La valutazione per il passaggio al nuovo sistema retributivo ha ad oggetto le prestazioni del docente / ricercatore nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011 (all. IV al Regolamento LUB), mentre la valutazione ai fini dell’indennità scientifica è svolta “sulla base di criteri scientifici, didattici, e artistici riconosciuti a livello internazionale, avvalendosi, là dove ritenuto possibile e ragionevole, dei criteri elaborati dall’ANVUR per il procedimento dell’abilitazione scientifica nazionale”. Si tratta di valutazioni che, essendo funzionali a differenti scopi, riguardano oggetti differenti; ciò che potrebbe (semmai) rilevare per la valutazione relativa all’opzione per il nuovo sistema retributivo non rileva nella valutazione finalizzata all’attribuzione dell’indennità scientifica, per cui non rilevano, ai fini dell’attribuzione dell’indennità scientifica, le allegazioni inerenti le presentazioni, i progetti scientifici, l’attività didattica, le modalità d’insegnamento, la partecipazione a network scientifici e l’impegno in istituzioni universitarie.
Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903
Sull'indennità scientifica prevista dalla Libera Università di Bolzano
01903/2024REG.PROV.COLL.
00408/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2019, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Bolzano, Corso Italia 15/6;
contro
Libera Università di Bolzano – LUB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Nania in Roma, via [#OMISSIS#] Poma n.2;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00213/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Libera Università di Bolzano – LUB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame il prof. OMISSIS impugna la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, 26 giugno 2018, n. 213 che ha respinto il ricorso R.g. n. 171/2017 proposto dallo stesso al fine di ottenere l’accertamento e il risarcimento del danno patrimoniale subìto in conseguenza della mancata attribuzione dell’indennità per attività scientifica e delle agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta legislazione “rientro dei cervelli”, nonché risarcimento danni non patrimoniali per offesa al decoro ed alla dignità professionale.
1.1. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
– “Dall’anno 2007 fino al 2010 il prof. OMISSIS ha ricoperto la carica di Vice – Preside della Facoltà di Arte e Design della Libera Università di Bolzano (LUB);
– con decreto n. 113/2011 è stato nominato, con decorrenza dall’1.10.2010, professore ordinario per il settore scientifico – disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi). Dalla stessa data gli è stata assegnata la classe stipendiale 0 (zero) del professore ordinario a tempo pieno;
– dal 2010 fino al 2016 ha ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Arte e Design della LUB;
– in data 27.11.2013 l’appellante sceglieva di optare per il nuovo modello retributivo per Professori e Ricercatori della Libera Università di Bolzano (di seguito LUB) approvato dal Consiglio dell’Università con delibera del 16.12.2011, n. 179, come da ultimo modificato con delibera dd. 20.9.2013, n. 77;
– nella valutazione del “Mentoring group” il prof. OMISSIS riportava un punteggio inferiore a 1,3 e veniva inquadrato nel corrispondente livello zero (0), di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento;
– tale esito veniva contestato dall’interessato ma la richiesta che venisse effettuata una rivalutazione della sua posizione veniva rigettata dal Rettore della LUB che, con lettera del 6.5.2014, rappresentava di uniformarsi alla valutazione del Mentoring group;
– con separato ricorso R.g. n. 52/2017 il prof. OMISSIS impugnava il provvedimento di definitiva valutazione negativa operata dai Mentori nominati dalla Libera Università di Bolzano ai fini della determinazione del livello di incremento stipendiale quale “assegno scientifico” (“scientific allowance”);
– con il ricorso di primo grado (R.g. n. 171/2017) l’appellante:
(i) lamentava che la valutazione, estesa all’attività scientifica, didattica ed istituzionale, avrebbe dovuto essere eseguita alla stregua di cc.dd. criteri ANVUR; il Rettore avrebbe omesso di fornire al Mentoring group la documentazione scientifica che lo riguardava; alla riunione del Mentoring group, durata meno di un’ora, uno dei componenti, il prof. OMISSIS, era assente;
(ii) deduceva di aver subito un danno patrimoniale dovuto alla mancata applicazione, da parte dell’ufficio personale, delle agevolazioni fiscali previste dalla cd. normativa “rientro dei cervelli” (legge 206/2007 e 238/2010) e rappresentava che tali agevolazioni sarebbero state invece concesse ai professori ordinari successivamente nominati nella facoltà di Arte e Design della LUB;
(iii) formulava domande di accertamento e condanna risarcitoria sul presupposto che LUB avesse adottato un provvedimento amministrativo illegittimo da cui sarebbero conseguite a cascata pregiudizievoli conseguenze patrimoniali; id est, la mancata corresponsione dell’indennità scientifica (euro 32.000,00 per i periodi maggio / dicembre 2014 e per gli anni 2015 – 2016, più l’importo da quantificare per l’anno 2017) nonché per la lesione dell’immagine e della reputazione professionale (che quantificava in euro 150.000,00)”.
Il ricorrente chiedeva al TRGA:
“a) di accertare e dichiarare che le valutazioni esposte dalla Libera Università di Bolzano in data 11.03.2014 attraverso il “Mentoring group” che ha valutato il ricorrente in relazione all’attribuzione della indennità di ricerca scientifica sono affette – per i motivi sopra esposti – da nullità/annullabilitá/inesistenza o comunque invalidità;
b) previa positiva valutazione dell’operato scientifico, didattico ed istituzionale del prof. OMISSIS svolto dallo stesso a partire dall’anno 2007 per la convenuta secondo i criteri ANVUR, ordinare alla Libera Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., la concessione della indennità prevista dall’art. 6 del Regolamento universitario della Libera Università di Bolzano approvato con delibera del Consiglio n. 179 del 16.12.2011 e succ. mod. e integrazioni in favore del prof. OMISSIS, con decorrenza dd. 01.04.2014, quantificata come segue: per gli anni 2014, 2015 e 2016 in Euro 32.000,00, per l’anno 2017 e fino alla sentenza quanto accertato in corso di causa o comunque quella maggiore o minore somma ritenuta di equità e giustizia oltre alla rivalutazione e agli interessi come per legge;
c) accertare e dichiarare che la libera Università di Bolzano era tenuta ad applicare le agevolazioni fiscali previsti dalla normativa del cd. “rientro dei cervelli in Italia” al prof. OMISSIS, che era titolato ad ottenerne i benefici, a partire dal 2008 o da qualsiasi altra data utile, e di conseguenza condannare la convenuta stessa a risarcire il danno patrimoniale patito dal ricorrente, come di seguito quantificato: Euro 90.126,19 o quella maggiore o minore somma ritenuta di equità e giustizia oltre alla rivalutazione e agli interessi come per legge;
d) previo accertamento della responsabilità della convenuta LUB, accertare l’ulteriore danno patrimoniale e non, subito e subendo dal prof. OMISSIS in seguito ed a causa dei fatti di cui in narrativa e, quindi, condannare la Libera Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire al ricorrente la somma di € 150.000 o quella diversa accertata in corso di causa per danno all’immagine ed alla reputazione professionale subito dal ricorrente in seguito all’ingiusta e arbitraria valutazione del proprio operato scientifico/didattico/istituzionale dal cd. “Mentoring group” della Libera Università di Bolzano dd. 11.3.2014, oltre alla rivalutazione e agli interessi come per legge”.
1.2. All’esito del giudizio di primo grado, il TRGA di Bolzano con l’impugnata sentenza n. 213/2018 ha respinto il ricorso in quanto:
– in ordine alla valutazione dei titoli utili ai fini del riconoscimento dell’indennità scientifica prevista dalla LUB “in tema di sindacato giurisdizionale sui giudizi dati ai fini del conseguimento dell’ASN, in base alla normativa di riferimento (essenzialmente, gli articoli 3 e 4 e gli allegati al D.M. n. 76 del 2012), spetta alla commissione un ampio margine di discrezionalità valutativa, in relazione al quale il giudice amministrativo non può compiere un sindacato di tipo sostitutivo, non esercitando in questa materia giurisdizione con cognizione estesa al merito: il sindacato giudiziale è circoscritto alla verifica sulla (in)sussistenza di evidenti profili di difetto di istruttoria o di motivazione o di eccesso di potere in particolare sotto le figure sintomatiche della palese irragionevolezza, della sproporzione valutativa e del travisamento dei fatti”;
– la valutazione per il passaggio al nuovo sistema retributivo ha ad oggetto le prestazioni del docente / ricercatore nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011 (all. IV al Regolamento LUB), mentre la valutazione ai fini dell’indennità scientifica è svolta “sulla base di criteri scientifici, didattici, e artistici riconosciuti a livello internazionale, avvalendosi, là dove ritenuto possibile e ragionevole, dei criteri elaborati dall’ANVUR per il procedimento dell’abilitazione scientifica nazionale”;
– si tratta di valutazioni che, essendo funzionali a differenti scopi, riguardano oggetti differenti; ciò che potrebbe (semmai) rilevare per la valutazione relativa all’opzione per il nuovo sistema retributivo non rileva nella valutazione finalizzata all’attribuzione dell’indennità scientifica, per cui non rilevano, ai fini dell’attribuzione dell’indennità scientifica, le allegazioni inerenti le presentazioni, i progetti scientifici, l’attività didattica, le modalità d’insegnamento, la partecipazione a network scientifici e l’impegno in istituzioni universitarie;
– per quanto attiene agli invocati criteri ANVUR, indicatori dell’attività scientifica e di ricerca come definiti dal D.M. n. 76/2012 per ogni settore concorsuale, non risulta che il Regolamento LUB contenga uno specifico obbligo per i Mentori di rispettare tali specifiche; il Regolamento ha previsto, all’art. 6, comma 1, lett. b) che l’indennità scientifica sia attribuita sulla base di indici graduati ivi indicati (livello 0: < 1,3; livello I: 1,3 – 1,5; livello II: >1,5 – 1,7; livello III: più dell’1,7) risultanti da una comparazione tra i criteri elaborati dall’ANVUR e le prestazioni scientifiche;
– le argomentazioni a tal riguardo addotte dall’interessato non superano la cd. prova di resistenza, non essendo idonee a far conseguire al medesimo un diverso livello di inquadramento;
– nei dieci anni precedenti la domanda l’appellante avrebbe dovuto pubblicare, come autore, 3 libri, 30 articoli su rivista o capitoli su libro dotati di ISBN e 2 articoli su rivista di fascia “A”, (id est: rivista riconosciuta come eccellente a livello internazionale (cfr. art. 2, lett. a, all. B del D.M. 76/2012); dal curriculum vitae accademico del ricorrente un tanto non risulta;
– in merito alla questione concernente la mancata attribuzione dell’agevolazione fiscale prevista dalla c.d. normativa “rientro dei cervelli” (art. 17 D.L. n. 185/2008 e art. 44 D.L. n. 78/2010), consistente nell’imponibilità del solo 10% del reddito da lavoro per 3 anni a decorrere dal 1° anno di residenza fiscale in Italia, la domanda è infondata, atteso che non sussiste alcun obbligo in capo al sostituto d’imposta di applicare l’agevolazione fiscale in questione senza la previa presentazione di una domanda dell’interessato; l’appellante avrebbe dovuto presentare al proprio datore di lavoro, per ciascun periodo d’imposta e nei previsti termini, una documentata istanza, in modo da consentire al datore di lavoro di procedere al conguaglio ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.P.R. 600/1973;
– l’applicazione ai professori ordinari nominati dopo il ricorrente dello specifico beneficio fiscale di cui alla previsione, peraltro successivamente introdotta, di cui all’art. 44, del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010, non è avvenuta in modo automatico, bensì sulla base di una dichiarazione, debitamente documentata, prodotta dai singoli interessati.
2. Avverso la sentenza del TRGA di Bolzano è stato proposto appello del Prof. OMISSIS, il quale ha deciso di fare acquiescenza sul punto della sentenza relativo alla mancata concessione delle agevolazioni fiscali, impugnando i restanti punti della sentenza, chiedendo di
– accertare e dichiarare che le valutazioni esposte dalla Libera Università di Bolzano in data 11.03.2014 attraverso il “Mentoring group” – che ha valutato il ricorrente in relazione al passaggio al nuovo sistema retributivo e all’attribuzione della indennità di ricerca scientifica – sono affette da nullità/annullabilità/inesistenza o comunque invalidità;
– previa positiva valutazione dell’operato scientifico, didattico ed istituzionale del Prof. Dr. OMISSIS svolto dallo stesso a partire dall’anno 2007 per la convenuta secondo i criteri ANVUR, ordinare alla Libera Università di Bolzano in persona del legale rappresentante p.t., alla concessione della indennità prevista dall’art. 6 del Regolamento universitario della Libera Università di Bolzano approvato con ordinanza del Consiglio n. 179 del 16.12.2011 e succ. mod. e integrazioni in favore del Prof. OMISSIS, con decorrenza dd. 01.04.2014, quantificata come segue: per gli anni 2014, 2015 e 2016 in Euro 32.000,00.-, per l’anno 2017 e fino alla sentenza quanto accertato in corso di causa o comunque quella maggiore o minore somma ritenuta di equità e giustizia oltre alla rivalutazione e agli interessi come per legge;
– previo accertamento della responsabilità della convenuta LUB, accertare l’ulteriore danno patrimoniale e non, subito e subendo dal Prof. OMISSIS in seguito ed a causa dei fatti di cui in narrativa e, quindi, condannare la Libera Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire al ricorrente la somma di € 150.000 o quella diversa accertata in corso di causa per danno all’immagine ed alla reputazione professionale subito dal ricorrente in seguito all’ingiusta e arbitraria valutazione del proprio operato scientifico/didattico/istituzionale dal cd. “Mentoring group” della Libera Università di Bolzano dd. 11.03.2014, oltre alla rivalutazione e agli interessi come per legge.
2.1. L’appello è basato sulle seguenti censure:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64, commi 2 e 4 in relazione agli artt. 3 e 88 C.P.A. Erroneità della sentenza impugnata. Mancata considerazione e travisamento di fatti e risultanze istruttorie su punto essenziale della controversia (invalidità formale esostanziale della valutazione scientifica). Motivazione carente, contraddittoria e illogica.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, 19 e 67 C.P.A. anche in relazione all’art. 30 C.P.A. Omessa o negata istruttoria in relazione a elementi essenziali della controversia e a petitum connesso ad azione di condanna in lite sottoposta a cognizione esclusiva della Magistratura Amministrativa.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 C.P.A. anche in relazione agli artt. 91 e ss. C.P.C. Errata pronuncia sulle spese di lite.
2.2. La Libera Università di Bolzano si è costituita con atto depositato il 28.02.2019, chiedendo il rigetto dell’appello; riproponeva in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto tardivamente proposto.
2.3. In vista dell’udienza di discussione sul merito, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e l’appellante ha depositato memoria di replica.
2.4. Con memoria difensiva depositata il 26.5.2023, la LUB sosteneva:
– che il fatto che in materia di pubblico impiego non privatizzato il giudice amministrativo abbia giurisdizione esclusiva e dunque conosce anche dei diritti soggettivi, non significherebbe che nell’ambito di tali rapporti il datore di lavoro pubblico non possa esercitare poteri autoritativi caratterizzati da discrezionalità amministrativa, per cui correttamente il primo Giudice ha qualificato la valutazione sottesa all’inquadramento del prof. OMISSIS nei livelli (da 0 a III) dell’indennità scientifica come di natura tecnico-discrezionale che come tale è insindacabile da parte del Giudice amministrativo, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità;
– che sarebbe infondato il primo motivo di ricorso anzitutto perché la valutazione finalizzata al passaggio al nuovo modello retributivo sarebbe distinta da quella finalizzata all’attribuzione dell’indennità scientifica. Le valutazioni sarebbero due e hanno un oggetto (l’attività di didattica, di ricerca e istituzionale per la prima, la produzione scientifica per la seconda) e un lasso temporale di riferimento (il biennio 2010-2011 per la prima e la decade precedente la domanda per la seconda) del tutto diversi;
– che in merito all’assenza di uno dei membri del Mentoring group – prof. OMISSIS – la doglianza non coglierebbe nel segno poiché il punto è stato espressamente affrontato dalla sentenza laddove osserva che “il contributo fornito dal prof. OMISSIS in ordine alla valutazione del ricorrente è attestato dalle email intercorse con il Rettorato e dalla firma che dal medesimo apposta sull’elaborato della commissione”;
– che l’infondatezza del secondo motivo d’appello emergerebbe dai documenti versati in atti nel primo grado, che sarebbero più che sufficienti per chiarire che l’appellante non ha diritto a percepire l’indennità scientifica; l’istruttoria domandata non potrebbe di certo sopperire all’allegazione generica ed evanescente di un danno alla sua immagine e reputazione professionale;
– che la lamentata omessa disposizione della c.t.u. in merito alla valutazione del Mentoring group, avrebbe carattere residuale e può essere disposto dal giudice solo ove indispensabile; nel caso di specie, la ctu non solo non sarebbe indispensabile, ma inammissibile e, comunque, del tutto irrilevante, in quanto di natura esplorativa e volta a colmare le lacune probatorie dell’appellante, nonché evidentemente finalizzata ad ottenere un sindacato sostitutivo, inammissibile. Sarebbe inoltre pretestuosa l’asserzione che il Giudice di primo grado avrebbe “sostituito” alla c.t.u. la relazione dell’esperta in bibliometria dottoressa OMISSIS, al tempo dipendente di LUB;
– che il prof. OMISSIS per vedersi riconosciuta l’indennità almeno di I livello avrebbe dovuto dimostrare di aver prodotto, nei dieci anni precedenti la domanda, un numero di pubblicazioni mediamente 1,3 volte quello richiesto dagli indici ANVUR per l’abilitazione scientifica nel settore concorsuale di riferimento (M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi); in termini quantitativi ciò significherebbe che avrebbe dovuto dare conto di aver pubblicato come autore: -3 libri; 30 articoli su rivista o capitoli su libro dotati di ISBN; 2 articoli su riviste di fascia “A” (cioè “riconosciute come eccellenti a livello internazionale ”come indicato all’art. 2, lett. a), All. B, d.m. n. 76/2012);
– che, come emergerebbe dall’analisi più approfondita svolta nella memoria del 10 novembre 2017, si potrebbe evincere dal curriculum vitae dell’appellante che lo stesso (i) si qualifica quale autore di 3 libri, mentre in realtà ne è il curatore – ai sensi dell’art. 10, c. 2, Delibera ANVUR n. 50/2012, le curatele “non costituiscono libro” e, pertanto, non sono conteggiabili per l’indice in questione; (ii) indica 17 articoli (di cui uno ritenuto non valutabile da LUB), a fronte dei 30 richiesti;(iii) indica 0 pubblicazioni in riviste in fascia “A” a fronte delle 2 richieste, per cui sulla base di un tanto il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto correttamente che l’appellante non raggiunge le soglie ANVUR;
– che l’appellante insisterebbe – contro la chiara lettera del Regolamento – nel sostenere che la valutazione finalizzata al passaggio di modello retributivo e quella finalizzata all’attribuzione dell’indennità scientifica sarebbero in realtà una valutazione sola;
– che l’appellante, che non sarebbe autore di un numero di pubblicazioni sufficienti, vorrebbe che l’indennità scientifica – che è tesa a premiare i docenti che pubblicano di più lavori di riconosciuta scientificità – gli fosse attribuita valorizzando elementi che nulla hanno a che vedere con le pubblicazioni.
2.5. Con memoria di replica depositata il 6.6.2023 il prof. OMISSIS ha osservato che:
– il provvedimento impugnato (valutativo e discrezionale, ma non espressione diretta di esercizio di potere pubblicistico) andrebbe a tangere la sfera giuridica soggettiva del ricorrente, in quanto produttiva di effetti a livello patrimoniale/privatistico ed afferente alla dimensione giuslavoristica in termini di diritto soggettivo;
– il preteso atto amministrativo mancherebbe comunque di requisiti formali/sostanziali essenziali in quanto non sarebbe mai stato notificato al ricorrente e in quanto non recherebbe alcun genere di indicazione circa le possibilità di impugnazione, pertanto, anche ove esso fosse denegatamente ritenuto provvedimento lesivo di interesse legittimo, non può ritenersi che sarebbe decorso il termine per impugnare;
– essendo nel caso di specie la giurisdizione esclusivamente quella del Giudice amministrativo, pertanto il sindacato dovrebbe estendersi anche al merito delle valutazioni del Mentoring group e non dovrebbe limitarsi all’accertamento di vizi formali.
2.6. Alla pubblica udienza del 27.06.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Viene respinta l’eccezione preliminare di LUB di tardività del ricorso, in quanto infondata.
Come giustamente rilevato dall’appellante, nel caso concreto trattasi di questioni relative compenso della parte appellante ed in particolare attinenti all’applicazione del nuovo sistema dei compensi e delle indennità dei professori di ruolo e dei ricercatori della LUB, introdotto con il “Regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori”, approvato dal Consiglio dell’Università con delibera del 16.12.2011, n. 179, per il quale l’attuale appellante, che era in carica presso LUB quale professore di prima fascia al momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, aveva optato, in base all’art. 16 delle norme transitorie del predetto Regolamento, con domanda del 27.11.2013.
Le questioni trattate, siccome inerenti allo stipendio del prof. OMISSIS, tangono la sfera giuridica soggettiva dell’appellante, in quanto produttive di effetti a livello patrimoniale e, quindi, la dimensione giuslavoristica in termini di diritto soggettivo.
Ad ogni modo, impregiudicato quanto sopra rilevato, si osserva che la LUB non ha portato una prova sulla conoscenza da parte dell’appellante del provvedimento conclusivo di approvazione dei risultati della valutazione ai sensi della lettera b) dell’art. 16, come prescritto dall’art. 16, comma 2, lettera d) del Regolamento sopra citato.
3.1. Nel merito l’appello è fondato in ordine alle seguenti ragioni:
Con il primo motivo di impugnazione (rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64, commi 2 e 4 in relazione agli artt. 3 e 88 C.P.A. Erroneità della sentenza impugnata. Mancata considerazione e travisamento di fatti e risultanze istruttorie su punto essenziale della controversia (invalidità formale e sostanziale della valutazione scientifica). Motivazione carente, contraddittoria e illogica), l’appellante censura la pronuncia nella parte in cui sostiene che l’operato del “Mentoring group” sia incensurabile e che abbia espresso una valutazione formalmente valida e ineccepibile. Secondo l’appellante il Giudice avrebbe omesso di considerare che la valutazione del Mentoring group sarebbe avvenuta in assenza del prof. OMISSIS, ovvero uno dei tre componenti da regolamento previsti. Il vizio di composizione dell’organo giudicante comporterebbe la nullità dell’atto.
In relazione alle motivazioni sostanziali si sostiene che la pronuncia gravata non affronterebbe le criticità sollevate e si limiterebbe a respingerle sulla base di ragioni di ordine formale. L’appellante contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure ritiene che nel caso di specie, poiché si verte in materia di diritti soggettivi, il Giudice sarebbe chiamato a conoscere la controversia integralmente e non solo limitatamente “ai vizi logici, agli errori di fatto e ai profili di contraddizione ictu oculi rilevabili”, che pure nel caso di specie sussisterebbero. Dal punto di vista scientifico le valutazioni sull’attività del ricorrente si sarebbero basate esclusivamente su una perizia di parte avversaria contestata ab origine.
Per l’appellante un altro equivoco in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure risiede nella scissione concettuale tra la valutazione finalizzata al passaggio al nuovo sistema retributivo e quella relativa ai fini dell’indennità scientifica. Erroneamente il primo Giudice avrebbe affrontato la tematica affermando che si tratterebbe di esami distinti, mentre in realtà la valutazione a cui il prof. OMISSIS è stato sottoposto sarebbe una e unica, e in essa rilevano tutti i criteri indicati all’art. 6 del Regolamento, e non solo quello bibliometrico. Il campo di valutazione del Mentoring group era esteso all’attività scientifica, didattica ed istituzionale dell’appellante e si sostiene che tale valutazione doveva essere eseguita alla stregua dei criteri ANVUR. Il Giudice di primo grado avrebbe svolto un sindacato superficiale e incompleto limitandosi ad apprezzare il solo criterio della bibliometria/pubblicazioni in osservanza di una perizia di parte a firma di un dipendente dell’Università stessa, senza estendere l’esame agli altri criteri di valutazione pure affrontati dal “Mentoring group”.
Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, 19 e 67 C.P.A. anche in relazione all’art. 30 C.P.A. Omessa o negata istruttoria in relazione a elementi essenziali della controversia e a petitum connesso ad azione di condanna in lite sottoposta a cognizione esclusiva della Magistratura Amministrativa), viene censurata la sentenza sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe aderito in maniera del tutto acritica e totale alla relazione della dott.ssa [#OMISSIS#], dipendente dell’Università resistente e incaricata dalla stessa dopo l’introduzione del giudizio grado, anziché affidarsi a una propria valutazione di natura tecnico-peritale. L’appellante ribadisce le istanze istruttorie formulate in primo grado (prove testimoniali e consulenza tecnica).
3.1.1. Le doglianze della parte appellante, che si prestano ad un esame congiunto, sono fondate tenuto conto dei seguenti aspetti:
Il Collegio, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, ritiene rilevante premettere che dalla narrazione in fatto emerge che la Libera Università di Bolzano con delibera del Consiglio dell’Università n. 179 del 16.12.2011 (doc. 5 LUB, depositato il 7.8.2017) ha approvato il nuovo “Regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori”, entrato in vigore l’01.01.2012.
L’art. 6 di tale Regolamento, intitolato: “Compenso e indennità” prevede che il compenso del professore/ricercatore è riportato nell’allegato I e comprende le seguenti componenti:
a) retribuzione base
b) indennità scientifica;
L’indennità scientifica è riconosciuta sulla base della valutazione della produzione scientifica del professore/ricercatore. La valutazione della produzione scientifica è effettuata di regola prima della presa di servizio del professore/ricercatore dal Mentoring group della facoltà, sentito il Rettore. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri scientifici, didattici e artistici riconosciuti a livello internazionale, avvalendosi, laddove ritenuto possibile e ragionevole, dei criteri elaborati dall’ANVUR per il procedimento dell’abilitazione scientifica nazionale (art. 16 della legge n. 240/2010). Per le posizioni scientifiche che non sono valutabili tramite i criteri elaborati dall’ANVUR, si applicano i criteri riconosciuti a livello internazionale. L’indennità scientifica è attribuita sulla base dei seguenti indici graduati, che risultano da una comparazione tra i criteri elaborati dall’ANVUR e le prestazioni scientifiche:
livello 0: < 1,3;
livello I: 1,3 – 1,5;
livello II: >1,5 – 1,7;
livello III: più dell’1,7.
L’ammontare dell’indennità scientifica è determinato sulla base del livello definito dal Mentoring group (cfr. allegato I) a condizione che l’indice minimo del relativo inquadramento (1,3; 1,5 oppure 1,7) sia raggiunto
Per i ricercatori si applicano gli indicatori elaborati dall’ANVUR che sono stati definiti per i professori associati, ridotti del 50%.
Ai fini della valutazione del candidato sono presi come base gli indicatori dell’anno relativo a quello d’assunzione.
c) Premio per l’attività accademica (di seguito denominato premio)
Ai professori e ricercatori di ruolo nonché ai ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD) può essere riconosciuto, ogni tre anni, un premio di cui all’allegato I.
Il premio è assegnato sulla base dei criteri approvati dal Consiglio dell’Università (cfr. allegato II) e secondo le “Linee guida per il riconoscimento del premio per l’attività accademica (cfr. allegato III).
Le linee guida …(..) .(..)
Il premio non è parte integrante della retribuzione.
2. omissis
3. La quota parte della retribuzione riconosciuta al professore/ricercatore all’atto dell’assunzione e costituita dalla retribuzione e dall’eventuale indennità scientifica assorbe, fino alla concorrenza della medesima, i seguenti elementi: le componenti retributive ministeriali, la maturazione delle classi e degli scatti, l’adeguamento delle componenti retributive ministeriali, nonché gli aumenti stipendiali derivanti dalla conferma in ruolo e dall’eventuale ricostruzione di carriera. Gli eventuali premi per l’attività accademica saranno assorbiti dagli elementi citati.
4.-7. omissis”
Per i professori e ricercatori già in servizio all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, l’art. 16 reca le seguenti norme transitorie:
1. Il presente regolamento si applica ai professori e ricercatori che sono stati assunti ai sensi delle norme quadro sulla chiamata di professori e ricercatori e che sono in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento o entrano in servizio anteriormente dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. I professori e ricercatori che sono stati assunti anteriormente all’entrata in vigore delle condizioni quadro sulla chiamata dei professori e ricercatori e che sono in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono optare fino al 30 novembre 2013 per il regime di cui al presente regolamento. Ai fini dell’opzione valgono le seguenti regole:
a) condizione per l’opzione è che il compenso lordo annuale al 31.12.2011 non superi il compenso di cui all’allegato I;
b) agli optanti è riconosciuta, previa valutazione positiva delle prestazioni nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011, sulla base dell’allegato IV, la retribuzione base e, a seconda del livello d’inquadramento, la rispettiva indennità scientifica di cui all’allegato I. Per i professori la valutazione sulla base dell’allegato IV è effettuata dal Mentoring group della facoltà.
Per i ricercatori…(..)
L’indennità scientifica di cui all’allegato I è assegnata sulla base dei criteri previsti all’articolo 6;
c) nel caso di mancato raggiungimento dei risultati posti a valutazione è salvaguardata la retribuzione maturata. In caso di valutazione positiva vale il medesimo principio qualora la retribuzione maturata sia superiore;
d) nella fase transitoria per i professori optanti compete al Presidente, su proposta del Rettore, l’approvazione dei risultati della valutazione ai sensi della lettera b).
Per i ricercatori…(..)
