TAR Marche, Sez. I, 13 marzo 2024, n. 262

La procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare

Data Documento: 2024-03-13
Autorità Emanante: TAR Marche
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 18 va inteso nel senso che, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni.

 

Contenuto sentenza

00262/2024 REG.PROV.COLL.

00264/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Urbino e Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione

– del Decreto Rettorale dell”Università degli Studi di Urbino [#OMISSIS#] Bo n. 126/2023 del 30.3.2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 31 del 21.4.2023, con il quale si dichiara di approvare gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 – Anatomia umana, bandita con D.R. n. 530/2022 del 17 ottobre 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 89 in data 14 novembre 2022, dai quali atti risulta che la Commissione giudicatrice ha giudicato come candidato maggiormente qualificato e idoneo a ricoprire il suddetto posto di professore di prima fascia, il Prof. OMISSIS;

– nonché ogni altro atto presupposto, derivato e connesso, in particolare, ove occorra, il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra (D.R. 530/22), nella parte in cui, con riferimento al posto a concorso, nella parte relativa a “Tipo di impegno didattico scientifico”, prevede: “[…] Sono richieste specifiche e documentate attività di ricerca nelle tematiche del SSD BIO/16 – Anatomia Umana – con particolare riferimento all’Anatomia Umana e alle applicazioni della Microscopia Elettronica e Confocale allo studio delle strutture biologiche. L’impegno scientifico sarà rivolto inoltre all”organizzazione, coordinamento del Centro Servizi di Microscopia, alla partecipazione e coordinamento di progetti in ambito nazionale ed europeo e al coordinamento di gruppi di ricerca pertinenti la Morfologia umana e animale” nonché all”art. 8, penultimo comma, laddove prevede: “La Commissione, previa valutazione dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto”;

– i verbali della commissione giudicatrice del 7.2.2023 e del 15.3.2023 nonché la relazione finale nella parte in cui, nel primo, si prevede che la Commissione Giudicatrice “con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuerà il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto” e, nel secondo, nella relazione finale, viene deliberato: “Al termine la Commissione, sulla base di quanto riportato al verbale n. 3, in relazione al bando e al regolamento di ateneo, ritiene all”unanimità più aderente al profilo richiesto per ricoprire il posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 05/H1 – ANATOMIA UMANA – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA, mediante chiamata ai sensi dell”art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 il Prof. OMISSIS”;

– il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con Decreto Rettorale n. 241/2018 dell”8 giugno 2018, modificato con Decreto Rettorale n. 230/2019 del 6 giugno 2019 e con Decreto Rettorale n. 151/2022 del 4 aprile 2022) laddove all”art. 7, co. 4, stabilisce: “Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto”;

– ogni provvedimento, anche non noto, presupposto, derivato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Urbino e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 15 giugno 2023, il prof. OMISSIS (all’epoca dei fatti e ancora all’attualità professore associato nel settore scientifico disciplinare BIO/16 – Anatomia umana in servizio presso l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] Bo” di Urbino) impugna gli atti e provvedimenti relativi alla procedura concorsuale indetta dall’Ateneo marchigiano ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 per la copertura di sette posti di professore di prima fascia mediante chiamata, limitatamente al posto relativo al SSD BIO/16 – Anatomia umana, nella parte in cui è stato dichiarato vincitore del concorso il controinteressato prof. OMISSIS.

2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.

2.1. Con decreto rettorale n. 530/2022 del 17 novembre 2022 veniva indetta la procedura selettiva, riservata ai candidati in possesso di determinati requisiti, fra cui il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della L. n. 240/2010 per lo specifico settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore, ovvero secondo il disposto dell’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 855/2015 e per le funzioni oggetto della selezione. In particolare, per quanto concerne il posto messo a concorso nel SSD BIO/16 – Anatomia umana il bando prevedeva la seguente tipologia di impegno didattico e scientifico: “il professore terrà corsi nell’ambito della didattica dell’Anatomia Umana (SSD BIO/16) per le esigenze didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle scuole afferenti al DISB. Sono richieste specifiche e documentate attività di ricerca nelle tematiche del SSD BIO/16 – Anatomia Umana – con particolare riferimento all’Anatomia Umana e alle applicazioni della Microscopia Elettronica e Confocale allo studio delle strutture biologiche. L’impegno scientifico sarà rivolto inoltre all’organizzazione, coordinamento del Centro Servizi di Microscopia, alla partecipazione e coordinamento di progetti in ambito nazionale ed europeo e al coordinamento di gruppi di ricerca pertinenti la Morfologia umana e animale”.

2.2. Alla predetta procedura selettiva prendevano parte solo l’odierno ricorrente e il prof. OMISSIS.

In data 21 dicembre 2022 veniva nominata la commissione giudicatrice, composta dai seguenti professori: [#OMISSIS#] Falconi (ordinario presso il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale nel SSD BIO/16 presso l’Università degli Studi di Bologna), [#OMISSIS#] Zecchi (ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nel SSD BIO/16 presso l’Università degli Studi Firenze) e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento nel SSD BIO/16 presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara). La commissione, con verbale del 7 febbraio 2023, determinava i criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell’attività didattica svolta dai candidati, prevedendo quanto segue:

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica dei candidati, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2011 (come previsto dall’art.7 – comma 2 – del regolamento d’Ateneo), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

e) partecipazioni a comitati editoriali di riviste ad ampia diffusione internazionale.

