TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 agosto 2023, n. 13195

Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione

Data Documento: 2023-08-09
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In un giudizio di impugnazione di diniego di abilitazione scientifica nazionale, il Collegio accoglie il ricorso per difetto di motivazione. In particolare, nel caso in esame, “le carenze sono, anzitutto, di istruttoria, in primo luogo, perché nel giudizio “collegiale” è stato fatto prevalere un punto di vista che in realtà appare minoritario, ed in secondo luogo perché i membri della Commissione non si sono confrontati a sufficienza per trovare una coerenza quanto meno in relazione ai punti di partenza del giudizio nonché, nel rispetto della reciproca autonomia, ai profili essenziali su cui incentrare, anche dialetticamente, la valutazione”.

Contenuto sentenza
  1. 13195/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 09159/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9159 del 2022, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, anche in parte qua e [#OMISSIS#] parte in cui occorrer possa

– del giudizio collegiale di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia espresso, nei confronti della ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore 10/L1 “Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana”, pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del M.I.U.R. il 16 [#OMISSIS#] 2022 e dei giudizi individuali [#OMISSIS#] parte in cui non conferiscono al ricorrente il titolo dell’abilitazione e di ogni atto e verbale, anche non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui valuta non idoneo il curriculum della ricorrente per ottenere l’abilitazione di cui trattasi;

– del bando di concorso, e del D.D. del 26 febbraio 2021 n. 553 e del D.D. del 5 marzo 2021 n. 589 ed allegati, [#OMISSIS#] parte in cui, anche interpretata, determina i criteri per la valutazione dei curricula vitae per la concessione o meno del titolo di abilitazione ed esclude la ricorrente;

– del verbale n. 1 del 31 agosto 2021 mediante il quale la Commissione nazionale del settore concorsuale 10/L1 e del relativo allegato inerente i criteri di valutazione [#OMISSIS#] parte in cui anche interpretata determina la non idoneità della ricorrente per l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nonché di ogni ulteriore verbale, anche non conosciuto, che determina la non idoneità della ricorrente;

– del verbale n. 1 del 12.05.2022, del verbale n. 2 del 13.05.2022, II Quadrimestre, redatti dalla Commissione designata [#OMISSIS#] parte in cui anche interpretati valutano la ricorrente non idonea per il conferimento dell’abilitazione scientifica per il settore in oggetto;

– del D.M. del 7 giugno 2016 n. 120 recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, [#OMISSIS#] parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire alla ricorrente l’abilitazione di cui trattasi;

– del Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica del 4 aprile 2016 n. 95 recante modifiche al decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, [#OMISSIS#] parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire al ricorrente l’abilitazione di cui trattasi;

– [#OMISSIS#] parte in cui occorrer possa e per quanto di interesse, del D.M. n. 589 del 8.08.2018, [#OMISSIS#] parte in cui, anche interpretato, impedisce di conferire alla ricorrente l’abilitazione di cui trattasi;

– [#OMISSIS#] parte in cui occorrer possa e per quanto di interesse, del D.D. n. 1532 del 29 luglio 2016 ed allegati, [#OMISSIS#] parte in cui, anche richiamato ed interpretato, [#OMISSIS#] gli interessi del ricorrente;

– di ogni comunicazione Ministeriale e delle Autorità competenti inerenti i criteri di valutazione dei candidati e [#OMISSIS#] parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire al ricorrente l’abilitazione di cui trattasi;

– di ogni atto, anche non conosciuto ed anche indirettamente connesso [#OMISSIS#] atti sopra impugnati, e dell’eventuale e non conosciuta relazione riassuntiva, [#OMISSIS#] parte in cui, anche interpretato, impedisce di conferire alla ricorrente l’abilitazione di cui trattasi e per tutti i motivi di cui in atti;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di concessione dell’abilitazione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne chiede l’annullamento.

2. Si tratta di provvedimenti inerenti ad una procedura di abilitazione scientifica nazionale conclusasi negativamente per la candidata a seguito di una votazione dei Commissari di 3 a 2, ed i cinque motivi di ricorso attengono essenzialmente al difetto di istruttoria e di motivazione che, sotto diversi aspetti, caratterizzerebbe i provvedimenti contestati.

Al riguardo, sussisterebbe anzitutto inadeguatezza del giudizio finale, che riprenderebbe quasi testualmente il giudizio dei due Commissari più “ostili” alla ricorrente.

Detto giudizio, inoltre, tralascerebbe completamente quello dei due Commissari che si erano espressi favorevolmente alla candidata, e non darebbe sufficiente riscontro al giudizio del Commissario rivelatosi decisivo, il quale, pure esprimendosi negativamente nei confronti della ricorrente, si pronuncia in termini significativamente diversi rispetto ai predetti “ostili”, sia nei contenuti valutativi sia nei [#OMISSIS#] (apprezzabilmente moderati).

