- 02339/2023 REG.PROV.COLL.
- 00821/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Bozzini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Renna, [#OMISSIS#] Sabbini, [#OMISSIS#] Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
[#OMISSIS#] De Lorenzis, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
i) del Decreto Rettorale del 6 aprile 2023 n. 2012/2023, pubblicato in pari data, recante l’accertamento della regolarità formale “degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità per il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia – Codice procedura 5070” e la dichiarazione di nomina del vincitore Dott.ssa [#OMISSIS#] De Lorenzis; ii) del verbale n. 1 del 30 novembre 2022 recante “i criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati”; iii) del verbale n. 2 del 20 dicembre 2022, ove, in particolare, ciascun commissario dà atto che “non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., con i candidati” e dichiara “di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012”, sottoscrivendo apposita dichiarazione; iv) del verbale n. 3 del 16 gennaio 2023 e relativi allegati recanti la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, della consistenza complessiva della produzione scientifica, dell’intensità e della continuità temporale della stessa; v) del verbale del 16 gennaio 2023 contenente la “relazione finale” della Commissione giudicatrice e i punteggi definitivi attribuiti ai candidati; vi) del Decreto Rettorale di nomina e costituzione della Commissione giudicatrice; vii) della proposta di chiamata e del provvedimento, ove emanato, di approvazione della chiamata della Dott.ssa [#OMISSIS#] De Lorenzis, nonché dell’atto, ove emanato, di immissione in servizio; viii) nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento
dei danni patiti e patiendi dal ricorrente per effetto degli atti gravati, la cui quantificazione verrà offerta in corso di causa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bozzini [#OMISSIS#] il 5/7/2023:
i) del Decreto Rettorale del 6 aprile 2023 n. 2012/2023, pubblicato in pari data, recante l’accertamento della regolarità formale “degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità per il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia – Codice procedura 5070”, la approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione di nomina del vincitore Dott.ssa [#OMISSIS#] De Lorenzis; ii) del verbale n. 1 del 30 novembre 2022 recante “i criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati”; iii) del verbale n. 2 del 20 dicembre 2022, ove, in particolare, ciascun commissario dà atto che “non sussistono situazioni di incompatibilità̀, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., con i candidati” e dichiara “di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012”, sottoscrivendo apposita dichiarazione; iv) del verbale n. 3 del 16 gennaio 2023 e relativi allegati recanti la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, della consistenza complessiva della produzione scientifica, dell’intensità e della continuità temporale della stessa; v) del verbale del 16 gennaio 2023 contenente la “relazione finale” della Commissione giudicatrice e i punteggi definitivi attribuiti ai candidati; vi) del Decreto Rettorale di nomina e costituzione della Commissione giudicatrice; vii) della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità del 21.04.2023 e della Delibera di approvazione della chiamata della Dott.ssa [#OMISSIS#] De Lorenzis da parte del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2023, come resi noti dall’Università in data 3 luglio 2023, nonché dell’atto, ove emanato, di immissione in servizio; viii) nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento
dei danni patiti e patiendi dal ricorrente per effetto degli atti gravati, la cui quantificazione verrà offerta in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. [#OMISSIS#] Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto del Rettore n. 3521/2022 del 21 luglio 2022 l’Università degli Studi di Milano bandiva le procedure selettive, per titoli e discussione pubblica, “per la copertura di 35 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti”.
Tra i Dipartimenti interessati vi era anche il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, relativo al settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e Settore scientifico-disciplinare MED/24 Urologia, per il quale veniva messo a concorso un posto da Ricercatore a tempo determinato (cod. concorso 5070).
Le funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere sono le seguenti; “Funzioni didattiche: insegnamenti del SSD MED/24 afferenti all’offerta didattica del Dipartimento in CdL, CdLM e corsi post-laurea”; “Funzioni scientifiche: ricerca in ambito urologico nel campo di urolitiasi, oncologia e applicazioni tecnologiche (robotica, endourologia)”; “Funzioni clinico-assistenziali: cliniche-chirurgiche del SSD MED/24 previa intesa con Azienda SSN e Regionale”.
Con decreto rettoriale n. 4652/2022 del 14/10/2022, veniva costituita la Commissione giudicatrice della suddetta selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B.
Il dottor Bozzini, essendo in possesso dei requisiti previsti per la selezione, presentava la propria domanda di partecipazione con riferimento al posto di Ricercatore a tempo determinato relativo al settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia.
La Commissione si insediava in data a 30.11.2022 (verbale 1) e [#OMISSIS#] stessa seduta la Commissione stabiliva i sotto-criteri sulla base dei quali doveva avvenire la valutazione comparativa dei candidati con riguardo ai titoli e alle pubblicazioni (art. 11 del bando).
[#OMISSIS#] seconda seduta del 20.12.2022, la Commissione prendeva atto della sussistenza di due domande di partecipazione al concorso (quella del dottor [#OMISSIS#] Bozzini e della dottoressa [#OMISSIS#] De Lorenzis) e quindi procedeva alla valutazione compartiva dei candidati.
All’esito della valutazione compartiva, con decreto rettoriale del 6 aprile 2023 n. 2012/2023 la dottoressa De Lorenzis veniva individuata quale vincitrice del concorso con il punteggio totale di 89,25, mentre il dottor Bozzini otteneva il punteggio totale di 85,92.
Il dottor Bozzini ha impugnato gli atti della procedura concorsuale affidando il ricorso a quattro motivi.
Con il primo motivo lamenta la mancata attribuzione del punteggio complessivo per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte (art. 13, comma 1, lett. c), del bando “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, fino ad un [#OMISSIS#] di punti 2,5 come da verbale 3/2022). Il punteggio ottenuto dal ricorrente per le pubblicazioni scientifiche è di 45,9, mentre quello ottenuto dalla controintetessata è di 44,05. Alla luce dei parametri indicati [#OMISSIS#] leggenda dell’allegato 2 al verbale n. 3/2022, il punteggio che doveva essere ottenuto in relazione a quattro pubblicazioni scientifiche doveva essere [#OMISSIS#] tenendo presente la banca dati Scopus e quindi la rilevanza della collocazione editoriale della rivista che ospita la pubblicazione in rapporto al numero di citazioni delle pubblicazioni. Segnatamente con riferimento alla pubblicazione 3 si doveva passare da punti 2,3 a 2,5, alla pubblicazione 5 si doveva passare da punti 2,3 a 2,5, alla pubblicazione 12 si doveva passare da punti 2,3 a 2,5 e alla pubblicazione 17 si doveva passare da punti 2,1 a 2,3. Ne consegue che il punteggio totale che doveva essere conseguito doveva essere di 46.70 invece del punteggio ricevuto 45,9.
Viceversa, con riferimento alla controinteressata il punteggio ottenuto per le pubblicazioni scientifiche prodotte era di 44,05. Tuttavia, in base [#OMISSIS#] stessi parametri indicati nel verbale 3/2022 (come da Leggenda posata in calce al verbale), alla candidata sarebbe stato attribuito un punteggio [#OMISSIS#] rispetto a quello che sarebbe stato merito con riferimento alle pubblicazioni 1, 3, 14, 16, 19, per un totale di 40,05.
Di conseguenza, sostituendo i punteggi corretti in merito alla voce “pubblicazioni” sulla base della applicazione del criterio tabellare indicato [#OMISSIS#] leggenda dell’allegato 2 al verbale n. 3/2022, il dottor sarebbe risultato vincitore della procedura selettiva con il punteggio complessivo di 86,72 mentre la controinteressata avrebbe conseguito un punteggio complessivo di 85,25.
