TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2023, n. 17006

Abilitazione scientifica - utilizzo di criteri di valutazione delle pubblicazioni diversi da quelli previsti dalla legge

Data Documento: 2023-11-16
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

É illegittimo il giudizio di abilitazione scientifica nazionale laddove la Commissione faccia applicazione di criteri che non trovano un diretto fondamento nella legge.

Il riferimento è, in particolare, al rilievo della Commissione circa la mancanza di un apporto del candidato, nei lavori in collaborazione, di natura “preminente” (pur evidenziando come sia primo autore in tre pubblicazioni e secondo in quattro), e l’assenza di “un ruolo di guida scientifica”. A rilevare è la disposizione di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, che, infatti, nell’elencare i criteri cui la Commissione deve uniformare la propria valutazione sulla bontà delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del medesimo riferimento normativo, non contempla quelli richiamati nel giudizio dalla Commissione.

Analogo rilievo va mosso nei riguardi dei rilievi di alcuni commissari circa la mancanza di una “piena maturità scientifica” o di un ruolo di leadership finanche a livello “internazionale”, che appaiono introdurre erroneamente elementi di valutazione propri dei giudizi inerenti i professori di prima fascia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 09.11.2018, n. 6332; sez. VII, 19.7.2022, n. 6262).

Contenuto sentenza
  1. 17006/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 06980/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6980 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del giudizio collegiale della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. MIUR n. 2894 del 29.10.2018, e di quelli individuali dei singoli Commissari, resi [#OMISSIS#] procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia – Settore concorsuale “09/G2 Bioingegneria” bandita con D.D. MIUR n. 2175 del 09.08.2018, con cui è stata negata l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia al ricorrente (domanda n. 62702 del 12.11.2020), giudizio pubblicato telematicamente nel [#OMISSIS#] internet dell’ASN in data 04.05.2021 e comunicato via mail in data 13.05.2021;

– di tutti i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice (prima riunione del 30.11.2020; seconda riunione del 17.12.2020; terza riunione del 09.04.2021; quarta riunione del 13.04.2021) e dei relativi allegati;

– di ogni atto o provvedimento anteriore o successivo ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente e in ordine ai quali ci si riserva sin d’ora di proporre motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” in relazione al VI quadrimestre del periodo 2018-2020 [#OMISSIS#] procedura bandita con D.D. MIUR n. 2175 del 09.08.2018.

Ha dedotto i seguenti motivi: I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e. 3, l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della l. 30.12.2010, n. 240, degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. MIUR 07.06.2016, n. 120 e dell’ art. 8, comma 6, del d.P.R. 04.04.2016, n. 95. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, dell’illogicità, della contraddittorietà e dell’ingiustizia manifesta. II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e. 3, l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della l. 30.12.2010, n. 240, degli

artt. 3, 4 e 6 del d.m. MIUR 07.06.2016, n. 120 e dell’ art. 8, comma 6, del d.P.R. 04.04.2016, n. 95. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della carenza di motivazione, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta.

Parte ricorrente con memoria del 16.2.2023 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita con atto formale in data 1.11.2023 l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza produrre memorie o documenti.

All’udienza del 7.11.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito [#OMISSIS#].

2.1. – Preliminarmente, appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la “abilitazione scientifica nazionale”, al fine di attestare “la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori” (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro , sentiti il CUN e l’ANVUR” (co. 3).

In materia, il d.P.R. n. 95/2016, all’art. 8, co. 6, segnatamente, ha provveduto a disporre che “La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Nell’ipotesi in cui il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell’attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell’abilitazione, la commissione puo’ motivare il diniego di abilitazione limitatamente all’assenza di tale requisito. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 è adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l’abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti.”.

Il successivo d.m. n. 120/2016, recante il regolamento sui “criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari […]”, all’art. 3 ha ulteriormente precisato che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:

a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;

b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.”

Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;

– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;

– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.

2.2. – Nel [#OMISSIS#] in esame, al ricorrente sono stati riconosciuti il possesso di almeno tre titoli e il raggiungimento di due su tre dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica. Tuttavia, è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione, all’unanimità, tenuto conto che “sebbene per lo stesso risulti accertato relativamente [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di due dei tre valori soglia e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato non presenti complessivamente un profilo tale da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate” (doc. 08 del ricorso).

3. – L’accoglimento dei motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente – si fonda sul preliminare e assorbente motivo della carenza e contraddittorietà della motivazione fornita, sia collegialmente che individualmente da ciascun commissario in merito alla valutazione delle pubblicazioni.

Il profilo di contraddittorietà emerge nel giudizio collegiale laddove, con particolare riferimento alla qualità delle analisi condotte dal candidato mediante i lavori scientifici presentati dalla parte ricorrente, l’organo collegiale di valutazione, in un primo momento, valuta le stesse come aventi “un buon livello di qualità anche in termini di originalità attesi i [#OMISSIS#] di ricerca affrontati”, oltre che “coerenti con le tematiche e con gli strumenti propri del settore concorsuale”, apprezzando come la “collocazione editoriale della produzione è quasi sempre elevata”, [#OMISSIS#] poi concludere, apoditticamente, che le stesse pubblicazioni “non dimostrano di contribuire ancora in modo significativo al progresso delle tematiche relative al settore concorsuale 09/G2” (doc. 08).

Anche il giudizio dei Commissari è di tenore analogo, limitandosi ad un giudizio complessivo e generico delle pubblicazioni presentate che giunge alla conclusione per cui il profilo del ricorrente appare “ancora non maturo nel settore concorsuale, in termini di visibilità scientifica” (ibid.).

4. – In assenza di ulteriori specificazioni, ossia di un esame delle singole pubblicazioni, come si avrà modo di precisare anche nel prosieguo, il giudizio così formulato risulta essere contraddittorio e non adeguatamente motivato, anche alla luce del fatto che tali studi risultano pubblicati anche su riviste prestigiose di livello internazionale e che, comunque, presentino spunti di originalità, così come dato atto dalla stessa commissione nel medesimo giudizio.

5. – Fondato è inoltre il rilievo relativo al fatto che la valutazione impugnata, così come formulata, risulta essere tautologica, non consentendo ab externo all’interprete di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione per giungere ad una valutazione negativa.

Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia, ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, “è l’esame analitico delle pubblicazioni presentate nei giudizi individuali, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione della valutazione collegiale, che la commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato” (TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 12699/2021).

Nel [#OMISSIS#] in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni risultano essere redatti mediante l’utilizzo di formule eccessivamente generiche, non consentendo, pertanto, di poter verificare il percorso logico seguito dalla commissione, con conseguente difetto di motivazione del giudizio impugnato.

6. – Parimenti fondata è la censura relativa all’applicazione di criteri che non trovano un diretto fondamento [#OMISSIS#] normativa sopra richiamata.

Il riferimento è, in particolare, al rilievo della Commissione circa la mancanza di un apporto del candidato, nei lavori in collaborazione, di natura “preminente” (pur evidenziando come sia primo autore in tre pubblicazioni e secondo in quattro), e l’assenza di “un ruolo di [#OMISSIS#] scientifica” (doc. 08).

Come già precisato in altre circostanze da questa Sezione (cfr. sentenze n. 7732/2021 e 12699/2021), a rilevare (in assenza della preventiva adozione da parte della Commissione di ulteriori e diversi parametri di giudizio) è la disposizione di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016 che, nell’elencare i criteri cui la Commissione deve uniformare la propria valutazione sulla bontà delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del medesimo riferimento normativo, non contempla, tra questi, quelli richiamati nel giudizio dalla Commissione.

Analogo rilievo va mosso nei riguardi dei rilievi di alcuni commissari circa la mancanza di una “piena maturità scientifica” o di un ruolo di leadership finanche a livello “internazionale”, che appaiono introdurre erroneamente elementi di valutazione propri dei giudizi inerenti i professori di prima fascia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 09.11.2018, n. 6332; sez. VII, 19.7.2022, n. 6262).

7. – Conclusivamente, per le esposte ragioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.

8. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti gravati e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione a cura di parte ricorrente.

Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore