TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 25 settembre 2023, n. 14210

Accesso ai corsi di laurea a numero programmato - Immatricolazione ad anno successivo al primo

Data Documento: 2023-09-25
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di specie, la ricorrente contestava il provvedimento con cui l’Università aveva denegato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo – in particolare, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum – che era stata presentata sul presupposto che vi fossero posti liberi.

Il Collegio ha rigettato il ricorso, affermando che “dall’esame dei documenti in atti emerge che si è esaurita la disponibilità di posti per iscrizioni ad anni successivi al primo presso i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, attivati presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in relazione all’anno accademico 2018/2019“. Infatti, “gli unici posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo sono solamente quelli individuata dall’Università resistente tramite l’Avviso del 18 ottobre 2018, con la conseguenza che, una volta esauriti, non possono essere successivamente ampliati, in relazione all’anno accademico di riferimento, con quelli eventualmente rimasti disponibili a seguito delle immatricolazioni al primo anno“.

Del resto, “non vi è alcuna correlazione tra il contingente di posti annualmente determinato all’esito della programmazione nazionale per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, da un lato, e il numero di posti che si rendono successivamente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, dall’altro. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativail numero di posti messi annualmente a concorso per l’immatricolazione al primo anno dopo il superamento di apposito test d’ingresso è cosa diversa dal numero di posti che si rendono annualmente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, in forza di trasferimenti da altre facoltà o da altre sedi. I due contingenti di posti non sono in alcun modo correlati fra loro, dal momento che il primo è il frutto di un complesso procedimento di incrocio tra offerta formativa e fabbisogno formativo stimato sia su base nazionale sia su base regionale, il secondo è la risultante di un mero calcolo algebrico, ossia del conteggio dei posti che si liberano in conseguenza della scelta, di studenti già iscritti, di abbandonare gli studi o di cambiare sede o corso di studi”, con la conseguenza che “[…] l’Amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, dovendosi limitare, di anno in anno, alla mera ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. 10 gennaio 2023, n. 318; in termini analoghi, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, sent. 6 marzo 2023, n. 2270; Id., sent. 13 giugno 2022, n. 4804).

Contenuto sentenza
  1. 14210/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 13436/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13436 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Parisella, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Quadrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fondi, via Mantova, 8;

contro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo,

– del provvedimento prot. n. 62502 del 26 luglio 2018, notificato a mezzo in pari data, con il quale l’Università Sapienza – Area Servizi [#OMISSIS#] Studenti ha rigettato ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente;

– dell’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Ateneo La Sapienza, [#OMISSIS#] parte in cui, all’art. 1, prevede che le richieste di trasferimento possano essere avanzate esclusivamente dagli: studenti iscritti ai medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il trasferimento provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri; dagli studenti iscritti al corso di Medicina i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Odontoiatria per anni successivi al primo e viceversa; da coloro che sono già laureati in Medicina i quali richiedono il riconoscimento in Odontoiatria e viceversa;

– del Regolamento studenti a.a. 2018-2019, emanato con Decreto rettorale del 13 luglio 2018,

n.1840/2018;

– del Regolamento Didattico dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e

Chirurgia Regolamento didattico approvato all’unanimità dalla [#OMISSIS#] di Presidenza di

Facoltà in sede deliberante secondo il D. M. 270/04;

– dei Regolamenti Didattici dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Azienda ospedaliera Sant’[#OMISSIS#] e Azienda Policlinico [#OMISSIS#] Primo e Polo Pontino A – B – C – D – E) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;

– ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;

– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2018/2019 dell’Università in epigrafe;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti,

– della graduatoria relativa all’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, datata 18 ottobre 2018 e pubblicata il successivo 13 novembre 2018 sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– del primo «Scorrimento Graduatorie Avviso per posti disponibili anni successivi al primo» pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Ateneo il 5 dicembre 2018 e di ogni eventuale e successivo scorrimento di graduatoria;

– della nota prot. n. 99722 del 6 dicembre 2018 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, [#OMISSIS#] parte in cui è stato comunicato che la ricorrente potrà immatricolarsi solo se rimarranno posti disponibili al [#OMISSIS#] della procedura di cui all’impugnato «Avviso» e che secondo l’Amministrazione i ricorrenti non siano legittimati ad ottenere i dati anagrafici e di residenza dei controinteressati;

– di ogni altro atto potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente;

– nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che:

– la parte ricorrente – già laureata in scienze biologiche con voto 104/110 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e in neurobiologia con voto 109/110 presso l’Università degli Studi di Pavia – nel 2018 inoltrava all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, previa valutazione e convalida dei relativi studi pregressi, affermando la sussistenza di posti liberi;