Con il secondo motivo lamenta la mancata attribuzione del punteggio complessivo per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte (art. 13, comma 3, del bando “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, fino ad un [#OMISSIS#] di punti 20 come da verbale 3/2022). Il punteggio che sia il ricorrente che la controinteressata hanno ottenuto per tale voce è pari a 20 punti. Il ricorrente evidenzia come nel verbale 3/2022 la Commissione abbia previsto tre sub-criteri: a) “l’intensità e continuità temporale della produzione scientifica …”; b) “la rilevanza complessiva della produzione scientifica …”; c) “la congruenza della produzione complessiva con il profilo indicato nel bando (SSD MED/24-UROLOGIA) o con tematiche interdisciplinari strettamente correlate a tale profilo …”. In relazione a primi due sub-criteri i “valori oggettivi e numerici riportati” dal ricorrente sarebbero superiori e ciononostante ad entrambi i candidati è stato attribuito, inspiegabilmente, un uguale punteggio [#OMISSIS#] previsto per i sub-criteri. Pertanto, si afferma, ove la Commissione avesse proceduto correttamente alla valutazione “il Dott. Bozzini avrebbe ottenuto un punteggio totale per la suddetta voce di 19,75/20 e la Dott.ssa De Lorenzis un punteggio totale di 16,25/20”.
Sempre nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente evidenzia “errori anche [#OMISSIS#] valutazione dei titoli presentanti dai due candidati” in quanto la Commissione avrebbe erroneamente applicato “i criteri e subcriteri dalla stessa fissati”. Il punteggio ottenuto dal ricorrente per tale voce è di 20,02 punti, mentre quello ottenuto dalla controineressata è di 25,2 punti. Il ricorrente evidenzia come nel verbale 3/2022 la Commissione abbia previsto una serie di sub-criteri tra cui, oggetto di contestazione, i sub-criteri f) “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” fino a [#OMISSIS#] 3 punti e j) “Altro” fino ad un [#OMISSIS#] di 1 punto. La controinteressata ha ottenuto per entrambe le voci il punteggio [#OMISSIS#], mentre avrebbe dovuto ottenere per la voce sub f) 1 punto e per la voce sub j) 0,75 punti, in quanto non sussisterebbero elementi idonei per l’attribuzione del punteggio ottenuto con riferimento alle due “cariche ricoperte in S.E.G.U.R. e nel Clinical Research Office dell’Endourological Society” (C.R.O.E.S.). La candidata De Lorenzis quindi avrebbe dovuto conseguire un punteggio di 22,95 invece del punteggio di 25,2 poi effettivamente attribuito.
In via subordinata, il ricorrente formula il terzo motivo di ricorso con il quale chiede la rinnovazione della procedura selettiva senza tener conto delle illegittime scelte compiute dalla Commissione in relazione ai criteri e su-bcriteri di valutazione. In particolare, contesta le scelte compiute dalla Commissione [#OMISSIS#] fissazione dei sottocriteri da applicarsi [#OMISSIS#] valutazione dei titoli e del curriculum ha, inspiegabilmente, escluso i criteri di cui ai punti e) e g) dell’art. 12, comma 1, del bando, ossia “ e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista” e “g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista”. Nel verbale 1/2022 la Commissione ha motivato la scelta come segue “considerate le caratteristiche del settore concorsuale oggetto del bando, non terrà conto dei criteri previsti ai punti E e G”. Contrariamente a quanto riferito dalla Commissione, il ricorrente afferma che i criteri di cui ai punti e) e g) “sono pertinenti e strettamente legati al settore concorsuale per cui è causa” e peraltro tali criteri sarebbero stati applicati in altri concorsi simili a quello in causa da parte di alcuni membri della medesima odierna Commissione.
Inoltre, si osserva su di un totale di 30 punti per i titoli, vengono riservati 15 punti, cioè il 50%, all’attività didattica, mentre all’attività clinica vengono attribuiti un [#OMISSIS#] di punti 2, cioè il 6,66%. Il peso attribuito alla attività didattica sarebbe spropositato “alla luce del fatto che si tratta di posizione con funzioni assistenziali con una importante parte clinica e, dunque, risulta del tutto incomprensibile ed eccentrico che la Commissione giudicatrice abbia deciso per un irrazionale, irragionevole e immotivato sbilanciamento a favore della attività didattica” in considerazione delle funzioni che il ricercatore era chiamato a svolgere. Peraltro con riferimento si contesta che l’attività clinica sia stata considerata soltanto “in relazione alle annualità svolte con funzioni assistenziali” senza considerare il “ruolo” e la “casistica chirurgica”.
Ed ancora si contesta la generica attribuzione del punteggio previsto in relazione al criterio della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, all’intensità e alla continuità temporale della stessa” (punteggio di [#OMISSIS#] 20 punti) ripartito nei sopra ricordati tre sub-criteri i quali si presentano del tutto indeterminati non consentendo di percepire quale profilo abbia condotto all’attribuzione di un particolare punteggio ed inoltre il punteggio attribuito non sarebbe ancorato a una motivazione descrittiva che permetta di percepire il significato che è stato attribuito ai sub-criteri indicati.
In via ulteriormente subordinata, il ricorrente con il quarto motivo di ricorso rileva il conflitto di interesse tra “la candidata De Lorenzis, poi nominata vincitrice, e il membro designato della Commissione esaminatrice, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, che avrebbe dovuto condurre all’astensione del membro della Commissione, attesa che “intercorre un duraturo e [#OMISSIS#] rapporto di collaborazione scientifica e professionale di intensità e continuità” tra i due soggetti da valutare “globalmente … perché è il rapporto [#OMISSIS#] sua globalità (accademica, scientifica e di ricerca) che è in grado di compromettere l’imparzialità e l’equidistanza nel giudizio”, oltre che una rilevante comunanza di interessi economici in quanto entrambi esercitano la professione medica presso la medesima clinica privata non convenzionata con il sistema sanitario nazionale “effettuando interventi in equipe ai medesimi pazienti”.
Con riguardo alle collaborazioni scientifiche, accademiche o editoriale, si evidenzia come il membro della Commissione “viene citato: (i) quale Relatore della Tesi di specializzazione in Urologia nel settembre 2018; (ii) quale Responsabile del Progetto di ricerca in corso della Dott.ssa De Lorenzis; (iii) per molti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali conseguiti per l’attività di ricerca; in moltissime delle pubblicazioni scientifiche elencate dalla candidata. In particolare, la Dott.ssa De Lorenzis condivide con il Prof. [#OMISSIS#] dal novembre 2017 ben 30 delle 37 pubblicazioni presentate e di cui è autrice; si tratta, quindi, dell’81,08% della produzione scientifica; per un totale di 39 citazioni del Prof. [#OMISSIS#] presenti nel C.V. della Dott.ssa De Lorenzis”.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha altresì formulato, nei confronti degli atti originariamente impugnati, nuovi motivi di ricorso emergenti dalla “relazione predisposta in data 29 [#OMISSIS#] 2023” dal [#OMISSIS#] della Commissione giudicatrice (quale “organo dell’Amministrazione resistente”) “a fini difensivi, in cui viene spiegato post factum come la Commissione avrebbe proceduto e operato (doc. 18 della resistente)”, avente [#OMISSIS#] confessoria ex art. 2730 c.c. in ordine alla “introduzione di parametri di valutazione nuovi o l’integrazione in via postuma dei criteri e i subcriteri fissati con pretesi significati e/o specificazioni impliciti”.
Si evidenzia come la Commissione avrebbe “manipolato, in sede di attribuzione del punteggio alle varie voci oggetto di valutazione, i criteri e i subcriteri stabiliti [#OMISSIS#] prima seduta, cui la stessa si era espressamente autovincolata, introducendo in via postuma criteri e subcriteri mai stabiliti e attuando inammissibili integrazioni postume dei criteri e subcriteri già fissati con pretesi significati e/o specificazioni impliciti”.
Al riguardo si fa riferimento al criterio di “valutazione delle pubblicazioni” [#OMISSIS#] relazione si afferma “JCR è stato utilizzato per il posizionamento della rivista [#OMISSIS#] relativa area tematica utilizzando i quartili calcolati sul Journal Impact Factor e l’IF medio per pubblicazione. La banca dati Scopus è stata, invece, utilizzata per rilevare il numero medio di citazioni per anno di pubblicazione e l’H-Index contemporaneo a 5 anni…”. Quindi, “solo dopo aver saputo chi fossero i candidati e, dunque, ex post, in sede di attribuzione dei punteggi la Commissione ha introdotto un elemento nuovo, scegliendo arbitrariamente quale banca dati [JCR e già Scopus] dovesse essere utilizzata per quale indicatore”.
Sempre con riferimento al criterio di “valutazione delle pubblicazioni”, [#OMISSIS#] relazione si afferma che i punteggi previsti per il sub-criterio “Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza … si riferiscono alla quantificazione del rigore metodologico”; in questo modo, sarebbe stato introdotto un nuovo criterio ossia quello della “quantificazione del rigore metodologico” tale per cui, continua la relazione, “a tutti gli articoli presentati dai due candidati sia stato attribuito il punteggio [#OMISSIS#]”, senza peraltro traccia di come si sia arrivati alla definizione del punteggio per la colonna “Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza”.
Sempre riferimento al criterio “valutazione dei titoli” [#OMISSIS#] relazione si afferma che la Commissione “ha ritenuto all’unanimità di includere [#OMISSIS#] valutazione il ruolo di revisore (assegnando un punteggio di 0.1 per almeno 5 attività di reviewer) e la partecipazione a board editoriali includendo anche il ruolo di Guest editor (assegnando un punteggio di 0.15)”; il che costituirebbe un’integrazione postuma dei criteri e sub-criteri fissati dalla Commissione in sede di autovincolo.
Con riferimento al sub-criterio “intensità e continuità temporale della produzione scientifica” la Commissione “ha ritenuto di tenere presente che il concorso è diretto a promettenti ricercatori …” per questo “per quanto concerne la continuità, pur riconoscendo che il n. di pubblicazioni 98/53 sono a favore del dott. Bozzini, si evidenzia, tuttavia, che tale differenza è correlata alla differenza di età professionale dei candidati grazie alla differenza di età professionale (11 anni) legata ovviamente alla differenza di età biologica (Bozzini 46 anni De Lorenzis 36 anni). Nonostante tale differenza la Commissione ha osservato che lo scarto tra numero pubblicazioni/anno 5.2 vs 4,82 risulta minimo. In particolare è stata valutata statisticamente la differenza tra medie e la Commissione ha osservato che aver pubblicato 98 lavori in 19 anni è equivalente ad averne pubblicati 53 in 11 (p =0.6894) e quindi ha deciso di attribuire lo stesso punteggio ad entrambe i candidati”.
Con riferimento al sub-criterio della “rilevanza complessiva della produzione scientifica” [#OMISSIS#] relazione si attesta, infine, che “la Commissione ha ritenuto che IF medio/articolo ed H-index degli ultimi 5 anni fossero i due indicatori più idonei a valutare i candidati tenuto conto che il concorso ha come scopo quello di selezionare promettenti ricercatori. Considerata la differenza di età – d’altra parte – alcuni parametri di qualità (IF totale, numero medio di citazioni per anno e la percentuale di articoli nel quartile 7 superiore delle pubblicazioni) erano per stessa ammissione del ricorrente equivalenti”. Si sottolinea inoltre la singolarità per cui la Commissione abbia “ritenuto che IF medio/articolo” quale indicatore più idoneo, tra gli altri, a valutare i candidati “ossia proprio il parametro del IF medio/articolo che è l’unico in cui la Dott.ssa De Lorenzis supera il Dott. Bozzini” (conseguendo quindi il [#OMISSIS#] punteggio).
Nel costituirsi in giudizio, l’Università ha preso puntuale posizione in ordine alle varie censure sollevate e in rito ha eccepito, con riferimento ai motivi aggiunti, l’eccezione di inammissibilità delle censure così formulate “poiché proposte oltre il [#OMISSIS#] di decadenza di sessanta giorni” in quanto, si afferma, “i motivi aggiunti non sono stati proposti sulla base della sopravvenuta conoscenza da parte del ricorrente di atti od altri elementi ulteriori rispetto a quelli oggetto del ricorso introduttivo …”, [#OMISSIS#] restando tale mezzo sarebbe escluso per impugnare “atti non aventi natura provvedimentale, come, nel [#OMISSIS#] che ci occupa, la relazione difensiva richiesta alla Commissione valutatrice a fini istruttori della presente vertenza”.
Si aggiunge inoltre che la relazione interna della Commissione, quale organo terzo, non avrebbe natura confessoria ma semmai hanno valore di “elementi indiziari non idonei a costituire, da soli, elemento probatori”, allo stesso modo del “contenuto della memoria di costituzione redatta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato”.
Le parti si sono scambiate articolate memoria difensive.
All’udienza del 4 ottobre 2023, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo del ricorso introduttivo è fondato nei limiti di seguito [#OMISSIS#].
Come evidenziato dalla difesa dell’Università, la Commissione nel verbale 1/2022 ha stabilito i sub-criteri per la valutazione delle “pubblicazioni”.
I sub-criteri previsti sono, per quel che rileva in questa sede: “a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica”; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; …”.
Inoltre, nel verbale si precisa che “Per queste valutazioni verranno considerate le banche dati Scopus e JCR (Journal Citation Reports). Nel [#OMISSIS#] in cui la rivista sia considerata in differenti aree tematiche si sceglierà quella più favorevole al candidato. L’anno di riferimento sarà quello della pubblicazione o, se non disponibile, l’anno più recente”.
Quindi [#OMISSIS#] griglia dei punteggi per la valutazione delle pubblicazioni si è stabilito che la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale” di ciascuna pubblicazione sarebbe stata accertata tramite il “Posizionamento della rivista [#OMISSIS#] relativa area tematica (collocazione editoriale [#OMISSIS#] migliore categoria di JCR)”.
Dunque, emerge che la banca dati JCR è stata utilizzata per il posizionamento della rivista [#OMISSIS#] relativa area tematica in termini di quartili (Q1, Q2, Q3, Q4) e non mediante la banca dati Scopus come invece indicato dal ricorrente. Inoltre come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio una delle pubblicazioni (la n. 3) del ricorrente risultano edite in diverse quartili in relazione a distinte aree tematiche e la Commissione ha applicato la migliore collocazione editoriale per il candidato.
Ne consegue che il punteggio attribuito al ricorrente riportato nell’allegato 2 al verbale n. 3, con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, è corretto (totale 45,9).
Allo stesso modo deve ritenersi corretta la valutazione compiuta dalla Commissione con riferimento alle pubblicazioni della controinteressata, avendo utilizzato anche in questo [#OMISSIS#] la banca dati JCR per il posizionamento della rivista [#OMISSIS#] relativa area tematica in termini di quartili (Q1, Q2, Q3, Q4), con la precisazione che poiché una pubblicazione (la n. 16) risulta edita nel 2016 su di una rivista (giornale “J Robot Surg”) non presente in alcun quartile, mentre nel 2021 la stessa rivista risulta nel quartile Q2. Ne consegue che la Commissione ha correttamente preso in considerazione il quartile Q2 dell’anno “più recente” in cui la rivista risulta dotata di quartile.
In relazione alle pubblicazioni 1, 3, 14, 19, la controinteressata ha ottenuto per il sub-criterio “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica” il punteggio di 1 per ognuna pubblicazione, per un totale di 4 punti.
Tuttavia, [#OMISSIS#] leggenda dell’allegato 2 al verbale n. 3/2022 si prevede che in relazione a tale sub-criterio sarà attribuito un punteggio che [#OMISSIS#] tra 0,05 e 0,15 ed in particolare “0.15 per articolo di ricerca con elevato contenuto statistico, metodi multipli; 0.10 per articolo di ricerca con metodi statistici espliciti e ben sviluppati; 0.05 per articolo di revisione”.
Nel [#OMISSIS#] di specie, la Commissione ha quindi attribuito alla controinteressata il punteggio di 1, laddove, invece, seguendo l’auto-vincolo sull’attribuzione del punteggio di cui al verbale 3/2022, la candidata avrebbe potuto ottenere al [#OMISSIS#] un punteggio di 0,15 per ogni articolo, per un totale di 0,60, in luogo di 4 punti.
In questo modo alla controinteressata è stato riconosciuto un punteggio [#OMISSIS#] per il sub-criterio “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza” per ciascuna pubblicazione scientifica.