Sussisterebbero poi, sempre secondo la ricorrente, aspetti di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione avendo la Commissione omesso la valutazione globale del profilo della candidata, dipingendola in maniera così negativa da fare emergere una stridente contraddizione con le risultanze dei documenti curriculari dalla stessa presentati.

Anche il confronto tra i giudizi (più) negativi e quelli espressi in una serie di documenti depositati in causa, tra cui alcune perizie, farebbe emergere uno iato non riconducibile alla normale dialettica valutativa e alla fisiologica multiformità degli apprezzamenti scientifici.

3. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

4. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini di cui appresso.

6. Come sopra ricordato, il primo motivo, per l’essenza, si incentra sulla censura dei due giudizi radicalmente critici nei confronti dell’attività accademica della ricorrente, contestandoli mercé produzione documentale e peritale depositata in giudizio.

Il secondo motivo, invece, si focalizza sul divario logico che emergerebbe tra i due giudizi radicalmente critici e quello moderatamente negativo espresso dal Commissario poi risultato decisivo.

La doglianza in parola [#OMISSIS#] in rilievo anche il fatto che a prevalere nettamente nel giudizio collegiale sarebbero inspiegabilmente le valutazioni sfavorevoli più estreme.

In tale motivo si censura altresì il giudizio del Commissario “decisivo” in quanto non sufficientemente analitico.

7. I due motivi appena menzionati possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi volti a dimostrare carenza di istruttoria e di motivazione, e sono fondati [#OMISSIS#] misura in cui, [#OMISSIS#] loro complessiva e in un [#OMISSIS#] senso collettiva impostazione, dimostrano, ex art. 64 c.p.a., i predetti vizi.

8. Nell’ottica su indicata, deve notarsi che la prima doglianza evidenzia che già in occasione di un precedente contenzioso che ha coinvolto la valutazione della ricorrente era stato eccepito il non pieno rispetto del principio della collegialità, e questo Tribunale aveva accolto il motivo proposto con riguardo al detto profilo.

Premesso quanto sopra, nel ricorso si [#OMISSIS#] in rilievo che anche [#OMISSIS#] fattispecie odierna il giudizio collegiale reso risulta, nuovamente, parziale poiché è frutto di una chiara ripetizione del contenuto dei giudizi individuali di due soli Commissari, con violazione degli artt. 3 del D.M. 120/2016 e 8 del D.P.R. 95/2016.

La valutazione dei due Commissari favorevoli alla candidata sarebbe stata invece del tutto obliterata nel giudizio collegiale.

Il motivo sarebbe in linea con la giurisprudenza alla cui stregua: “la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari” (T.A.R. Lazio, sez. III, sentenza n. 8634 del 18 luglio 2017).

D’altro canto il giudizio collegiale piegato sul giudizio dei due Commissari radicalmente negativi risulterebbe posto in seria contestazione da due perizie allegate [#OMISSIS#] atti di causa, redatte dai Proff. Giovanelli (Aston University Birmingham) e Vandaele (Gent University) che valutano eccellenti i prodotti della candidata [#OMISSIS#].

9. Ad avviso del Collegio, come accennato, il primo motivo presenta [#OMISSIS#] meritevoli di accoglimento, ma può essere meglio apprezzato, e raggiunge il livello probatorio richiesto dall’art. 64 c.p.a., se letto congiuntamente con il secondo mezzo.

10. Venendo quindi alla seconda doglianza, la stessa evidenzia che la candidata è stata giudicata positivamente da 2 commissari su 5. Dal momento che è possibile ottenere l’Abilitazione Scientifica Nazionale con il voto positivo di 3 commissari su 5, è risultato decisivo il giudizio negativo reso dal Prof. Partington.

Lo stesso dichiarava di aver svolto “una disamina approfondita delle pubblicazioni presentate dalla candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” ma [#OMISSIS#] sua motivazione sembra obliterare 7 pubblicazioni sulle 15 presentate dalla candidata.

In particolare, le pubblicazioni n. 4, 5, 7, 8, 10, e 13 non sarebbero neanche citate nel giudizio del Commissario in parola mentre la n. 14 non verrebbe giudicata, ma solo descritta in maniera estremamente sintetica insieme ad altre pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio di merito.

Gli unici appunti che il commissario Partington rivolge alla candidata appaiono essere:

– ripetitività di tematiche e di riflessioni;

– imprecisioni teoriche;

– carenza di assoluta precisione teorica;

– mancanza di attività scientificamente e linguisticamente del tutta rigorosa.

Sempre secondo la ricorrente, si tratterebbe di giudizi stereotipati e incomprensibili, che impediscono di fatto alla stessa di ripercorrere gli argomenti logici che hanno portato il Commissario “decisivo” a ritenere la non idoneità dei prodotti presentati.

Del resto le pubblicazioni n. 4, 7, 8 e 13 sarebbero apparse su riviste di Classe A, e tale circostanza ne attesterebbe il valore, la chiarezza, la corretta metodologia.

