TAR Lazio, Sez. III bis, 27 marzo 2024, n. 6075

Se il giudizio collegiale è succinto, non si può ricavare se lo stesso costituisca o meno la sintesi delle posizioni individuali espresse dai commissari

Data Documento: 2024-03-27
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Se la commissione, nel succinto giudizio collegiale, non esprime una ragionata e completa descrizione delle ragioni che l’hanno spinta a non ritenere adeguatamente matura la candidatura del ricorrente ovvero poco originali le sue opere ovvero con un peso inferiore rispetto a quello medio del settore, non si può ricavare se il giudizio collegiale costituisca o meno la sintesi delle posizioni individuali espresse dai commissari.

Contenuto sentenza

06075/2024 REG.PROV.COLL.

05905/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5905 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del diniego di conferimento della abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.)

all’esercizio delle funzioni professore di prima fascia per il Settore Concorsuale (“S.C.”)

06/B1, e del verbale presupposto recante i giudizi della commissione giudicatrice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego di conferimento della abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) all’esercizio delle funzioni professore di prima fascia per il Settore Concorsuale (“S.C.”) 06/B1.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76 del 2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.

In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.

È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Nel caso di specie il giudizio della commissione è stato espresso all’unanimità ed è caratterizzato da una motivazione abbastanza netta ma poco chiara sulle pubblicazioni, difettando un esame analitico delle principali pubblicazioni del ricorrente e delle ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi di qualità non idonea ai fini dell’abilitazione. Pertanto, non sono chiare le ragioni che hanno spinto il collegio a ritenere non idoneo il ricorrente all’abilitazione e priva della completa descrizione dell’iter seguito dall’amministrazione per pervenire alla citata conclusione. Emerge, pertanto, una non corretta ponderazione del contenuto delle pubblicazioni – parametro principale da considerare al fine di individuare la pertinenza a un dato settore e la qualità, piuttosto che la loro collocazione -.

In particolare, la commissione, nel succinto giudizio collegiale, non esprime una ragionata e completa descrizione delle ragioni che l’hanno spinta a non ritenere adeguatamente matura la candidatura del ricorrente ovvero poco originali le sue opere ovvero con un peso inferiore rispetto a quello medio del settore, con la conseguenza che non si può ricavare se il giudizio collegiale costituisca o meno la sintesi delle posizioni individuali espresse dai commissari. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Tuttavia, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Nel caso di specie, come anticipato, i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni, in relazione al settore di riferimento. Inoltre, la disciplina di settore richiede di esaminare la coerenza con le tematiche del settore concorsuale, nonché della coerenza con tematiche interdisciplinari pertinenti con il settore concorsuale. Nel caso di specie, la motivazione difetta di una tale valutazione, con la conseguenza che la stessa appare carente sul punto e non sono presenti adeguati elementi diretti a comprendere le ragioni che depongono nel senso della non coerenza in questione e, in particolare, perché le pubblicazioni non riguardino a quel settore disciplinare, precisando in quale settore disciplinare debbano rientrare.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 27 marzo 2024