La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della procedura selettiva:

numero totale delle citazioni;

numero medio di citazioni per pubblicazione;

“impact factor” totale;

“impact factor” medio per pubblicazione;

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) […]

La Commissione, inoltre, ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, terrà conto dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell’esito della valutazione da parte degli studenti, della partecipazione alle commissioni agli esami di profitto, della quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli commissari.

Successivamente, dopo l’espressione di un giudizio collegiale per ogni singolo candidato da parte dell’intera commissione attraverso la comparazione dei giudizi individuali, la stessa procederà alla valutazione comparativa dei candidati, al termine della quale, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuerà il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto”.

2.3. All’esito di riunioni tenutesi il giorno 23 febbraio e 15 marzo 2023 e con relazione conclusiva adottata in tale ultima data, la commissione esprimeva una valutazione positiva di entrambi i candidati, ma riteneva “più aderente” al profilo richiesto per ricoprire il posto di professore di prima fascia nella posizione oggetto della selezione in parola il prof. OMISSIS, all’epoca professore associato nel medesimo SSD BIO/16 – Anatomia Umana presso l’Università “[#OMISSIS#] Bo”.

Con decreto rettorale n. 126/2023 del 30 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, il 21 aprile 2023, odiernamente impugnato, venivano confermati gli esiti della procedura selettiva, con l’individuazione del candidato vincitore nella persona del prof. OMISSIS.

3. Ritenendo illegittimo il complessivo operato della commissione giudicatrice e dell’Università “[#OMISSIS#] Bo”, il prof. OMISSIS ha dunque impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, articolando i seguenti due motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 e dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 7, comma 1, del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo” n. 241/2018, come modificato dal D.R. n. 230/2019 e dal D.R. n. 151/2022, contenente il “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia”. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, segnatamente il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, e del verbale della commissione giudicatrice del 15 marzo 2023, e di tutti gli atti presupposti e connessi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce quanto segue.

L’individuazione del candidato del vincitore della presente selezione sarebbe dovuta avvenire basandosi esclusivamente su pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica dei candidati e non dando rilievo determinante alle funzioni didattico-scientifiche proprie del posto per il quale è stato bandito il concorso, dal che discende che il candidato più meritevole era il prof. OMISSIS.

E questo non già in base all’opinione di esso ricorrente, bensì in virtù del fatto che, stando alla formulazione letterale dei giudizi collegiali espressi dalla commissione su ciascun candidato, la valutazione complessiva relativa a pubblicazioni, curriculum e attività scientifiche è stata nettamente a favore del prof. OMISSIS. Tale superiorità si è registrata anche con riguardo all’indice Hirsch (criterio quantificante la prolificità e l’impatto scientifico di un autore), visto che il ricorrente ha conseguito un punteggio di 28, mentre il prof. OMISSIS ha conseguito 26 punti.

Nel verbale della seduta del 15 marzo la commissione giudicatrice così deliberava: “La commissione dopo aver analizzato i curricula dei candidati esprime all’unanimità una valutazione positiva risultando entrambi maturi, sia dal punto di vista scientifico che per le esperienze didattiche maturate, per espletare le attività correlate alla prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare BI0/16- ANATOMIA UMANA.

La commissione prende atto delle specifiche caratteristiche richieste dal bando che alla pagina 8 del Decreto Rettorale 530/2022 intitolato (…) riporta “Tipologia di impegno didattico e scientifico: il professore terrà corsi nell’ambito della didattica dell’Anatomia Umana (SSD B10/16) per le esigenze didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Scuole afferenti al DISB. Sono richieste specifiche e documentate attività di ricerca nelle tematiche del SSD B10/16 – Anatomia Umana – con particolare riferimento all’Anatomia Umana e alle applicazioni della Microscopia Elettronica e Confocale allo studio delle strutture biologiche. L’impegno scientifico sarà rivolto inoltre all’organizzazione, coordinamento del Centro Servizi di Microscopia, alla partecipazione e coordinamento di progetti in ambito nazionale ed europeo e al coordinamento di gruppi di ricerca pertinenti la Morfologia umana e animale”.

Successivamente prende atto che il REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA (…) in vigore dal 6 aprile 2022, all’articolo 7 comma 4 cita: “Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto”.

Sulla base di quanto riportato qui sopra ritiene all’unanimità più aderente al profilo richiesto per ricoprire il posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 05/Hl – ANATOMIA UMANA – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 il Prof. OMISSIS”.

Al fine di far comprendere meglio le presenti censure è utile riportare i giudizi espressi dai singoli commissari e il giudizio collegiale dell’organismo giudicatore.

Prof. OMISSIS:

laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 presso l’Università degli Studi di Bologna espleta il servizio militare come ufficiale medico tra il 1992 e il 1993. Nel 1995 diviene Ricercatore Universitario a Tempo Indeterminato Presso l’Università di Bologna dove acquisisce il Diploma di Specializzazione in Tecnologie Biomediche nel 1997 per poi nel 2001 assumere l’incarico di Professore associato SSD BIO/16 ANATOMIA UMANA presso l’Università di Urbino.

Durante il periodo formativo ha frequentato i laboratori dell’Istituto di Anatomia Umana di Bologna, l’Istituto di Citomorfologia Normale e Patologica del C.N.R. c/o Istituto Codivilla-Putti di e il Biochemisch Laboratorium dell’università di Utrecht, Olanda. In possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, Professore di I Fascia, 05/H1, SSD B1O/16: in scadenza il 12/04/2031.

Attività di ricerca: è stato il proponente e responsabile scientifico di programmi in convenzione tra la U.C. “Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore” e l’Istituto Superiore di Sanità, per il Progetto: “Sostituzioni Funzionali, organi artificiali e trapianti di organo”. Nel 2002 è stato Titolare di un Cofinanziamento MIUR, biennale, come Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università di Urbino, per il programma Nazionale “Analisi immunocitochimica ed ultrastrutturale delle interazioni tra dentina umana e materiali compositi: studio combinato TEM/FEISEM” Dal 2015 partecipa al Collegio di Referees del gruppo editoriale Spandidos Publications e dal 2018 è Componente dell’Editoria I Board della rivista Experimental and Therapeutic Medicine. Dal 2020 è Topic Editor dell’lnternational Journal of Molecular Science e dal 2022 è Editore della Collana “Morphological Approaches in Biomolecular Sciences”, parte della stessa rivista. È membro di diverse società scientifiche (5) in ambito anatomico/morfologico. Attività editoriale a carattere didattico-formativo. Nell’ambito dell’editoria a carattere didattico-formativo è curatore di diversi volumi (5) e ideatore-responsabile dello sviluppo di un sito open source ad argomento morfologico.

Utilizzando la banca dati Scopus ad oggi risulta essere coautore di 81 pubblicazioni scientifiche di cui 6 review che sono citate 1887 volte generando un Hirsch index = 26.

Nell’ambito delle attività istituzionale ha ricoperto moltissimi (15) incarichi negli organi accademici.

Per quanto riguarda l’attività didattica è stato titolare di diversi insegnamenti B1O/16 in maniera continuativa dal 1999 prima presso l’Università di Bologna e dalla presa di servizio come Professore Associato all’università di Urbino. Ha svolto attività didattica nei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università di Urbino facendo parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Meccanismi di Regolazione Cellulare: aspetti Morfofunzionali ed Evolutivi”. Nell’A.A. 2018/19 ha assunto l’incarico di docenza per l’Anatomia Umana e Istologia presso l’Università “Alma Mater Europaea” di Maribor (SLO). È stato relatore 29 tesi di laurea specialistica, 5 tesi di dottorato di ricerca 4 di master”.

Giudizio della prof.ssa OMISSIS:

Il candidato prof. OMISSIS ha svolto negli anni una intensa attività didattica nel settore oggetto della presente valutazione ed ha ricoperto numerosi ruoli di tipo accademico-istituzionale, inclusa la delega del Rettore presso il laboratorio di microscopia elettronica. Diploma di specializzazione in tecnologie biomediche, dal 2001 è professore associato presso l’Università di Urbino ed è in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore ordinario BIO/16 dal 2021. Fa parte del comitato editoriale di due riviste internazionali di ambito morfologico. Dal 2018 è delegato Italiano per la Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI) presso l’European Federation for Experimental Morphology (EFEM). È stato titolare di un finanziamento MIUR-COFIN e di finanziamenti ex 60%. È membro di numerose società scientifiche in ambito morfologico. La sua produzione scientifica, incentrata su tematiche e tecnologie proprie dell’indagine morfologica è pubblicata su riviste internazionali con discreto impatto e diffusione. In 11 di esse il suo ruolo appare rilevante”.

Giudizio della prof.ssa OMISSIS:

Il Prof. OMISSIS ha una produzione scientifica che si colloca su riviste di buon livello, Nelle pubblicazioni del candidato si evince l’ambito di interesse rivolto prevalentemente a tematiche di ambito morfologico mediante l’utilizzo di metodiche microscopiche e ultramicroscopiche.

Ha svolto un’intensa attività didattica. Ha dimostrato una buona capacità organizzativa e disponibilità ad assumere impegni istituzionali. Complessivamente, il candidato appare in possesso dei requisiti scientifici e didattici e della piena maturità che si richiedono per ricoprire un posto di Professore di prima fascia nel SSD BIO/16 ANATOMIA UMANA”.

Giudizio del prof. OMISSIS:

Il Prof. OMISSIS ha dimostrato una buona capacità progettuale e di attrarre fondi per le attività di ricerca. La sua produzione scientifica si colloca, nel panorama internazionale, su riviste di buon livello, con un discreto risultato in citazioni. Le pubblicazioni selezionate dimostrano un discreto posizionamento del candidato, un discreto livello editoriale (Q) un buon risultato in citazioni. La produzione scientifica mette in evidenza l’interesse del candidato verso gli studi morfologici e ultrastrutturali mediante l’applicazione di metodiche microscopiche e ultramicroscopiche. Ha partecipato a diversi comitati editoriali di riviste a diffusione internazionale. Il candidato ha profuso un ottimo impegno nelle attività didattiche frontali, in Italia e all’estero, e anche nell’ambito editoriale collegato. Ha assunto molteplici incarichi accademici dimostrando una ottima capacità organizzativa e una dedizione all’istituzione. Complessivamente, alla luce dei criteri definiti dalla Commissione, il candidato appare in possesso dei requisiti scientifici e didattici e della piena maturità che si richiedono per ricoprire un posto di Professore di prima fascia nel SSD BIO/16 ANATOMIA UMANA”.

Giudizio collegiale della commissione:

Il Prof. OMISSIS ha svolto negli anni una intensa attività didattica nel settore oggetto della presente valutazione ed ha ricoperto numerosi ruoli di tipo accademico-istituzionale, inclusa la delega del Rettore presso il laboratorio di microscopia elettronica. È membro di numerose società scientifiche in ambito morfologico. La sua produzione scientifica si colloca, nel panorama internazionale, su riviste di discreto livello, con un discreto risultato in citazioni e una discreta capacità di attrarre fondi di finanziamento. La produzione scientifica mette in evidenza l’interesse del candidato verso gli studi morfologici e ultrastrutturali mediante l’applicazione di metodiche microscopiche e ultramicroscopiche. In 11 delle pubblicazioni presentate il suo ruolo appare rilevante”.

Prof. OMISSIS:

laureato in Scienze Biologiche nel 1989 e in Farmacia nel 1994 presso l’Università degli Studi di Urbino consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Morfologiche Umane all’Università di Bologna nel 1999. Presso l’Università di Urbino ha ricoperto il ruolo di Ricercatore Universitario a tempo Indeterminato dal 1998 per poi nel 2001 assumere l’incarico di Professore associato SSD BIO/16 ANATOMIA UMANA. Durante il periodo formativo ha frequentato i laboratori di Immunologia e di Citofluorimetria a flusso dell’Istituto di Anatomia Umana, Università di Bologna, l’Istituto di Citomorfologia Normale e Patologica del C.N.R. c/o Istituto Codivilla-Putti di Bologna e per tre anni la Jefferson University di Filadelfia nell’ambito del PhD. In possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, Professore di I Fascia, 05/H1, SSD BIO/16: in scadenza il 29/01/2024.

Attività di ricerca: ha partecipato (1) e coordinato unità di ricerca di progetti MIUR-COFIN (3) e INFN (2) Finanziati, ha collaborato con l’ASUR Marche durante l’emergenza COVID-19. Ha partecipato a due comitati editoriali come Guest editor per la rivista Cells. Ha partecipato in qualità relatore (7), moderatore (6) a congressi di interesse nazionale organizzandone diversi in quanto membro del consiglio direttivo del GIC (Gruppo Italiano di Citometria) dal 2007 al 2013 e successivamente 2016 al 2021 Ha partecipato in qualità relatore (12), moderatore (2) a congressi internazionali partecipando all’organizzazione del congresso ISAC (lnternational Society for Advancement of Cytometry, USA) 2011 a Baltimore, USA. Utilizzando la banca dati Scopus ad oggi risulta essere coautore di 81 pubblicazioni scientifiche di cui 8 review che sono citate 2986 volte generando un Hirsch index = 28. Nell’ambito delle attività istituzionale è stato responsabile del test di verifica della preparazione iniziale (VPI) dal 2009-11, coordinatore di dottorato di ricerca 2012-13 ed è dal 2013 coordinatore del programma Erasmus per la Scuola di Scienze Biologiche e dal 2016 Responsabile del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di laurea triennale in Scienze biologiche. Per quanto riguarda l’attività didattica è stato titolare di diversi insegnamenti BIO/16 in maniera continuativa dal 1999 sia come attività frontale che laboratori. Ha svolto una notevole attività didattica integrativa partecipando su invito a corsi teorici pratici ad interesse nazionale (30) ed internazionali (7) e coordinando diversi corsi (8) teorico-pratici di formazione e aggiornamento della Scuola Nazionale di Citometria. È stato relatore di 24 tesi di laurea triennale, 18 tesi di laurea specialistica e 12 tesi di dottorato di ricerca”.

Giudizio della prof.ssa OMISSIS:

Il candidato prof OMISSIS ha svolto intensa attività didattica e didattica integrativa nel settore BIO/16 ed ha ricoperto ruoli in ambito organizzativo presso l’Università di Urbino. Dottore di ricerca in Scienze morfologiche umane, dal 2001 è professore associato presso l’Università di Urbino ed è in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore ordinario BIO/16 dal 2014. È stato coordinatore di un corso di dottorato. Ha svolto per tre anni attività di ricerca all’estero. Ha partecipato e coordinato numerosi gruppi di ricerca a livello nazionale che sono stati oggetto di finanziamento. È risultato vincitore di due premi scientifici nazionali, fa parte del comitato editoriale due riviste internazionali ad ampia diffusione ed ha partecipato come relatore e organizzatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali.

La sua produzione scientifica, incentrata su tematiche biomolecolari e di biologia cellulare è pubblicata su riviste internazionali con alto impatto e diffusione. Nelle 20 pubblicazioni presentate il suo ruolo appare sempre in posizione preminente”.

Giudizio della prof.ssa OMISSIS:

L’attività svolta dal Prof. OMISSIS dimostra una produzione scientifica che si colloca su riviste di buon livello nel panorama internazionale. L’attività di ricerca è rivolta allo studio del ciclo cellulare e alla caratterizzazione delle cellule emopoietiche utilizzando prevalentemente metodiche Citofluorimetriche. Ha partecipato a un buon numero di congressi nazionali e internazionali comunicando le sue ricerche.

Il candidato ha svolto una continua attività didattica partecipando anche come docente a numerosi corsi di perfezionamento. Complessivamente, il candidato è in possesso della piena maturità e dei requisiti scientifici e didattici che si richiedono per ricoprire un posto di Professore di prima fascia nel SSD BIO/16 ANATOMIA UMANA”.

Giudizio del prof. OMISSIS:

Il Prof. OMISSIS ha dimostrato una ottima capacità progettuale e di attrarre fondi per le attività di ricerca. La sua produzione scientifica si colloca, nel panorama internazionale, su riviste di buon livello con un buon risultato in termini di citazioni. Le pubblicazioni selezionate dimostrano un buon posizionamento del candidato, un buon livello editoriale (Q) e un buon risultato in termini di citazioni. La produzione scientifica mette in evidenza l’interesse del candidato per lo studio del ciclo cellulare e della caratterizzazione fenotipo-funzionale delle cellule emopoietiche con particolare attenzione alle popolazioni facenti parte del sistema immunitario con un prevalente uso di metodiche Citofluorimetriche dove risulta essere esperto. Ha partecipato a un buon numero di congressi nazionali e internazionali comunicando le sue ricerche ed ha partecipato all’organizzazione di diversi congressi. Ha partecipato come guest editor a due numeri della rivista “Cells”. Il candidato ha profuso un ottimo impegno nelle attività didattiche frontali accademiche e anche nell’ambito della didattica integrativa partecipando come docente a diversi corsi di perfezionamento. Complessivamente, alla luce dei criteri definiti dalla Commissione, il candidato appare in possesso dei requisiti scientifici e didattici e della piena maturità che si richiedono per ricoprire un posto di Professore di prima fascia nel SSD BI0/16 ANATOMIA UMANA”.

Giudizio collegiale della commissione:

Il Prof. OMISSIS ha svolto intensa attività didattica e didattica integrativa nel settore BI0/16 ed ha ricoperto ruoli in ambito organizzativo presso l’Università di Urbino. Ha dimostrato una ottima capacità progettuale e capacità di attrarre fondi per le attività di ricerca. Ha partecipato come relatore e organizzatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali. La sua produzione scientifica si colloca, nel panorama internazionale, su riviste di buon livello con un buon risultato in termini di citazioni. La produzione scientifica riguarda prevalentemente lo studio del ciclo cellulare e della caratterizzazione fenotipo-funzionale delle cellule emopoietiche con particolare attenzione alle popolazioni facenti parte del sistema immunitario con una notevole esperienza nell’uso di metodiche citofluorimetriche. Nelle 20 pubblicazioni presentate il suo ruolo appare sempre in posizione preminente”.

È fin troppo evidente, dunque, che il giudizio collegiale della commissione è stato nettamente più favorevole per il ricorrente, ritenuto in possesso di un’ottima capacità progettuale e di attrazione di fondi, nonché di avere pubblicato su riviste di buon livello editoriale e di avere ottenuto un buon risultato in termini di citazioni. Viene inoltre affermato che lo stesso ha profuso un ottimo impegno nelle attività didattiche frontali accademiche e anche nell’ambito della didattica integrativa.

A fronte di un tale giudizio nettamente positivo espresso in favore del ricorrente (anche con riguardo all’indice Hirsch, superiore di due punti a quello del controinteressato), il prof. OMISSIS è stato giudicato collegialmente con aggettivi che non oltrepassano il livello del “discreto”.

Pertanto, come del resto è stato ammesso dalla stessa commissione, il giudizio di “maggiore aderenza” del prof. OMISSIS è fondato unicamente sulle funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, segnatamente – deve ritenersi – quelle afferenti alle applicazioni della microscopia elettronica e confocale allo studio delle strutture biologiche e all’organizzazione e coordinamento del Centro Servizi di Microscopia, e in questo senso tanto la commissione quanto il rettore hanno ritenuto che l’esperienza accademica e scientifica del prof. OMISSIS fosse più in linea con tali funzioni.

Ma se così è, ne consegue che in parte qua l’operato della commissione e dell’Ateneo si pone in manifesta violazione degli artt. 15 e 18 della L. n. 240/2010, norme in base alle quali la valutazione del candidato più idoneo deve essere effettuata unicamente sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.

Dalle medesime disposizioni si evince altresì il principio secondo cui l’oggetto del concorso per la chiamata dei professori universitari deve essere costituito esclusivamente dal generico settore concorsuale per cui viene bandita la selezione, eventualmente delimitato solo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (come, nel caso di specie, anatomia umana e istologia), mentre non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione l’eventuale maggiore qualificazione di un candidato relativa alle funzioni didattico-scientifiche per le quali il posto è bandito, soprattutto se, come nella specie, si tratti di settore specifico non riguardante l’ambito didattico-scientifico concorsuale (nel caso, microscopia elettronica e confocale rispetto all’ambito più generale dell’Anatomia umana).

In questo senso, dunque, sarebbe nullo, ove fosse da interpretare nel senso ritenuto dalla commissione e dal rettore, l’art. 7, comma 4, del Regolamento d’ateneo per la chiamata dei professori, laddove esso, introducendo surrettiziamente un ulteriore criterio valutativo di fatto preponderante, prevede che la commissione valutatrice selezioni il candidato “maggiormente qualificato”. Non si può infatti scegliere un candidato che ha ottenuto una valutazione deteriore, solo in ragione della maggior aderenza alla tipologia di impegno didattico e scientifico indicata dal bando. Quest’ultima indicazione, infatti, ha la sola ed esclusiva finalità di informare dettagliatamente i potenziali candidati in merito al contenuto delle funzioni da svolgere nell’incarico messo a concorso, e non può assurgere a criterio valutativo (il che è stato chiarito a più riprese dal Consiglio di Stato e da vari T.A.R.).

D’altra parte, laddove non si aderisse a tale ricostruzione della normativa di riferimento (per come la stessa è stata applicata dal giudice amministrativo) si perverrebbe al risultato paradossale per cui un candidato giudicato “eccellente” o “ottimo” potrebbe soccombere anche di fronte ad un candidato giudicato meramente “sufficiente” solo in ragione della maggior aderenza dell’attività didattica e scientifica di quest’ultimo alla tipologia di impegno didattico e scientifico indicati dal bando. E viene anche da chiedersi come sia possibile che un candidato che ha ottenuto un giudizio più favorevole sulla base dei criteri valutativi previsti dalla L. n. 240/2010 non sia in grado di svolgere tutte le funzioni ricomprese nel SSD per il quale è stato bandito il concorso.

Né può ritenersi che sia automaticamente da preferire il candidato che ricopra già le funzioni proprie del posto messo a selezione (ma che in sede valutativa abbia conseguito giudizi deteriori), e questo sia perché in tal caso non avrebbe senso indire una selezione, sia perché deve presumersi che il candidato valutato più favorevolmente dalla commissione sia anche quello meglio in grado di svolgere le funzioni indicate (a titolo meramente informativo, va ribadito) dal bando;

b) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione della Pubblica Amministrazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti impugnati (ossia del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva e del verbale della commissione giudicatrice del 15 marzo 2023 con le relazioni ivi contenute).

Con il secondo motivo il prof. OMISSIS deduce che:

– nella specie sono stati violati anche i principi desumibili dall’art. 97 Cost., nonché quelli di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990;

– per un verso, infatti, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per contraddittorietà e genericità della motivazione, essendo stato ritenuto più idoneo a ricoprire il posto messo a concorso il candidato che ha ottenuto una valutazione deteriore;

– per altro verso, da alcuni documenti a cui ha avuto accesso esso ricorrente ha tratto la fondata convinzione che l’Università fosse già orientata ex ante ad individuare il controinteressato quale vincitore della selezione. In particolare rileva a questo riguardo la corrispondenza fra il prof. OMISSIS e il prof. OMISSIS (doc. allegato n. 10 al ricorso).

Alla luce di tali censure il prof. OMISSIS conclude nel senso di essere risultato il candidato più meritevole, per cui chiede al T.A.R., oltre all’annullamento degli atti impugnati, anche la declaratoria del diritto di esso ricorrente ad essere individuato quale vincitore del concorso.

4. Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo”, con atti rispettivamente del 30 giugno e del 14 luglio 2023. L’Università degli Studi di Urbino, in particolare, articolava in sede di memorie difensive l’eccezione preliminare di tardività nell’impugnazione del bando e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, mentre nel merito rilevava la logicità e non contraddittorietà della valutazione espressa dalla commissione e del susseguente provvedimento di chiamata del prof. OMISSIS, attesa la sovrapponibilità dei giudizi resi sui due candidati quanto a pubblicazioni scientifiche, curriculume attività didattica, da cui discende la legittima preferenza dimostrata per il candidato con esperienza professionale più affine alla tipologia di impegno scientifico e didattico richiesti dal bando.

Alla camera di consiglio del 19 luglio 2023, in cui è stata delibata la domanda cautelare, il Tribunale fissava per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 febbraio 2024, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’adozione di specifiche misure cautelari visto che il controinteressato prof. OMISSIS, come risultava dai documenti depositati in giudizio dalla difesa erariale, aveva preso servizio dal 1° giugno 2023 ed era dunque da privilegiare la continuità didattica.

La causa è passata in decisione all’udienza del 7 febbraio 2024.

DIRITTO

5. Il ricorso è fondato e va dunque accolto, il che impone al Tribunale di esaminare l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla difesa dell’Ateneo resistente.

L’eccezione è infondata, atteso che:

– per un verso, come meglio si dirà infra, la clausola del regolamento di ateneo che disciplina le procedure per la chiamata dei professori non è suscettibile di un’interpretazione univoca (per cui la sua eventuale portata lesiva non era agevolmente percepibile dal ricorrente prima dell’applicazione concreta che ne è stata fatta nel caso di specie);

– per altro verso, si tratta in ogni caso di clausola non escludente, nei sensi chiariti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle note decisioni n. 1 del 2003, n. 4 del 2011 e n. 4 del 2018 (tanto è vero che il prof. OMISSIS ha potuto partecipare senza alcun problema alla presente selezione).

6. Passando dunque a trattare del merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

6.1. L’Università resistente replica alle censure del prof. OMISSIS evidenziando che, a fronte di una situazione di sostanziale pari merito fra i due candidati, non è né illogico né tantomeno illegittimo per contraddittorietà il fatto che la commissione si sia determinata ad individuare il vincitore della selezione valorizzando la specificità delle funzioni richieste per il posto da coprire, il che ha premiato il prof. OMISSIS, ritenuto maggiormente aderente al profilo richiesto.

Il Collegio non condivide tali argomenti difensivi, sia alla luce dei principi generali che informano la materia, sia in ragione di alcune circostanze di fatto che connotano la vicenda amministrativa da cui origina il presente giudizio.

6.2. Quanto al primo aspetto, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di occuparsi di concorsi universitari analoghi a quello per cui è giudizio, esaminando in particolare quale sia la funzione della preventiva specificazione nel bando del settore universitario di riferimento (art. 18 della L. n. 240/2010) e se essa possa avere rilevanza ai fini dell’individuazione del candidato vittorioso. In questo senso, si è recentemente rilevato che “…l’art. 18 va inteso nel senso che, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni” (così, Cons. Stato, n. 3636/2022; in terminis, Cons. Stato, n. 5050/2018; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 86/2022; T.A.R. Veneto, n. 1118/2019, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6524/2020).

Ne consegue che, ai fini di un adeguato contemperamento tra l’autonomia che spetta alle istituzioni universitarie e la necessità di garantire l’imparziale svolgimento delle procedure di chiamata dei professori, la specificazione del settore universitario non può trasmodare nell’individuazione di specifiche funzioni, se non a mero titolo informativo. Non può dunque essere accolto l’argomento difensivo dell’Ateneo urbinate circa la legittima utilizzazione, ai fini dell’individuazione del vincitore della selezione, della specificazione delle funzioni inerenti il posto da coprire, perché in tal modo viene violato il principio di imparzialità che deve disciplinare le procedure de quibus.

Sempre sul punto, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato che “…Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, dovendo l’oggetto della procedura concorsuale trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale, se ne desume che la commissione giudicatrice è tenuta a valutare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione, non potendo invece la stessa elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sotto-ambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi. Non è cioè possibile l’adozione da parte della Commissione di requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum dei candidati al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando (Sezione sesta, sentenza 14 gennaio 2021, n. 454). […] In altre parole, l’indirizzo giurisprudenziale è volto a scongiurare il rischio che la singola Università possa arrivare al punto di tarare il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionale di un certo candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti” (Cons. Stato, n. 3319/2021).

Esistono, è vero, anche pronunce di segno contrario, in cui si è ritenuta legittima la scelta di un candidato ritenuto più confacente alle esigenze dell’ateneo sulla base della descrizione dell’impegno didattico specifico richiesto ai candidati (in questo senso si è espresso, ad esempio, il T.A.R. Toscana con la sentenza n. 680/2022, in cui si afferma che la scelta del destinatario della chiamata “…non deve necessariamente ricadere sul candidato che, alla stregua delle sole valutazioni effettuate dalla commissione possa apparire più qualificato, ben potendo il Dipartimento, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, non chiamare alcuno dei candidati, oppure rivolgere la propria preferenza su un altro soggetto all’interno della rosa di idonei, il cui profilo scientifico risulti più coerente con le indicazioni contenute nel bando e con l’impegno didattico che dovrà essere ricoperto”. Va peraltro osservato che in quel caso il Tribunale toscano ha comunque annullato il provvedimento di scelta del vincitore della selezione ritenendo che non fosse legittima l’elevazione, peraltro ex post, a criterio preferenziale una singola attività svolta dal candidato individuato quel vincitore).

Il Collegio, tuttavia, ritiene di doversi adeguare all’orientamento più rigoroso del Consiglio di Stato, visto che ad accogliere tesi più permissive si correrebbe sia il rischio di rimettere la scelta dei professori da chiamare negli atenei al mero arbitrio delle commissioni e dei dipartimenti che formulano le proposte per i posti da mettere a concorso (si assisterebbe, cioè, al fenomeno dei c.d. bandi fotografia), sia il pericolo di un sovvertimento di ogni criterio di merito (visto che un candidato che abbia ricevuto giudizi più lusinghieri rispetto agli altri potrebbe essere “scavalcato” solo perché uno di questi concorrenti ha già svolto le funzioni indicate nel bando).

6.3. Ciò detto in linea generale, con specifico riguardo al caso di specie rileva poi il fatto che, anche a voler seguire l’orientamento più favorevole all’Università resistente, né il bando della presente selezione né il Regolamento d’ateneo sulle procedure di chiamata dei professori contengono specifiche disposizioni in base alle quali l’aderenza all’impegno didattico richiesto costituisce criterio di valutazione “aggiuntivo” dei candidati.

Questa notazione introduce il Collegio al discorso che si faceva nell’incipit della parte in diritto della presente decisione in merito alla portata dell’art. 7, comma 4, del Regolamento d’ateneo, a premessa del quale va puntualizzato che dalle presenti considerazioni discendono conseguenze sia per quanto concerne la corretta lettura del bando sia per quanto attiene alle modalità di esecuzione della presente sentenza.

6.4. L’art. 7, comma 4, del Regolamento di ateneo si limita a prevedere che “Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto”, senza tuttavia nulla prevedere o sottintendere circa l’aderenza del profilo all’oggetto del bando quale criterio di valutazione e/o preferenza, ma limitandosi ad utilizzare il generico sintagma “maggiormente qualificato”.

Poiché simili espressioni sono contenute in molti regolamenti adottati dai singoli atenei per regolamentare le procedure selettive per la chiamata dei professori, anche su questo profilo esistono varie pronunce dei giudici amministrativi, nelle quali si è chiarito che “…la disposizione è chiara nell’individuare il candidato da proporre in quello “maggiormente qualificato”…”, il che non può che significare il candidato che abbia ottenuto, per i titoli, il curriculum e le pubblicazioni, le valutazioni migliori; infatti, proseguono le stesse pronunce “…La previsione che include nella valutazione demandata al Dipartimento anche le specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicato nel bando, non può consentire, …, una assoluta prevalenza di tale aspetto rispetto alla precedente valutazione effettuata dalla Commissione in base ad oggettivi e predeterminati criteri relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica svolta dal candidato. Invero, pur potendo proporre la chiamata “anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando”, risulta non conforme ai principi che ispirano qualunque procedura selettiva il completo sovvertimento della valutazione – neppure contestata – formulata dalla Commissione, in considerazione dell’impegno scientifico indicato nel bando, in base al quale, secondo il Dipartimento, la candidata … in termini comparativi risulterebbe meno aderente rispetto ai candidati professori […] Stante la natura concorsuale della procedura di chiamata, questa debba prevedere specifici e chiari elementi di valutazione – in omaggio ai principi di trasparenza e par condicio – che devono essere preventivamente ed esplicitamente individuati dal Bando come specifici elementi di valutazione” (così Cons. Stato, citata sentenza n. 6524/2020).

6.5. Nella specie, dunque, il sintagma “maggiormente qualificato”, contenuto nel Regolamento d’ateneo, deve essere inteso nel senso di rinviare alla [#OMISSIS#] valutazione ottenuta per pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica e non viceversa alla mera aderenza del profilo professionale all’oggetto concorsuale.

Così interpretato, dunque, neanche il prefato Regolamento contiene alcuna menzione al criterio preferenziale e/o valutativo paventato dall’amministrazione resistente e, in questo senso, non è nemmeno lesivo degli interessi del ricorrente.

Analogo discorso va fatto per il bando di selezione, ed in particolare per l’art. 8, ultimo periodo, il quale ripete in sostanza la norma regolamentare.

6.6. Il problema è dunque emerso in sede applicativa, perché tanto la commissione in sede di deliberazione finale, quanto il rettore in sede di approvazione degli atti del procedimento, hanno ritenuto possibile prevedere quale scriminante la maggiore aderenza del prof. OMISSIS rispetto alle funzioni proprie del posto messo a concorso, il che configura un duplice vizio di legittimità, ossia:

– in primo luogo, la violazione degli auto-limiti che la stessa commissione si era data nel momento in cui aveva elaborato i criteri di valutazione dei candidati;

– in secondo luogo, l’erroneità dei presupposti. Infatti, la conditio sine qua non per poter applicare questo criterio integrativo era una posizione di sostanziale ex aequo fra i due candidati. Tuttavia, come emerge dai giudizi collegiali resi dalla commissione (riportati per esteso alle pagg. 12 e 15 del ricorso), il ricorrente ha ottenuto giudizi mediamente superiori rispetto al controinteressato sia per quanto concerne la produzione scientifica (rispettivamente, “buono” e “discreto”), sia per quanto concerne la capacità di attrarre fondi per la ricerca (rispettivamente, “ottimo” e “discreto”), sia per quanto concerne il ruolo preminente nelle pubblicazioni collettive (rispettivamente, venti e undici).

Il Tribunale ritiene però che l’operato della commissione sia stato in qualche modo condizionato dal dettaglio delle funzioni proprie del posto messo a concorso, in particolare laddove veniva indicato il compito di coordinamento del Centro Servizi di Microscopia (incarico, come detto, che il prof. OMISSIS già svolge, come risulta dal curriculum versato in atti). Questo, a sua volta, potrebbe essere il frutto dell’enfatizzazione delle esigenze del Centro Servizi di Microscopia che risulta anche dalla motivazione della deliberazione del Senato Accademico n. 146/2022 (depositata in giudizio dall’Università resistente).

7. Per tutte le suesposte ragioni, i provvedimenti impugnati vanno annullati.

Come si è già anticipato nell’ordinanza cautelare n. 170/2023, il Tribunale non ritiene però di poter automaticamente dichiarare il ricorrente vincitore della selezione, visto che la complessiva valutazione della commissione è stata influenzata dalla eccessiva rilevanza delle funzioni proprie del posto messo a concorso e che è dunque necessario che una commissione in diversa composizione proceda alla rivalutazione dei candidati attenendosi ai principi di diritto esposti nei paragrafi precedenti.

Al riguardo il Collegio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, let. e), c.p.a., stabilisce che il relativo procedimento sia avviato dall’Ateneo resistente entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza e sia concluso nei successivi trenta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei riguardi dell’Università di Urbino e sono liquidate in dispositivo. Le spese vanno invece compensate nei riguardi delle altre parti evocate in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

– condanna l’Università degli Studi di Urbino al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei riguardi delle altre parti evocate in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 13 marzo 2024