TAR Toscana, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 278

I candidati sono tenuti ad indicare il ruolo avuto nelle pubblicazioni

Data Documento: 2024-03-08
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

L’indicazione dei nomi degli autori non soltanto delle pubblicazioni scientifiche, ma anche delle relazioni e delle presentazioni svolte ai congressi è normale nella predisposizione dei curricula scientifici, trattandosi dell’unica modalità che consente di dare la misura dell’apporto di un certo autore alla redazione del contributo scientifico. La mancanza di tale indicazione non può essere colmata dalla Commissione con un’operazione ricostruttiva o deduttiva basata su altre indicazioni contenute in altre parti del curriculum o sulla prassi consolidata.

Contenuto sentenza

00278/2024 REG.PROV.COLL.

01042/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Firenze, via de’ Rondinelli 2;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del Decreto Rettorale AOO “CLE” – Prot: 0109498/2023 del 7.8.2023 – Decreti rettorali – 1486/2023, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Università di Pisa, con il quale sono stati approvati gli atti della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, SSD MED/13 – endocrinologia – codice RIC2023b2-ass_A3, approvata la graduatoria e dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa OMISSIS;

– del verbale n. 1 del 26.6.2023 e relativo Allegato “A”, del verbale n. 2 del 7.7.2023 e del verbale n. 4 del 27.7.2023 e relativi Allegati nn. 1 e 2 della Commissione esaminatrice, con i quali sono stati -rispettivamente- elaborati i criteri di valutazione dei titoli, della produzione scientifica e delle pubblicazioni, verificate eventuali incompatibilità dei commissari, attribuiti ai singoli concorrenti i punteggi per titoli, produzione scientifica e pubblicazioni ed è altresì stato espresso il giudizio sui singoli curricula, con assegnazione del relativo punteggio;

– del Decreto Rettorale AOO “CLE” – Prot: 0060381/2023 del 3.5.2023 – Decreti rettorali – 794/2023 di nomina della Commissione di concorso;

– della Delibera del Consiglio di Dipartimento, di estremi ignoti, con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa OMISSIS;

– della Delibera del Consiglio di Amministrazione di estremi ignoti, con la quale è stata approvata la Delibera del Consiglio di Dipartimento;

– nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, correlato, prodromico o consequenziale agli atti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 14/11/2023:

– della Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 68 del 25.9.2023, con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa OMISSIS;

– della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 402 del 31.10.2023, con la quale è stata approvata la Delibera del Consiglio di Dipartimento;

– nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, correlato, prodromico o consequenziale agli atti impugnati ed in particolare – per quanto occorrer possa – della nota del Rettore dell’Università di Pisa prot. n. 2023-PISACLE-0154891 del 13.11.2023 comunicata con pec di pari data.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 4 ottobre 2023, la Dott.ssa OMISSIS ha impugnato il Decreto Rettorale prot. 0109498/2023 del 7 agosto 2023, con il quale sono stati approvati gli atti della selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, è stata approvata la graduatoria e dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa OMISSIS.

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 14 novembre 2023, la Dott.ssa OMISSIS ha esteso le censure già svolte con il ricorso introduttivo anche alla delibera del Consiglio di Dipartimento n. 68 del 25 settembre 2023, con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa OMISSIS, ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 402 del 31 ottobre 2023 di approvazione della detta proposta, nonché alla nota del Rettore prot. n. 2023 del 13 novembre 2023.

La ricorrente premette di essere medico assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa e professore aggiunto presso l’Università di Turku in Finlandia, e di svolgere la propria attività di ricerca nel settore disciplinare dell’endocrinologia, principalmente negli ambiti dell’insulinoresistenza e dell’obesità e del diabete mellito di tipo 2.

In data 29 marzo 2023, la medesima ricorrente ha presentato domanda per la partecipazione alla procedura di selezione indetta con Decreto rettorale n. 336 del 17 febbraio 2023 per l’assunzione di n. 5 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240 del 2010. La domanda della Dott.ssa OMISSIS aveva ad oggetto il posto contrassegnato con il codice A3, relativo al Settore concorsuale 06/D2 – SSD MED/13 – Endocrinologia.

La Commissione, nominata con Decreto rettorale n. 794 del 3 maggio 2023, nella prima seduta del 26 giugno 2023, ha definito i criteri di valutazione secondo quanto previsto dall’art. 6 del bando, mentre nella seconda seduta ha proceduto all’esame dei candidati (la ricorrente Dott.ssa OMISSIS e la controinteressata Dott.ssa OMISSIS).

Successivamente, con verbale n. 4 del 27 luglio 2023, la Commissione ha proceduto ad assegnare i punteggi alle candidate in applicazione dei criteri di cui al verbale n. 1 e, infine, a stilare la graduatoria che ha visto la ricorrente conseguire il punteggio complessivo di 65,746/100 e la controinteressata, prima classificata, di 66,701/100, con l’esiguo distacco, quindi, di soli 0,955 punti rispetto alla seconda classificata.

Con Decreto Rettorale n. 1486/2023 del 7 agosto 2023, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Università di Pisa, sono stati approvati gli atti della selezione e nominata la vincitrice, Dott.ssa OMISSIS. Con successiva Delibera del Consiglio di Dipartimento è stata proposta la nomina della medesima concorrente risultata prima in graduatoria.

Con il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti la Dott.ssa OMISSIS ha impugnato le suddette determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice e, conseguentemente dagli organi universitari, ritenendole illegittime per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 240/2010 e del DM 243/2011, ed eccesso di potere per: disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa.

In particolare la ricorrente ha lamentato:

Primo motivo

– la mancata valorizzazione in termini di punteggio, in base all’art. 3, lett. e), dell’Allegato A (recante criteri per l’attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati) della “Borsa di studio dell’Unione Europea [#OMISSIS#] da Vinci”;

– la mancata valutazione – come attività didattica ai sensi del punto 2, lett. a), paragrafo i) dell’Allegato A o come attività scientifica – del conseguimento, da parte della Dott.ssa. OMISSIS, dell’incarico di “Adjunct Professor (Docent) presso l’Università di Turku” quale Docent in Metabolic Research;

– la mancata valutazione delle sue partecipazioni a svariati gruppi di ricerca nazionali ed internazionali in base al punto 3, lettera a), dell’Allegato A;

– la mancata valutazione, in base al punto 3, lett. m, dell’Allegato A, del premio ricevuto nell’ambito di un congresso scientifico nazionale (della Società Endocrinologica Finlanese) per il [#OMISSIS#] poster scientifico presentato; nonché del premio per la [#OMISSIS#] tesi di dottorato dell’anno 2021 ricevuto dalla Società Diabetologica Finlandese; del premio “Distinction for scolarship”, ossia per i meriti della ricerca svolta quale giovane studiosa, ricevuto nel 2022 dalla rivista American Journal of Phisiology – Endocrinology and Metabolism per la pubblicazione “Novel effects of the gastrointestinal hormone secretin on cardiac metabolism and renal function”;

– la mancata valutazione delle sue esperienze all’estero: 8.1.2017-11.9.2021: Turku, Finlandia, studi di dottorato e medico negli studi eseguiti al Turku PET Centre12.9.2021-30.9.2022: Turku, Finlandia, attività di ricerca post dottorato e medico negli studi eseguiti al Turku PET Centre;

Secondo motivo

– l’erroneità della valutazione della propria attività didattica in raffronto alla valutazione dell’attività didattica effettuata dalla controinteressata; ciò in quanto: alla Dott.ssa OMISSIS sarebbe stato attribuito il maggior punteggio per la didattica integrativa, considerando attività in essa non ricomprese (mera produzione di materiale didattico); mentre alla Dott.ssa OMISSIS non sarebbe stato riconosciuto alcun punteggio in ragione dell’incarico di Adjunct Professor per la docenza relativa a Metabolic Research relativamente alla lett. i) del punto 2 dell’Allegato A per la quale la Commissione si era, invece, autovincolata ad applicare un punteggio massimo di 2 punti.

Inoltre, alla Dott.ssa OMISSIS non sarebbe stato riconosciuto alcun punteggio per i cicli di lezioni svolti per sei anni accademici consecutivi, a partire dal 2017, ai Medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Turku e ai dottorandi del Turku PET Centre nell’ambito dell’insulinoresistenza sistemica, e tissutale (renale e cerebrale); attività riconducibile alle attività di cui alle lettere i) o ii), del punto 2 dell’Allegato A, per le quali la Commissione si era, invece, autovincolata ad applicare un punteggio massimo, rispettivamente, di 2 punti e di 1 punto, a prescindere dalla mancata indicazione delle ore e del numero degli studenti;

Terzo motivo

– l’illegittimità della valutazione del curriculum scientifico della ricorrente anche con riferimento alla voce “Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” di cui alla lett. o del punto 3 dell’allegato A, in base alla quale: “E’ previsto un punteggio massimo di 8 punti, così suddivisi: 1.0 punti per ogni relazione su invito a congressi internazionali, 0.8 punti per relazione su invito a congressi nazionali, 0.5 punti per ogni presentazione orale selezionata in congressi internazionali se il candidato è primo o ultimo autore, 0.3 punti per ogni presentazione orale selezionata in congressi nazionali se il candidato è primo o ultimo autore”, non essendo state valutate le sue sei presentazioni orali a primo autore selezionate in congressi internazionali, e ciò a causa della mancata indicazione della lista degli autori. Anche in assenza della lista degli autori per ciascuna presentazione, tuttavia la qualifica della ricorrente come prima autrice si poteva desumere, secondo la stessa: dalle sue pubblicazioni – aventi lo stesso titolo delle presentazioni – di cui al successivo par. 23 del CV; dal difetto di ulteriori specificazioni contenute nel CV; dalla prassi consolidata per cui le presentazioni vengono fatte soltanto da chi è primo autore. In ogni caso l’Amministrazione avrebbe ben potuto ricorrere al soccorso istruttorio, chiedendo alla ricorrente un chiarimento sul ruolo di primo o ultimo autore, senza in tal modo esporsi al rischio di contravvenire ai principi di autoresponsabilità dei candidati e par condicio tra i concorrenti, tipici delle procedure concorsuali;

– la non corretta attribuzione del punteggio alla relazione su invito del 2023 (“Effetto del calo ponderale sulla funzione renale“) al Congresso Nazionale di Obesità, della società di Obesità greca, svoltasi ad Atene: trattandosi di una relazione su invito a congresso internazionale, essa meritava 1 punto e non 0.80 punti;

Quarto motivo:

– le asserite molteplici incongruenze nella valutazione delle pubblicazioni presentate dalle due candidate nell’ottica del confronto comparativo fra le stesse;

Quinto motivo:

– la mancata astensione del Commissario Dott. OMISSIS, il quale, in data 30 gennaio 2023, proprio per il concorso in questione e prima della sua nomina a Commissario, avrebbe rilasciato in favore della Dott.ssa OMISSIS un’apposita attestazione (cfr. CV OMISSIS, doc. 12, pag. 39) in relazione al “Ruolo della Dr.ssa OMISSIS nello studio clinico Polychemotherapy to induce remission of newly diagnosed type 2 diabetes: a praaf-of-concept study of efficacy, cost-efficacy and pathophysiologic mechanisms – (Studio RF-2016-02363327}”, in particolare rilasciando, in favore della ricorrente, quale Principal Investigator nello studio in questione, la dichiarazione del seguente tenore: “la Dr.ssa OMISSIS svolge il ruolo di lnvestigator presso il Centro dell’U.O. Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. La dr.ssa OMISSIS ha svolto un ruolo chiave nei rapporti con il Comitato Etico Locale, ed è attualmente coinvolta attivamente nel reclutamento e nel follow-up dei soggetti arruolati nello studio in oggetto. La Dr.ssa OMISSIS riveste tale ruolo dall’inizio dello studio, giugno 2020, ad oggi.”.

Si sono costituiti l’Università degli Studi di Pisa e la Dott.ssa OMISSIS, ciascuna argomentando in ordine all’inammissibilità e all’infondatezza delle singole censure prospettate dalla ricorrente.

Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2023 è stata accolta l’istanza cautelare.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All’udienza del 29 febbraio 2024, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato per le ragioni che si passa ad esporre.

1.1. Preliminarmente, occorre precisare che la Commissione, con il verbale n. 1 – Allegato A, ha predisposto alcuni criteri, più ampi, per la fase preliminare di valutazione dei candidati ed altri invece, più analitici e specifici, previsti per la fase di attribuzione finale dei punteggi ai titoli, alle esperienze e alle pubblicazioni dei candidati selezionati all’esito della prima fase.

Poiché la Dott.ssa OMISSIS è stata ammessa alla seconda fase e contesta l’attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione all’esito di quest’ultima, è evidente che i criteri da prendersi a riferimento sono i secondi.

Sempre in via preliminare, nell’esame delle censure occorre tener conto del fatto che la differenza di punteggio fra le due candidate è pari a poco meno di un punto, il che consente di ritenere costantemente radicato l’interesse al ricorso venendo superata la c.d. “prova di resistenza”.

1.2. Ciò premesso, risulta innanzitutto fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui è stata dedotta l’omessa valutazione del titolo conseguito dalla ricorrente il 31 agosto 2021 di “Adjunct Professor (Docent) presso l’Università di Turku”, quale “Docent in Metabolic Research”, titolo che necessariamente implica lo sviluppo di programmi di studio e lo svolgimento di attività didattica nella specifica materia indicata.

Invero non si comprende la ragione per la quale la Commissione non abbia potuto ricondurre tale titolo, di indubbia rilevanza e indicato nel CV, alla voce più congrua, ossia ad alcuno dei sub-criteri stabiliti al punto 2 dell’allegato A, relativo alla valutazione dell’attività didattica.

Si tratta infatti, non di un mero titolo, ma di un incarico specifico e circostanziato riguardante un settore di attività del tutto corrispondente al settore concorsuale dell’Endocrinologia: Docent in Metabolic Research.

Come correttamente dedotto dalla ricorrente, in mancanza di indicazione di CFU e di altri elementi più specifici su “entità”, “continuità” e “qualità” delle lezioni, essa, in relazione a tale attività di docenza avrebbe dovuto conseguire, sui due punti attribuibili, almeno un punto, secondo quanto previsto nell’Allegato A, lett. a), punto i) – “responsabilità di insegnamenti, moduli”; ovvero punto ii) “coordinatori di moduli/corsi integrati”.

Il totale disconoscimento in termine di punteggio del valore di tale titolo e dell’attività di didattica frontale che esso normalmente implica, appare dunque del tutto ingiustificato, potendo invece rilevare in sede di ponderazione del punteggio la mancata specificazione dell’attività didattica concretamente svolta.

1.3. Il secondo motivo, relativo ancora alla valutazione dell’attività didattica, è in parte fondato per quanto sopra rilevato; per altra parte, nuovamente non si comprende per quale ragione non sia stata valutata come attività didattica il ciclo di lezioni tenuto dalla Dott.ssa OMISSIS ogni anno accademico a partire dal 2017 e sino al 2023 (p. 10 del CV) e, dunque, per un periodo continuativo di circa sei anni, ai Medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Turku, e ai dottorandi del Turku PET Centre nell’ambito dell’insulinoresistenza sistemica, e tissutale (renale e cerebrale).

Entrambe le attività possono considerarsi come effettuate “a livello universitario” (essendo peraltro il Turku PET Centre un istituto di ricerca nazionale collegato all’Università di Turku presso la quale è insediato) e in particolare esse appaiono riconducibili alternativamente a:

responsabilità di insegnamenti, moduli (calcolati come CFU). Max 2.0 punti, conseguiti dal candidato primo in questa graduatoria; il punteggio dell’altro candidato segue proporzionalmente con scala lineare(punto 2, lett. i);

coordinatori di moduli/corsi integrati (calcolati come CFU). Max 1.0 punti, conseguiti dal candidato primo in questa graduatoria; il punteggio dell’altro candidato segue proporzionalmente con scala lineare(punto 2, lett. ii).

Dovendosi infatti desumere dalle indicazioni contenute nel curriculum che si sia trattato di incarichi di responsabilità ovvero di coordinamento per moduli di docenza.

Non è di ostacolo, a tal fine, la mancata indicazione nel CV dei CFU per detti incarici di docenza, perché, come già sopra osservato, è lo stesso Allegato A, al punto 2, lett. a, a prevedere, anche con riferimento ai citati punti i) e ii), che “Quando i dati sono calcolati in CFU, il candidato con il massimo numero di CFU consegue il punteggio pieno, e l’altro in proporzione lineare; se i CFU non sono specificati, si assume 1 CFU per insegnamento”.

Inoltre, al punto 2, lett. i e ii, si prevede ugualmente “Max (…) punti, conseguiti dal candidato primo in questa graduatoria; il punteggio dell’altro candidato segue proporzionalmente con scala lineare”.

Perciò, come correttamente osservato dalla ricorrente, non avendo la Dott.ssa OMISSIS dichiarato attività didattiche riconducibili a moduli e/o corsi integrati, e dovendosi in ogni caso attribuire almeno 1 CFU alla Dott.ssa OMISSIS per l’attività didattica sopra descritta complessivamente considerata, essa si collocherebbe prima in questa graduatoria con diritto a vedersi riconoscere il punteggio pieno per tale attività, ovverosia almeno 1 punto, dovendosi peraltro valutare, quantomeno sotto il profilo della “continuità”, che i cicli di lezioni all’Università sono stati tenuti per sei anni accademici consecutivi.

Invero, la mancata indicazione in termini quantitativi del numero di ore e di studenti può semmai rilevare ai fini dell’innalzamento ulteriore del punteggio fino al massimo di due punti, ma non può certo condurre ad escludere totalmente la riconducibilità di detta attività alla voce “responsabilità di insegnamenti, moduli…” di cui alla lett. i) del punto 2, o alla voce “coordinatori di moduli/corsi integrati…” di cui alla lett. ii) del punto 2, dell’Allegato A, con conseguente totale disconoscimento del valore di anni di didattica frontale.

In particolare, non si comprende perché la suddetta attività didattica sia stata invece, in modo fortemente penalizzante, ricondotta nell’ambito dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti pure svolta dalla ricorrente (ex punto 2, lett. vii, dell’allegato A), per essere confrontata con l’attività didattica integrativa svolta dalla controinteressata, la quale ha sì contribuito alla elaborazione di tesi di laurea e alla produzione di materiale didattico e allo svolgimento di lezioni ed esercitazioni alla scuola di specializzazione in Endocrinologia dell’Università di Pisa, ma non ha avuto un incarico continuativo di responsabilità ovvero di coordinamento per moduli di docenza.

L’effetto, del tutto ingiusto e irragionevole di tale operazione di assimilazione di attività qualitativamente differenti – che peraltro si cumula con quello derivante dalla mancata considerazione del titolo di professore aggiunto conseguito dalla ricorrente il 31 agosto 2021 – è stato fra l’altro quello di valutare come superiore l’attività didattica integrativa svolta dalla controinteressata; e ciò perché, in base al punto 2, lett. vii, dell’Allegato A, potevano essere premiati – appunto solo con riferimento alla didattica integrativa – esclusivamente attività relative a corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia o in discipline biomediche e a seminari ed esercitazioni tenute presso le “scuole di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo”, ed essendovi il dubbio che potesse rientrare in tali categorie l’attività d’insegnamento svolta dalla ricorrente in una scuola di specializzazione in Medicina Interna e in favore di dottorandi del Turku PET Centre nell’ambito dell’insulinoresistenza sistemica, e tissutale (renale e cerebrale).

