- 15784/2023 REG.PROV.COLL.
- 12666/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12666 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giada [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Micale, [#OMISSIS#] Pollara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, Università degli Studi [#OMISSIS#], Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, Università degli Studi Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Padova, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] Porto, [#OMISSIS#] Ammesso Universita’ di Parma, [#OMISSIS#] Ammesso Universita’ di Napoli [#OMISSIS#] Ii, [#OMISSIS#] Ammesso Universita’ di Padova, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione (…) è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste [#OMISSIS#] soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”;
1 quater) dell’allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “il [#OMISSIS#] di commissione redige altresì il verbale d’aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Veterinaria dell’Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee [#OMISSIS#] Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche [#OMISSIS#] parte in cui rammenta [#OMISSIS#] Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Veterinaria per l’a.a. 2017/2018 pubblicata sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, in data 6 ottobre 2017, [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA [#OMISSIS#] parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli indicati in atti;
11) del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all’art. 10 comma 3 e 9, [#OMISSIS#] parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e [#OMISSIS#] parte in cui generano posti liberi in [#OMISSIS#] di chiusura anticipata della graduatoria o in [#OMISSIS#] di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo [#OMISSIS#] parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;
15) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui lede gli interessi del ricorrente
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca, dell’Università degli Studi [#OMISSIS#], dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II e dell’Università degli Studi Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame, che riunisce i soggetti indicati in epigrafe in qualità di candidati partecipanti alle prove selettive per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria in lingua [#OMISSIS#] nell’anno accademico 2017/2018 non utilmente collocati in graduatoria ai fini della relativa ammissione, sono stati impugnati la graduatoria nazionale di merito e i connessi atti della procedura selettiva.
Il ricorso proposto è affidato a otto motivi, volti a contestare una serie di anomalie asseritamente connotanti lo svolgimento della prova.
Parte ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dei principi dell’anonimato e di segretezza dell’identità dei concorrenti fino alla conclusione delle operazioni di correzione, nonché la violazione del principio di paternità della prova, deducendo da un lato la presenza – per ciascun candidato – di due codici alfanumerici visualizzabili (dai candidati, dai membri della Commissione e dai controllori) [#OMISSIS#] lo svolgimento della procedura concorsuale, dall’altro la mancata adeguata identificazione dei candidati nel corso del test, nonché denunciando la possibilità per i candidati di modificare il proprio compito in fase di sottoscrizione della scheda anagrafica, la presenza di domande errate, la presenza e l’utilizzo di cellulari e strumenti elettronici nelle aule d’esame [#OMISSIS#] lo svolgimento delle prove. Deducono inoltre il mancato scorrimento della graduatoria e l’utilizzo anche dei posti destinati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non residenti, rimasti vacanti. Infine, censurano la violazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dei principi generali in tema di concorsi pubblici.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e memoria recante le ragioni addotte a supporto della sostenuta inammissibilità e/o infondatezza delle censure.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 6317 del 17 ottobre 2018, disponeva lo scorrimento della graduatoria dei candidati, sui posti destinati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non residenti, rimasti disponibili (per mancata copertura o trasferimento), in modo che tali posti fossero assegnati secondo l’ordine di collocazione in graduatoria degli aspiranti, che abbiano ritualmente manifestato la propria permanenza di interesse all’immatricolazione, secondo l’ordine di preferenze dai medesimi indicato
(cfr. TAR Lazio, Sez. III, n.248 del 2018).
La predetta ordinanza non è stata impugnata.
All’udienza del 20 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. In via preliminare si osserva che dopo la richiamata ordinanza cautelare non è stata depositata alcuna comunicazione sulle posizioni dei candidati ricorrenti.
L’unico elemento da una memoria e documenti depositata tardivamente (il 19.10.2023) con la quale si insiste per lo scorrimento della graduatoria in favore di un’unica candidata, senza dare conto delle posizioni degli altri.
Pertanto è possibile passare all’esame del merito della controversia.
2. Precisato quanto sopra, osserva preliminarmente il Collegio che il giudizio in esame si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni della Sezione.
Il Collegio ritiene quindi di poter far ricorso ad una motivazione espressa facendo riferimento ai precedenti pronunciamenti della Sezione riferiti, in particolare, ad ipotesi di gravame proposto – come nel [#OMISSIS#] di specie – in forma collettiva (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sentenze 18 ottobre 2021, n. 10678 e 11 novembre 2020, n. 11361).