A coloro che non optano per il regime di cui al presente regolamento si applicano comunque gli articoli 7,8,13 e 14”.
3.1.2. L’odierno appellante, in servizio presso la Libera Università di Bolzano (LUB) dal 2007, e quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, in data 27.11.2013 ha optato per il nuovo modello retributivo. Pertanto, ai sensi del citato art. 16, comma 2, lettera b) – ai fini della determinazione della retribuzione base e della relativa indennità scientifica di cui all’allegato I – il Mentoring group della Facoltà, doveva valutare, sulla base dello schema contenuto nella scheda nell’allegato IV del Regolamento (cfr. pag. 16 del cit. doc. 5 della LUB), le prestazioni dell’odierno appellante “nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali” negli anni 2010 e 2011, nonché, ai fini dell’attribuzione dell’indennità scientifica, valutare, ai sensi dell’art. 6 del regolamento, la produzione scientifica del professore, “sulla base dei criteri scientifici, didattici e artistici riconosciuti a livello internazionale, avvalendosi, laddove ritenuto possibile e ragionevole, dei criteri elaborati dall’ANVUR per il procedimento dell’abilitazione scientifica nazionale (art. 16 della legge n. 240/2010)”.
3.1.3. La scheda dell’allegato IV al Regolamento (prevista per la valutazione delle prestazioni nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011), da compilare dal Mentoring group per ogni candidato previa indicazione del nome dell’interessato, della Facoltà, della data di assunzione e del periodo di valutazione (nel caso concreto: i due anni 2010 e 2011) contiene una tabella nella quale sono individuate le tre “attività” nell’ambito delle quali dovevano essere valutate le prestazioni del professore/ricercatore da parte del Mentoring group:
(i) Ricerca, nell’ambito della quale era prescritto aver effettuato:
– almeno una pubblicazione nel proprio ambito di ricerca tenuto conto dei criteri ANVUR, oppure
– almeno una presentazione a congressi scientifici nel proprio ambito di ricerca, oppure
– almeno un progetto di ricerca avviato, acquisito, gestito, sviluppato nel proprio ambito di ricerca (anche progetti finanziati da terzi);
(ii) Didattica, nell’ambito della quale era prescritta la valutazione positiva dell’insegnamento nella propria disciplina (almeno 2/3 del punteggio massimo);
(iii) Collaborazione in ambito amministrativo e gestionale doveva essere valutata, nell’ambito della quale andava valutato
– la collaborazione attiva o coordinamento di reti scientifiche o piattaforme e gestione del personale a progetto o gruppi di lavoro
– la partecipazione a commissioni/organi o gruppi di lavoro a livello di facoltà o universitario, assunzione delle funzioni di responsabile di programmi di corso, responsabile di facoltà per la ricerca, la didattica, programmi internazionali, I&CT o di programmi didattici specifici, quali ad esempio Università per i bambini, Studium generale.
Eseguita la valutazione delle tre “attività”, il Mentoring group doveva indicare una valutazione complessiva e firmare e datare la scheda.
3.1.4. Come sopra rilevato, ai fini del vaglio positivo dell’opzione per il nuovo sistema retributivo (art. 16 del “Regolamento) e per la concessione dell’indennità scientifica, quale parte integrante dello stipendio e della determinazione del relativo ammontare a seconda del livello riscontrato dal Mentoring group, oltre alla valutazione delle prestazioni nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011 di cui all’allegato IV del Regolamento, era necessaria una seconda valutazione, da effettuare dal Mentoring group sulla base dei criteri previsti dall’art. 6 del Regolamento.
3.2. Va premesso in generale che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è da tempo [#OMISSIS#] nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Fermo restando che tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la valutazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di un giudizio attendibile per quanto opinabile, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 09.01.2023, n. 224; Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
3.2.1. Nel caso concreto vengono proposte censure sia sulle valutazioni tecniche espresse dal Mentoring group con riferimento alla valutazione delle prestazioni della parte appellante ai fini della opzione per il nuovo sistema retributivo e la relativa retribuzione base, sia in ordine alla valutazione effettuata dallo stesso Mentoring group sulla spettanza o meno dell’indennità scientifica e del relativo ammontare, spettante secondo il relativo livello individuato dal mentoring group.
3.2.2. Da un attento esame della documentazione depositata dalle parti, ed in particolare del doc. 1 della parte appellata (depositato il 7.8.2017) emerge che:
a) alle pagine 1 e 2 del documento 1 il Mentoring group ha proceduto alla valutazione delle prestazioni nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011di cui al allegato IV del Rgolamento, sulla base delle indicazioni contenute nella scheda di cui all’allegato IV, predisposta dall’Università per la sua compilazione da parte del professore optante per il nuovo sistema retributivo e compilata dal professore (cfr. pag. 14 e 15 del doc. 1 LUB del 7.8.2017), mentre
b) alla pagina 3 del documento 1 il Mentoring group ha effettuato la valutazione ai fini della determinazione dell’indennità scientifica.
3.2.3. Salta all’occhio che nella scheda di cui all’allegato IV, da compilare dal professore e da allegare alla domanda (cfr. doc. 1 cit. della LUB, pag. 14), la parte riguardante la valutazione
(i) della “Ricerca” era da compilare dal richiedente (“vom Betroffenen auszufuellen” – traduzione dal testo tedesco: “da compilare dall’interessato”), mentre la parte riguardante la valutazione
(ii) della “Collaborazione in ambito amministrativo e gestionale era da compilare dal richiedente, da documentare e da certificare dal Preside (“vom Betroffenen auszufuellen, zu belegen und vom Dekan zu bestaetigen” – tradotto dal testo tedesco: “da compilare dall’interessato, da documentare e da certificare dal Preside”); la parte riguardante la valutazione
(iii) della “Didattica” (nell’ambito della quale era prescritta la valutazione positiva dell’insegnamento nella propria disciplina -almeno 2/3 del punteggio massimo), riporta la seguente dizione: “wird vom Rektorat zentral bei der Dienststelle controlling eingeholt” (cfr. doc. 1 LUB, pag. 15, in alto), il che significa, nella traduzione dal testo tedesco, che tale informazione “viene richiesta in via centrale dal rettorato presso il servizio controlling”.
3.2.4. Orbene, se si sottopone la valutazione del Mentoring group contenuta alle pagine 1 e 2 della scheda sulla valutazione delle prestazioni nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011 di cui al allegato IV del regolamento (doc. 1 citato), ad un esame attento, il Collegio non può non rilevare un errore di fatto ed un deficit di istruttoria nella valutazione effettuata dal Mentoring group.
3.2.4.1. Infatti, il Mentoring group, con riferimento alla valutazione della “Didattica” si è limitato ad osservare: “Evaluierungen liegen der Kommission nicht vor. Int. Zusammenarbeit in der Lehre ist nicht erkennbar” – tradotto dal testo in lingua tedesca: “La commissione non è in possesso di valutazioni”. Non è riscontrabile collaborazione internazionale nella didattica”, nonostante che per tale valutazione era prevista la messa a disposizione del Mentoring group, da parte dell’Università, della relativa documentazione, in quanto la valutazione doveva essere “richiesta in via centrale dal rettorato presso il servizio controlling”, come evidenziato al precedente punto 3.2.3.
Pertanto, è viziata sotto il profilo dell’errore di fatto e del difetto di istruttoria la valutazione effettuata dal Mentoring group, che doveva riguardare la “Didattica”, uno dei tre campi da valutare ai fini della concessione o meno, in seguito all’opzione per il nuovo sistema retributivo, della retribuzione base (mentre per l’indennità scientifica la valutazione era da effettuare, come sopra rilevato, ai sensi dei criteri contenuti nell’art. 6 del nuovo Regolamento).
3.2.4.2. Continuando l’esame della valutazione effettuata dal Mentoring group sempre con riferimento alle prestazioni di cui all’allegato IV, il Collegio osserva inoltre che il Mentoring group – rispetto alle attività da valutare, tra le quali, si ricorda, era la “Ricerca”, per la quale il candidato doveva presentare, alternativamente,
– almeno una pubblicazione nel proprio ambito di ricerca tenuto conto dei criteri ANVUR, oppure
-almeno una presentazione a congressi scientifici nel proprio ambito di ricerca, oppure
– almeno un progetto di ricerca avviato, acquisito, gestito, sviluppato nel proprio ambito di ricerca (anche progetti finanziati da terzi) –
si è limitato, senza alcuna ulteriore motivazione, a valutare negativamente le relative pubblicazioni, presentazioni e progetti di ricerca indicati dall’appellante nella propria scheda dell’allegato IV, solamente in relazione all’ambito internazionale, nonostante nulla in tale senso fosse stato previsto nella scheda dell’allegato IV.
Infatti, con riferimento alla valutazione della “pubblicazione nel proprio ambito di ricerca tenuto conto dei criteri ANVUR” indicata dal prof. OMISSIS nella sua scheda, si legge semplicemente:” Es existieren Publikationen (2006, 2005), die international nicht bedeutsam sind” – tradotto dal testo in lingua tedesco: “esistono pubblicazioni (2006,2005) che non sono importanti nell’ambito internazionale”.
Con riferimento alla valutazione (alternativa) di “almeno una presentazione a congressi scientifici nel proprio ambito di ricerca”, si legge, in relazione alle due presentazioni ed alle quattro moderazioni indicate dall’appellante nella propria scheda, solamente “Tritt auf keinen internationalen Foren auf”, tradotto dal testo in lingua tedesco: “non appare in nessun forum internazionale”. Infine, in relazione alla valutazione, sempre alternativa, di “almeno un progetto di ricerca avviato, acquisito, gestito, sviluppato nel proprio ambito di ricerca (anche progetti finanziati da terzi)”, si legge: “Hat drei Projekte initiiert, bzw daran teilgenommen. Alle drei sind jedoch regional (Provinz Bozen) und haengen offenbar mit der Entwicklung der Fakultaet zusammen”, tradotto dal testo in lingua tedesca: “Ha iniziato rispettivamente partecipato a tre progetti. Tutti e tre sono però regionali (Provincia di Bolzano) e stanno apparentemente in connessione con lo sviluppo della Facoltà”.
3.2.4.3. Per quanto attiene infine, alla valutazione della terza categoria “Collaborazione in ambito amministrativo e gestionale”, ove dovevano essere valutati
– la collaborazione attiva o coordinamento di reti scientifiche o piattaforme e gestione del personale a progetto o gruppi di lavoro e
– la partecipazione a commissioni/organi o gruppi di lavoro a livello di facoltà o universitario, assunzione delle funzioni di responsabile di programmi di corso, responsabile di facoltà per la ricerca, la didattica, programmi internazionali, I&CT o di programmi didattici specifici, quali ad esempio Università per i bambini, Studium generale, il Mentoring group si limita a indicare: “Glueher ist Dekan”, tradotto in tedesco: “Glueher è Preside”.
Nella valutazione complessiva, infine, il Mentoring group conclude che “Die Kommission sieht keine international gueltigen, originaeren Forschungsbeitraege. Projekte bleiben auf der FUB begrenzt. Internationale Vernetzung in Lehre und Forschung ist nicht gegeben”, tradotto dal testo in lingua tedesca: “La commissione non vede contributi di ricerca originari, di [#OMISSIS#] internazionale. I progetti rimangono limitati alla LUB. Non è presente una interconnessione internazionale nell’insegnamento e nella ricerca”.
3.2.4.4. Dalle valutazioni sopra riportate emerge chiaramente che – nonostante la scheda dell’allegato IV e le categorie ivi indicate da valutare non contenessero, in relazione alla ricerca ed alla didattica, quale criterio dirimente l’aspetto internazionale di tali prestazioni – il Mentoring group, come si evince dal tenore della valutazione complessiva, si è limitato, per questi due categorie di prestazioni, a valutare solamente la loro [#OMISSIS#] in ambito internazionale, criterio di valutazione che non trova alcun riscontro nelle indicazioni contenute nella scheda dell’allegato IV, per cui il Mentoring group ha violato la soglia della logicità e della ragionevolezza, non costituendo la valutazione espressa dalla Commissione il frutto di un giudizio attendibile.
3.2.4.5. Per quanto attiene il profilo internazionale, al quale il Mentoring group sembra aver dato un rilievo importante senza che lo stesso fosse specificamente previsto quale criterio, tanto meno quale criterio preponderante da valutare secondo l’allegato IV del Regolamento, il Collegio non esclude che debba essere valutato anche il rilievo internazionale delle pubblicazioni scientifiche ma nell’ambito di una valutazione più complessiva.
Si può allo stato , alla luce degli atti, presumere che il Mentoring group, in via del tutto irrituale, abbia effettuato le valutazioni sulla scorta dei criteri e delle indicazioni contenute nell’allegato II del Regolamento, il quale, però riguarda il riconoscimento del premio per l’attività economica, che però non era oggetto di valutazione.
Infatti, dalla tabella dei criteri contenuti nell’allegato II al Regolamento (riguardante, come rilevato, il premio per l’attività economica di cui all’art. 6, comma 1, lettera c del Regolamento, cfr. pag. 12 del doc. 5 della LUB) emerge che sia in ordine alle pubblicazioni scientifiche, che in ordine alle partecipazioni a congressi e conferenze, sia per i progetti di ricerca, sia infine per la didattica sono previsti quali criteri per la valutazione il livello internazionale di tali attività da valutare.
3.3. Per le ragioni esposte, non può essere condivisa la sentenza del primo Giudice laddove ritiene che viene in rilievo con ricorso di primo grado soltanto la valutazione relativa all’attribuzione dell’indennità scientifica, in quanto emerge dalla stessa documentazione valutata dal Giudice di prime cure che il Mentoring group ha valutato anche le prestazioni contenute nell’allegato IV ai fini della nuova retribuzione base come prescritto dall’art. 16, comma 2, lettera b del nuovo Regolamento.
3.4. Inoltre, in quanto l’operato del Mentoring group, come evidenziato, si rivela evidentemente viziato, il Collegio non ritiene convincente la sentenza, laddove respinge le censure del ricorrente in ordine alla valutazione della sua produzione scientifica.
Il Collegio, a questo proposito rileva che dal citato doc. 1 della LUB (contenente nelle pagg. da 1 a 5 la valutazione del Mentoring group) – ed in particolare dalla pagina tre del documento 1, la quale si riferisce alla determinazione del livello di inquadramento per l’indennità scientifica, laddove reputa “Keine entscheidenden Forschungsbeitraege; Projekte nur im Rahmen d. Kooperation Fakultaet7Land. Auch vor der Taetigkeit als Dekan keine int. gewichtigen Beitraege” tradotto dal testo in lingua tedesco: “Nessun contributo di ricerca decisivo. Progetti solamente nell’ambito della cooperazione Facoltà/Provincia. Anche prima dell’attività di Preside nessun contributo di rilievo internazionale” – non è possibile ripercorrere logicamente la valutazione effettuata del Mentoring group, ossia di comprendere quali documenti sono stati valutati e in base a quali criteri scientifici, didattici e artistici, riconosciuti a livello internazionale, rispettivamente sulla base di quali criteri ANVUR, è giunto alla decisione di riconoscere all’appellante il livello zero.
Dalla formulazione della valutazione sembra poter desumersi che il Mentoring group si era limitato a valutare le indicazioni contenute nella scheda predisposta dalla parte appellante (doc. 1 LUB, pagg. 14 e 15) ai fini della valutazione delle sue prestazioni nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali e che non ha preso in considerazione anche il curriculum vitae dell’appellante, il quale contiene, tra l’altro, le pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni (pagg. 7 ss del doc. 1 LUB).
3.5. A colmare il deficit di valutazione e motivazionale non giova invocare, come fatto dall’amministrazione appellata e dal Giudice di prime cure, la relazione della dottoressa OMISSIS del 30.10.2017 (doc. 17 LUB depositato il 31.10.2017), in quanto trattasi di documento predisposto successivamente alla valutazione effettuata dal Mentoring group in data 11.3.2014 e da persona diversa dall’organo (Mentoring group) al quale compete esclusivamente la valutazione. Pertanto sono infondate tutte le relative valutazioni effettuate dal Giudice di prime cure in quanto spetta alla discrezionalità tecnica del Mentoring group effettuare, in base alla propria competenza tecnica specifica, una valutazione qualitativa e quantitativa delle pubblicazioni dell’appellante ai fini del riconoscimento dell’indennità scientifica e del relativo livello. “Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida», restando, invece, inammissibile, un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi» (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448).
3.6. Infine, sulla base delle considerazioni svolte, non possono esser accolte le domande istruttorie della parte appellante e, siccome il giudizio di questo Giudice si limita all’annullamento degli atti impugnati, devono essere respinte le domande di valutazione, da parte del Giudice amministrativo, dell’operato scientifico, didattico ed istituzionale del Prof. Dr. OMISSIS svolto dallo stesso a partire dall’anno 2007 per la LUB secondo i criteri ANVUR e di ordinare alla LUB la concessione della indennità scientifica con decorrenza del 01.04.2014, nonché di condanna della LUB ad un risarcimento del danno nella somma di € 150.000 o quella diversa accertata in corso di causa, per danno all’immagine ed alla reputazione professionale subito dal ricorrente in seguito all’ingiusta e arbitraria valutazione del proprio operato scientifico/didattico/istituzionale dal cd. “Mentoring group” della Libera Università di Bolzano.
3.7. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
3.8. Concludendo, per le considerazioni sopra esposte, l’appello va accolto relativamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati e alla riforma delle parti impugnate della sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di lite, e, in riforma della sentenza nelle parti impugnate, va accolto il ricorso di primo grado per le causali indicate in parte motiva relativamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati e vanno annullati gli atti impugnati.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie per le causali indicate in parte motiva e, in riforma della sentenza nelle parti impugnate, accoglie il ricorso di primo grado limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati.
Condanna la Libera Università di Bolzano a rifondere alla parte appellante – disponendo la distrazione a favore degli avv.ti OMISSIS e OMISSIS – le spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27 febbraio 2024