TAR Lombardia, Milano, 14 novembre 2023, n. 2653

Procedura di selezione ex art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Valutazione della Commissione - Titoli

Data Documento: 2023-11-15
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

Il Collegio dà atto che, con il presente ricorso, l’istante contesta nel dettaglio le singole valutazioni effettuate dalla Commissione, laddove tuttavia, per giurisprudenza costante, nelle procedure comparative dei concorsi universitari, tali giudizi rappresentano il frutto di una valutazione complessiva tra i candidati, espletata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula, e dell’attività didattica, connotati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora risultino inattendibili, illogici, o manifestamente contraddittori (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4.2.22, n.413).

Contenuto sentenza
  1. 02653/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00686/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 686 del 2023, proposto da
[#OMISSIS#] Ceotto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita’ degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

[#OMISSIS#] Martinazzo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Andena, [#OMISSIS#] Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Andena in Milano, corso di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 28;
[#OMISSIS#] Cappelletti, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del d.r. n. 1044/2023 del 17 febbraio 2023, con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione per un posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Chimica per il settore concorsuale 203/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica – Codice procedura 5024, con il quale viene dichiarato vincitore della procedura il candidato [#OMISSIS#] Martinazzo;

– del verbale n. 1 del 7 novembre 2022 della Commissione giudicatrice, nel quale vengono predeterminati i criteri e parametri di valutazione dei candidati;

– del verbale n. 2, n. 2-bis, n. 2-ter ed i relativi allegati (riunione del 12, del 15 e del 19 dicembre 2022) della Commissione giudicatrice;

– dell’elenco degli ammessi alla prova orale;

– del verbale n. 3 e del suo addendum (riunione del 12 gennaio 2023), relativo alla prova orale;

– della nota di risposte che il responsabile unico del procedimento ha fornito, in data 6 dicembre 2022, al Prof. Ceotto in riscontro alla email del 25 novembre 2022;

– e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento alla proposta di chiamata del Prof. Martinazzo deliberata dal Consiglio di Dipartimento, alla sua approvazione e all’eventuale presa di servizio;

atti impugnati con il ricorso principale, nonché

del verbale n. 2 della procedura concorsuale e del suo allegato contenente la “Scheda ripartizione punteggi” e, per quanto di relazione, del decreto rettorale n. 1044 del 17.2.2023 che ha approvato l’anzidetto verbale e gli atti del concorso.

atto impugnato con il ricorso incidentale presentato in data 23.5.23.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Martinazzo e dell’Università degli Studi Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto rettoriale n. 3520/22, l’Università degli Studi di Milano ha indetto, fra le altre, una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di I fascia, da mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, c. 1, della L. n. 240/10, presso il Dipartimento di Chimica, per il settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica.

In esito alle operazioni valutative, l’odierno ricorrente si classificava al terzo posto in graduatoria, distanziato di 3,10 punti dal primo, Prof. [#OMISSIS#] Martinazzo.

Con il decreto n. 1044 del 17.2.23, il Rettore ha conseguentemente dichiarato vincitore del concorso l’attuale controinteressato, ciò che l’odierno ricorrente contesta sotto vari [#OMISSIS#].

L’Università degli Studi di Milano e il Prof. Martinazzo si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in rito e nel merito, mentre quest’[#OMISSIS#] ha altresì presentato un ricorso incidentale.

All’udienza pubblica del 8.11.23 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dà atto che, con il presente ricorso, l’istante contesta nel dettaglio le singole valutazioni effettuate dalla Commissione, laddove tuttavia, per giurisprudenza [#OMISSIS#], nelle procedure comparative dei concorsi universitari, tali giudizi rappresentano il frutto di una valutazione complessiva tra i candidati, espletata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula, e dell’attività didattica, connotati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora risultino inattendibili, illogici, o manifestamente contraddittori (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4.2.22, n.413), ciò che rende inammissibili buona parte delle censure, che sono comunque infondate nel merito, potendo conseguentemente prescindersi dallo scrutinio del ricorso incidentale presentato dal controinteressato.

I.1) Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il Prof. Martinazzo avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere, e che avrebbe pertanto dovuto essere escluso.

In particolare, nel proprio curriculum vitae, avrebbe dichiarato di essere stato, nel periodo 2016-2020, il Principal Investigator per il progetto EuroPAH, “dell’unità locale Unimi, Partner organization della network H2020-MSCA-ITN-2016 EU Grant n. 722346”. Sennonché, la qualifica di Principal Investigator, si porrebbe in contrasto con la qualità di unità locale [#OMISSIS#] dall’Ateneo resistente, di cui il Prof. Martinazzo è stato responsabile.

Infatti, nel consortium agreement tra l’ente capofila, l’Aarhus University, in qualità di rappresentante del consorzio, e l’Università di Milano, si stabilisce inequivocabilmente che quest’[#OMISSIS#] aderisce al consorzio in qualità di Partner organisations. Essendo pacifico che la qualità di Principal Investigator, si individua o nel c.d. “ente capofila” del progetto, o nel proponente e coordinatore dello stesso, apparirebbe pertanto di tutta evidenza che il Prof. Martinazzo non avrebbe potuto assumere la qualifica di Principal Investigator.

I.2) Il motivo è inammissibile, essendo il ricorrente terzo classificato, senza aver sollevato censure nei confronti del secondo, che in [#OMISSIS#] di esclusione del controinteressato, diverrebbe vincitore, da cui consegue la carenza di interesse allo scrutinio del presente motivo.

II.1.1) Con il secondo, l’istante ritiene sia irragionevole assegnare quale punteggio [#OMISSIS#] per la didattica all’[#OMISSIS#] 0,5, mentre la docenza nei corsi nazionali è premiata fino a 21 punti, essendo “gravemente riduttivo e mortificatorio stabilire un limite così basso di impegno didattico all’[#OMISSIS#]”.

La contraddittorietà del criterio emergerebbe anche [#OMISSIS#] parte in cui, per tutti gli insegnamenti erogati in Italia, è stabilito che il punteggio delle varie docenze sia cumulativo, mentre per la docenza all’[#OMISSIS#], una volta superata la soglia delle 5 ore, il punteggio [#OMISSIS#] attribuibile è di n. 0,5 punti, indifferentemente se il candidato ha poi svolto attività didattica per 8 ore (come il controinteressato), o per 60 ore annue per cinque diversi anni (come il ricorrente).

II.1.2) Il motivo di ricorso è inammissibile, per carenza di interesse del ricorrente, che non può vantare nel proprio curriculum la rivendicata attività di docenza all’[#OMISSIS#] (Università di Berkeley), avendo avuto ad oggetto attività di mero “teaching assistant”.

II.2.1) [#OMISSIS#] propria memoria finale, l’istante replica che ciò che la Commissione si prefigge di valutare, è l’attività didattica frontale, senza alcuna ulteriore indicazione (ad esempio, se svolta come docente o codocente), e che nell’ambito di quella posta in essere come Teaching Assistant all’Università di Berkeley, avrebbe in realtà anche erogato anche molte ore di lezione frontale.

II.2.2) Come tuttavia correttamente dedotto dalla difesa del controinteressato, i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione nel Verbale n. 1 del 7.11.23, valorizzavano separatamente le attività di didattica frontale e quelle di didattica integrativa, dovendo pertanto le prime essere necessariamente prestate in autonomia.

II.3.1) Inoltre, il ricorrente evidenzia che la Commissione ha previsto che ogni attività di responsabile di ricerca, avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio pari a 2, ma al tempo stesso, ha stabilito anche che questo medesimo punteggio, sarebbe stato il [#OMISSIS#] raggiungibile per questa categoria di titoli.

Conseguentemente, chi abbia rivestito, come ad esempio lo stesso ricorrente, il ruolo di responsabile per più progetti di ricerca internazionali, avrebbe subito un’ulteriore ingiusta neutralizzazione del punteggio, non potendo comunque ottenere una valutazione superiore ai due punti, esattamente come chi abbia rivestito tale ruolo per un solo progetto di ricerca, penalizzando anche in questo [#OMISSIS#] il candidato che ha profuso il maggior impegno [#OMISSIS#] ricerca internazionale.

II.3.2) Sul punto, il Collegio dà atto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e tenuto conto del limitato sindacato giurisdizionale [#OMISSIS#] materia di che trattasi, i criteri individuati dalla Commissione non sono manifestamente irragionevoli, valorizzando sia l’attività di ricerca prestata in ambito internazionale che nazionale, sulla base di una griglia articolata in numerosi sottocriteri, che hanno consentito una valutazione bilanciata dei diversi ruoli, come emerge dalla lettura della stessa.

/

Ulteriormente, le censure sono anche inammissibili, non avendo il ricorrente dimostrato di avere un concreto interesse al loro scrutinio, fornendo la prova delle conseguenze a sé favorevoli dell’attribuzione dei punteggi, in [#OMISSIS#] di loro accoglimento.

II.4.1) Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che, sempre con riferimento all’attività di ricerca, la predetta griglia di valutazione, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 13, c. 1, secondo trattino, del bando, secondo cui, gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano, tra l’altro, la “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, ciò che, a suo dire, avrebbe dovuto comportare una valutazione dell’entità dei suoi finanziamenti ottenuti, pari ad Euro 2.285.113,00, nettamente superiore a quelle degli altri candidati.

II.4.2) In via preliminare, il Collegio dà atto che la Commissione ha valutato ed apprezzato la capacità di attrarre finanziamenti del ricorrente, attribuendogli il punteggio [#OMISSIS#] raggiungibile.

Tuttavia, né il bando né i criteri predisposti dalla Commissione, prevedevano una quantificazione dell’entità dei finanziamenti ottenuti, considerato altresì che la predetta capacità era solo uno degli indicatori contemplati dall’art. 13 cit.

III.1) Con l’[#OMISSIS#] motivo, il ricorrente contesta talune valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, senza le quali, a suo dire, si sarebbe collocato al primo posto in graduatoria.

In particolare, ritiene che avrebbe dovuto ulteriormente ricevere n. 2,5 punti (o in subordine n. 0,5), per la voce “Attività Didattica frontale”, almeno n. 0,8 punti mancanti per la voce “Organizzazione o partecipazione in qualità di relatore a congressi di interesse internazionale”, n. 0,2 punti mancanti per la voce “Pubblicazioni”, e n. 1,8 punti mancanti per la sezione “Attività Gestionale”.

L’ammanco totale, alla stregua della griglia di valutazione attuale, sarebbe pertanto pari ad almeno n. 3,3 punti, con cui sarebbe risultato vincitore della procedura selettiva.

Quanto al primo profilo, evidenzia il ricorrente di aver svolto corsi di 60 ore annue, per ben cinque anni accademici, presso l’Università di Berkeley, che non sono tuttavia stati valorizzati dalla Commissione, che gli ha attribuito un punteggio pari a 0 punti per la voce di valutazione “attività didattica frontale volta presso università straniere”.

III.2) Come già evidenziato nel precedente punto II.1.2 della presente sentenza, la Commissione ha correttamente attribuito 0 punti al ricorrente, in relazione al predetto parametro, ciò che lo priva di interesse allo scrutinio dei restanti [#OMISSIS#] dedotti nel terzo motivo, che anche ove accolti, non sarebbero sufficienti a consentirgli di sopravanzare il controinteressato.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto, potendosi pertanto prescindere dallo scrutinio di quello incidentale, rispetto al quale, il controinteressato non ha interesse.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, e pertanto, [#OMISSIS#] misura di Euro 2.000,00 in favore del controinteressato, ed ad Euro 2.000,00 in favore dell’Università degli Studi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] Iera, Referendario