1.4. In definitiva, non risulta che l’attività didattica della ricorrente – che complessivamente considerata per come risultante dal curriculum parrebbe qualitativamente superiore a quella svolta dalla controinteressata – sia stata valutata secondo criteri logici, ragionevoli e imparziali.

1.5. Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono dunque essere accolti limitatamente ai suddetti profili, con l’annullamento in parte qua degli atti impugnati (ad eccezione del decreto rettorale di nomina della Commissione di concorso), affinchè la Commissione nella medesima composizione, conformandosi alla presente motivazione, proceda ad una nuova valutazione, in base ai medesimi criteri di cui al punto 2, del citato Allegato A, dell’attività didattica della ricorrente risultante dal curriculum, assegnandole nuovi punteggi da comparare con quelli già assegnati alla controinteressata.

2. Tutte le altre censure prospettate dalla ricorrente sono invece infondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

2.1. Primo motivo

Sulla mancata valorizzazione della “Borsa di studio dell’Unione Europea [#OMISSIS#] da Vinci” (criterio 3.e.).

E’ pacifico, per riconoscerlo la ricorrente stessa, che la “Borsa di studio dell’Unione Europea [#OMISSIS#] da Vinci”, che la Commissione non ha considerato, è precedente e non successiva al dottorato di ricerca che la Dott.ssa OMISSIS avrebbe conseguito.

Pertanto, correttamente, detto titolo non è stato preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, visto che il criterio di riferimento aveva ad oggetto unicamente le “borse post-dottorato”. Risalendo la borsa in questione a un periodo antecedente al conseguimento del predetto titolo, coerentemente la Commissione non ha quindi attribuito alcun punteggio alla stessa.

Sulla valutazione della partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, solo se ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi previa revisione tra pari (criteri 3. a.-d.).

Nel curriculum della ricorrente non era presente alcun progetto di ricerca finanziato su base competitiva, per cui, nel pieno rispetto dei criteri previsti ai punti 3. a.-d., la Commissione coerentemente non ha attribuito alcun punteggio a dette attività. Infatti, il criterio di riferimento prevedeva non tanto e non soltanto la partecipazione a gruppi di ricerca, bensì la partecipazione a gruppi di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi.

Sulla valutazione dei premi e riconoscimenti per l’attività scientifica (criteri 3. m.-n.).

I criteri 3. m.-n. prevedevano che venisse attribuito un punteggio ai soli premi, nazionali e/o internazionali, alla carriera scientifica che risultassero erogati da società scientifiche nazionali di area equipollente. I premi allegati dalla ricorrente per il [#OMISSIS#] poster nell’ambito di un congresso nazionale (2017) e per la [#OMISSIS#] tesi di dottorato (2021) non rappresentano premi alla carriera, bensì riconoscimenti a specifici “prodotti” della ricerca; mentre il “Distinction for scolarship” del 2022 è stato correttamente valutato come un riconoscimento non erogato da società scientifica, ma da una rivista (“American Journal of Phisiology – Endocrinology and Metabolism”).

Sulla valutazione della documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (criteri 3. e 4.).

La ricorrente lamenta la mancata valutazione dei seguenti due titoli:

1) 8.1.2017-11.9.2021: Turku, Finlandia, studi di dottorato e medico negli studi eseguiti al Turku PET Centre;

2) 12.9.2021-30.9.2022: Turku, Finlandia, attività di ricerca post dottorato e medico negli studi eseguiti al Turku PET Centre.

Si tratta di censura inammissibile per genericità, in quanto la ricorrente non indica a quale specifico criterio i predetti titoli sarebbero riconducibili, peraltro tali attività sono rappresentate in maniera del tutto generica ai fini di una loro classificazione tra quelle valutabili.

2.2. Terzo motivo

Sulla valutazione della voce “Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” (lett. o del punto 3).

La ricorrente lamenta la mancata valutazione di n. 6 presentazioni orali in convegni internazionali, le quali non hanno ricevuto alcun punteggio perché non era stato indicato il ruolo di prima o ultima autrice della ricorrente.

Al riguardo il Collegio ritiene che la mancanza di tale indicazione non potesse essere colmata dalla Commissione con un’operazione ricostruttiva o deduttiva basata su altre indicazioni contenute in altre parti del curriculum o sulla prassi consolidata.

Infatti, la Commissione è chiamata ad effettuare una valutazione degli elementi che oggettivamente risultano indicati in modo chiaro ed esplicito nel curriculum.

Peraltro, come osservato dalla difesa dell’Università, l’indicazione dei nomi degli autori non soltanto delle pubblicazioni scientifiche, ma anche delle relazioni e delle presentazioni svolte ai congressi è normale nella predisposizione dei curricula scientifici, trattandosi dell’unica modalità che consente di dare la misura dell’apporto di un certo autore alla redazione del contributo scientifico; tant’è che la controinteressata ha indicato nel curriculum il proprio ruolo di prima autrice nelle presentazioni svolte ai congressi internazionali.

Né era attivabile il soccorso istruttorio da parte della Commissione, venendo altrimenti travalicato il limite dell’autoresponsabilità del candidato e violata la par condicio, come correttamente sostenuto dalle difese dell’Università e della controinteressata.

Sulla valutazione della relazione su invito al Congresso Nazionale di Obesità (criterio 3.-o.)

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto assegnare 1 punto, e non 0,8, alla relazione su invito del 2023 (“Effetto del calo ponderale sulla funzione renale”) al Congresso Nazionale di obesità della società di obesità greca, perché si trattava, a parere della ricorrente, di una relazione su invito a congresso internazionale, essendosi questo svolto ad Atene e non in Italia.

Correttamente, invece, la Commissione si è limitata a prendere atto della dimensione nazionale del congresso, espressamente qualificatosi come tale, a nulla rilevando la sede di svolgimento dell’evento, oppure la circostanza che si trattasse di un congresso nazionale di altro paese.

2.3. Quarto motivo

Viene contestata la valutazione in termini di punteggio delle pubblicazioni delle due candidate.

Il Collegio tuttavia riscontra la complessiva evidente inammissibilità delle censure prospettate con tale motivo, in sostanza volto a sostituire le valutazioni di merito della Commissione con valutazioni altrettanto opinabili effettuate dalla stessa ricorrente.

2.4. Quinto motivo

Sulla presunta incompatibilità del Commissario Prof. OMISSIS

Il motivo è infondato alla luce del [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di incompatibilità dei commissari di concorso (si veda tra le tante, T.a.r. Toscana, I sez., 12 settembre 2023, n. 837), secondo cui, tenuto conto dell’ampia diffusione dei rapporti scientifici di collaborazione e del loro naturale ruolo nel contesto accademico, l’unica ipotesi suscettibile di mettere a repentaglio il dovere di imparzialità di un membro di una commissione di un concorso universitario è la sussistenza di un vero e proprio “sodalizio professionale” tra commissario e candidato; circostanza, quest’ultima, nel caso di specie neppure dedotta dalla ricorrente e dunque da ritenersi insussistente, mentre quanto rappresentato dalla ricorrente con il motivo in esame non può ingenerare il sospetto che le valutazioni della Commissione siano state espresse in assenza dei necessari requisiti di serenità, imparzialità e terzietà, siccome influenzate dalla conoscenza personale dei candidati.

Pertanto anche tale motivo deve essere respinto.

3. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della natura e della complessità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati (ad eccezione del decreto rettorale di nomina della Commissione di concorso) nella parte in cui sono lesivi degli interessi della ricorrente, affinchè la Commissione, nella medesima composizione, proceda ad una nuova valutazione, in base ai medesimi criteri di cui al punto 2, del citato Allegato A, dell’attività didattica della ricorrente, assegnandole nuovi punteggi da comparare con quelli già assegnati alla controinteressata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato giorno 8 marzo 2024