TAR Lazio, Sez. III bis, 27 marzo 2024, n. 6074

Sul dovere di allegazione delle pubblicazioni degli altri candidati

Data Documento: 2024-03-27
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Qualora il ricorrente voglia dimostrare che, a differenza del suo caso, la Commissione abbia ritenuto, valutando altri candidati, afferenti al settore concorsuale le medesime metodologie che egli stesso abbia utilizzato, ha l’onere di depositare in giudizio le pubblicazioni degli altri candidati (o quantomeno un loro abstract) perché, altrimenti, non è possibile per il giudice opinare diversamente da quanto fatto dalla Commissione.

Contenuto sentenza

06074/2024 REG.PROV.COLL.

09446/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9446 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Gorizia n. 14;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa misura cautelare urgente, dei giudizi collegiale e individuali – quattro su cinque – (pubblicati il 7 giugno 2023) resi in esito alla valutazione relativa al V quadrimestre, di cui al Decreto Direttoriale n. 553/2021 in base ai quali veniva negata al ricorrente l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia di docenza universitaria nel settore concorsuale 13/D4 (Metodi Matematici della Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie).

Per l’annullamento altresì di ogni diverso atto/provvedimento antecedente e/o susseguente, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti enucleati in epigrafe con i quali è stata respinta la domanda di riconoscimento della abilitazione scientifica nazionale avanzata dalla stessa.

2. Viene proposto un unico articolato motivo di doglianza, afferente a: violazione di legge, del DM del 7 giugno 2016, n. 120, del Decreto Direttoriale di bando della tornata 2021-2023 dell’abilitazione scientifica nazionale, eccesso di potere sotto gli aspetti sintomatici della carenza di motivazione, della falsità dei presupposti, dello sviamento, della illogicità e manifesta ingiustizia ed infine per disparità di trattamento.

3. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, successivamente, ha depositato una relazione e documenti.

4. La domanda cautelare incidentalmente presentata dal ricorrente è stata respinta da questo TAR sotto il profilo del periculum in mora, ritenuto assente.

5. In sede d’appello, oltre a confermare il profilo della insussistenza di danno grave e irreparabile, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “la Commissione ha osservato che nella maggior parte delle pubblicazioni la strumentazione utilizzata si riferisce a modelli autoregressivi (ARCH, GARCH,…) e ad analisi empiriche su serie storiche e che l’approccio e i principali contributi forniti non sarebbero riconducibili al settore a concorso in quanto la strumentazione utilizzata e i risultati originali ottenuti si riferiscono a tematiche più proprie della Statistica della Economia finanziaria, se pur alcune applicazioni all’economia e alla finanza possano essere di interesse per il SC 13/D4;

Ritenuto che non può ritenersi l’immediata evidenza che i titoli e pubblicazioni siano prima facie riferibili al SC 13/D4;”.

Il giudice d’appello si è dunque pronunziato anche sul fumus [#OMISSIS#] iuris, non riscontrandolo.

6. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.

8. Le doglianze ricorsuali si appuntano in particolare sulla valutazione asseritamente non corretta della Commissione in ordine alla incoerenza delle pubblicazioni del ricorrente con la materia di cui è stata richiesta l’ASN.

Fatto salvo quanto si dirà successivamente in merito alla tesi per cui il ricorrente possiederebbe ulteriori pubblicazioni pertinenti, non appare contestato il presupposto da cui parte la Commissione, ossia che la produzione scientifica del candidato (o una parte significativa della stessa) indicata nelle pubblicazioni ex art. 7 DM 120/2016, “affronti problemi quali la valutazione del rischio di commodities, della volatilità, dell’impatto degli investimenti socialmente responsabili; investiga l’interconnessione di mercati di commodities, le proprietà di processi di tipo fractional Ornstein–Uhlenbeck. Nella maggior parte delle pubblicazioni la strumentazione utilizzata si riferisce a modelli autoregressivi (ARCH, GARCH,…) e ad analisi empiriche su serie storiche.”.

8.1. Si censura invece che per alcuni candidati le medesime metodologie utilizzate dal ricorrente siano state ritenute afferenti al settore concorsuale 13/D4, mentre al contrario per il ricorrente le dette metodologie sarebbero state ritenute non riconducibili al detto settore (pag. 13 del Ricorso).

Ad avviso del Collegio, tuttavia, non essendo state depositate in giudizio le pubblicazioni degli altri candidati (o quantomeno un loro abstract) cui si riferisce la doglianza è chiaro che non è possibile per questo giudice opinare diversamente da quanto fatto dalla Commissione. E dalla semplice lettura della scheda di giudizio di un altro candidato, depositata agli atti di causa, non è possibile desumere alcunché circa la fondatezza della tesi ricorsuale che conseguenzialmente va respinta.

8.2. Il Ricorso (pag. 14) contesta altresì che il giudizio finale della Commissione risulterebbe in totale contrasto con la valutazione che il medesimo organo esprime in funzione dei criteri individuati e definiti nel bando, essendo stato riconosciuto il possesso di 5 titoli tra quelli prescelti dalla Commissione nella prima riunione nell’ambito dell’allegato A del DM 120/16, e che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono 3 su 3 dei valori soglia previsti dal D.M. 589/2018.

La critica appena illustrata non coglie nel segno.

Infatti, ad avviso del Collegio, in primo luogo, non è consentita la commistione dei vari criteri normativamente previsti per inferire dal possesso di alcuni il possesso di altri, in secondo luogo, la ragione evidenziata nel giudizio non positivo della Commissione attiene al fatto che “l’approccio e i principali contributi forniti sono solo parzialmente riconducibili al settore a concorso in quanto la strumentazione utilizzata e i risultati originali ottenuti si riferiscono a tematiche più proprie della statistica e della econometria finanziaria, se pur alcune applicazioni all’economia e alla finanza possano essere di qualche interesse per il SC 13/D4”. Vengono dunque ritenuti decisivi la metodologia, i criteri e gli esiti che caratterizzano le pubblicazioni del ricorrente, non il fatto in sé che lo stesso sia attivo nel settore richiesto.

Sotto tale profilo non vi è alcuna reale contestazione in ricorso, e nessuna prova o principio di prova viene fornito per confutare la valutazione della Commissione.

8.3. Per le stesse ragioni appena viste sono inconferenti e comunque non provate le doglianze di cui alle pag. 15 e ss. del Ricorso, che evidenziano progetti di ricerca vinti dal ricorrente nonché, di nuovo, i titoli dallo stesso vantati, o ancora questioni attinenti alla pertinenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale o alla sufficienza di altre pubblicazioni.

Si tratta infatti della riproposizione in diversa (e più dettagliata, oltre che certamente interessante) forma delle doglianze sopra già esaminate, ma al riguardo continua a difettare un mezzo di dimostrazione dell’errore asseritamente commesso dalla Commissione, in assenza del deposito delle pubblicazioni (in particolare di quelle ritenute autonomamente sufficienti e focalizzate sul settore) e/o di altri mezzi idonei a dimostrare, sotto il profilo sostanziale, la riconducibilità delle stesse al settore considerato.

8.4. Al riguardo, vale precisare che, quanto all’ampiezza ed alla profondità del sindacato giurisdizionale involgente una forma di discrezionalità tecnica, gli approdi giurisprudenziali non sono del tutto univoci.

Secondo un orientamento più risalente, sarebbero inammissibili e comunque infondate le censure che sollecitano il giudice a “sostituirsi” o in ogni caso a caducare le valutazioni tecniche riservate dalla legge all’autorità competente, a meno che non venga in considerazione uno dei tassativi casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a., ed a meno che non sussistano travisamenti di fatto tali da rendere oggettivamente inattendibili gli esiti del procedimento ovvero profili di “manifesta irragionevolezza” del procedimento o del provvedimento finale (i.a. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2022, n. 2697; Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2022 n. 563 e 11 gennaio 2022 n. 181; sez. III, 11 marzo 2024, n. 2292; sez. V, 12 marzo 2024, n. 2368; sez. V, 12 marzo 2024, n.2381).

Secondo un orientamento più recente, invece, a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. “discrezionalità amministrativa”) dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ‘ragionevole’ ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme, le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze(c.d. “discrezionalità tecnica”) andrebbero vagliate al lume del diverso e più severo parametro della “attendibilità tecnico-scientifica”.

In sintesi, il giudice dovrebbe valutare se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. Sarebbe ben possibile per l’interessato ‒ oltre che far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso si avrebbe l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiassero soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice dovrebbe dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato (cfr. Cons.Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624, sez. V, 9 maggio 2022, n. 3570; sez.VI, 15 luglio 2019, n. 4990).

Le due predette teorie, nonché mutatis mutandis le altre proposte in giurisprudenza e in dottrina, sotto una certa visuale (e fatta eccezione per il profilo della inammissibilità della censura talvolta predicata dalla prima, che è tipica della stessa), potrebbero anche essere ritenute non antitetiche tra loro.

Invero, la prima potrebbe essere ricostruita anche alla stregua di formula sintetica e semplificativa della seconda (o la seconda quale forma più discorsiva, dettagliata e precisa della prima), posto che la “attendibilità tecnico-scientifica” della decisione assunta dall’amministrazione, in virtù dell’onere della prova, potrebbe dover essere smentita con la dimostrazione di una “manifesta irragionevolezza” della stessa, trattandosi della modalità tipica di contestazione di una teoria scientifica.

Tuttavia, nel caso di specie, deve dirsi che i provvedimenti impugnati appaiono legittimi applicando uno qualsiasi dei due criteri in discorso.

Infatti, l’onere involgente la dimostrazione della manifesta irragionevolezza, ovvero la non attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni contenute negli atti impugnati, non è stato soddisfatto dal ricorrente, tenendo conto del fatto che il fulcro della questione non attiene alla generica attività del ricorrente nel settore di concorso, ma al contenuto reale e sostanziale delle sue principali pubblicazioni, ritenuto riconducibile più propriamente alla statistica ed alla econometria finanziaria.

In quest’ottica, l’assenza negli atti di causa delle pubblicazioni del ricorrente (o quantomeno di un loro abstract o di una loro recensione scientifica) e/o di perizie o pareri pro veritate, all’evidenza, impedisce di accertare i profili di inattendibilità e/o di irragionevolezza denunziati in ricorso.

8.5. Alla stessa stregua, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per svolgere l’istruttoria verificazionale o peritale richiesta dal ricorrente, in particolare con la memoria per l’udienza di merito, dal momento che, a tacer d’altro, manca negli atti di causa il materiale necessario all’eventuale esperto per rispondere al quesito richiesto, riguardante (nell’impostazione ricorsuale) la pertinenza delle pubblicazioni del candidato rispetto alla declaratoria del SSD predisposta dal Ministero convenuto.

Ovviamente, non può permettersi il deposito tardivo di documenti oltre i rituali termini decadenziali o altre forme di indulgenza processuale, considerando che ciò sarebbe incoerente con il principio di vicinanza della prova, al quale il ricorrente pacificamente doveva e poteva conformarsi, e l’impossibilità di riconoscere una qualche “posizione di debolezza” in capo al ricorrente medesimo.

Senza considerare l’assenza (oltre che del materiale suddetto) di un principio di prova rappresentato (per esempio) da un parere pro veritate che sollevi in maniera scientificamente fondata le critiche del caso.

9. In definitiva non è stata dimostrata la disparità di trattamento (perché sono assenti le pubblicazioni o notizie dettagliate sulla posizione dei candidati che dovrebbe rappresentare il termine di paragone), la carenza di motivazione (perché il riferimento contenuto nei provvedimenti impugnati alla strumentazione utilizzata ed ai risultati originali ottenuti, non coerenti con il settore concorsuale, è opinabile ma specifico), e nemmeno la falsità dei presupposti, lo sviamento, la illogicità e la manifesta ingiustizia (perché i diversi criteri normativamente previsti non possono essere mescolati tra loro, e perché non sono state depositate le pubblicazioni del candidato né è stato fornito un principio di prova di un qualsiasi genere delle menzionate censure).

10. Le spese di lite vanno compensate, fermo quanto già liquidato per il cautelare, in considerazione della limitata attività svolta dall’amministrazione in vista della fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 27 marzo 2024