Più in dettaglio, dagli atti di causa emerge che il proposto ricorso riunisce un numero elevato di soggetti (6 candidati) con punteggi assai disparati – compresi tra un [#OMISSIS#] di 81,60 punti e un minimo di 52 punti – e conseguenti posizioni del tutto diversificate in graduatoria.
Inoltre, le censure articolate in ricorso non mostrano carattere omogeneo in quanto alcune mirano all’annullamento dell’intera procedura, mentre altre tendono all’annullamento parziale degli atti gravati – per quanto di interesse – al fine e di ottenere l’immatricolazione al corso di laurea in questione.
Gli elementi evidenziati, in particolare, costituiscono indici del fatto che tra i soggetti ricorrenti sussiste una situazione di potenziale conflittualità.
Tale situazione emerge, altresì, dalle conclusioni rassegnate in ricorso ove, peraltro, è rinvenibile una palese contraddittorietà delle conclusioni medesime rispetto alle censure formulate.
Infatti, a fronte delle proposte censure aventi portata caducatoria stante l’idoneità al travolgimento dell’intera procedura, viene formulata in conclusione la domanda di ammissione dei ricorrenti medesimi al corso di laurea di interesse presso gli Atenei rispettivamente indicati come prima scelta
o, in alternativa, nelle sedi opzionate in via successiva.
Risulta evidente come la domanda avanzata in ricorso, oltre a rivelarsi contraddittoria rispetto al contenuto delle censure formulate, renda palese la posizione di conflittualità [#OMISSIS#] quale finirebbe per trovarsi l’ampio novero dei soggetti ricorrenti laddove è invocata l’ammissione degli stessi al predetto
corso di laurea nelle rispettive sedi universitarie.
2.1. Sulla base delle evidenziate circostanze il Collegio, in linea con i precedenti pronunciamenti della Sezione (sopra citati) che hanno trovato conferma anche in recenti pronunce rese in sede di appello (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, sent. 31 gennaio 2022, n. 648), ritiene di dover ribadire che il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando cioè possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra i soggetti che rivestono, collettivamente, la veste processuale di parte ricorrente.
Al riguardo, appare evidente nel [#OMISSIS#] di specie come situazioni eterogenee quali quelle sopra descritte rendano impossibile configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” – afferente al risultato utile perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso – date le diverse
posizioni occupate dai singoli in graduatoria in ragione della disparità dei punteggi ottenuti, rispetto al punteggio minimo utile per l’accesso all’agognato corso di laurea nelle rispettive sedi universitarie.
Il Collegio ritiene, dunque, che il proposto ricorso in forma collettiva – [#OMISSIS#] parte in cui declina censure non prioritariamente volte all’integrale travolgimento della procedura quali, [#OMISSIS#] specifico, quelle dirette alla contestazione della pretesa ambiguità di taluni quesiti somministrati (primo e secondo motivo) – sia inammissibile in ragione della situazione di potenziale conflitto di interesse sussistente tra i ricorrenti.
In proposito giova ulteriormente evidenziare che, in fattispecie analoghe, la Sezione ha già avuto modo di affermare che “È evidente, per costoro, il conflitto di interessi rispetto [#OMISSIS#] altri ricorrenti e, in particolare, rispetto a coloro che hanno conseguito punteggi buoni, poiché mentre questi ultimi potevano aspirare ad eventuali scorrimenti della graduatoria nazionale per effetto di vacanze, rinunce ecc. nonché beneficiare della possibilità di occupare i posti destinati [#OMISSIS#] extracomunitari non residenti in UE e da questi ultimi non utilizzati … gli inidonei (ed i decaduti, ndr.) non possono, per definizione, che beneficiare di alcuno scorrimento e, quindi, possono avere interesse soltanto alla coltivazione delle censure totalmente demolitorie dell’intera procedura. Discorso non diverso vale per gli ancor più numerosi ricorrenti che, pur superando la soglia minima, hanno conseguito punteggi assai bassi, superiori di poche unità o di decimali alla soglia stessa […]” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 30 aprile 2019, n. 5478; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 8 novembre 2022, n. 14540).
Si è anche ribadito che “L’identità di posizione giuridica sostanziale, per la quale si richiede la tutela giurisdizionale (costituita, nel giudizio amministrativo di legittimità, dalla posizione di interesse legittimo), è data dalla identità del momento genetico, rappresentato dall’atto di esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), di modo che tutti gli interessi legittimi che sorgono per effetto dell’esercizio del potere possono richiedere tutela attraverso lo stesso (ed unico) strumento processuale, [#OMISSIS#] la necessaria presenza degli altri requisiti richiesti, il che – lo si ribadisce – comporta identità del provvedimento richiesto al [#OMISSIS#], identità degli atti lesivi impugnati e medesimi motivi di ricorso. Ed infatti l’eventuale esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di motivi di doglianza non comuni a tutti, costituisce evidente dimostrazione della presenza di diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede tutela in giudizio” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. 3 febbraio 2023 n. 1974).
2.2. In definitiva, per le ragioni esposte non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con riferimento alle censure articolate nel primo e secondo motivo avverso la formulazione dei quesiti somministrati.
2.3. Peraltro tali censure con le quali in particolare si contesta la scelta di prevedere, da un lato, n.20 quesiti di logica e dall’altro n.38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica, sono anche infondate nel merito.
Il Decreto Ministeriale 28.6.2017, n. 477, prevede all’art. 2 che i quesiti devono vertere su: cultura generale (2), ragionamento logico (20), biologia (18), chimica (12), fisica e matematica (8). Venti di essi, dunque, hanno riguardato la logica, che, tuttavia, non è materia di studio [#OMISSIS#] scuola secondaria superiore ed è, in generale, materia estranea ai percorsi scolastici delle medie superiori; se, in luogo dei quesiti di logica fossero state somministrate domande realmente riconducibili ai programmi ministeriali, il ricorrente ritiene che avrebbe avuto migliori “chances” di ottenere l’assegnazione alle sedi prescelte.
Al riguardo il collegio rileva che le decisioni, relative all’articolazione e alla struttura del test, sono state assunte dal soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come più volte segnalato dalla Sezione in numerose pronunce, relative a precedenti tornate concorsuali, a cui il Collegio ritiene di richiamarsi, per ragioni di doverosa sinteticità (cfr. in [#OMISSIS#], tra le altre, TAR Lazio, III, n. 8779 del 2018, nonché n. 10129 del 2017).
3. Per quanto riguarda la prospettata violazione del principio di anonimato (settimo mezzo) evidenzia il Collegio come tali doglianze si palesino estremamente generiche e del tutto sprovviste di corredo probatorio; inoltre, i soggetti ricorrenti hanno espletato la prova selettiva in sedi diverse e mancano riferimenti puntuali a specifici episodi, né viene esplicitata l’efficienza causale delle circostanze rappresentate rispetto alle posizioni dei singoli ricorrenti.
In generale, osserva il Collegio che con riguardo ai test selettivi da svolgersi con modalità automatizzate di correzione (nel cui novero indubbiamente rientra la prova selettiva in contestazione) la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in più occasioni evidenziando come il principio dell’anonimato non richiede una peculiare valutazione quando, come nel [#OMISSIS#] di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico, mentre a diversi approfondimenti si presterebbe il [#OMISSIS#] in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non si configura nel [#OMISSIS#] di specie (in proposito, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 10 novembre 2022, n. 14601 e sent. 7 aprile 2021, n. 4099).
Va altresì evidenziato che “l’assenza di momenti valutativi nell’assegnazione del punteggio insieme all’automatismo e all’immediatezza della correzione della prova a quiz, rende l’imputabilità della scheda ad un singolo soggetto di per sé inidonea ad agevolare ipotetici favoritismi [#OMISSIS#] valutazione, ove non riscontrabili eventuali manomissioni o sostituzioni delle schede, [#OMISSIS#] fattispecie del tutto indimostrate” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 novembre 2022, n. 14714).
4. Neppure risulta fornita nel [#OMISSIS#] di specie la prova relativa alla presunta violazione del principio di segretezza e di paternità della prova (ottavo mezzo) in quanto non emerge dagli atti, alla luce della prospettazione in ricorso, alcuna circostanza che indichi che siano effettivamente occorse manipolazioni o sostituzioni degli elaborati, né che siano stati forniti indebiti aiuti esterni ad altri candidati (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.10129 del 2017).
5. Occorre inoltre evidenziare la genericità del motivo sub 3, relativo ad un’offerta ministeriale formativa, asseritamente inferiore alle capacità ricettive didattiche degli Atenei, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa per pareggiare detta capacità ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dagli interessati in graduatoria, tali da consentire al medesimo di essere ammesso ai corsi di laurea in argomento (cfr. in [#OMISSIS#] TAR Lazio, III, n.4626 del 2018). Detto motivo, così come formulato, appare dunque inammissibile.
6. Con il [#OMISSIS#] e sesto mezzo i ricorrenti contestano l’illegittimità della prova somministrata in quanto non si sarebbe tenuto conto del vincolo di cui all’art. 4 della legge n. 264 del 1999, che impone al solo MIUR di predisporre la prova, senza possibilità di affidare a terzi soggetti la preparazione delle domande, come avvenuto invece [#OMISSIS#] specie; il MIUR avrebbe reiterato quanto già avvenuto nell’anno passato (a.a. 2016/2017) somministrando domande, almeno in parte, non inedite in quanto riprese da manuali di preparazione al test di note società private, dai simulatori di esame delle università private e dai test degli anni precedenti.
I due motivi in esame possono essere trattati congiuntamente in quanto investono tutti la legittimità dei quesiti sottoposti ai candidati, con riferimento: ai contenuti di parte dei quesiti somministrati, alle modalità di individuazione delle risposte e, infine, all’iter procedimentale che ha condotto alla predisposizione dei test da parte di una società privata incaricata dal CINECA, anziché direttamente dal Ministero.
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente non indica, rispetto alle domande specificamente contestate in quanto erroneamente formulate, quali sarebbero quelle a cui non hanno risposto o hanno risposto in maniera errata. Tale carente allegazione impedisce [#OMISSIS#] istanti di individuare, anche in via di ipotesi, un punteggio incrementale a suo favore sulla base della disciplina concorsuale che prevedeva meno 0,40 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data.
In merito ai distinti [#OMISSIS#] in cui si articolano i motivi in discorso, il Collegio ha già avuto modo di vagliare, in altre contenziosi della stessa natura, sulla base delle allegazioni documentali dell’Amministrazione, la spiegazione fornita in ordine alle ragioni che hanno condotto ad affidare la stesura del test ad un soggetto privato (la [#OMISSIS#]) e delle modalità adottate per lo svolgimento delle verifiche successive (ai fini della validazione dei quiz), espletate da Commissione di esperti nominata dal MIUR. In effetti il MIUR, sulla base di quanto disposto dal D.M. 477/17, aveva il compito di predisporre i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per cui è causa (a.a. 2017/2018). Ma è lo stesso D.M. a prevedere che il Ministero si può avvalere “di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale d’ ufficio della Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 293/ […] per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova” (art. 2 comma 1).
La Commissione scientifica di validazione costituita in forza del menzionato D.M. 293/17, ha avuto l’espresso incarico di validare le domande oggetto della prova concorsuale. E’ pertanto un organo straordinario dello stesso Ministero ad avere formalmente accettato, facendoli “propri” sul piano della validità scientifica e della corrispondenza alla normativa, i test predisposti dalla società privata [#OMISSIS#] (per il tramite del CINECA).
6.1. Quanto alla determinazione di affidare ad un terzo esterno alla p.A. la stesura dei quesiti il Ministero ha dimostrato il carattere non [#OMISSIS#] arbitrario della scelta compiuta. Ha infatti spiegato che, non possedendo al suo interno professionalità dotate delle competenze necessarie per elaborarli, ha ritenuto opportuno individuare nel Consorzio CINECA il soggetto a cui conferire l’incarico della predisposizione dei quesiti. [#OMISSIS#] nota MIUR prot. n. 114 del 31/01/2017 a firma del competente Capo Dipartimento si specificava che il Consorzio CINECA avrebbe potuto avvalersi di soggetti con comprovata competenza nelle materie oggetto dei quiz, da individuare nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio.
Il Consorzio CINECA, al fine di ottemperare a quanto richiesto, ha indetto una gara d’appalto avente ad oggetto il servizio di predisposizione dei quesiti per l’accesso ai corsi a programmazione nazionale. Poiché nel [#OMISSIS#] fissato con l’apposito Avviso pubblico non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, l’Ente ha affidato alla società [#OMISSIS#] S.r.l. – per un corrispettivo di Euro 40.000,00 – l’incarico di predisporre i quesiti in discorso. Questi ultimi, come già osservato, sono stati successivamente validati (sotto i [#OMISSIS#] della “correttezza della formulazione” e della “presenza tra le 5 opzioni di risposta di una sola risposta esatta”) dalla Commissione Tecnica di esperti (composta da professori universitari e professori di scuola secondaria superiore) nominata con il menzionato D.M. n. 293/2017.
In particolare, per il settore d’interesse e con esplicito riferimento alla validazione delle domande di biologia, di chimica, di cultura generale e ragionamento logico, di matematica e fisica, le competenti sottocommissioni hanno svolto più riunioni per l’esame collegiale dei quesiti predisposti dalla [#OMISSIS#] (esteso anche ai quesiti di riserva), fino a pervenire alla validazione finale delle prove di acceso.
Le sottocommissioni, in particolare, hanno esaminato i quesiti, verificando per ciascuno di essi, la rilevanza scientifica della domanda, la correttezza della formulazione, la presenza di una sola opzione di risposta corretta tra le cinque proposte, nonché la coerenza delle domande proposte con i percorsi di studio della scuola secondaria superiore.
7. Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo dei posti destinati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non residenti lasciati liberi (motivo sub 4), è necessario che la normativa corrispondente vada intesa alla luce del rilievo costituzionale attribuito al diritto allo studio, a [#OMISSIS#] degli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. anche, per le ipotesi di cosiddetto “numero chiuso”, Corte Cost. n.383 del 1998); ne consegue che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell’Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purché contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez.III, n.6248 e n.3197 del
2014, nonchè n.248 del 2018). Va peraltro considerato, sul punto, che non tutti gli studenti portano a [#OMISSIS#] il loro corso di studi e che non tutti i laureati esercitano poi la loro professione all’interno del sistema ove si sono formati (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.6248 del 2014 e n.248 del 2018).
Appare dunque fondata l’impugnazione dell’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017, secondo cui “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#], non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999… I posti, eventualmente risultati non occupati [#OMISSIS#] graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’[#OMISSIS#] possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1999”.
Detta [#OMISSIS#], quale espressione di discrezionalità amministrativa, non appare in effetti ispirata ai parametri di ragionevolezza, sindacabili in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto dell’importanza dei principi coinvolti (in primis articoli 33, 34 e 97 della Costituzione) e delle altre circostanze in precedenza segnalate, a fronte dell’alto numero di aspiranti alla professione di medico, anche con buona collocazione in graduatoria, la cui immatricolazione resterebbe preclusa pur in presenza di posti disponibili, certamente ricompresi nelle capacità formative degli Atenei interessati, senza che il numero complessivo di tali posti (circa 200 unità a livello nazionale) possa ritenersi tale da sovvertire l’ulteriore parametro rimesso al discrezionale apprezzamento dell’Amministrazione, per quanto riguarda le potenzialità di assorbimento del sistema sanitario.
Il Collegio non ignora che, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2268/18 del 16 aprile 2018, è stato espresso un diverso orientamento, in quanto l’attribuzione a studenti comunitari dei posti di cui trattasi non troverebbe riscontro a livello normativo [#OMISSIS#], come avvenuto – per l’anno accademico 1999/2000 – ex art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 133 (Norme relative all’iscrizione ai corsi universitari).
Ad avviso del Collegio stesso, tuttavia, è possibile contrapporre a tale isolato indirizzo nuove argomentazioni, in presenza di numerosi provvedimenti cautelari di opposto segno, emessi sia da questo Tribunale che dal medesimo Consiglio di Stato.
Se per l’anno accademico 1999/2000, infatti, l’attribuzione dei posti di cui si discute è stata imposta ex lege, non è comunque escluso che l’Amministrazione possa disporre discrezionalmente di vacanze successivamente individuate, a prescindere dalla causa di tale sopravvenuta disponibilità. Lo stesso D.M. 477/2017 prefigura che i posti, non occupati da studenti extracomunitari, vengano utilizzati, anche se solo per trasferimenti “ad anni successivi al primo”. Tale scelta limitativa, tuttavia, appare illogica in presenza di una graduatoria di aspiranti medici ancora aperta, nonché in considerazione dell’originaria destinazione dei posti di cui trattasi appunto al primo anno: anno, in rapporto al quale era stata commisurata la capacità formativa degli Atenei e a cui corrisponde la ratio del numero chiuso, per la [#OMISSIS#], riscontrata sovrabbondanza di domande rispetto ai posti disponibili. Il diritto allo studio, di rilevanza costituzionale, impone d’altra parte di contenere nei limiti del possibile il sacrificio delle aspirazioni di soggetti, che siano utilmente inseriti in graduatoria, continuando a manifestare il proprio interesse all’immatricolazione: tale interesse, in quanto meritevole di tutela, può essere subordinato a superiori ragioni di interesse pubblico solo quando l’Ateneo non disponga di risorse sufficienti, per assicurare la formazione di adeguate professionalità, ovvero quando il sistema non risulti effettivamente in grado di assorbire i nuovi professionisti, nonostante il lungo e difficile percorso dai medesimi affrontato. Quanto sopra, ovviamente, in termini di valutazioni preventive e globali, che non escludono comunque un discostamento che, nel [#OMISSIS#] di specie, investe non la capacità formativa degli Atenei (trattandosi di posti già per gli stessi previsti), ma solo – e in misura modesta (purché il “tetto” numerico sia rispettato) – le capacità di assorbimento del mercato sociale e produttivo.
8. Ne consegue da quanto sopra esposto l’accoglimento delle argomentazioni difensive, prospettate in rapporto all’irrazionalità della scelta di assegnare i posti, non occupati da cittadini extracomunitari, utilmente collocati in graduatoria per l’immatricolazione al primo anno di corso. Tale accoglimento comporta annullamento, in parte qua, dell’art.10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n.477 del 2017, nonché degli atti ad esso riferiti e conseguenti (cfr. già, per la precedente tornata concorsuale, TAR Lazio, Roma, sez. III, nn.11312 e 11314 del 2017), con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
La giurisprudenza appena citata prevale sulle argomentazioni di parte ricorrente, in base alle quali non potrebbe giovarsi dell’annullamento dell’atto chi fosse decaduto dalla relativa impugnazione: il nuovo assetto giuridico, conseguente alla caducazione ex tunc di atti inscindibili, come quelli sopra indicati, produce infatti fisiologicamente l’effetto espansivo indicato, mentre l’interesse legittimo dei ricorrenti, che abbiano prospettato la correlativa censura, può avere come effetto solo il ripristino del corretto esercizio del potere, con ulteriori chances – per i medesimi ricorrenti – di perseguire l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, ma senza che tale interesse rivesta, prima della concreta verifica dei presupposti, carattere di diritto soggettivo al [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] aspirato.
Se è vero, infatti, che l’annullamento di un atto illegittimo non rimette in termini coloro che tale atto non avevano impugnato (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2017), è altrettanto vero che, nel [#OMISSIS#] di specie, si discute non di singoli provvedimenti o di atti plurimi (ovvero scindibili), ma di una disposizione indivisibilmente dettata, nel bando, con riferimento a tutti i concorrenti e da alcuni di essi ritualmente impugnata nei termini. Secondo l’opposta tesi dell’attuale ricorrente, peraltro, la prova di resistenza (normalmente valutata in base all’intera graduatoria di merito, in ragione del punteggio da ciascuno riportato) avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento non all’[#OMISSIS#] punteggio utile per l’inserimento [#OMISSIS#] graduatoria nazionale, in corrispondenza ai nuovi posti disponibili, ma al punteggio medio di tutti coloro che avessero proposto ricorso, prospettando la specifica contestazione in precedenza esaminata: una verifica, quella appena indicata, non solo realmente inedita e di pressoché impraticabile effettuazione, ma dagli effetti aberranti quando, come puntualmente verificatosi per la tornata concorsuale di cui trattasi e per quelle antecedenti, il numero dei presunti “aventi diritto” – ove ritenuti tali tutti (e soltanto) i “ricorrenti vittoriosi” – superi abbondantemente quello dei posti disponibili, traducendosi in totale abrogazione della stessa prova di resistenza.
9. Il ricorso può essere accolto nei limiti sopra [#OMISSIS#] – con gli effetti conformativi in precedenza indicati – limitatamente alla verifica di ulteriore disponibilità dei posti, in un primo tempo riservati a studenti extracomunitari e da questi ultimi non occupati, mentre per il resto l’impugnazione risulta in parte inammissibile e in parte infondata.
In considerazione dei fatti di causa – e della solo parziale soccombenza di entrambe le parti – sussistono infine giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario