TAR Lazio, Sez. III ter, 12 febbraio 2024, n. 2796

Computo del termine di decadenza prescritto per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un professore universitario

Data Documento: 2024-02-12
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del computo del termine di decadenza prescritto per l’esercizio dell’azione disciplinare assume rilievo la data in cui l’atto concernente l’esposizione dei fatti alla base dell’incolpazione perviene presso la sede dell’organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare, risultando del tutto irrilevanti le regole organizzative interne agli uffici, inidonee ad assicurare la certezza del termine e, comunque, ascrivibili alla sfera dell’Amministrazione. Ne deriva che, essendo per legge organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare il Rettore – ovvero, in base allo Statuto e al Regolamento di Ateneo, il suo Delegato – è solo dal momento in cui questi o il suo Delegato ha avuto conoscenza dei fatti che può iniziare a decorrere il termine in questione.

Contenuto sentenza

02796/2024 REG.PROV.COLL.

10887/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10887 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste 87;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del Decreto della Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza” -OMISSIS- del 24 luglio 2023 con il quale “in esecuzione della delibera-OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2023, è stata comminata al Prof. -OMISSIS-, nato a Roma il 30 agosto 1961, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Facoltà di Architettura di questo Ateneo per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09, Settore Concorsuale 08/B3, la sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per un periodo di (9 mesi) a decorrere dal 1° agosto 2023 e fino al 30 aprile 2024, ai sensi e per gli effetti dall’art. 87 del T.U. N. 1592 del 31.08.1933 nonché dell’art. 3, commi 4 e 5 del vigente Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti con conseguente esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all’insegnamento, la perdita dell’anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione sopra indicato, e, quale sanzione accessoria, l’interdizione dagli incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza della Rettrice, per un tempo pari a quello della suddetta sospensione;

-del verbale del Collegio di Disciplina Docenti del 7.7.2023 -OMISSIS-del 14 luglio 2023 contenente un parere vincolante non comunicato;

-di ogni altro atto pregresso, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’8/11/2023:

-del verbale del Collegio di Disciplina Docenti del 7.7.2023 -OMISSIS-del 14.07.2023 contenente un parere vincolante non comunicato e depositato presso il Tar Lazio a seguito del provvedimento del 1° agosto 2023 e ogni altro atto pregresso, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il professor -OMISSIS- impugna il provvedimento di sospensione disciplinare per nove mesi dall’ufficio e dallo stipendio, emesso dall’Università degli Studi Roma La Sapienza, conseguente all’assunzione del ruolo di amministratore unico della -OMISSIS- a partire dal settembre 2021, in violazione delle norme sullo status di professore universitario, e del ruolo di componente del consiglio direttivo del consorzio -OMISSIS- dal 2012 al 2016, in violazione del regime di tempo pieno e in assenza di autorizzazione.

2. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:

(i) “Violazione di legge in relazione alla legge 241/90 ed all’art.97 Cost. Difetto assoluto di motivazione”;

L’Università avrebbe violato l’art. 7, comma 7, del regolamento di ateneo sui procedimenti disciplinari che prescrive che il Presidente dia notizia della decisione collegiale all’incolpato e, successivamente, la trasmetta al Consiglio d’Amministrazione.

Il verbale del collegio di disciplina e il parere vincolante ivi espresso non risultano comunicati al ricorrente, con violazione del suo diritto di difesa e con riserva di proposizione di motivi aggiunti.

(ii) “Tardività dell’azione disciplinare: violazione di legge in relazione alla legge 240/10 art. 10 e del Regolamento di Ateneo de La Sapienza di Roma DR. n.662/ del 02/03/2015 e successive modifiche (DR n..438/2020) art. 5 comma 4 Violazione del comma 7 dell’art.7 del Regolamento di Ateneo de La Sapienza di Roma DR. n.662/ del 02/03/2015 e successive modifiche (DR n..438/2020). Eccesso di potere per sviamento e Violazione dell’art. 97 Cost.”;

L’azione disciplinare sarebbe stata esercitata tardivamente, essendo l’Ateneo già a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento disciplinare in data antecedente il termine post quem.

(iii) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti difetto di istruttoria e motivazione, anche in violazione della legge 241/90 – violazione di giudicato”;

Ad avviso del ricorrente, l’Università contesta condotte già oggetto di valutazione da parte della Corte dei Conti, riaprendo pretestuosamente posizioni e situazioni già concluse.

Gli incarichi contestati sono meramente formali e non hanno prodotto alcuna remunerazione.

(iv) “Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione, travisamento dei fatti, sviamento, difetto di motivazione, Violazione di legge con riferimento alla normativa sugli illeciti disciplinari e d in relazione all’art. 97 Cost.”;

Per il ricorrente il provvedimento è sproporzionato, nella sua severità, rispetto ai fatti accertati.

3. Con decreto cautelare il Presidente della Sezione ha accolto la richiesta di misura cautelare monocratica, nella considerazione che la celebrazione della prima camera di consiglio utile, in data 4 ottobre 2023, sarebbe intervenuta successivamente all’espiazione di un consistente periodo interessato dalla sanzione disciplinare, con conseguente vanificazione della tutela giurisdizionale e del principio di effettività della stessa.

Il decreto ha inoltre disposto il deposito di tutta la documentazione inerente il procedimento disciplinare che non risultasse ancora agli atti, ivi compreso il parere del collegio di disciplina del 14 luglio 2023, e l’incombente istruttorio è stato adempiuto dall’Università in data 30 agosto 2023.

4. All’esito della camera di consiglio del 4 ottobre 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare in sede collegiale, il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati, con la seguente motivazione:

-il ricorso difetta di fumus [#OMISSIS#] iuris;

-a fronte del primo motivo di ricorso, che deduce difetto assoluto di motivazione per mancata comunicazione e allegazione del parere del Collegio di disciplina, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, si rileva la pienezza del contraddittorio sul punto, stante l’intervenuta produzione del verbale del Collegio al fascicolo del giudizio in data 30 agosto 2023 (doc. 15 della resistente) e l’espressa riserva di motivi aggiunti, formulata dal ricorrente negli atti difensivi;

-con riferimento al secondo motivo di ricorso, che deduce tardività dell’azione disciplinare, manca in atti la prova di una cognizione, da parte del Rettore o del suo Delegato, antecedente alla segnalazione pervenuta il 24 maggio 2023 dall’Area Affari legali, delle notizie poste alla base dell’incolpazione;

-si osserva al riguardo che, per la giurisprudenza del Consiglio di Stato (VII, 3316/2023) e di questa Sezione (14294/2023), ai fini del computo del termine di decadenza prescritto per l’avvio del procedimento disciplinare, assume rilievo la data in cui l’atto contenente l’esposizione dei fatti alla base dell’incolpazione perviene presso la sede dell’organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare, non essendo l’eventuale notizia degli stessi fatti acquisita da organi non competenti idonea al decorso del termine, fermo restando che le parti dell’odierno giudizio potranno approfondire la questione, anche ex art. 73 c.p.a.;

-con riferimento al terzo motivo di ricorso, secondo cui l’Università, in violazione di giudicato e con difetto di istruttoria, avrebbe riaperto pretestuosamente questioni già definite dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, stante la sentenza -OMISSIS-che ha comportato condanna del ricorrente al pagamento di euro 174.766,98, per violazioni dell’art. 53, co. 7 e 7-bis del d.lgs. 165/2001, si rileva che le questioni non sono le medesime, risultando autonome la condotta di percezione di corrispettivi da parte della -OMISSIS- nel 2014 e la titolarità, contestata nel procedimento disciplinare, del ruolo di amministratore unico della stessa società in periodo successivo, dal settembre 2021; altrettanto è a dirsi per l’autonomia della titolarità del ruolo direttivo del consorzio nel periodo dal 2012 al 2016; in ogni caso, manca la prova in atti di un bis in idem con riferimento alle citate condotte, salva comunque l’autonoma rilevanza della responsabilità disciplinare;

-tenuto conto della reiterazione di condotte rilevanti in tre pregressi procedimenti disciplinari e della circostanza che una sanzione precedente sia in atto sospesa (Cons. Stato, -OMISSIS-), neanche si presta a una positiva delibazione il quarto motivo di ricorso, che deduce violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto della declaratoria delle condotte passibili di rilievo disciplinare (D.R. 663/2015, in atti) e dei relativi intervalli per l’applicazione delle sanzioni, in relazione ai quali emerge che la sanzione della sospensione di nove mesi consegue a condotte reiterate e circostanziate di maggiore gravità;

-con riferimento al periculum in mora, nonostante la rilevanza sotto il profilo personale ed economico della sospensione, non sono dedotte in ricorso specifiche conseguenze irreparabili, derivanti dall’attesa della trattazione nel merito della causa, e che non siano economicamente ristorabili;

-è nondimeno opportuna, anche nell’ottica dell’effettività della tutela, una celere fissazione dell’udienza di merito, mentre le spese della presente cautelare possono essere compensate”.

5. Il ricorrente ha quindi proposto i seguenti motivi aggiunti, ivi impugnando il verbale del collegio di disciplina del 7 luglio 2023 -OMISSIS-del 14 luglio 2023, contenente il prescritto parere vincolante:

(i) “Violazione di legge in relazione alla legge 241/90 ed all’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti, Difetto assoluto di motivazione”;

Per il ricorrente dal verbale non emerge la motivazione del provvedimento, con riferimento alle eccezioni formulate dal ricorrente. In particolare, non viene esaminata l’eccezione di tardività presentata e ribadita più volte.

La sentenza -OMISSIS-della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio contiene alcuni riferimenti al ruolo di amministratore presso la -OMISSIS- (ad esempio, a pag. 15: “per quanto attiene all’elaborazione di un progetto software per conto della -OMISSIS-, presso la quale il docente rivestiva altresì la carica di Amministratore”).

La sentenza è stata ufficialmente comunicata alla Rettrice, nel domicilio eletto presso i suoi avvocati, in data 5 febbraio 2021, con conseguente tardività dell’avvio dell’azione disciplinare in data 6 giugno 2023.

(ii) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti difetto di istruttoria e motivazione, anche in violazione della legge 241/90 – violazione di giudicato”;

Ad avviso del ricorrente, la valutazione della sanzione da irrogare è stata basata su presupposti errati e smentiti documentalmente: l’attività del consorzio -OMISSIS- è stata pressoché nulla; il ricorrente ha comunque rimosso, in data 12 luglio 2023, la sua carica di amministratore delegato della -OMISSIS-

La commissione è inoltre incorsa in un equivoco quanto alla recidiva disciplinare, essendo le due precedenti sanzioni state emesse, rispettivamente, per un accreditamento richiesto in modo irregolare quanto all’utilizzo del logo “La Sapienza” e per un contrasto interpretativo sul fatto che il docente potesse svolgere missioni o convegni durante l’anno sabbatico e, inoltre, essendo stata una terza sanzione sospesa dal Consiglio di Stato, in quanto ritenuta tardiva, con ordinanza -OMISSIS-.

6. All’udienza di merito del 17 gennaio 2024, previo deposito ex art. 73 c.p.a. di documenti da entrambe le parti e di una memoria da parte del ricorrente, in cui pure si richiede l’emissione, se ritenuto, di un provvedimento cautelare, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

7. Preliminarmente non v’è luogo a pronunciare sulla richiesta di provvedimento cautelare contenuta nelle conclusioni della sola memoria di merito, depositata dal ricorrente il 14 dicembre 2023 (“con concessione di un provvedimento cautelare -se opportuno- di sospensione dell’efficacia del decreto stesso fino all’emanazione della sentenza”), in difetto della notifica alla controparte e dei requisiti indicati dall’art. 58 c.p.a., per la proposizione di nuova istanza cautelare o per la domanda di modifica o revoca di provvedimento cautelare già emesso.

7.1. Ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, a conferma dei rilievi formulati in sede cautelare sulla carenza di fumus [#OMISSIS#] iuris.

8. Il primo motivo che deduce difetto assoluto di motivazione, per carenza di allegazione al decreto rettorale di applicazione della sanzione, va respinto, per l’intervenuta produzione del verbale del collegio di disciplina al fascicolo del giudizio, in data 30 agosto 2023 (doc. 15 della resistente).

8.1. Una volta acquisito il suddetto verbale, il ricorrente ha potuto proporre motivi aggiunti, senza che in concreto il suo diritto di difesa sia stato leso.

8.2. Il decreto impugnato contiene inoltre espresso riferimento al verbale della seduta del collegio di disciplina e al parere vincolante espresso ai sensi dell’art. 10 della L. 240/2010 e del vigente regolamento di ateneo, in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “La motivazione del provvedimento disciplinare inflitto dalla P.A. ad un suo dipendente non deve contenere una contestazione analitica della tesi difensiva, essendo sufficiente che l’Amministrazione abbia esplicitato, ancorché sinteticamente, l’autonomo percorso valutativo seguito nel corso dell’iter disciplinare svoltosi in contraddittorio con il soggetto interessato, per il resto dovendo ritenersi che il provvedimento sia legittimamente motivato per relationem agli atti ed alla documentazione sottostante” (Cons. Stato, III, 2791 del 5 giugno 2015).

8.3. Peraltro, l’art. 7, comma 7, del regolamento di ateneo per i procedimenti disciplinari (doc. 3 della resistente) prevede letteralmente “Formulata la decisione del Collegio, il Presidente ne dà notizia all’incolpato e, successivamente, la trasmette al Consiglio di Amministrazione per il tramite del competente Ufficio dell’Area Affari Legali, che predispone la relazione per il predetto Consiglio” e l’Amministrazione ha agito in conformità, risultando versata in atti una nota del 14 luglio 2023 inviata al ricorrente (doc.16 della resistente), anteriore alla delibera del Consiglio d’amministrazione del 18 luglio 2023 e al decreto rettorale del 24 luglio 2023, che “comunica che il Collegio di disciplina ha concluso le proprie attività in data 7.07.2023” e aggiunge recapiti per informazioni ed esigenze documentali.

9. Il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo aggiunto, che possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti l’eccezione di tardività dell’azione disciplinare, sono infondati.

9.1. Occorre premettere che, per l’art. 10, comma 2, della legge 240/2010, “L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592R.D. 31/08/1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta”.

9.1.1. Si tratta di termine perentorio, sia perché un soggetto non può sottostare indefinitamente alla potestà punitiva dell’Amministrazione, sia perché più ci si allontana dalla commissione dei fatti più difficile diventa l’esercizio del diritto di difesa (TAR Lombardia, Brescia, I, 20 gennaio 2022 n. 54).

9.1.2. Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio affermato in giurisprudenza, secondo cui “Ai fini del computo del termine di decadenza prescritto per l’esercizio dell’azione disciplinare assume rilievo la data in cui l’atto concernente l’esposizione dei fatti alla base dell’incolpazione perviene presso la sede dell’organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare, risultando del tutto irrilevanti le regole organizzative interne agli uffici, inidonee ad assicurare la certezza del termine e, comunque, ascrivibili alla sfera dell’Amministrazione” (Cons. Stato, VII, 3316 del 30 marzo 2023).

Ne deriva, come ulteriormente osservato che, “essendo per legge “organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare” il Rettore – ovvero, in base allo Statuto e al Regolamento di Ateneo, il suo Delegato – è solo dal momento in cui questi o il suo Delegato ha avuto conoscenza dei fatti che può iniziare a decorrere il termine in questione” (TAR Lazio, III-ter, 14294 del 27 settembre 2023).

9.2. Nella vicenda in esame, l’avvio del procedimento disciplinare risulta comunicato il 6 giugno 2023 (doc.2), entro trenta giorni dalla segnalazione del 24 maggio 2023 (doc. 4 resistente), che contiene l’esposizione dei fatti alla base dell’incolpazione (“Al fine di procedere al recupero delle somme nei confronti del prof. -OMISSIS-, il citato Ufficio ha effettuato delle visure presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, dalle quali è risultato che il prof. -OMISSIS-:1. svolge attività di amministratore presso la società di capitale -OMISSIS- di cui detiene le quote per € 2.000,00(all. n. 3) 2. ha ricoperto cariche sociali nella società inattiva Consorzio -OMISSIS-”).

9.3. Non conducenti a una diversa soluzione sono le prospettazioni del ricorrente di una conoscenza anteriore dei fatti contestati: in particolare, la conoscenza dei presupposti dell’illecito disciplinare da parte dell’organo competente richiede una comunicazione puntuale e specifica, tale non potendo considerarsi qualsiasi notizia che possa essere incidentalmente ricavata dalla lettura di sentenze e atti giudiziari notificati all’Ateneo e inerenti lo stesso incolpato.

9.3.1. Al fine di interpretare il momento effettivo della conoscibilità di detti presupposti, è semmai necessario valorizzare gli elementi di fatto emersi nel caso di specie, dal quale oggi si evince, in modo ragionevole e verosimile, che nella fase di acquisizione delle visure patrimoniali, necessarie al fine di eseguire la condanna disposta dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n. -OMISSIS-nei confronti del ricorrente, l’ufficio procedente ha acquisito l’attuale e circostanziata notizia, tramite visura camerale, delle due posizioni societarie ricoperte, nella -OMISSIS- e nel consorzio -OMISSIS-, e l’ha trasmessa all’organo competente per la valutazione disciplinare.

9.3.2. L’anteriore conoscenza della predetta sentenza Corte dei Conti da parte dell’Ateneo (cfr. doc. 1 e 3 allegati ai motivi aggiunti), sentenza in cui pure viene menzionata la circostanza che il ricorrente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della -OMISSIS-, non toglie che la predetta sentenza ha un oggetto diverso (“La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla pretesa, fatta valere dalla Procura regionale, a carico dell’odierno convenuto relativamente all’omesso riversamento dei compensi professionali percepiti – in costanza di rapporto di impiego a tempo pieno con l’Università di Roma La Sapienza – per lo svolgimento di incarichi ed attività libero professionali in assenza della previa autorizzazione dell’Ateneo, in violazione del combinato disposto dei commi 7 e 7 bis dell’art. 53 del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., oltreché delle norme che delle norme che vietano al dipendente pubblico a tempo pieno di esercitare un’impresa, arte o professione e di essere titolare di partita IVA”, doc.3 del ricorrente), né i brani citati dal prof. -OMISSIS- a supporto della tesi della tardività, contenenti riferimenti alla carica di amministratore, implicano una deduzione della possibile rilevanza contra legem del predetto ruolo, a fronte di condotte non immediatamente leggibili nella loro portata.

9.3.3. Siffatta interpretazione, oltre a essere conforme all’orientamento giurisprudenziale citato, è giustificata dal principio costituzionale di buon andamento e dal principio di efficienza dell’azione amministrativa, per cui non può pretendersi che ogni elemento di informazione, isolatamente considerato e trasfuso a titolo di ricostruzione della fattispecie esaminata in un atto, complesso come un atto giudiziario e notificato all’università, determini l’insorgenza della conoscibilità dei presupposti per procedere disciplinarmente.

9.3.4. Ciò vale in particolare nel caso di specie ove, all’interno della motivazione della citata sentenza della Corte dei Conti, è riportato il dato della carica societaria ma nell’ambito di una motivazione deputata a supportare, in modo assai più articolato ed esteso, la condanna per la diversa questione della percezione indebita di compensi.

9.4. Infine la deduzione del mancato esame dell’eccezione di tardività all’interno del procedimento disciplinare non corrisponde a quanto desumibile dal verbale del 7 luglio 2023 (doc.15 resistente), in cui, a pag. 3, si esamina partitamente la questione.

10. Il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo aggiunto, quanto alla prima parte, possono essere trattati congiuntamente, perché contengono censure omogenee, inerenti preteso travisamento dei fatti e violazione del ne bis in idem e del giudicato della Corte dei Conti, e sono infondati.

10.1. Come accennato, il rapporto del ricorrente con la -OMISSIS- ha dato luogo, per quanto qui rileva, a distinti procedimenti: un giudizio amministrativo-contabile, volto a contestare ex art. 53, co. 7 e 7-bis, del d.lgs. 165/2011 la percezione indebita di compensi (cui ha fatto seguito autonomo procedimento disciplinare da parte dell’Ateneo); un altro procedimento, oggi in esame, in sede disciplinare, volto a contestare l’aver ricoperto le predette cariche societarie.

10.1.2. Dal verbale del collegio di disciplina (doc.15 della resistente) emergono condotte corrispondenti alla titolarità di cariche nella -OMISSIS- e nel consorzio -OMISSIS-, da essa partecipato, indipendenti dalla percezione dei compensi e riconducibili entrambe alla violazione dell’art. 6 comma 9 della L. 240/2010 (“La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell’ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”).

10.2. La dedotta rimozione del predetto incarico di amministratore della s.r.l., in data 12 luglio 2023, in prossimità della definizione del procedimento disciplinare, non [#OMISSIS#] la sussistenza degli estremi per procedere e concludere l’azione disciplinare.

10.3. Quanto alla consistenza descritta come pressoché nulla dell’attività di consigliere del consorzio -OMISSIS-, il divieto di ricoprire cariche societarie non implica una valutazione sostanziale dell’attività in concreto svolta.

10.3.1. In senso conforme, la Corte costituzionale, nell’esaminare i regimi di incompatibilità previsti per i docenti universitari dalla L. 240/2010, che ha distinto, rispettivamente, tra attività totalmente incompatibili, attività liberamente esercitabili e attività consentite previa autorizzazione del rettore, ha qualificato le attività oggetto dell’art. 6, comma 9, della L. 240/2010, oggi in esame, come “attività extra-istituzionali incompatibili con la carriera universitaria” (Corte cost. 3/2024), senza dunque, in base alla predetta norma, spazi per una valutazione dell’attività esercitata in concreto.

10.3.2. L’Amministrazione ha quindi correttamente applicato la norma di legge, senza che vi siano spazi per valutare la carica societaria ricoperta, sotto il profilo dell’intensità e della frequenza delle attività inerenti ad essa.

10.4. Inoltre non risulta integrata né una violazione del divieto di bis in idem né una violazione del giudicato della Corte dei Conti: per come rilevato in sede cautelare, la condotta di percezione di corrispettivi da parte della -OMISSIS- nel 2014 è distinta dalla titolarità, contestata nel procedimento disciplinare, del ruolo di amministratore unico della stessa società in periodo successivo, dal settembre 2021 e il ruolo direttivo nel consorzio nel periodo dal 2012 al 2016 è parimenti autonomo dalle condotte già prima contestate.

11. Il quarto motivo di ricorso e il secondo motivo aggiunto, quanto alla seconda parte, possono essere trattati congiuntamente, perché contengono censure omogenee, inerenti la pretesa violazione del principio di proporzionalità, e sono infondati.

11.1. Il decreto rettorale-OMISSIS-(doc.8 della resistente) contiene in proposito l’emanazione della declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare, allegata al regolamento di ateneo per i procedimenti disciplinari, al fine di orientare la discrezionalità degli organi preposti per la quantificazione della sanzione.

Il citato decreto prevede il seguente intervallo per la sanzione della sospensione da nove mesi a un anno: “condotte ed atti di cui ai precedenti punti 2b) e 2c), (i.e., ad esempio, varie condotte di violazione dello status di docente o tali da ledere la dignità e la credibilità della funzione docente) quando-per il grado di reiterazione o per le circostanze che li caratterizzano -siano ritenuti di maggiore gravità”.

11.2. Il grado della sanzione tiene quindi correttamente conto dei precedenti disciplinari: per quanto una delle tre sanzioni disciplinari comminate alla data del provvedimento disciplinare oggi in esame risulti sospesa dal Consiglio di Stato (ord. -OMISSIS-), le altre due sanzioni sono pari ciascuna alla sospensione di un mese dal servizio e dallo stipendio, per condotte potenzialmente rientranti nei citati punti 2b e 2c.

11.3. A fronte della ridetta previsione di intervalli per l’applicazione di nuove sanzioni disciplinari in caso di recidiva, l’argomento della ricorrente, che fa leva sul carattere descritto come non particolarmente grave delle precedenti condotte, per inferire il difetto di proporzionalità dell’odierna sanzione, è infondato, in assenza di riferimenti normativi alla necessità di una valutazione circostanziata e discrezionale della recidiva diversi dal D.R.-OMISSIS-e in assenza della deduzione di specifiche violazioni quanto al predetto atto regolamentare di ateneo o di una sua impugnazione.

12. In conclusione, per quanto sin qui esposto e considerato dal Collegio, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Università degli Studi Roma La Sapienza, liquidate in euro 2.000 (duemila) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente, FF

Omissis, Referendario, Estensore

Omissis, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 12 febbraio 2024