La “preminenza” delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee – convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell’elenco degli autori ‒ non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l’effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l’effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.
TAR Lazio, Sez. III bis, 14 febbraio 2024, n. 3011
La valutazione delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee
03011/2024 REG.PROV.COLL.
03300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3300 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] de’ Cavalieri 11;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice Settore Concorsuale 07/H3 “Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali” – i Fascia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità della Prof.ssa OMISSIS all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I fascia nel settore concorsuale 07/H3 espresso dalla Commissione giudicatrice (verbali n. 3 del 02/12/2021 e n. 5 del 13/01/2022) conosciuti in data 26 gennaio 2022;
– in parte qua, e nei limiti dei motivi di ricorso, del verbale della riunione del 09/09/2021 (verbale n. 1) nel corso della quale sono state stabilite le modalità organizzative dei lavori per l’espletamento della procedura di abilitazione de qua, con particolare riferimento alla parte in cui la Commissione precisa che “ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 95/2016, ritiene opportuno precisare le seguenti modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche allegate ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016:….. – in relazione all’apporto individuale nelle pubblicazioni scientifiche in collaborazione, la posizione del candidato come autore. In particolare, il contributo sarà considerato rilevante se il candidato figura come …primo p ultimo autore per la I fascia…”;
– in parte qua, e nei limiti dei motivi di ricorso, di tutti gli ulteriori verbali nei quali la Commissione ha proceduto alla determinazione e alla ponderazione dei criteri e dei parametri per la valutazione dei candidati;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/H3 (“Malattie infettive e parassitarie degli animali”), nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 553/2021.
Nel giudizio in questa sede impugnato, la Commissione, dopo aver accertato il raggiungimento di 3/3 valori soglia e il possesso dei titoli richiesti, ha ritenuto, in merito alle 16 pubblicazioni presentate che “La collocazione editoriale è di livello molto elevato nella letteratura internazionale giacché 13 pubblicazioni rientrano nel quartile Q1 e 2 nel quartile Q2. Tuttavia, nei lavori, tutti in collaborazione, l’apporto individuale della Candidata non è evidente, risultando primo o ultimo autore in sole 3 pubblicazioni tra quelle presentate. Secondo i criteri fissati dall’art. 8comma 1 del D.P.R. 95/2016 e sulla base di quanto stabilito dalla Commissione nel corso della prima riunione, tale apporto non è ritenuto sufficiente per la fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7D.M. 120/2016, valutato il limitato apporto individuale della Candidata nelle pubblicazioni in collaborazione, la Commissione, all’unanimità, ritiene che la Candidata NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia.” (doc. 1 al ricorso).
Tale giudizio è impugnato in questa sede con i seguenti motivi di ricorso:
1) “I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ART. 16, COMMA 3, LETT. A) DELLA L. N. 240 DEL 2010; ARTT. 3 E 4 DEL D.P.R. N. 95 DEL 2016; ARTT. 3, 4 E 8 DEL D.P.R. N. 222 DE 2011. VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 7 DEL D.M. N. 120/2016. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELL’ATTO”, in quanto il giudizio non favorevole espresso si fonderebbe su un criterio – quello della posizione dell’autore nei propri lavori – che non appare contemplato nella normativa di settore e che omette di considerare il contributo individuale nell’attività di ricerca e sviluppo.
2) “II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (RIF. DECRETO N. 9 DEL 25/09/2020). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.”, in quanto, relativamente al rilievo della Commissione circa la mancanza di pubblicazioni nel triennio 2012-2014, avrebbe omesso di considerare la posizione di prorettrice alla didattica e servizi agli studenti ricoperto dalla ricorrente, che avrebbe ridotto la produzione nell’ambito della ricerca.
Si costituiva con atto formale in data 28.3.2022 l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’università e della ricerca. Successivamente, in data 30.1.2024, depositava tardivamente alcune controdeduzioni sul ricorso da parte della Commissione giudicatrice, su cui parte ricorrente replicava con memoria in data 3.2.2024.
All’udienza del 6.2.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.
Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (mentre, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”).
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il D.P.R. n. 95/2016, con riferimento ai lavori delle commissioni, prevede la possibilità di definire, nella prima riunione di insediamento, “le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia”, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 D.M. n. 120/2016 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2. – Venendo al caso oggetto del presente giudizio – ed esaminando il primo motivo di ricorso – alla ricorrente sono stati riconosciuti il possesso di sei titoli (sugli otto scelti dalla Commissione) e il raggiungimento di tre su tre dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
La ricorrente tuttavia è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione, con giudizio espresso all’unanimità, perché “nei lavori, tutti in collaborazione, l’apporto individuale della Candidata non è evidente, risultando primo o ultimo autore in sole 3 pubblicazioni tra quelle presentate. Secondo i criteri fissati dall’art. 8 comma 1 del D.P.R. 95/2016 e sulla base di quanto stabilito dalla Commissione nel corso della prima riunione, tale apporto non è ritenuto sufficiente per la fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione”.
Rileva al riguardo che, in sede di prima riunione, la Commissione aveva proceduto a definire i criteri di valutazione ai sensi del citato art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016, nell’ambito dei quali aveva stabilito di valutare “in relazione all’apporto individuale nelle pubblicazioni scientifiche in collaborazione, la posizione del candidato come autore. In particolare, il contributo sarà considerato rilevante se il candidato figura come primo, secondo o ultimo autore per la II fascia, ovvero come primo o ultimo autore per la I fascia” (verbale 9.9.2021, doc. 1).
La ricorrente ritiene che tale criterio – e il successivo giudizio espresso dalla Commissione – sia illegittimo, in quanto opera un automatismo tra posizione dell’autore e rilevanza del contributo in violazione dell’art. 4 D.M. n. 120/2016.
La censura merita condivisione.
Il giudizio formulato dalla Commissione – ed anche dai singoli Commissari – appare privo di una adeguata motivazione, in quanto svolto in maniera complessiva (senza un reale apprezzamento del contributo in relazione ai singoli lavori) e si basa unicamente sulla presenza di una posizione preminente tra gli autori dei lavori in collaborazione presentati, che la Commissione desume dalla sola verifica della posizione del nome dell’autore. Infatti, pur avendo riconosciuto l’elevata qualità dei lavori prodotti, la Commissione rileva che la candidata riveste la posizione di primo o ultimo autore in soli tre dei lavori presentati e, da tale dato, la Commissione inferisce, invero in via automatica, la non rilevanza dei restanti lavori (“e di conseguenza viene valutato come non evidente il suo apporto individuale nei lavori in collaborazione”).
Al riguardo meritano condivisione precedenti pronunce di questo Giudice, cui si ritiene di dare conferma in questa sede, in base alle quali: “Il giudizio così formulato non risulta conforme al criterio regolamentare (art. 4 D.M. n. 120/2016) che richiede che sia oggetto di valutazione il contributo individuale delle pubblicazioni, senza una aprioristica esclusione basata sul dato formale della posizione del nominativo. Come infatti già affermato da [#OMISSIS#] giurisprudenza, “la “preminenza” delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee – convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell’elenco degli autori ‒ non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l’effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l’effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.” (cfr. Cons. St., VI, n. 5424/2020, e VII, n. 2126/2023; TAR Lazio, III-bis, n. 5424/2020)” (TAR Lazio, sez. III-bis, n. 1021/2024).
Nel caso di specie, con riguardo alle opere collettanee presentate dalla ricorrente, la Commissione, anziché procedere ad una valutazione dell’apporto individuale del candidato, si è limitata a dare atto della sua collocazione formale nell’elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione di fatto, senza alcun ulteriore approfondimento istruttorio. Né un maggior grado di approfondimento si ravvisa nei giudizi espressi dai singoli Commissari, anch’essi ancorati – ai fini della valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee – all’ordine degli autori.
Tale modus operandi non può considerarsi conforme alla disciplina normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Ne consegue che, pur nella stringatezza delle valutazioni che caratterizzano le procedure di valutazione per il conferimento della abilitazione nei settori di carattere scientifico, deve pur sempre individuarsi il percorso logico–motivazionale seguito dalla Commissione ai fini della formulazione del giudizio finale.
Tale rilievo inficia altresì il criterio di valutazione che la Commissione si è data in sede di prima riunione – cui il giudizio espresso dalla Commissione fa riferimento (v. supra il richiamato verbale n. 1) – che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. 95/2016, non può in ogni caso porsi in contrasto con i criteri definiti dal D.M. n. 120/2016. Come visto, tale D.M. richiede una valutazione sostanziale dell’apporto individuale da parte della Commissione (che non può essere ridotta alla verifica formalistica della posizione dell’autore, seppur convenzionalmente invalsa nella prassi delle pubblicazioni scientifiche), coerentemente con il criterio finalistico di piena maturità scientifica che impronta il giudizio di idoneità, come sancito dall’art. 3, comma 2, del medesimo decreto.
Peraltro, a ben vedere, il criterio adottato nel verbale n. 1 mentre introduce una presunzione di rilevanza per gli autori che si collocano nelle posizioni preminenti ivi indicate, nulla dice in merito alla non rilevanza delle altre posizioni, dovendosi in tal caso applicare il criterio generale di valutazione del D.M. n. 120/2016, senza operare alcun automatismo.
Ne segue che, sotto il profilo appena evidenziato, il giudizio in questione risulta privo di una effettiva motivazione, dal momento che non offre alcuna considerazione in termini di originalità, innovatività e rilevanza del contenuto dei lavori della candidata, limitandosi ad una valutazione – come visto complessiva e superficiale – della collocazione editoriale delle pubblicazioni e del contributo individuale, senza esporre alcuna considerazione critica sul contenuto delle stesse.
2.3. –– Le considerazioni appena esposte consentono di ritenere assorbite le censure mosse con il secondo motivo di ricorso, vista la decisività che assume nel giudizio della Commissione il criterio sopra esaminato relativo all’assenza dell’apporto individuale da parte della candidata. Invero, il rilievo della Commissione circa una possibile discontinuità della produzione in alcuni anni, non appare di per sé sufficiente a fondare l’impugnato giudizio di non idoneità, in ragione della genericità che l’assiste e della mancanza di un suo apprezzamento in termini di ricadute sul giudizio relativo all’intera produzione scientifica della candidata che interessa un arco temporale ben più esteso.
2.4. – Posto il carattere assorbente del primo motivo di ricorso, deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a.
3. In conclusione, il ricorso si rivela fondato e va accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti gravati e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione a cura di parte ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente, FF
Omissis, Referendario
Omissis, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 14 febbraio 2024