L’accoglimento parziale del primo motivo del ricorso introduttivo comporta la sottrazione alla controinteressata di 4 punti per la valutazione delle pubblicazioni, sicché il punteggio che a tale titolo sarebbe spettato era di 40,05 punti.
Il punteggio complessivo della controinteressata diventa quindi di 85,25. Poiché il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 85,92, questi avrebbe dovuto essere indicato quale candidato idoneo al conferimento dell’incarico di ricercatore.
Ad ogni modo, anche il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
La Commissione nel verbale 3/2022 ha introdotto, in relazione al criterio “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa” (art. 13, comma 3, del bando) ha introdotto tre sub-criteri nel verbale 3/2022 ossia : a) “l’intensità e continuità temporale della produzione scientifica …”; b) “la rilevanza complessiva della produzione scientifica …”; c) “la congruenza della produzione complessiva con il profilo indicato nel bando (SSD MED/24-UROLOGIA) o con tematiche interdisciplinari strettamente correlate a tale profilo …”.
Con riferimento al sub-criterio a) “l’intensità e continuità temporale della produzione scientifica …” [#OMISSIS#] stesso verbale 3/2022 la Commissione ha ritenuto, in ordine alla posizione del ricorrente, quanto segue “è attivo dal 2004 con pubblicazioni edite in modo continuativo con qualche oscillazione in alcuni anni ed una decisa accelerazione negli ultimi 3 anni su riviste indicizzate”; “Sono stati considerati 98 articoli indicizzati in 19 anni di attività (media 5,2 articoli/anno)”, attribuendo il punteggio [#OMISSIS#] di 8 punti previsti.
Viceversa, in ordine alla posizione della controinteressata, la Commissione ha evidenziato quanto segue “è attiva dal 2012 con pubblicazioni edite in modo continuativo su riviste indicizzate”; “risultano 53 pubblicazioni scientifiche indicizzate in 11 anni di attività (media 4,82 articoli/anno)”, attribuendo il punteggio [#OMISSIS#] di 8 punti previsti.
È evidente come in relazione a posizioni diverse (quanto alla decorrenza del periodo di produzione scientifica e al numero di pubblicazioni edite) dei due candidati, la Commissione non abbia effettuata alcuna valutazione compartiva, trattando allo stesso modo posizioni diverse. Né si comprendono le ragioni del diverso trattamento non essendo espressi le ragioni sulla base delle quali si è addivenuti all’attribuzione del punteggio per i due candidati che avevano posizioni diverse. Sul punto non appaiono supportate dalle regole della selezione, anche nei subcriteri definiti dalla commissione [#OMISSIS#] prima seduta, le argomentazioni difensive riferite a un “bilanciamento” che abbia tenuto conto della differenza di età anagrafica e di un “gap” [#OMISSIS#] possibilità di produzione scientifica da questa determinato per la Dott.sa De Lorenzis, a causa della più giovane età. Stante la maggior produzione del Dott. Bozzini e il riconoscimento a questi del [#OMISSIS#] punteggio (8), non appare logico né congruo, alla luce dei subcriteri di valutazione come predefiniti, riconoscere lo stesso punteggio all’altra concorrente nonostante una produzione scientifica di minore intensità.
È fondata la censura relativa al punteggio ottenuto dalla controinteressata con riguardo ai sub-criteri f) “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” fino a [#OMISSIS#] 3 punti e j) “Altro” fino ad un [#OMISSIS#] di 1 punto.
Il verbale 1/2022 prevede, alla lettera f), l’attribuzione di un punteggio (fino ad un [#OMISSIS#] di 3 punti) per l’attività di “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”.
Inoltre, il verbale suddivide il punteggio nei due sub-criteri f1) “Partecipazione (responsabile, coordinatore, collaboratore) a progetti finanziati competitivi. 1 punto/progetto” e sub f2) “Partecipazione (responsabile, coordinatore, collaboratore) a gruppi o consorzi di ricerca nazionali e internazionali. 1 punto/gruppo”.
Va evidenziato che il concetto di “Partecipazione” ai progetti e ai gruppi di ricerca non va intesa quale semplice partecipazione alle attività del gruppo, bensì quale partecipazione qualificata, ossia quale partecipazione in qualità di “responsabile, coordinatore, collaboratore” alle predette iniziative (come specificato nel verbale).