In particolare, nel [#OMISSIS#] di specie, il giudizio del prof. Partington sarebbe incorso [#OMISSIS#] medesima illegittimità che ha portato all’annullamento del precedente giudizio negativo reso da questo Tribunale nei seguenti termini: “la ricorrente ha contestato la legittimità della valutazione negativa sulle proprie pubblicazioni, su cui si è fondato il contestato giudizio di non abilitazione, in quanto la Commissione non ha valutato, non avendo fatto alcuna citazione al riguardo, “ben cinque prodotti scientifici di rilevantissimo valore, oltre una monografia, trattandosi di pubblicazioni eccellenti per il settore scientifico”. La dedotta doglianza è fondata. (…) [#OMISSIS#] fattispecie in esame sia nel giudizio finale sia nei giudizi individuali negativi, è del tutto carente una valutazione sia pur sintetica di circa un terzo delle pubblicazioni presentate, tra le quali la recente monografia pubblicata in lingua [#OMISSIS#] presso la casa editrice Edinburgh University, con la conseguenza che per tale aspetto il contesto giudizio in quanto parziale risulta essere illegittimo” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5062/2021).

11. Ad avviso del Collegio, i due predetti motivi sono fondati, non solo e non tanto [#OMISSIS#] loro singolare rilevanza ma piuttosto [#OMISSIS#] loro complessiva consistenza, in quanto dimostrano carenza di istruttoria e di motivazione.

Al riguardo, deve notarsi che, di per sé, un giudizio negativo radicale può non presentare alcun vizio di legittimità. Risulta tuttavia anomala una valutazione così ostile nei confronti di una candidata che presentava un comunque rispettabile percorso accademico.

Ritenere che la ricorrente non possegga le nozioni basilari della materia e non ne governi i concetti fondamentali appare, allo stato degli atti, inverosimile rispetto alle risultanze documentali e peritali cui si è accennato, nonché rispetto al giudizio dei due Commissari “favorevoli”, ed infine rispetto allo stesso giudizio del Commissario poi rivelatosi decisivo, che non rileva le macroscopiche lacune indicate (infine) nel giudizio collegiale.

A corroborare quanto sopra contribuisce la circostanza che nel giudizio collegiale risultano riprese le valutazioni più radicalmente oppositive e non, come sarebbe stato più ragionevole aspettarsi, le posizioni del Commissario più moderato che, in quanto decisive e in una certa misura mediane e conciliative, potevano rappresentare una, seppur faticosa vista la notevole divergenza riscontratasi, sintesi collegiale.

Conferma ulteriormente l’anomalia dei provvedimenti impugnati la circostanza che la motivazione del Commissario “decisivo”, seppure caratterizzata dalla moderazione di cui si è detto, presenta notevoli carenze esplicative e [#OMISSIS#] della sufficiente analiticità richiesta dalla giurisprudenza (cfr. per tutte, Consiglio di Stato 4362/2015, cui si rinvia anche ex art. 74 c.p.a.).

12. In definitiva, quindi, per il complesso delle ragioni sopra enunciate, non sono rispettati, nei provvedimenti impugnati, i principi che governano la materia, che richiedono un giudizio (i) collegiale, (ii) ragionevole, (iii) sufficientemente analitico e preciso, soprattutto quando il candidato viene respinto in sede di valutazione delle pubblicazioni, avendo superato lo scrutinio sui titoli e sull’impatto della produzione scientifica.

Le carenze sono quindi anzitutto di istruttoria, in primo luogo, perché nel giudizio “collegiale” è stato fatto prevalere un punto di vista che in realtà appare minoritario, ed in secondo luogo perché i membri della Commissione non si sono confrontati a sufficienza per trovare una coerenza quanto meno in relazione ai punti di partenza del giudizio nonché, nel rispetto della reciproca autonomia, ai [#OMISSIS#] essenziali su cui incentrare, anche dialetticamente, la valutazione.

A risultare carente è altresì la motivazione, sia perché non viene spiegata l’abnorme divergenza di giudizio tra i vari Commissari (o gruppi di Commissari) e la complessiva incoerenza delle valutazioni più ostili rispetto al curriculum della ricorrente, sia perché non si può fare prevalere [#OMISSIS#] presente causa, in una prospettiva semplicisticamente iper sostanzialistica, il giudizio “moderato” del Commissario “decisivo” (ammesso e non concesso che ciò sia possibile in sede giurisdizionale) in quanto lo stesso è troppo generico per poter sorreggere autonomamente i provvedimenti impugnati, oltre ad essere anch’esso in un [#OMISSIS#] senso minoritario.

In altre parole, negli atti impugnati, la valutazione negativa asseritamente “collegiale” è inverosimile (in assenza di ulteriori spiegazioni e riscontri) mentre la valutazione negativa del Commissario “decisivo” è incompleta e poco approfondita, oltre che logicamente non “integrabile” con i giudizi più critici e con la valutazione asseritamente “collegiale”.

13. Quanto sopra rilevato appare decisivo in via autonoma ai fini dell’accoglimento del ricorso, e determina l’assorbimento degli altri motivi.

14. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) di rivalutare il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario