00670/2024 REG.PROV.COLL.
08072/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8072 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, piazza di San [#OMISSIS#], 101;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 13/D1, Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/D1 – Statistica espresso dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, nei confronti della Dott.ssa OMISSIS pubblicato in data 1 giugno 2021;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nella misura in cui hanno comportato la valutazione di non idoneità della ricorrente e, ove occorra e nei limiti del proprio interesse, la determinazione dei criteri avvenuta nel corso della prima seduta del 20.11.2018;
– per quanto di interesse: del D.P.R. n. 95 del 4.4.2016; del D.M. n. 120 del 7.6.2016; del Decreto Direttoriale n. 1052/2018, con cui è stata bandita la selezione dei Commissari, e del successivo Decreto Direttoriale n. 2119/2018 recante la modifica al D.D. n. 1052/2018; del D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M 7 giugno 2016, n. 120”; del D.D. MIUR n. 2175/2018 di indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia; della delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 234 del 24 ottobre 2018 con cui sono stati accertati i requisiti di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari; del Decreto Direttoriale 2773 del 29.10.2018 di nomina della Commissione del settore concorsuale di riferimento, e del Decreto Direttoriale MUR 461 del 24.12.2020 recante l’integrazione della suddetta Commissione a seguito delle dimissioni dall’incarico di componente della commissione presentate dal Prof. OMISSIS con istanza del 7.12.2020, accettate con D.D. MUR 239 del 14 dicembre 2020;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno arrecato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per l’equivalente monetario che sarà determinato in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale Statistica sociale (13/D1), nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 2175/2018.
Con l’unico motivo di ricorso (rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 16 l. n. 240/2010; art. 3, l. n. 241/1990; artt. 4 e 8 d.p.r. n. 222/2011; artt. 3 ss., d.m. 7.6.2016, n. 120; art. 5, comma 5, d.d. 2175/2018 falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione violazione di precedenti provvedimenti e dell’autovincolo assunto dalla commissione in sede di predeterminazione dei criteri con il verbale n. 1 del 20.11.2018, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, difetto e lacunosità della motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dei giudizi”), la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del giudizio formulato sotto i concorrenti profili della palese lacunosità dell’istruttoria, del radicale difetto di motivazione e del contrasto con i criteri predeterminati dalla Commissione. Quest’ultima in particolare avrebbe omesso di valutare un tema di ricerca presente nei lavori della candidata e sarebbe caduta in evidente contraddizione con riferimento alla pertinenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale. Inoltre, non avrebbe valutato la qualità delle pubblicazioni e la loro collocazione, né proceduto ad un esame nel dettaglio delle medesime. Inoltre, alla luce del superamento delle mediane, la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata, nel caso di specie omessa.
Si è costituita con atto formale in data 16.8.2021 l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’università e della ricerca, senza depositare memorie o documenti.
L’ANVUR, destinataria della notifica del ricorso e costituita in giudizio, ha richiesto l’estromissione dal giudizio in data 13.9.2021.
All’udienza del 19.12.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1. – Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ANVUR, atteso che la stessa è autorità emanante di taluni atti inclusi nel compendio impugnatorio del ricorrente, seppur presupposti.
2.2. – Procedendo all’esame del merito del ricorso, appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la “abilitazione scientifica nazionale”, al fine di attestare “la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori” (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro , sentiti il CUN e l’ANVUR” (co. 3).
In materia, il d.P.R. n. 95/2016, all’art. 8, co. 6, segnatamente, ha provveduto a disporre che “La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Nell’ipotesi in cui il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell’attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell’abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all’assenza di tale requisito. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 è adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l’abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti.”.
Il successivo d.m. n. 120/2016, recante il regolamento sui “criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari […]”, all’art. 3 ha ulteriormente precisato che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.”
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
2.3. – Venendo al caso esame del presente giudizio, alla ricorrente sono stati riconosciuti il possesso di sei titoli (sugli otto scelti dalla Commissione) e il raggiungimento di tre su tre dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica. Tuttavia, è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione, con giudizio espresso all’unanimità. In particolare, dopo aver elencato le 10 pubblicazioni presentate dalla candidata, ravvisando in 8 pubblicazioni su 10 che il lavoro fosse “pertinente al settore, di qualità elevata”, la Commissione ha ritenuto tuttavia che le “pubblicazioni presentate sono focalizzate su analisi empiriche su riciclo, sull’efficienza ambientale a livello micro, sullo studio delle disabilità, su applicazioni di indici di flexicurity, applicazioni della DEA e valutazione dei servizi. In generale, i lavori presentati non forniscono un rilevante contributo ed impatto nel settore concorsuale, poiché riguardano temi prevalentemente ascrivibili ad altri settori scientifici disciplinari e non si evidenziano contributi metodologici tali da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati per il settore concorsuale 13/D1 – STATISTICA. Si esprime, pertanto, parere negativo per la valutazione delle pubblicazioni presentate.”
3. L’accoglimento dell’unitario motivo di ricorso si fonda sul preliminare e assorbente motivo della carenza e contraddittorietà della motivazione fornita, sia collegialmente che individualmente da ciascun Commissario in merito alla valutazione delle pubblicazioni, sia in punto di pertinenza che di qualità.
Il profilo di contraddittorietà emerge già come visto nel giudizio collegiale laddove, con particolare riferimento alla qualità delle analisi condotte dalla candidata mediante i lavori scientifici presentati, l’organo collegiale di valutazione le ritiene in almeno 8 casi su 10 sia di “qualità elevata” sia “pertinente al settore”. Tuttavia, la commissione rileva conclusivamente – e in maniera contraddittoria – che le stesse pubblicazioni appaiono “poco pertinenti l’ambito metodologico del settore concorsuale”, senza tuttavia fornire una specifica motivazione al riguardo, neppure con riferimento alla possibile coerenza con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (ex art. 4, lett. a), D.M. n. 120/2016), come appare emergere dal giudizio individuale di un Commissario in cui viene evidenziata una afferenza, per alcune delle pubblicazioni, all’ambito della statistica economica (doc. 1 del ricorso).
Anche il giudizio dei Commissari è di tenore analogo, limitandosi ad un giudizio complessivo e generico delle pubblicazioni presentate che giunge alla conclusione per cui “[si ritiene pertanto che] la candidata “non abbia ancora raggiunto la maturità scientifica per ricoprire un posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 13/D1” (ibid.).
Neppure idoneo appare il riferimento generico, nel giudizio di un Commissario, all’utilizzo di un metodo di ricerca operativa (c.d. DEA) che non sarebbe coerente con il settore. Da un lato – come ha dedotto il ricorrente, senza essere contestato sul punto – l’impiego esclusivo di tale metodo riguarderebbe al più un solo lavoro dei dieci presentati, essendo presenti negli altri ulteriori metodologie statistiche; dall’altro, manca in ogni caso una adeguata motivazione circa l’inidoneità di tale metodo, come riferita ad almeno le pubblicazioni oggetto di specifica considerazione da parte del Commissario, in modo da poter restituire un giudizio sufficiente per comprendere le ragioni della valutazione negativa.
4. In assenza di ulteriori specificazioni, ossia di un esame delle singole pubblicazioni, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, il giudizio così formulato risulta essere contraddittorio e non adeguatamente motivato, anche alla luce del fatto che gli studi prodotti mostrano una sufficiente continuità sotto il profilo temporale, una collocazione editoriale e una qualità elevata, così come rilevato dalla stessa commissione nel medesimo giudizio.
5. Fondato è inoltre il rilievo relativo al fatto che la valutazione collegiale impugnata, così come formulata, risulta essere tautologica, non consentendo ab externoall’interprete di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione per giungere ad una valutazione negativa.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia, ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, “è l’esame analitico delle pubblicazioni presentate nei giudizi individuali, essendo possibile, nella successiva formulazione della valutazione collegiale, che la commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato” (TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 12699/2021).
Nel caso in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni non analizzano le pubblicazioni e risultano essere redatti mediante l’utilizzo di formule prevalentemente generiche, non consentendo, pertanto, di poter verificare il percorso logico seguito dalla commissione, con conseguente difetto di motivazione del giudizio impugnato.
Tale rilievo vale anche nel caso di specie in cui l’elenco delle pubblicazioni presente nella valutazione della Commissione offre – solo formalmente – una parvenza di esame analitico, del quale tuttavia non si riscontra traccia nei giudizi individuali e finisce per apparire una mera elencazione.
Manca infatti una valutazione, almeno per le pubblicazioni più rilevanti, del loro impatto scientifico e la rilevata “qualità elevata” (oltre che pertinenza) sinteticamente enunciata per la parte assolutamente preponderante delle pubblicazioni (8 su 10), appare in evidente contrasto con il giudizio finale che rileva apoditticamente l’assenza di un contributo significativo nel panorama della ricerca nel settore concorsuale.
6. La necessità di un esame approfondito dei temi di indagine, quantomeno svolto in relazione alle pubblicazioni principali della candidata, e delle motivazioni che hanno conclusivamente indotto la Commissione a non riconoscere una qualità sufficientemente elevata alle pubblicazioni, si imponeva vieppiù nel presente caso alla luce della circostanza per cui la stessa candidata superava pienamente i valori soglia ed eccedeva altresì i titoli minimi richiesti dalla Commissione, con un impact factor elevato oltre che un apprezzabile numero di citazioni.
7. Conclusivamente, per le esposte ragioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della candidata, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti gravati e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione a cura di parte ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente, FF
Omissis, Consigliere
Omissis, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 12 gennaio 2024