L’impact factor, quale parametro oggettivo per verificare il superamento delle mediane, non si presta ad essere utilizzato nel giudizio che la Commissione è chiamata ad effettuare. Tale ultimo giudizio, infatti, presuppone un apprezzamento del contenuto delle singole pubblicazioni da parte della competente Commission non essendo il pregio di un lavoro ricavabile dal mero dato statistico del numero delle citazioni ottenute.
TAR Lazio, Sez. III bis, 20 marzo 2024, n. 5542
L’impact factor non è idoneo a sostenere il giudizio di insufficiente qualità delle pubblicazioni
05542/2024 REG.PROV.COLL.
07002/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7002 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Caccini, 1;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione
– degli atti della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di II fascia – Settore concorsuale 06 F1 – Malattie Odontostomatologiche – indetta con il d.d. n. 553 del 26.2.2021, nella parte in cui hanno giudicato non idonea la ricorrente, e segnatamente del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla commissione sul candidato ricorrente; della lista dei candidati idonei e non idonei, pubblicata sul sito del MIUR; dei verbali della commissione;
– per quanto occorrere possa del D.M. 120/16;
– di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente ai predetti, anche se allo stato non conosciuti; e per la condanna del MIUR a disporre la rivalutazione della posizione della prof.ssa OMISSIS ai fini della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia, settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche, nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 553/2021.
Nel giudizio in questa sede impugnato, la Commissione, dopo aver accertato il raggiungimento di due dei tre valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e il possesso di 4 titoli aggiuntivi richiesti, ha ritenuto, in merito alle pubblicazioni presentate che “la mancanza di una posizione preminente rivelante [rilevante] della Candidata rispetto al numero delle pubblicazioni presentate per la valutazione in oggetto, non consente di evidenziare un apporto significativo della stessa alla ricerca e questo, insieme alla scarsa originalità e rigore metodologico, e all’impatto dei risultati raramente di rilievo, non consente di fare emergere un profilo di ricercatore ben riconoscibile nella comunità scientifica di riferimento” (doc. 1 al ricorso).
Tale giudizio è impugnato in questa sede con i seguenti motivi di ricorso:
1) “Violazione dell’art. 16, lett. a) della L. n. 240/2010 e degli artt. 3 e 5 del DM n. 120/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza. Violazione del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.”, in quanto il giudizio della Commissione non avrebbe valorizzato l’attività di docenza della ricorrente – sotto il profilo della formale attribuzione di incarichi di insegnamento – caratterizzante la personalità scientifica della candidata che con continuità e per circa 30 anni è stata destinataria di incarichi di insegnamento in discipline fondamentali. Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente censura altresì le disposizioni del DM n. 120/2016 che, laddove interpretate nel senso di non richiedere una valutazione dell’attività di insegnamento, si porrebbe in contrasto con l’art. 16 della l. n. 240/2010 che imporrebbe, invece, una simile valutazione;
2) “Violazione dell’art. 16 L. 240/2010 e degli art. 3 e 4 DM 120/2016. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto dei presupposti e difetto di istruttoria. Motivazione pretestuosa e carente.”, in quanto il giudizio impugnato avrebbe valutato la qualità delle pubblicazioni sulla base dell’impact factor delle riviste su cui la candidata ha pubblicato e sul carattere di multidisciplinarietà della rivista, applicando in tal modo un criterio non previsto nel D.M. n. 120/2016. Inoltre, la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che la candidata avrebbe un ruolo preminente solo in 6 pubblicazioni su 12, senza altresì valutare la rilevanza delle altre pubblicazioni di tipo multicentrico in cui la candidata non aveva tale ruolo, ma che sono comunque rilevanti ai fini della valutazione. Infine, la Commissione avrebbe esaminato solo due delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente e il relativo giudizio si sarebbe basato su elementi non decisivi, quali la mancanza di un gruppo di controllo o di uno studio clinico.
1.2. Si costituiva con atto formale in data 2.6.2023 l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’università e della ricerca.
A seguito di rinuncia all’istanza cautelare, svolta la pubblica udienza il 5.3.2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1. Va premesso in diritto che la disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.
Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”. Per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il D.P.R. n. 95/2016, con riferimento ai lavori delle commissioni, prevede la possibilità di definire, nella prima riunione di insediamento, “le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia”, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 D.M. n. 120/2016 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2. Venendo al merito del presente giudizio, alla ricorrente sono stati riconosciuti – oltre al raggiungimento di due dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica – il possesso di quattro titoli (sugli otto scelti dalla Commissione).
La ricorrente tuttavia è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione, con giudizio espresso all’unanimità, perché “la mancanza di una posizione preminente rivelante [rilevante] della Candidata rispetto al numero delle pubblicazioni presentate per la valutazione in oggetto, non consente di evidenziare un apporto significativo della stessa alla ricerca e questo, insieme alla scarsa originalità e rigore metodologico, e all’impatto dei risultati raramente di rilievo, non consente di fare emergere un profilo di ricercatore ben riconoscibile nella comunità scientifica di riferimento” (doc. 1 al ricorso).
Nello specifico, muovendo all’esame dei giudizi dei singoli Commissari, le ragioni del giudizio negativo si fondano sui seguenti elementi:
– la candidata “presenta 12 lavori in cui ha un ruolo preminente soltanto in 6 per cui non ha una preminenza rilevante in proporzione al numero delle pubblicazioni presentate il che non consente di valutare il suo contributo fattivo complessivo nelle ricerche”, inoltre la “collocazione editoriale delle riviste in cui sono editati i lavori è di medio livello essendo alcuni lavori editati su riviste senza IF” (prof. OMISSIS e, in termini simili, il prof. OMISSIS e il prof. OMISSIS);
– “l’apporto personale della candidata nelle ricerche non è chiaramente enucleabile in quanto la sua posizione tra gli autori è preminente soltanto in sei lavori sui dodici proposti”, inoltre “l’interesse suscitato dai lavori sulla comunità di riferimento non è importante come si rileva dalle citazioni ricevute” (prof. OMISSIS);
– la candidata “presenta 12 lavori dove riveste un ruolo preminente soltanto in 6” e “quasi tutte le riviste hanno una collocazione editoriale di livello medio e addirittura alcune di queste sono senza IF” (prof. OMISSIS).
Infine, con riguardo alla originalità dei lavori, il giudizio (sia collegiale sia individuale) rileva in termini generici che “i disegni degli studi non sono particolarmente elevati da un punto di vista scientifico, con rilievo di poca accuratezza” (prof. OMISSIS e in termini simili prof. OMISSIS), ovvero “molti dei lavori presentati non sono sempre condotti con rigore metodologico, presentano scarsi spunti di originalità” (prof. OMISSIS). In altri giudizi, con posizione lievemente divergente, si rileva invece che “gli standard qualitativi sono discreti con disegni degli studi che in alcuni casi sono bene eseguiti mentre in altri meriterebbero un migliore approfondimento metodologico” (prof. OMISSIS), ovvero che “lo studio è particolarmente interessante perché viene trattato un nuovo tipo di apparecchio ortodontico, ma essendo la proposta senza uno studio clinico o una review il suo peso scientifico appare limitato” (prof. OMISSIS).
In sintesi, nei giudizi sopra richiamati, come sintetizzati nel giudizio collegiale, si evidenziano i seguenti elementi che sarebbero ostativi al conseguimento dell’abilitazione, ossia “la mancanza di una posizione preminente”, lo “scarso impatto sulla comunità scientifica di riferimento”, nonché “la mancanza di rigore metodologico e originalità in molte ricerche” (doc. n. 1).
2.3. Con il secondo motivo di ricorso – che si esamina prioritariamente – la ricorrente ritiene che il giudizio svolto sia affetto da una pluralità di vizi, in quanto carente di motivazione e di istruttoria, e basato su criteri (quali l’impact factor o il ruolo preminente) che non sarebbero previsti dalla normativa di riferimento.
La censura merita condivisione.
Il giudizio formulato dalla Commissione – ed anche dai singoli Commissari – appare privo di una adeguata motivazione, per le seguenti concorrenti ragioni.
In primo luogo, il giudizio sopra riportato non effettua un esame analitico delle pubblicazioni, ma si limita (peraltro nel solo caso di due commissari) a citarne due.
Secondo [#OMISSIS#] giurisprudenza di questo Giudice (cfr. da ultimo TAR Lazio, III-bis, n. 670/2024), “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Più in particolare – secondo tale giurisprudenza – non è necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, ma quantomeno occorre dar conto del percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Con la precisazione che la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione, invero di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia, ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, “è l’esame analitico delle pubblicazioni presentate nei giudizi individuali, essendo possibile, nella successiva formulazione della valutazione collegiale, che la commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato” (TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 12699/2021).
Nel caso in esame, come correttamente censura il ricorrente, a fronte di un giudizio collegiale che non richiama nessuna pubblicazione in maniera specifica, solo alcuni dei Commissari richiamano in maniera individuale un ristretto numero di pubblicazioni presentate dal candidato, senza tuttavia fornire un’analisi critica delle stesse, limitandosi a descrivere le principali tematiche trattate e ad affermare genericamente l’assenza dei caratteri originalità o rigore metodologico, non ulteriormente motivata con riferimento ai contenuti propri delle opere.
2.4. Sotto un ulteriore profilo, il giudizio in esame appare altresì viziato in quanto appare fondarsi sull’apprezzamento di una posizione preminente che ricorre solo in alcuni dei lavori presentati (circa la metà), circostanza di per sé valutata negativamente, senza ulteriore analisi qualitativa dei restanti lavori.
Al riguardo meritano condivisione precedenti pronunce di questo Giudice, cui si ritiene di dare conferma in questa sede, in base alle quali: “Il giudizio così formulato non risulta conforme al criterio regolamentare (art. 4 D.M. n. 120/2016) che richiede che sia oggetto di valutazione il contributo individuale delle pubblicazioni, senza una aprioristica esclusione basata sul dato formale della posizione del nominativo. Come infatti già affermato da [#OMISSIS#] giurisprudenza, “la “preminenza” delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee – convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell’elenco degli autori ‒ non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l’effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l’effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.” (cfr. Cons. St., VI, n. 5424/2020, e VII, n. 2126/2023; TAR Lazio, III-bis, n. 5424/2020)” (TAR Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 1021/2024).
Nel caso di specie, con riguardo alle opere collettanee presentate dalla ricorrente, anziché procedere ad una valutazione dell’apporto individuale del candidato, la Commissione si è limitata a dare atto della sua collocazione non preminente nell’elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione formale, senza alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Né un maggior grado di approfondimento si ravvisa nei giudizi espressi dai singoli Commissari, anch’essi ancorati – ai fini della valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee – alla posizione rivestita dalla candidata tra gli autori.
Tale modus operandi non può considerarsi conforme alla disciplina normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Ne consegue che, pur nella stringatezza delle valutazioni che caratterizzano le procedure di valutazione per il conferimento della abilitazione nei settori di carattere scientifico, deve pur sempre individuarsi il percorso logico–motivazionale seguito dalla Commissione ai fini della formulazione del giudizio finale.
2.5. Sotto un ultimo profilo, il ricorso appare fondato anche in relazione all’utilizzo da parte della Commissiona di un criterio di valutazione – quello fondato sull’impact factor delle riviste – non previamente individuato e che, in ogni caso, non è idoneo a sostenere il giudizio qualitativo di insufficiente qualità delle pubblicazioni.
Da un lato, in assenza di una predeterminazione dell’aspetto quantitativo giuridicamente rilevante, l’utilizzo di un simile criterio appare lasciato alla mera discrezionalità della Commissione e non è in grado di giustificare un giudizio negativo in capo ad un candidato (cfr. TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 12794/2021).
Neppure il giudizio impugnato si preoccupa di individuare i criteri su cui fonda la valutazione in merito all’impact factor. In particolare, con riferimento alla valutazione del livello della collocazione editoriale della candidata, questa viene definita di medio livello, soltanto evidenziando che alcune riviste sono prive di impact factor. Peraltro, nel giudizio individuale di un commissario, viene invece evidenziato che alcune riviste sono dotate di “buon I.F. e ranking internazionale, mentre altre ne sono sprovviste” (prof. OMISSIS).
L’assenza di una adeguata motivazione dell’insufficiente rilievo editoriale rileva ancor di più a fronte delle allegazioni della ricorrente – non contestate dall’Amministrazione – circa il primario rilievo delle riviste su cui ha pubblicato e la rispondenza ai criteri di cui all’art. 4, lett. (d), D.M. n. 120/16, che – non si riferisce all’impact factor, ma – richiede che le riviste abbiano un sistema di peer review.
Si deve pertanto confermare il rilievo per cui “l’impact factor, quale parametro oggettivo per verificare il superamento delle mediane, non si presta ad essere utilizzato nel giudizio che la Commissione è chiamata ad effettuare ai sensi del citato articolo 7”. Tale ultimo giudizio, infatti, “presuppone un apprezzamento del contenuto delle singole pubblicazioni da parte della competente Commissione… non essendo il pregio di un lavoro ricavabile dal mero dato statistico del numero delle citazioni ottenute” (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 3500/2023).
Risulta pertanto insufficientemente motivato e contraddittorio il riferimento all’impatto citazionale da parte della Commissione, che così operando avrebbe di fatto riconsiderato nuovamente quel valore, al fine di addivenire ad un giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni.
2.6. Analoghe valutazioni devono essere svolte quanto al riferimento alla scarsa originalità e ridotto rigore metodologico presente nel giudizio della candidata (v. supra par. 2.2). L’assenza di un adeguato supporto motivazionale – non rinvenibile neppure nei giudizi individuali – non consente di comprendere su quali basi tale giudizio è stato svolto e a quali opere lo stesso sia riferibile.
A tal fine, non appare sufficiente il richiamo alla assenza di studi clinici o del gruppo di controllo con riferimento a due pubblicazioni presentate, né il riferimento generico allo scarso impatto citazionale, come esposto nel precedente paragrafo.
2.7. Conclusivamente, sotto i profili appena evidenziati, il giudizio in questione risulta privo di una effettiva motivazione, dal momento che non offre alcuna considerazione in termini di originalità, innovatività e rilevanza del contenuto dei lavori della candidata, limitandosi ad una valutazione – come visto complessiva e superficiale – delle pubblicazioni, che si fonda principalmente sul contributo individuale e sull’impatto citazionale, senza esporre alcuna considerazione critica sul contenuto delle stesse, come invece richiesto ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016.
2.8. Ritenuto il carattere assorbente del secondo motivo di ricorso, in applicazione del principio della “ragione più liquida” (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6006/2023), deve pertanto accogliersi il ricorso sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a.
3. – In conclusione, il ricorso si rivela fondato e va accolto.
4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti gravati e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione a cura di parte ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 20 marzo 2024