TAR Lazio, Sez. III bis, 6 marzo 2024, n. 4583

Deve essere oggetto di valutazione il contributo individuale delle pubblicazioni

Data Documento: 2024-03-06
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 4 D.M. n. 120/2016 richiede che sia oggetto di valutazione il contributo individuale delle pubblicazioni, senza una aprioristica esclusione basata sul dato formale della posizione del nominativo. La “preminenza delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee – convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell’elenco degli autori ‒ non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l’effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l’effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.

Contenuto sentenza

04583/2024 REG.PROV.COLL.

05806/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti della Prof.ssa OMISSIS dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica, nominata con D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 luglio 2021, n. 1650, e pubblicato nella pagina Risultati del sito internet: https://abilitazione.miur.it// in data 6 febbraio 2023;

di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della Prof.ssa OMISSIS, nei limiti di cui al presente ricorso, e, in particolare, del verbale n. 1 del 6 settembre 2021 della Commissione, recante i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di I fascia e della relazione finale dei lavori relativi al Quarto Quadrimestre disposto ai sensi dell’art. 7-bis del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 s.m.i. e, ove occorrer possa, del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi della Prof.ssa OMISSIS; nonché per la condanna del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “Ministero”) all’adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione della Prof.ssa OMISSIS ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica Medica da parte di una Commissione in diversa composizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica, nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 553/2021.

Nel giudizio in questa sede impugnato, la Commissione, dopo aver accertato il raggiungimento di 3/3 valori soglia e il possesso dei titoli richiesti (cinque rispetto ai tre richiesti dalla Commissione), ha ritenuto, in merito alle pubblicazioni presentate che: “Non sufficiente appare l’apporto individuale nei lavori in collaborazione: in particolare risulta primo nome in 2 pubblicazioni, secondo nome in 7 e non è mai ultimo nome. Delle 2 pubblicazioni di cui la candidata è primo nome, solo una (quella del 2015) è su una rivista con buon IF. Le pubblicazioni contengono spunti di originalità ed innovazione, focalizzati soprattutto nel campo della psichiatria e del mondo adolescenziale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è su riviste riconosciute a livello internazionale ma di medio-basso Impact factor” (doc. 1 al ricorso).

Tale giudizio è impugnato in questa sede con i seguenti motivi di ricorso:

1) “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà e arbitrarietà della motivazione avendo la Commissione valutato l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione – criterio sub (b) – in contrasto con i criteri fissati dal Verbale n. 1. – Ingiustizia manifesta.”, in quanto il giudizio non favorevole espresso si fonderebbe sull’apprezzamento di un apporto individuale non sufficiente nei lavori in collaborazione, in contrasto con i criteri cui la stessa Commissione si sarebbe vincolata nel verbale n. 1;

2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità e arbitrarietà della motivazione avendo la Commissione escluso l’abilitazione della candidata con «Giudizio» formato su elementi non coerenti con i criteri fissati dal Decreto ministeriale e dal verbale n. 1 del 6 settembre 2021 della Commissione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e disparità di trattamento. – Ingiustizia manifesta.”, in quanto, con riferimento al rilevato “medio-basso” impact factor delle riviste, la Commissione non avrebbe specificato il rilievo che tale criterio riveste nell’apprezzamento della collocazione editoriale. Invero, nel verbale n. 1, la Commissione si sarebbe limitata ad indicare che la collocazione editoriale sarà valutata tenuto conto “dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare”, senza indicare soglie di riferimento dell’impatto. In ogni caso, deduce che l’impact factor delle proprie pubblicazione sarebbe di livello medio-elevato e il giudizio sarebbe discriminatorio rispetto a quanto rilevato con riferimento ad altri candidati;

3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per contraddittorietà e arbitrarietà della motivazione avendo la Commissione resto il giudizio sulla “qualità” delle pubblicazioni in contrasto con i criteri previsti dal Decreto e dal Verbale N. 1. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità e irragionevolezza della motivazione avendo la Commissione omesso il giudizio sulla “rilevanza” ex art. 4, lett (f) del Decreto”, in quanto il giudizio espresso sarebbe contraddittorio rispetto alla rilevata sussistenza di altri criteri (coerenza, qualità e continuità) che la Commissione riconosce, oltre che carente in termini di analisi della rilevanza delle pubblicazioni.

