esempio, un dottorato di ricerca. Tuttavia il ricorrente avrebbe svolto tale percorso di studi conseguendo il titolo di Dottore di ricerca, e quest’[#OMISSIS#] è stato presentato tra i titoli del candidato, il quale solo non ha riproposto il medesimo in più sezioni della domanda.

Del resto, osserva il ricorrente, [#OMISSIS#] denegata ipotesi in cui l’Elenco presentato dal candidato non fosse ex se sufficiente per valutare il possesso dei titoli, la Commissione è venuta meno ai doveri istruttori e violato i principi generali in materia di c.d. soccorso istruttorio non richiedendo all’interessato i chiarimenti del [#OMISSIS#].

8.1. Ad avviso del Collegio, in relazione al titolo sub l) le deduzioni del ricorrente appaiono supportate dalla documentazione depositata in atti e, non sussistendo difese dell’Amministrazione sui punti che precedono, le stesse [#OMISSIS#] ritenute dimostrate ex art. 64 c.p.a..

In particolare appare chiaro come i provvedimenti impugnati denotino scarsa istruttoria e insufficiente motivazione, non emergendo le ragioni per le quali sono stati ritenuti non soddisfatti i criteri previsti dalle norme vigenti quanto al riconoscimento del titolo sopra menzionato.

E’ vero che il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è indicato solo a pagina 9 del “Elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” del ricorrente, sotto la voce “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” e non a pagina 10 [#OMISSIS#] sede puntualmente dedicata alle “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”, sede rilevante per i titoli ex lett. l). Ma è anche vero che il suddetto Elenco dei titoli va inteso in senso globale e unitario, e che la giurisprudenza sostiene prevalentemente la regolarizzabilità o soccorribilità dei titoli comunque dichiarati o emergenti globalmente dalle dichiarazioni presentate all’Amministrazione (parte della giurisprudenza addirittura ammette in talune circostanze che si debba dar luogo a regolarizzazione anche in [#OMISSIS#] di elementi pur non dichiarati comunque a conoscenza dell’Amministrazione in virtù di un supposto generalizzato principio del “once only” che consentirebbe di non evidenziare esplicitamente elementi che dovrebbero essere nel bagaglio conoscitivo della P.A.).

Quanto appena notato è sufficiente per annullare il giudizio della Commissione relativamente al titolo di cui alla lett. l) sopra citata, per carenza di istruttoria e di motivazione.

Anche sotto tale profilo rimangono salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione.

9. Per effetto di quanto sopra statuito in ordine all’annullamento dei provvedimenti della Commissione relativamente ai titoli di cui alle lettere sopra citate, e considerando che è stato riconosciuto in sede provvedimentale un altro titolo (quello di cui alla lettera h dell’elenco elaborato dalla Commissione), il ricorrente mantiene interesse al ricorso, superando la prova di resistenza relativa ai titoli potendo conseguire, a seguito dell’eventuale positivo esito dell’ottemperanza, quantomeno 3 titoli sui 9 richiesti.

10. Una volta acclarato che il ricorrente, con riguardo ai titoli posseduti, ha ancora la giuridica possibilità di ottenere la abilitazione scientifica anelata, occorre delibare sul secondo motivo di ricorso, relativo al giudizio sulle pubblicazioni, in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato e non emergendo sufficienti ragioni per disporre l’assorbimento dei motivi.

11. Al riguardo è sufficiente notare che anche tale motivo di ricorso è fondato, dal momento che: (i) [#OMISSIS#] nel giudizio della Commissione sufficiente analiticità, giacché le pubblicazioni non sono valutate partitamente; (ii) è plausibile, [#OMISSIS#] gli approfondimenti dell’ottemperanza, la sussistenza di un errore di calcolo che ha determinato il giudizio negativo sulle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 7 del D.M. 120/2016; (iii) non emerge sufficiente coerenza tra il giudizio collegiale e quello individuale sull’impact factor; (iv) appare sussistere non motivata disparità di trattamento, dimostrata in causa ex art. 64 c.p.a., tra il ricorrente ed altri candidati che invece hanno ottenuto l’abilitazione scientifica.

12. Anche per il giudizio sulle pubblicazioni l’annullamento, allo stato, attiene esclusivamente a vizi di istruttoria e di motivazione, non emergendo sufficienti elementi per delibare in maniera maggiormente assertiva (ovviamente nei limiti propri della giurisdizione) sul possesso o meno, da parte del ricorrente, dei requisiti previsti per il superamento del criterio in parola.

13. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) di rivalutare il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario