TAR Lazio, Sez. III bis, 7 marzo 2024, n. 4650

Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici per l’abilitazione scientifica nazionale i professori entrati in quiescenza

Data Documento: 2024-03-09
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La Legge n. 240/2010 prevede che possano partecipare alle liste da cui estrarre i commissari solo “professori ordinari”, nel senso poi chiarito dall’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 95/2016; ciò significa che, al momento della candidatura, l’aspirante commissario deve possedere la qualifica di “professore ordinario” e non rientrare nella categoria dei docenti collocati in quiescenza, a meno che il collocamento in quiescenza avvenga durante il periodo di durata in carica della Commissione.

Contenuto sentenza

04650/2024 REG.PROV.COLL.

09768/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9768 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento di:

– diniego di abilitazione all’esercizio delle funzioni di Professore di II fascia nel settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo Facciale espresso per l’abilitazione scientifica nazionale 2018 – V quadrimestre nei confronti del dott. OMISSIS dalla Commissione nominata con D.D. n. 3238/2021 e integrata con D.D. n. 294/2022, diniego pubblicato sulla pagina del sito del MUR dedicata all’abilitazione scientifica nazionale (ASN) in data 25.05.2022, mai comunicato (doc. 14);

– giudizi, collegiale e individuali, riservati al dott. OMISSIS (doc. 12-13);

– verbali dei lavori della Commissione giudicatrice e, segnatamente, di: verbale n. 1 del 21 aprile 2022; verbale n. 2 del 22 aprile 2022 (docc. 10-11);

– decreto Direttore generale MUR n. 294 del 09.03.2022, di nomina del prof. OMISSIS, e per quanto occorrer possa, decreto Direttore generale MUR n. 3238 del 23.12.2021 (docc. 7-8);

comunque di:

ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti di ricorso e risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, medico chirurgo e ricercatore universitario per il SSD Med 29 Chirurgia Maxillo Facciale dal 2006, chiedeva l’annullamento del giudizio di inidoneità con il quale la Commissione, nominata con D.D. n. 3238 del 23.12.2021, poi integrato con D.D. n. 294 del 09.03.2022, per procedere ad una nuova valutazione in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 27 ottobre 2021, n. 11019, ha negato al ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 06/E3- Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale (ASN 2018-2020 – V quadrimestre).

Il ricorrente affidava il ricorso ai seguenti motivi:

1) Illegittimità in ordine alla composizione della commissione. Violazione e/o falsa applicazione de: l’art. 16, co. 3, lett. f), g), h) in particolare, l. n. 240/2010; l’art. 6, co. 8, e l’art. 7, co. 4, d.P.R. n. 95/2016. Eccesso di potere per sviamento.

2) Illegittimità in ordine alla valutazione sulla maturità del candidato e sul riconoscimento della sua posizione nel panorama della ricerca. Violazione e/o falsa applicazione di: art. 16, co. 3, lett. a), l. n. 240/2010; art. 8 d.P.R. n. 95/2016; artt. 3, 4, 5, 6, all. B e C D.M. n. 120/2016; art. 5 d.d. n. 2175/2018. Violazione della disciplina normativa di cui agli artt. 1, 3 l. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. n. 241/1990). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Sviamento. Ingiustizia manifesta.

3) Illegittimità in ordine alla valutazione delle pubblicazioni. Violazione e/o falsa applicazione di: art. 16, co. 3, lett. a), l. n. 240/2010; art. 8, co. 6, d.P.R. n. 95/2016; artt. 3, 4 e 5 D.M. n. 120/2016; art. 5 d.d. n. 2175/2018. Violazione della disciplina normativa di cui agli artt. 1, 3 l. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l.n. 241/1990). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Sviamento. Ingiustizia manifesta.

2. Si costituiva, con atto meramente formale, l’Amministrazione intimata.

3. All’esito dell’udienza pubblica tenutasi il 6 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che seguono.

4.1 Come premesso, con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 3238 del 23.12.2021 integrato con D.D. n. 294 del 09.03.2022, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, co. 3, lett. f), g), h), l. n. 240/2010 e degli artt. 6, co. 8, e 7, co. 4, d.P.R. n. 95/2016, nonché l’eccesso di potere per sviamento.

In particolare, il dott. OMISSIS assume che uno dei membri della Commissione, nello specifico il prof. OMISSIS, fosse in quiescenza al momento in cui è stato nominato membro della Commissione con D.D. n. 294 del 09.03.2022, in quanto avrebbe compiuto nel 2018 i settanta anni di età che comportano l’uscita dal ruolo ai sensi dell’art. 1, co. 17, l. n. 230/2005.

La censura è meritevole di accoglimento.

Riguardo alla nomina e alla composizione della Commissione esaminatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, si pone il problema della cd. “quiescenza” dei membri della Commissione, in quanto l’art. 6, d.P.R. n. 95/2016, al comma 3, prevede che: “Possono candidarsi all’inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane”, e, al comma 8, che: “Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione”.

Va premesso che la legge n. 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) ha istituito un nuovo sistema rispetto al precedente disciplinato dalla legge 230/2005 e dal d.lgs. n. 164/2006, che ha ridisegnato le modalità di reclutamento dei professori universitari, prevedendo in particolare il possesso di requisiti specifici relativamente ai commissari chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici.

Il nuovo sistema prevede che possano partecipare alle liste da cui estrarre i commissari solo “professori ordinari”, nel senso poi chiarito dal richiamato art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 95/2016; ciò significa che, al momento della candidatura, l’aspirante commissario deve possedere la qualifica di “professore ordinario” e non rientrare nella categoria dei docenti collocati in quiescenza, a meno che il collocamento in quiescenza avvenga durante il periodo di durata in carica della Commissione. Infine, resta fermo che ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. n. 230/2005 “Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età”.

Deriva da tale quadro normativo che, per verificare l’avvenuta entrata in quiescenza di un membro della Commissione, è necessario verificare se, nel momento in cui egli è entrato a far parte della Commissione stessa, il termine di inizio dello stato di quiescenza fosse già iniziato a decorrere.

Orbene, il prof. OMISSIS, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente e, in particolare, dal curriculum accademico del Commissario, ha compiuto settanta anni di età nel 2018 ed era quindi già entrato in quiescenza al momento in cui è stato nominato membro della Commissione con D.D. n. 294 del 09.03.2022, con la conseguenza che la Commissione esaminatrice, chiamata a rivalutare il ricorrente in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 27 ottobre 2021, n. 11019, risulta composta da un soggetto che non ne poteva far parte.

Con tale modus procedendi, sono state violate le disposizioni sopra richiamate, generando vizi che si riflettono sugli atti susseguenti e, in ultimo, sul provvedimento finale di diniego al rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale impugnato dal ricorrente.

Discende, da quanto precede, la fondatezza del primo motivo di gravame, il quale, investendo la legittimità della composizione della Commissione, determina l’annullamento di tutti i successivi atti, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una Commissione in diversa composizione.

4.2 L’accoglimento del primo motivo, stante la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica, determina, inoltre, l’assorbimento delle ulteriori censure proposte.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e, conseguentemente, deve essere annullato il giudizio formulato dalla Commissione nei confronti del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio dispone che l’amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, proceda ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.

3.In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 7 marzo 2024