Si costituiva con atto formale in data 14.2.2024, l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’università e della ricerca, depositando altresì alcune controdeduzioni sul ricorso, con le quali si ribadiva la legittimità dell’operato della Commissione in quanto “la candidata, pur avendo superato la prima fase della procedura, per la positiva valutazione dei titoli, dell’impatto della produzione scientifica rispetto ai valori soglia (3 su 3), ha ottenuto una valutazione negativa in ordine alla produzione scientifica, in merito ai criteri dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione e alla collocazione editoriale presso editori, collane o riviste di rilievo. Nella sostanza, la produzione scientifica della candidata non ha soddisfatto due dei criteri di valutazione definiti dall’art. 4, D.M.120/2016 e tanto ha legittimamente condotto i commissari alla formulazione di un giudizio negativo”.

All’udienza del 20.2.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2.1. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (mentre, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”).

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il D.P.R. n. 95/2016, con riferimento ai lavori delle commissioni, prevede la possibilità di definire, nella prima riunione di insediamento, “le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia”, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 D.M. n. 120/2016 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

2.2. – Venendo al caso oggetto del presente giudizio – ed esaminando il primo motivo di ricorso – alla ricorrente sono stati riconosciuti il possesso dei titoli richiesti dalla Commissione e il raggiungimento di tre su tre dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.

La ricorrente tuttavia è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione, con il seguente giudizio espresso all’unanimità:

– “La candidata ha presentato N. 16 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/M1 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, testimoniando un lavoro di statistica applicata, su argomenti vari tra cui studi sulle donne in gravidanza. Le pubblicazioni presentate si riferiscono ad un periodo di 17 anni dimostrando un impegno scientifico continuativo. Non sufficiente appare l’apporto individuale nei lavori in collaborazione: in particolare risulta primo nome in 2 pubblicazioni, secondo nome in 7 e non è mai ultimo nome. Delle 2 pubblicazioni di cui la candidata è primo nome, solo una (quella del 2015) è su una rivista con buon IF. Le pubblicazioni contengono spunti di originalità ed innovazione, focalizzati soprattutto nel campo della psichiatria e del mondo adolescenziale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è su riviste riconosciute a livello internazionale ma di medio-basso Impact factor.” (doc. 1 ricorso).

In sintesi, come anche evidenziato nella memoria dell’Amministrazione, non è stato ritenuto sussistente in primo luogo il requisito relativo all’apporto individuale, di cui all’art. 4, lett. b), D.M. n. 120/2016.

Rileva al riguardo che, in sede di prima riunione, la Commissione aveva proceduto a definire i criteri di valutazione ai sensi del citato art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016, nell’ambito dei quali aveva stabilito che “…..nella valutazione dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione si attribuirà particolare rilevanza alla posizione del candidato nella lista degli autori e della riconducibilità al suo specifico contributo e, in particolare, alle pubblicazioni in cui il candidato compare come unico o primo autore, come secondo autore, come ultimo e/o corresponding author o come unico autore appartenente a specifico settore, valorizzando i casi in cui il candidato risulta in una posizione preminente nella maggior parte delle pubblicazioni” (doc. 2 al ricorso).

La ricorrente ritiene che la Commissione non avrebbe correttamente applicato tale criterio, essendosi limitata a constatare i casi in cui la candidata ricoprirebbe la posizione di primo nome, senza indagare la rilevanza anche degli altri casi ivi menzionati, posto che la stessa risulta in 9 pubblicazioni sulle 16 presentate, primo o secondo autore.

2.3. La censura merita condivisione per le ragioni che seguono.

Il giudizio formulato dalla Commissione – ed anche dai singoli Commissari – appare privo di una adeguata motivazione, in quanto svolto in maniera complessiva (senza un reale apprezzamento del contributo in relazione ai singoli lavori) e si basa sulla presenza di una posizione preminente tra gli autori dei lavori in collaborazione presentati, che la Commissione desume dalla sola verifica della posizione del nome dell’autore.

Infatti, pur avendo riconosciuto spunti di originalità ed innovazione nei lavori prodotti dalla ricorrente, la Commissione rileva che la candidata riveste la posizione di primo autore in soli due lavori e secondo nome in sette, da cui conseguirebbe in via automatica la carenza di uno dei requisiti richiesti dall’art. 4 D.M. n. 120/2016.

Al riguardo meritano condivisione precedenti pronunce di questo Giudice, cui si ritiene di dare conferma in questa sede, in base alle quali: “Il giudizio così formulato non risulta conforme al criterio regolamentare (art. 4 D.M. n. 120/2016) che richiede che sia oggetto di valutazione il contributo individuale delle pubblicazioni, senza una aprioristica esclusione basata sul dato formale della posizione del nominativo. Come infatti già affermato da [#OMISSIS#] giurisprudenza, “la “preminenza” delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee – convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell’elenco degli autori ‒ non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l’effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l’effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore. (cfr. Cons. St., VI, n. 5424/2020, e VII, n. 2126/2023; TAR Lazio, III-bis, n. 5424/2020)” (TAR Lazio, sez. III-bis, n. 1021/2024).

Nel caso di specie, con riguardo alle opere collettanee presentate dalla ricorrente, anziché procedere ad una valutazione dell’apporto individuale del candidato, la Commissione si è limitata a dare atto della sua collocazione formale nell’elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione di fatto, senza alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

Né un maggior grado di approfondimento si ravvisa nei giudizi espressi dai singoli Commissari, anch’essi ancorati – ai fini della valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee – all’ordine degli autori.

Tale modus operandi non può considerarsi conforme alla disciplina normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Ne consegue che, pur nella stringatezza delle valutazioni che caratterizzano le procedure di valutazione per il conferimento della abilitazione nei settori di carattere scientifico, deve pur sempre individuarsi il percorso logico–motivazionale seguito dalla Commissione ai fini della formulazione del giudizio finale.

2.4. Tale rilievo inficia altresì il criterio di valutazione che la Commissione si è data in sede di prima riunione – cui fa riferimento la memoria erariale, pur riportando in maniera parziale il relativo passaggio; cfr. all. 2 alla memoria del 19.2.2024 – che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. 95/2016, non può in ogni caso porsi in contrasto con i criteri definiti dal D.M. n. 120/2016.

Come visto, tale D.M. richiede una valutazione sostanziale dell’apporto individuale da parte della Commissione (che non può essere ridotta alla verifica formalistica della posizione dell’autore, seppur convenzionalmente invalsa nella prassi delle pubblicazioni scientifiche), coerentemente con il criterio finalistico di piena maturità scientifica che impronta il giudizio di idoneità, come sancito dall’art. 3, comma 2, del medesimo decreto.

Peraltro, a ben vedere, il criterio adottato nel verbale n. 1 mentre introduce una presunzione di rilevanza per gli autori che si collocano nelle posizioni preminenti ivi indicate, nulla dice in merito alla non rilevanza delle altre posizioni, dovendosi in tal caso applicare il criterio generale di valutazione del D.M. n. 120/2016, senza operare alcun automatismo.

Manca, inoltre, alcuna motivazione da parte della Commissione in merito alla posizione di “secondo autore” che la candidata riveste in 7 ulteriori pubblicazioni, che pure assumerebbe rilevanza ai sensi del criterio anzidetto e che rimane tuttavia priva di una specifica valutazione.

Ne segue che, sotto il profilo appena evidenziato, il giudizio in questione risulta privo di una effettiva motivazione, dal momento che – trascurando una adeguata verifica in termini di originalità, innovatività e rilevanza del contenuto dei lavori della candidata – si limita ad un apprezzamento estrinseco del contributo individuale, senza esporre alcuna considerazione critica sul contenuto delle stesse.

2.5. Analoghe conclusioni debbono trarsi in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si censura il secondo elemento su cui si fonda il giudizio negativo della Commissione, ossia la circostanza per cui “la collocazione editoriale delle pubblicazioni è su riviste riconosciute a livello internazionale ma di medio basso impact factor” (doc. 1 al ricorso).

Appaiono infatti fondati i rilievi di parte ricorrente circa l’assenza da parte della Commissione di indicazioni utili al fine di determinare i criteri di valutazione dell’impact factor, posto che – in punto di collocazione editoriale – la Commissione nel verbale n. 1 stabiliva di valutare “la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare” (doc. 3 al ricorso, citato).

In assenza di una predeterminazione dell’aspetto quantitativo giuridicamente rilevante, lasciato alla mera discrezionalità della Commissione, il criterio utilizzato non è in grado di giustificare un giudizio negativo in capo ad un candidato (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 12794/2021).

Neppure nel giudizio impugnato la valutazione viene meglio specificata. In particolare, con riferimento alla valutazione del livello della collocazione editoriale, la valutazione “medio-bassa” viene espressa senza tuttavia operare alcun riferimento alle singole pubblicazioni o ai criteri di valutazione che hanno determinato il relativo giudizio. Le ragioni a supporto di tale conclusione non sono individuabili neppure nei giudizi individuali dei Commissari. In questi ultimi la collocazione editoriale viene valutata solo globalmente, con formula ripetuta nei vari giudizi (“La collocazione editoriale delle pubblicazioni è su riviste riconosciute a livello internazionale ma di medio-basso Impact factor”).

L’assenza di una adeguata motivazione dell’insufficiente rilievo editoriale rileva ancor di più a fronte delle allegazioni del ricorrente circa il primario rilievo delle riviste su cui ha pubblicato (per cui n. 9 pubblicazioni cadono nel quartile 1 e n. 6 pubblicazioni nel quartile 2; ricorso p. 13); elementi che non appaiono oggetto di puntuale esame da parte della Commissione, né di puntuale contestazione da parte dell’amministrazione in giudizio.

Tali considerazioni non appaiono superabili dalla deduzione dell’amministrazione (pag. 4 della memoria) che richiama, ai fini della valutazione della collocazione editoriale, la parte del verbale n. 1 relativa al criterio sub lett. f) (“la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale”), dell’art. 4 D.M. n. 120/2016.

Premesso che tale criterio (e il relativo passaggio del verbale) è distinto da quello relativo alla collocazione editoriale, qui in esame (lett. d), art. 4 D.M. n. 120/2016), va in ogni caso precisato come “l’impact factor, quale parametro oggettivo per verificare il superamento delle mediane, non si presta ad essere utilizzato nel giudizio che la Commissione è chiamata ad effettuare ai sensi del citato articolo 7”. Tale ultimo giudizio, infatti, “presuppone un apprezzamento del contenuto delle singole pubblicazioni da parte della competente Commissione… non essendo il pregio di un lavoro ricavabile dal mero dato statistico del numero delle citazioni ottenute” (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 3500/2023).

Risulta pertanto in ogni caso contraddittorio il riferimento all’impatto citazionale da parte della Commissione, che così operando avrebbe di fatto riconsiderato nuovamente quel valore, al fine di addivenire ad un giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni.

2.6. Sulla base degli assorbenti motivi sopra esposti, il ricorso merita accoglimento, tenuto conto che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a.

3. – In conclusione, il ricorso si rivela fondato e va accolto.

4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti gravati e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione a cura di parte ricorrente.

Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 6 marzo 2024