Secondo la difesa dell’Università, la controinteressata ha partecipato al gruppo di ricerca S.E.G.U.R. (South Eastern Group for Urolithiasis Research), come si evince nell’articolo n.7 presentato dalla dottorressa De Lorenzis; [#OMISSIS#] sezione Material and Methods dove è indicato in modo esplicito che il lavoro nasce come “A collaboration between members of the South-Eastern Group for Urolithiasis Research was established”.
Per quanto concerne il gruppo di ricerca C.R.O.E.S., inoltre, risulta dagli allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva che la dottoressa De Lorenzis è stata la referente, dal 24.10.2016 al 11.01.2019, per i pazienti provenienti dal Centro Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale [#OMISSIS#] Policlinico Milano, per la compilazione del registro “The CROES REGISTRY FOR TREATMENT OF UPPER URINARY TRACT TUMOURS – A Multi-Center, International Registry to evaluate the treatment of Upper Tract Urothelial Cancer: Incidence, Indications, Treatment types and Outcomes” organizzato dal C.R.O.E.S. council and the Executive Committee of the Endourological Society.
In proposito il Collegio osserva che il riferimento a un’attività inter-collaborativa per l’articolo n. 7 della Dott.sa De Lorenzis appare troppo generico come esposto [#OMISSIS#] rivista ospitante la pubblicazione e non consente, privo di dettagli di analisi, di condurre l’opera nell’alveo della partecipazione a progetti finanziati, o a gruppi e consorzi di ricerca nazionali o internazionali, come richiesto dal subcriterio f, punti 1 e 2. Né sicuramente può essere ricondotta a detta attività la funzione di referente per il C.R.O.E.S. per il registro dei trattamenti clinici dei pazienti affetti da tumori del tratto urinario; peraltro indicata solo in un’autodichiarazione della candidata priva di documenti di supporto, laddove con scelta contraddittoria l’attività svolta dal candidato Dott. Bozzini presso università estere non è stata valutata perché dichiarata dal medesimo ma non documentata.
Va del pari accolta la censura riferita al sub-criterio sub j) “altro”.
Nel verbale 1/2022 la Commissione ha introdotto il sub-criterio j3) in relazione alla “Partecipazione a comitati scientifici o di redazione di riviste punti [#OMISSIS#] punti n. 0.5”.
Tuttavia, nel verbale 3/2022 la Commissione, in pretesa applicazione del predetto sub-criterio, ha ritenuto di attribuire alla controinteressata il punteggio di 0,25 punti per l’attività di “Guest Editor Diagnostic + attività reviewer”.
La Commissione ha quindi introdotto un criterio di valutazione non previsto in precedenza, riconoscendo un punteggio per un’attività indicata solo dopo aver conosciuto i candidati e quindi visionato il curriculum.
La Commissione anche in tal [#OMISSIS#] non ha operato con trasparenza e imparzialità.
L’accoglimento parziale dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento logico degli altri due motivi, proposti in via subordinata all’accoglimento delle superiori censure.
In conclusione il ricorso introduttivo è in parte fondato e va pertanto accolto. Può prescindersi dall’esaminare i motivi aggiunti, e quindi dal pronunciarsi sull’eccezione di rito sollevata dalla difesa dell’Università, in quanto tale mezzo di ricorso, in base al criterio della ragione più liquida, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’accoglimento del ricorso introduttivo.
Per effetto dell’accoglimento del gravame nei termini su [#OMISSIS#], va annullato, nei limiti di interesse del ricorrente, il decreto rettorale del 6.4. 2023 n. 2012 avente ad oggetto la dichiarazione di nomina del vincitore della selezione. L’amministrazione, in esecuzione della sentenza, è tenuta a riesercitare il potere amministrativo oggetto di impugnazione, rinnovando il procedimento di valutazione, emendato dai vizi di illegittimità accertatati.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– accoglie il ricorso introduttivo nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;
– dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida [#OMISSIS#] somma di euro 3.500,00 oltre spese generali, [#OMISSIS#], cpa e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Iera, Referendario, Estensore