- 17051/2023 REG.PROV.COLL.
- 06063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6063 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] Bocchini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e Dela Ricerca, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
PER L’OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO ROMA N. 4778/2020 NOTIFICATA IN DATA 12/05/2020 E NON APPELLATA,
E PER LA DECLARATORIA DI NULLITA’ DEL GIUDIZIO DI “NON ABILITATO” A PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN DIRITTO COSTITUZIONALE 12/C1 (VERBALI DEL 22/03/2021, DEL 6/04/2021 E DEL 9/04/2021 E RELAZIONE FINALE) PER VIOLAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA, NONCHE’ IN SUBORDINEAVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO dello stesso giudizio di “non abilitato” a professore di prima e seconda fascia in Diritto Costituzionale 12/C1 formulato dalla Commissione concorsuale [#OMISSIS#] procedura indetta con atto ministeriale n. 1532 del 29/7/2016, e segnatamente:
– Del verbale del 22/03/2021 della predetta Commissione ,
– Del verbale del 6/04/2021 della predetta Commissione
– Del verbale del 9/04/2021 della predetta Commissione
– Della relazione finale della predetta Commissione
Di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede l’annullamento del giudizio negativo reso nei suoi confronti di “non abilitato” a professore di prima e seconda fascia in Diritto Costituzionale 12/C1 formulato dalla Commissione concorsuale.
Si costituiva l’amministrazione resistente.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il giudizio espresso dalla Commissione sopraggiunge in seguito a un precedente annulla mento da parte del Tar in ordine al giudizio di non idoneità espresso dalla originaria commissione competente.
Tuttavia, lo stesso appare adeguatamente motivato e argomentato con riferimento alle ragioni del mancato riconoscimento del titolo abilitativo in favore del ricorrente all’unanimità.
Nel merito, il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica.
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non è affetto dalle censure prospettate poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione.
In particolare nel giudizio collegiale si evidenzia, a parte la diluizione nel tempo della produzione scientifica dell’autore, la limitazione anche quantitativa della stessa. [#OMISSIS#] motivazione si evidenzia il limitato impatto della produzione scientifica per il settore di riferimento, ma soprattutto “Quanto alla pregevolezza intrinseca dei lavori, va rilevata la diffusa sproporzione tra ambizioni dichiarate – colmare lacune teoriche, elaborare nuove categorie analitiche, riformulare l’approccio a tematiche di fondo del diritto pubblico in generale e del diritto amministrativo in ispecie – ed esiti ricostruttivi, non sempre univocamente decifrabili, e conseguiti attraverso percorsi analitici talvolta non perspicui. È plausibile che tali limiti, in uno studioso che mostra buon ingegno e attitudine all’impiego delle categorie giuridiche, derivino anche dalla scarsa frequentazione attiva delle sedi del dibattito scientifico: egli, nel corso degli anni, ha avuto pochissime occasioni di presentare relazioni a convegni, e solo nell’Università di appartenenza, e mancano del tutto tali esperienze in ambito internazionale. Da ciò una certa autoreferenzialità, che contribuisce a rendere l’opera del candidato poco acconcia a far avanzare la ricerca nel settore in cui essa si colloca”. Sono poi sottolineate le potenzialità innegabili del candidato.
Il giudizio collegiale (la decisione è stata [#OMISSIS#] all’unanimità) rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile.
Nel dettaglio, nei giudizi individuali sono analizzate in modo approfondito le opere del candidato e si conclude per la non idoneità sempre in ragione del carattere sostanzialmente descrittivo e dell’assenza di carattere innovativo e di originalità delle stesse.
Ne discende che i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni sono distinguibili e autonomi, e il giudizio collegiale ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi.
Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui [#OMISSIS#] artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.
Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni. Non è d’altro canto necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità. Nel [#OMISSIS#] di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo puntuale e analitico. Rimane chiaramente [#OMISSIS#] la possibilità per il ricorrente di formulare una nuova richiesta, né la valutazione svolta dalla commissione può ritenersi vincolata al precedente giudizio positivo se adeguatamente motivata.
Ne discende il rigetto del ricorso.
3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario