TAR Lazio, Sez. III ter, 29 novembre 2023, n. 17912

Conferimento del titolo di professore emerito - art. 111 R.D. n. 1592/1933

Data Documento: 2023-11-29
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di specie, al ricorrente – professore ordinario con anzianità di 19 anni e 9 mesi di ordinariato – era stato negato dal MUR il conferimento del titolo di professore emerito, sul presupposto che l’art. 111 RD 1592/1933 prevede che possa essere conferito tale titolo solo ai professori universitari ordinari con almeno 20 anni di servizio.

Secondo il ricorrente, il provvedimento sopracitato era illegittimo, in quanto il MUR non avrebbe considerato, ai fini del computo dei 20 anni, i precedenti anni di servizio come professore associato, facendo propria un’interpretazione ormai obsoleta della citata disposizione. Secondo il ricorrente, infatti, alcune normative successive (art. 15 della L 311/1958, oltre che DPR 382/1980 e legge n. 240 del 2010), nel parificare sotto diversi profili i professori ordinari a quelli associati, avrebbero imposto una interpretazione evolutiva dell’art. 111 sopracitato, diversamente dovendosi dubitare della sua legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Il Collegio ha rilevato, sul punto, che “non è plausibile dedurre dall’attuale formulazione del terzo comma dell’art. 15 della L 311/1958 […] alcuna argomentazione a sostegno della prospettata interpretazione evolutiva dell’ art. 111 dello stesso TU 1592/1933 delle leggi sull’istruzione superiore, per effetto del successivo DPR 382/1980 e della legge n. 240 del 2010. Del resto, le relative norme, in sede di riordino della docenza universitaria – pur prevedendo l’unitarietà della funzione docente – assicurano “la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale” (Cfr. art. 1 del DPR 382/1980)”. Pertanto, non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà, né irragionevolezza nella motivazione del provvedimento impugnato”

Il requisito dei 20 anni di ordinariato costituisce un requisito di legittimità che non può venire disatteso per il fatto che i competenti organi collegiali dell’Ateneo abbiano deliberato la relativa proposta al MUR, in ragione del prestigioso curriculum vitae del professore.

Né l’Ateneo avrebbe potuto disporre in proposito a mezzo di un proprio regolamento difformemente dall’art.111 RD 1592/1933, atteso che – per l’art. 33 della Costituzione – il diritto delle Università di darsi un ordinamento autonomo non deve superare i “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.  Limiti inderogabili – nel caso in esame – puntualmente definiti dall’art. 111 del TU 1592/1933.

Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 111 del RD 1592/1933 – prospettata, in subordine, dal ricorrente, in relazione al parametro costituzionale di uguaglianza – è manifestamente infondata, in quanto la non computabilità del periodo di servizio come professore associato, ai fini del conferimento del titolo onorifico di Professore Emerito, non lede l’art. 3 della Costituzione, non essendo la relativa ratio irragionevole. La diversità delle funzioni e dei compiti connessi alle due fasce di professore universitario, e i distinti requisiti e procedure di accesso, giustifica, sotto il profilo della ragionevolezza, il requisito previsto dal citato art. 111.

Contenuto sentenza
  1. 17912/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 13115/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13115 del 2023, proposto da
[#OMISSIS#] Serges, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’ Universita’ e della Ricerca e Universita’ degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari,

del provvedimento – datato 30 giugno 2023 e comunicato al ricorrente in data 12 luglio 2023 – a firma della Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca, Dott.ssa [#OMISSIS#] Gargano, con il quale è stata respinta la proposta di conferimento del titolo di professore emerito al Prof. [#OMISSIS#] Serges, inoltrata dall’Università degli Studi “Roma Tre” in data 26 luglio 2022

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’ Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Roma Tre;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Con gravame ritualmente proposto, il ricorrente – già professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi Roma 3, a riposo dal 1/11/2021 – ha impugnato, previa richiesta di misure cautelari, il provvedimento in epigrafe. Con esso, il MUR ha disposto che non spetti al Prof. [#OMISSIS#] Serges il titolo di Professore Emerito, proposto dall’Ateneo di provenienza.

Il gravato provvedimento negativo viene motivato dal Ministero ritenendo preclusiva la formulazione dell’art. 111 RD 1592/1933 (TU delle leggi sull’istruzione superiore) – che prevede, quale presupposto necessario per ottenere il relativo titolo onorifico, almeno 20 anni di servizio come professore ordinario – nonché la perdurante distinzione di funzioni e compiti tra professore ordinario di prima fascia e professore associato di seconda fascia, richiamando l’art. 1 (Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori) del DPR 382/1980 sul riordino della docenza universitaria nonché gli artt. 16 (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale) e 18 (

Chiamata dei professori) della L 240/2010 di riforma universitaria.

La difesa erariale si è costituita in resistenza, con formula di stile, il 31/10/2023, nell’interesse sia del MUR che dell’Università degli Studi di Roma 3. Ateneo al quale il gravame era stato notificato dal ricorrente per notizia.

Alla [#OMISSIS#] di Consiglio del 7/11/2023, il Collegio – previo avviso ex art. 60 cpa – ha trattenuto il ricorso in decisione.

Il ricorrente affida il gravame ai seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 RD 1592/1933 e dell’art. 15 L 311/1958. Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione.

Secondo parte ricorrente, sarebbe errata l’interpretazione delle norme applicabili, da parte del MUR. Il Ministero, adottando l’impugnato provvedimento di non spettanza del titolo onorifico, non ha considerato, ai fini del computo dei 20 anni di docenza universitaria prevista come utile dall’art. 111 RD 1592/ 1933 – oltre ai 19 anni e 9 mesi quale professore ordinario – i precedenti anni di servizio come professore associato del Prof. Serges, per un periodo complessivo di servizio, quale professore universitario di ruolo, pari a 25 anni. In tal modo, il MUR avrebbe adottato un’interpretazione ormai obsoleta di tale disposizione, decontestualizzata dall’ attuale quadro normativo, che imporrebbe, invece, un approccio ermeneutico evolutivo. In difetto del quale, un’applicazione tanto letterale quanto erronea delle norme espressamente richiamate dal Ministero comporterebbe la sostanziale disapplicazione del vigente ordinamento universitario.

Il ricorrente, in primo luogo, desume dalla formulazione dell’art. 15, comma 3 della L 311/1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) – che precisa come [#OMISSIS#] sia innovato rispetto all’[#OMISSIS#] comma dell’art 110 RD 1592/1933 – l’argomento a contrario, riguardo alle innovazioni all’ art. 111 del TU delle leggi sull’istruzione superiore, determinatesi per effetto delle norme poi introdotte. Ritiene, infatti, parte ricorrente come al successivo art. 1 del DPR 382/1980 – disposizione, peraltro, contraddittoriamente e irragionevolmente richiamata [#OMISSIS#] motivazione del provvedimento impugnato – debba essere riconosciuta siffatta efficacia innovativa per effetto dell’istituzione del ruolo unico dei professori universitari, che include entrambe le fasce di professori di ruolo, sia ordinari che associati, atteso il carattere non gerarchico della relativa distinzione, ma meramente funzionale. A tutti i professori universitari di ruolo, in effetti, è garantita uguale libertà didattica e di ricerca. Tanto più che – secondo il successivo art. 22 (Stato giuridico dei professori associati) dello stesso DPR 382/1980 – i professori associati di seconda fascia fruiscono dello stesso stato giuridico di quelli ordinari di prima fascia, in quanto entrambe le fasce sono composte da professori universitari di ruolo. Del resto, deduce parte ricorrente, il titolo di Professore Emerito è stato proposto, nelle forme di rito, al MUR in base al vigente regolamento dell’Università degli Studi di Roma 3 sul conferimento del relativo titolo onorifico, quindi nell’esercizio del diritto dell’Ateneo proponente a darsi ordinamenti autonomi, riconosciuto alle Università dall’ art. 33 della Costituzione.

In subordine, il ricorrente prospetta l’incostituzionalità dell’art. 111 RD 1592/1933 in relazione al parametro di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.

Il ricorso – incentrato sulla presunta doverosità del computo del periodo di servizio come professore associato, ai fini dell’attribuzione del titolo onorifico di Professore Emerito, conferibile ex art. 111 RD 1592/1933 a professori universitari ordinari con almeno 20 anni di servizio – è infondato.

Sotto il profilo ermeneutico, non è plausibile dedurre dall’attuale formulazione del terzo comma dell’art. 15 della L 311/1958, che chiarisce come [#OMISSIS#] sia innovato all’[#OMISSIS#] comma dell’art. 110 RD 1592/1933 – [#OMISSIS#] che dispone la decorrenza del collocamento a riposo dei professori universitari per limiti di età al [#OMISSIS#] dell’anno accademico effettivamente iniziato, ove [#OMISSIS#] lo stesso anno accademico i docenti interessati abbiano compiuto 75 anni di età – alcuna argomentazione a sostegno della prospettata interpretazione evolutiva dell’ art. 111 dello stesso TU 1592/1933 delle leggi sull’istruzione superiore, per effetto del successivo DPR 382/1980 e della legge n. 240 del 2010. Del resto, le relative norme, in sede di riordino della docenza universitaria – pur prevedendo l’unitarietà della funzione docente – assicurano “la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale” (Cfr. art. 1 del DPR 382/1980).

Pertanto, non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà, né irragionevolezza [#OMISSIS#] motivazione del provvedimento impugnato, laddove indica, quale base giuridica, oltre all’art. 11 citato, proprio l’art. 1 del DPR 382/1980 quanto a perdurante distinzione dei compiti e delle funzioni esistenti tra le fasce di professore ordinario/di prima fascia e associato/di seconda fascia.

Tanto meno è conferente il successivo art. 22 dello stesso DPR 382/1980 – parimenti richiamato dal ricorrente – che equipara lo stato giuridico dei professori associati a quello dei professori ordinari, “[#OMISSIS#] che non sia diversamente disposto”.

Ne consegue l’inidoneità delle evocate norme sul riordino della docenza universitaria a determinare un mutamento di paradigma nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 111 del RD 1592/1933. [#OMISSIS#] che regola, invece, il conferimento del titolo meramente onorifico – che non comporta particolari prerogative accademiche – di Professore Emerito a docenti universitari a riposo, con almeno 20 anni di servizio come professori ordinari.

Si tratta di un requisito di legittimità che non può venire disatteso per il fatto che i competenti organi collegiali dell’Ateneo abbiano deliberato la relativa proposta al MUR, in ragione del prestigioso curriculum vitae del Prof. Serges.

Infatti, l’art. 2 (Requisiti) del vigente regolamento universitario di Roma 3, a rigore, avrebbe dovuto limitarsi a prevedere che i docenti proponibili per l’emerariato siano professori di ruolo, senza includere espressamente nel periodo di servizio computabile anche quello come professore associato.

Né l’Ateneo avrebbe potuto disporre in proposito a mezzo di un proprio regolamento difformemente dall’art.111 RD 1592/1933, atteso che – per l’art. 33 della Costituzione – il diritto delle Università di darsi un ordinamento autonomo non deve superare i “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

Limiti inderogabili – nel [#OMISSIS#] in esame – puntualmente definiti dall’art. 111 del TU 1592/1933 delle leggi sull’istruzione superiore a fronte della necessità di disciplinare in modo uniforme il conferimento di un titolo avente valore su tutto il territorio nazionale.

Del resto, la condotta processuale dell’Università degli Studi di Roma 3 contraddice la sua stessa precedente proposta di conferimento dell’emerariato al Prof. Serges. Nel presente giudizio, infatti, l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita – oltrechè per il MUR, a difesa della legittimità del provvedimento allo stesso riferibile – pure nell’interesse dell’Ateneo, avente una posizione confliggente con quella ministeriale, al fine di resistere ad un ricorso notificato allo stesso Ateneo per mero tuziorismo.

Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 111 del RD 1592/1933 – prospettata, in subordine, dal ricorrente, in relazione al parametro costituzionale di uguaglianza – è manifestamente infondata, in quanto la non computabilità del periodo di servizio come professore associato, ai fini del conferimento del titolo onorifico di Professore Emerito, non lede l’art. 3 della Costituzione, non essendo la relativa ratio irragionevole.

La diversità delle funzioni e dei compiti connessi alle due fasce di professore universitario, e i distinti requisiti e procedure di accesso, giustifica, sotto il profilo della ragionevolezza, il requisito previsto dal citato art. 111, conducendo una diversa lettura della [#OMISSIS#] ad una sostanziale disapplicazione della stessa senza che sia possibile individuare, in via ermeneutica, una disciplina alternativa quanto a periodo minimo di svolgimento del servizio come professore ordinario al fine di poter conseguire il titolo di professore emerito, a meno di non voler considerare la totale equivalenza rispetto a tale servizio di quello svolto come professore associato, in contrasto con la permanente volontà del legislatore, pur a seguito della riforma dell’ordinamento universitario, di mantenere [#OMISSIS#] il dettato letterale di tale [#OMISSIS#].

Inoltre, viene in rilievo una scelta ascrivibile a quella discrezionalità legislativa correntemente riconosciuta al legislatore [#OMISSIS#] formulazione delle norme ordinarie.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Nondimeno si ravvisano ragionevoli motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore