- 16984/2023 REG.PROV.COLL.
- 04802/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4802 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] G. Randaccio 1;
contro
Inail – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del [#OMISSIS#] pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cerallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della graduatoria Inail definitiva di merito con contestuale nomina dei vincitori approvata con determina DCRU -OMISSIS- del 3 febbraio 2022 pubblicata il 4 febbraio 2022, [#OMISSIS#] parte in cui la ricorrente risulta collocata con due punti in meno di quanto a lei spettante;
– del verbale del 2 novembre 2021 della Commissione esaminatrice, nonché della scheda di valutazione personale di -OMISSIS- ivi allegata, [#OMISSIS#] parte in cui non attribuisce alcun punteggio alla scuola di specializzazione per le professioni legali;
– ove occorra e per quanto di ragione del Bando di concorso, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs n. 72/2017 come modificato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8 per una selezione interna, per titoli e prove selettive, per la progressione verticale di n. 180 unità, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato da inquadrare nell’area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività amministrative, attualmente inquadrato nell’area B del sistema di classificazione del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali;
e di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– della determinazione DCRU prot. -OMISSIS- del 4 aprile 2023, con la quale l’INAIL, in persona del Direttore Centrale Risorse Umane, ha determinato di rettificare la graduatoria definitiva di merito, collocando il candidato dott. -OMISSIS- alla posizione -OMISSIS- con il punteggio di -OMISSIS-, lasciando invariato l’elenco dei vincitori e di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria definitiva di merito con contestuale nomina dei vincitori, oggetto di rettifica con la determina DCRU -OMISSIS- del 3 febbraio 2022, pubblicata il 4 febbraio 2022, [#OMISSIS#] parte in cui alla stessa non risulta attribuito alcun punteggio per il possesso del diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali.
2. Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnativa anche alla graduatoria finale di merito oggetto di ulteriore rettifica mediante la determina DCRU prot. -OMISSIS- del 4 aprile 2023.
3. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art.8 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell’art.4 l. n. 341/1990 in relazione all’art. 35 d.lgs. n.165/2001. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 487/94. Violazione e falsa applicazione dell’art.16 del d.lgs. 398/97, nonché del d.m. n.537/99. Eccesso di potere per violazione del [#OMISSIS#] procedimento, carenza di istruttoria.
II. Illegittimità del provvedimento gravato per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-octies, co. 1 della legge -OMISSIS- del 1990, eccesso di potere per irragionevolezza
III. Violazione dell’art. 97 della Costituzione; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; contraddittorietà manifesta; violazione dell’art. 3 della Costituzione sviamento e vizio di inopportunità; violazione lex specialis.
4. In sintesi si deduce l’illegittimità dell’operato della commissione esaminatrice per aver circoscritto la valutazione dei diplomi di specializzazione limitatamente a quelli previsti dal d.P.R. 10 marzo 1982, n.162, con esclusione del diploma di specializzazione in professioni legali, dalla stessa posseduto, e per non aver assegnato neanche il diverso punteggio previsto per i Master di II livello.
5. Insiste, quindi, parte ricorrente per l’applicazione del criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa della prevalenza del principio sostanzialistico su quello formalistico, sulla base del quale il diploma conseguito si deve ritenere equipollente a quello rilasciato dagli enti di cui al d.P.R. n. 162/1982 (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, -OMISSIS-).
6. Si è costituito in resistenza l’Istituto previdenziale deducendo l’infondatezza della pretesa avanzata.
7. In accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, adempimenti tempestivamente portati a [#OMISSIS#] con le modalità indicate dall’ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2023.
8. Con memorie ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente ha significato di conservare interesse alla definizione del contenzioso ai fini della più favorevole collocazione in graduatoria.
9. Indi, all’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso, in uno con i motivi aggiunti, è fondato per i motivi e con gli effetti conformativi già [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sentenza di questa Sezione 18 settembre 2023, -OMISSIS- e, pertanto, deve essere oggetto di accoglimento.
11. Secondo quanto in precedenza riportato, è in contestazione il mancato riconoscimento, tra i titoli valutabili [#OMISSIS#] procedura oggetto di causa del titolo relativo al possesso del “Diploma di specializzazione per le professioni legali”, che la ricorrente dimostra di aver conseguito, come risulta dagli atti depositati in giudizio.
12. Ora, in adesione al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che, in sede di pubblico concorso, l’equipollenza di un titolo di studio ad un altro deve risultare da una [#OMISSIS#] di legge apposita, o deve essere comunque normativamente stabilita, sicché la valutazione di equipollenza non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute “ex post” dall’Amministrazione (ex multis, Cons.Stato, Sez. V, 28 agosto 2019, -OMISSIS-).
13. Tanto premesso, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è predicabile l’equipollenza tra la Specializzazione nelle professioni legali ed il Master di II livello, né tra l’anzidetto diploma di SSPL ed i diplomi di perfezionamento, titoli, questi ultimi, che il [#OMISSIS#] amministrativo ha talvolta equiparato ai Master di II livello ma solo alla condizione che ne presentino le stesse caratteristiche formali, e quindi comunque senza poter prescindere dal giudizio sulla tipologia di titolo effettivamente conseguito (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009 -OMISSIS-).
14. La differente natura del diploma conseguito presso le Scuole di specializzazioni per le professioni legali (alle quali si applica, ai sensi del d.lgs. n. 398/1997, l’art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che disciplina il conseguimento del diploma delle scuole di specializzazioni) e il master di II livello è ribadita dal d.m. 270/2004 che non consente (come si vedrà nel prosieguo) la sovrapposizione reciproca di tali titoli (differenziandone sotto molti aspetti il regime) ed evidenzia per la specializzazione la funzione più marcatamente preparatoria e strumentale all’esercizio dell’attività professionale, intuitivamente percepibile peraltro nel [#OMISSIS#] del corso per il conseguimento del diploma di SSPL oggetto di causa.
15. Sulla base della disciplina da [#OMISSIS#] citata, invero, il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea (art. 3 comma 7 del d.m. 270/2004).
16.Viceversa, per “Master Universitari” si intendono i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale/Specialistica, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master Universitario di primo e di secondo livello (art. 3 comma 9 del d.m. 270/2004).
17. Esclusa, quindi l’equipollenza/equivalenza dei titoli anzidetti, deve, invece, ritenersi rilevante [#OMISSIS#] fattispecie l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (all’allegato B – quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente), dal momento che all’8° livello formativo del sistema di referenziazione dei titoli di studio contenuto nel suddetto accordo (redatto sulla base del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente – EQF) sono declinati i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master.
18. A tal [#OMISSIS#] riguardo, invero, con sentenza -OMISSIS- (che parte ricorrente richiama a fondamento dell’impugnativa) il Consiglio di Stato, pur avendo sostanzialmente escluso l’equipollenza tra il Master di II livello e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, ha riconosciuto tra i titoli anzidetti la mera equiparazione del solo livello formativo, precisando che quest’[#OMISSIS#] “non può in alcun [#OMISSIS#] significare la mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello)”.
19. Orbene il citato Accordo del 2012 è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
20. Le previsioni contenute nell’anzidetto Accordo, pertanto, devono essere tenute da conto da parte dell’Ente previdenziale resistente, ai fini dell’esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione.
21. Ne consegue, tenuto conto anche dei limiti imposti dalla domanda giudiziale, l’illegittimità degli atti impugnati e la necessità di valutare, nell’ambito della procedura concorsuale oggetto di causa, anche il diploma di specializzazione per le professioni legali (astrattamente inquadrabile nell’VIII livello di referenziazione), dovendosi tenere necessariamente conto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, delle differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello) (in termini, Consiglio di Stato -OMISSIS-); in tale prospettiva l’Istituto potrà anche considerare l’assegnazione di un punteggio analogo a quello previsto per altri percorsi formativi, ma non già in virtù di equipollenza sebbene in funzione della [#OMISSIS#] professionalizzante in relazione al profilo dei posti messi a concorso.
22. In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti nei limitati sensi di cui in motivazione.
23. La parziale novità delle questioni esaminate giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Spagnoletti, [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Tascone, Referendario, Estensore