I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono un limite finalistico alla discrezionalità dei pubblici poteri regionali nell’impiego delle risorse finanziarie stanziate a bilancio? La qualificazione in termini “clinici” e non “assistenziali” di strutture sanitarie può comprimere in modo illimitato l’accesso ad incarichi di vertice senza l’attivazione di procedure aperte e selettive? Il T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, non ha colto la rilevanza delle questioni racchiuse nelle due precedenti domande lasciando nella sostanza le mani libere al potere politico nel distogliere risorse finanziarie dalle prestazioni sanitarie essenziali e nel conferire incarichi di vertice nella sanità in modo diretto al di fuori del principio meritocratico.
Are the essential levels of assistance (LEA) a finalized limit on the discretion of regional public authorities in the use of the financial resources allocated in the budget? Can the qualification in “clinical” and not “welfare” terms of healthcare facilities limit access to top positions in an unlimited way without the activation of open and selective procedures? The T.A.R. Lombardy, Sec. Brescia did not understand the relevance of the issues contained in the two previous questions, essentially leaving the hands free to the political power in diverting financial resources from essential healthcare services and in conferring top positions in healthcare in a direct manner outside the meritocratic
principle.
(Abstract a cura dell’Autore)