Il difetto di esame analitico delle pubblicazioni contenuto nell’oggetto del giudizi si traduce in un vizio del provvedimento e in una non espressa indicazioni delle ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi di qualità non idonea ai fini dell’abilitazione.
TAR Lazio, Sez. III bis, 2 aprile 2024, n. 6356
La motivazione priva di un esame analitico delle principali pubblicazioni si traduce in un vizio del provvedimento
06356/2024 REG.PROV.COLL.
05896/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5896 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice Nominata con Dd R.0001538 dell’8 Luglio 2021, non costituito in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità afferente la domanda n. progr. 68385 recante la non attribuzione al ricorrente Prof. OMISSIS dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia reso dalla Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia – settore concorsuale 11/04 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose – indetta con bando di cui al D.D. 553/2021 dal Ministero dell’Università e della Ricerca (doc. 1);
– dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di prima fascia espressi per il Prof. OMISSIS dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose, pubblicati in data 02/02/2022 (doc. 2);
– dell’eventuale conseguente provvedimento, di contenuto ignoto, di diniego alla abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose;
– dei verbali n. 1 del 28.09.2021 (doc. 3), n. 1 del 10.10.2022 (doc. 4) n. 2 del 14.11.2022 (doc. 5), n. 3 del 21.12.2022 (doc. 6), n. 4 del 23.01.2023 (doc. 7), n. del 30.01.2023 (doc. 8) con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente;
– degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti ivi compreso ogni altro verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente;
– con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a;
e per la condanna
dell’Amministrazione alla nomina di una diversa Commissione che proceda quanto prima alla rivalutazione della candidatura del Prof. OMISSIS consentendo al medesimo di conseguire l’ASN a Professore ordinario (I fascia) nel predetto settore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio di non idoneità afferente la domanda n. progr. 68385 recante la non attribuzione al ricorrente Prof. OMISSIS dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia reso dalla Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia – settore concorsuale 11/04 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose – indetta con bando di cui al D.D. 553/2021 dal Ministero dell’Università e della Ricerca e degli ulteriori atti indicati in motivazione.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76 del 2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.
È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Nel caso di specie il giudizio collegiale della commissione è stato espresso all’unanimità ed è caratterizzato da una motivazione eccessivamente sintetica e priva di un esame analitico delle principali pubblicazioni del ricorrente. Tale difetto di esame analitico delle pubblicazioni contenuto nell’oggetto del giudizi (rappresentato dal giudizio collegiale) si traduce in un vizio del provvedimento e di una non espressa indicazioni delle ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi di qualità non idonea ai fini dell’abilitazione. Pertanto, non sono chiare le ragioni che hanno spinto il collegio a ritenere non idoneo il ricorrente all’abilitazione e priva della completa descrizione dell’iter seguito dall’amministrazione per pervenire alla citata conclusione. Emerge, pertanto, una non corretta ponderazione collegiale del contenuto delle pubblicazioni – parametro principale da considerare al fine di individuare la pertinenza a un dato settore e la qualità, piuttosto che la loro collocazione -.
In particolare, la commissione, nel succinto giudizio collegiale, non esprime una ragionata e completa descrizione delle ragioni che l’hanno spinta a non ritenere adeguatamente matura la candidatura del ricorrente ovvero poco originali le sue opere, con la conseguenza che non si può ricavare se il giudizio collegiale costituisca o meno la sintesi delle posizioni individuali espresse dai commissari. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Tuttavia, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Nel caso di specie, come anticipato, il giudizio collegiale è inidoneo a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente, FF
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 2 aprile 2024