– la Sezione, con ordinanza n. 7785 del 20 dicembre 2018, accoglieva la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente statuendo che “l’Ateneo resistente dovrà riesaminare, nel [#OMISSIS#] di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, la posizione della ricorrente al fine di verificare se alla luce dei crediti formativi, maturati nel corso di laurea concluso ed in presenza di eventuali posti disponibili ella possa essere immatricolato nel Corso di Laurea richiesto ad anno di corso successivo al primo”;

– il dictum cautelare non veniva eseguito dall’Ateneo resistente nei termini indicati [#OMISSIS#] predetta ordinanza e veniva ribadito dalla Sezione con l’ordinanza n. 1572 dell’8 marzo 2019 e con l’ordinanza n. 1160 del 28 gennaio 2020, con la quale veniva nominato anche il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore protrazione dell’inerzia da parte dell’Università resistente;

– l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel corso del presente giudizio, depositava documentazione comprovante l’esaurimento di tutti i posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo per il corso di laurea in medicina e chirurgia, essendosi perfezionate le immatricolazioni per un numero di posti pari a quelli individuati nell’Avviso del 18 ottobre 2018. In particolare, l’Università resistente versava in atti la nota prot. n. 6938 del 28 gennaio 2019 – inviata dal Direttore ARAL e dal Direttore ARSS all’Ufficio Contenzioso Studenti e al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina – [#OMISSIS#] quale veniva comunicato che “a seguito della graduatoria e dei relativi scorrimenti dell’Avviso per posti disponibili successivi al primo dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, tutti i posti liberi relativi all’a.a. 2018/19 sono terminati”. L’Università resistente, inoltre, con la produzione del 6 [#OMISSIS#] 2019, versava in atti una nota del Capo Settore della Segreteria di Medicina e Odontoiatria del 28 marzo 2019, dalla quale, inter alia, risulta che gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2018/2019 non hanno presentato rinunce;

– l’Università resistente, anche con la nota versata in atti in data 24 giugno 2019, evidenziava il “completo esaurimento dei posti disponibili per i corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per anni successivi al primo, a seguito dello scorrimento della graduatoria dell’Avviso posti disponibili ad anni successivi al primo a.a. 2018/2019”;

Ritenuto, quindi, che dall’esame dei documenti in atti emerge che si è esaurita la disponibilità di posti per iscrizioni ad anni successivi al primo presso i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, attivati presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in relazione all’anno accademico 2018/2019;

Considerato, inoltre, che gli unici posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo sono solamente quelli individuata dall’Università resistente tramite l’Avviso del 18 ottobre 2018, con la conseguenza che, una volta esauriti, non possono essere successivamente ampliati, in relazione all’anno accademico di riferimento, con quelli eventualmente rimasti disponibili a seguito delle immatricolazioni al primo anno;

Considerato, a tale [#OMISSIS#] riguardo, che non vi è alcuna correlazione tra il contingente di posti annualmente determinato all’esito della programmazione nazionale per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, da un lato, e il numero di posti che si rendono successivamente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, dall’altro. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa “il numero di posti messi annualmente a concorso per l’immatricolazione al primo anno dopo il superamento di apposito test d’ingresso è cosa diversa dal numero di posti che si rendono annualmente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, in forza di trasferimenti da altre facoltà o da altre sedi. I due contingenti di posti non sono in alcun modo correlati fra loro, dal momento che il primo è il frutto di un complesso procedimento di incrocio tra offerta formativa e fabbisogno formativo stimato sia su base nazionale sia su base regionale, il secondo è la risultante di un mero calcolo algebrico, ossia del conteggio dei posti che si liberano in conseguenza della scelta, di studenti già iscritti, di abbandonare gli studi o di cambiare sede o corso di studi”, con la conseguenza che “[…] l’Amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, dovendosi limitare, di anno in anno, alla mera ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. 10 gennaio 2023, n. 318; in termini analoghi, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, sent. 6 marzo 2023, n. 2270; Id., sent. 13 giugno 2022, n. 4804);

Considerato, quindi, che l’assenza di posti disponibili rende inconferente l’astratta idoneità della parte ricorrente all’immatricolazione ad anni successivi al primo, in quanto la soddisfazione del proprio interesse passa necessariamente per la sussistenza di posti disponibili [#OMISSIS#] misura indicata nel citato Avviso relativo all’a.a. 2018/2019, che nel [#OMISSIS#] di specie risulta essersi esaurita, come emerge dalla documentazione versata in atti dall’Ateneo resistente;

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, dunque, i ricorsi devono essere respinti siccome infondati;

Considerato che, alla luce della natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore