Il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico, seppure non necessariamente minuzioso né per forza schematico potendo anche essere discorsivo, dovendosi dimostrare in linea di principio lo scrutinio, da parte della Commissione, di ciascuna delle opere presentate dal candidato, in particolare qualora lo stesso superi positivamente l’esame delle mediane e dei titoli.
TAR Lazio, Sez. III bis, 8 gennaio 2024, n. 337
Modalità di valutazione delle pubblicazioni
N. 00337/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5852 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via [#OMISSIS#] Gramsci, 24;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 06/D2, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/D2 – endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere (quarto quadrimestre di valutazione), reso ad esito della procedura suindicata e pubblicato sul sito internet dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;
– per quanto di interesse, dei relativi giudizi individuali;
– del non conosciuto provvedimento Ministeriale di approvazione degli atti della procedura;
– del conseguente atto di comunicazione del MIUR – CINECA, contenuto nel messaggio mail in data 2 marzo 2023;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, se e in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.
2. I motivi di ricorso attengono, per l’essenza, a: violazione artt. 16 L. n.240/2010 e 8, comma 6, d.P.R. 4.4.2016 n. 95, anche in relazione all’art. 3, primo comma, Legge n.241/1990 e agli artt. 4 e 7 d.M. Istruzione n.120/2016; eccesso di potere per genericità e difetto di motivazione.
3. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
4. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e pertanto vada accolto nei limiti e termini di cui appresso.
6. Il ricorrente è stato ritenuto non idoneo alla abilitazione scientifica nazionale richiesta a causa dell’esame negativo delle sedici pubblicazioni di cui all’art. 7 d.M. n. 120/2016 dallo stesso presentate.
La motivazione a supporto di tale giudizio da parte della Commissione risulta però del tutto generica e stocastica, riducendosi in sostanza all’evocazione di una non particolare originalità nella metodologia e nei risultati.
7. Deve quindi notarsi, in via assorbente, che la Commissione appare avere disatteso il principio dell’obbligo di sufficiente valutazione analitica di titoli e pubblicazioni (per tutte, sentenza Consiglio di Stato 4362/2015, cui si rinvia anche ex art. 74 c.p.a.) in caso di superamento delle c.d. mediane.
Per giurisprudenza [#OMISSIS#], infatti, nell’ambito delle procedure di ASN, il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico, seppure non necessariamente minuzioso né per forza schematico potendo anche essere discorsivo, dovendosi dimostrare in linea di principio lo scrutinio, da parte della Commissione, di ciascuna delle opere presentate dal candidato, in particolare qualora lo stesso superi positivamente l’esame delle mediane e dei titoli.
Nel presente caso tale sufficientemente analitica valutazione è assente da cui non può che derivare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Le pubblicazioni del ricorrente vengono infatti esaminate “alla rinfusa” con un giudizio generale che non può che risultare sommario ed insufficiente.
Quanto alla circostanza per la quale alcune pubblicazioni avrebbero avuto luogo su una unica rivista con IF abbastanza modesto, si tratta di un elemento certamente rilevante ma non in maniera decisiva, almeno in carenza di ulteriori approfondimenti e motivazioni, e comunque non si tratta di profilo tale da poter sostituire l’ineludibile esame analitico del valore intrinseco delle pubblicazioni.
Rimane comunque ferma la ampia discrezionalità della Commissione nel valutare le pubblicazioni del ricorrente su cui nella presente sede non possono svolgersi apprezzamenti di merito.
8. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati e con assorbimento di tutte le altre censure, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., di rivalutare il candidato, relativamente alle pubblicazioni e fermi gli altri giudizi, a cura di una Commissione in diversa composizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente, FF
Omissis, Referendario, Estensore
Omissis, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato in data 8 gennaio 2024