TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2023, n. 17050

Abilitazione scientifica - Pubblicazioni - Qualità della produzione scientifica e referaggio per pubblicazione in rivista

Data Documento: 2023-11-15
Autorità Emanante: TAR Lazio

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Massima/Abstract/Sommario

Il giudizio di abilitazione scientifica nazionale, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione quale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Ciò premesso, nel caso di specie, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non è affetto dalle censure prospettate poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione. Nel dettaglio, si evidenzia che il candidato presenta una produzione scientifica quasi esclusivamente nazionale.

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

 


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Contenuto/Sommario/Commento
  1. 17050/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 01009/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:

– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 14/C1- sociologia generale espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul [#OMISSIS#] del Ministero in data 18.11.2020;

– per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi del ricorrente;

– per quanto di interesse del D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 e del Decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018 (modificato dal Decreto direttoriale n. 2119 dell’8.8.2018), con il quale è stata bandita la selezione dei Commissari;

– per quanto di interesse del D.M. n. 589 del 8 agosto 2018 sulla “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;

– per quanto di interesse del Decreto Direttoriale n. 2754 del 29.10.2018 di nomina della Commissione del settore concorsuale 14/C1- Sociologia generale;

– per quanto di interesse del D.D. MIUR n. 2175 del 9 agosto 2018 di indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia;

– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 14/C1- sociologia generale espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul [#OMISSIS#] del Ministero in data 18.11.2020.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

  1. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

2.1. Con un motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta che i commissari non sarebbero stati valutati positivamente dagli atenei di appartenenza come invece previsto e richiesto dal bando di riferimento.

In seguito a una specifica richiesta di integrazione istruttoria, l’amministrazione ha tuttavia chiarito che i commissari rispettavano il suddetto requisito, precisando che le suddette attestazioni sono state caricate dai docenti sull’apposita sezione della piattaforma destinata alla compilazione della domanda di ammissione nelle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili.

Sul disposto dell’art. 16, comma 3, lett. h) l. 240/2010 è intervenuto, in via di interpretazione autentica, l’art. 1 bis, del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020, a [#OMISSIS#] del quale “L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, e’ quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”. Tanto comporta che per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei sulla scorta di uno specifico regolamento e tenuto conto dell’attività didattica e di servizio [#OMISSIS#] studenti, ma è sufficiente piuttosto che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca definiti dall’ANVUR. Tali criteri sono stati definiti da ANVUR con la delibera n. 132/2016 e, per la partecipazione alle commissioni ASN consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni. Nel [#OMISSIS#] di specie, le attestazioni rilasciate dai diversi atenei certificano il possesso da parte dei commissari di una positiva valutazione non solo con riguardo ai criteri oggettivi ma anche con riguardo alle ulteriori attività didattiche, gestionali e di servizio [#OMISSIS#] studenti.

Ne discende il rigetto del relativo motivo di ricorso.

2.2. Nel merito, il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”

In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica.

È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non è affetto dalle censure prospettate poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione.

Nel dettaglio, si evidenzia che il candidato presenta una produzione scientifica quasi esclusivamente nazionale. Con specifico riferimento al volume “The italian Style Economy, Culture and Society” se ne evidenzia la genericità con vaghi riferimenti alla letteratura scientifica sulle varie tematiche affrontate e una bibliografia che contiene numerosi autori mai direttamente citati nel testo. E ancora “La qualità dei contributi, in generale, non va oltre un livello divulgativo. [#OMISSIS#] monografia del 2015, ad es., il candidato scrive:” Questo volume è stato scritto adottando un rigoroso metodo di ricerca.” (p.2) Irritualmente, però, il testo è privo di note e presenta una bibliografia di sole 2 pagine con pochissimi riferimenti sociologici. Lo stesso vale per le due monografie del 2018”.

l giudizio collegiale (la decisione è stata [#OMISSIS#] a maggioranza) rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile.

Nel dettaglio, nei giudizi individuali sono analizzate le opere del candidato e si conclude per la non idoneità sempre in ragione del carattere sostanzialmente descrittivo e dell’assenza di carattere innovativo e di originalità delle stesse.

Ne discende che i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni sono distinguibili e autonomi, e il giudizio collegiale ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi.

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui [#OMISSIS#] artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni. Non è d’altro canto necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità. Nel [#OMISSIS#] di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo puntuale e analitico. Rimane chiaramente [#OMISSIS#] la possibilità per il ricorrente di formulare una nuova richiesta, né la valutazione svolta dalla commissione può ritenersi vincolata al precedente giudizio positivo se adeguatamente motivata.

Ne discende il rigetto del ricorso.

3.In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, [#OMISSIS#] FF

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 14/11/2023