TAR Campania, Sez. II, 2 aprile 2024, n. 2147

Nel provvedimento applicativo della sanzione disciplinare devono essere esaminati gli elementi di prova addotti dall'incolpato

Data Documento: 2024-04-02
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

Pur non essendoci un obbligo di dare espresso conto in motivazione delle ragioni per cui ogni singolo elemento probatorio portato dall’incolpato non sia stato ritenuto determinate, è tuttavia necessario che siano esaminati e valutati gli elementi di prova addotti dal soggetto incolpato nel corso dell’istruttoria procedimentale e che tale profilo emerga nella motivazione.

Contenuto sentenza

02147/2024 REG.PROV.COLL.

01961/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l’annullamento

1. della delibera n. -OMISSIS-, trasmessa con nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, conformemente all’acquisito parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina nella seduta del 15.2.2023, irrogava al dott. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per mesi otto, con decorrenza dal 1.4.2023, ai sensi degli artt. 87 e 89 del R.D. n. 1592/1933, dell’art. 36 del vigente Statuto di Ateneo e dell’art. 10 della L. n. 240/2010, con conseguente perdita degli emolumenti, esonero dall’insegnamento e dalle funzioni accademiche per detto periodo, perdita dell’anzianità e preclusione della nomina per 10 anni solari dalle funzioni di Rettore dell’Università o Direttore di Istituzione Universitaria (Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro, Presidente di Scuola e similari);

2. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi incusi gli atti del procedimento disciplinare, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti solo in data 3.4.2023, e segnatamente:

2.a. la nota prot. -OMISSIS-, integrata con nota prot. n. -OMISSIS-, con le quali l’Ateneo comunicava al dott. -OMISSIS- l’avvio del procedimento disciplinare;

2.b. il verbale n. -OMISSIS-, con il quale il Collegio di Disciplina statuiva di chiedere ulteriori notizie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania sulla presunta “gestione fattuale” da parte del dott. -OMISSIS-

2.c. il verbale n. -OMISSIS-, con il quale il Collegio di Disciplina esaminava la documentazione trasmessa dal ricercatore ricorrente ed individuava i punti da chiarire in sede di audizione;

2.d. il verbale di audizione prot. -OMISSIS-, con il quale il Collegio invitava il dott. -OMISSIS-a relazionare su quanto contenuto nella nota di contestazione in merito alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare;

2.e. parere conclusivo formulato dal Collegio di Disciplina con verbale del 15.2.2023 sugli addebiti contestati al dott. -OMISSIS-

3. della nota prot. -OMISSIS- con la quale l’Università [#OMISSIS#] ha diffidato il dott. -OMISSIS-a dismettere la sua partecipazione pari al 100% alla Società -OMISSIS-ritenendola del tutto incompatibile con l’Ufficio di ricercatore, avvisandolo che in mancanza, sarebbe stata disposta nei suoi confronti la decadenza dall’Ufficio de quo;

4. il “Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori” approvato con D.R. n. 909 dell’8.11.2028, art. 2 “Attività incompatibili”, comma f), secondo capoverso dal seguente tenore testuale: “…Risulta invece compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l’assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo”, laddove individuasse un’ipotesi di incompatibilità in via teorica nel possesso delle quote di maggioranza di una S.r.l.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna la delibera n. -OMISSIS- trasmessa con nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, conformemente all’acquisito parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina nella seduta del 15.2.2023, gli ha irrogato la sanzione della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per mesi otto, con decorrenza dal 1.4.2023, ai sensi degli artt. 87 e 89 del R.D. n. 1592/1933, dell’art. 36 del vigente Statuto di Ateneo e dell’art. 10 della L. n. 240/2010, con conseguente perdita degli emolumenti, esonero dall’insegnamento e dalle funzioni accademiche per detto periodo, perdita dell’anzianità e preclusione della nomina per 10 anni solari dalle funzioni di Rettore dell’Università o Direttore di Istituzione Universitaria (Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro, Presidente di Scuola e similari).

Il provvedimento è stato adottato sulla base della considerazione che il ricorrente risulta essere proprietario della totalità delle di una s.r.l. -OMISSIS-che è titolare di una attività alberghiera in Agropoli, della quale è amministratore la madre 93 enne, nonché per la gestione fattuale della suddetta attività alberghiera.

Nel ricorso, inoltre, si chiede l’annullamento dell’art. 2, rubricato “Attività incompatibili”, del “Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori” approvato con D.R. n. 909 dell’8.11.2018, lettera f), nella parte in cui dispone che per un docente/ricercatore universitario: “…Risulta compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l’assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo”.

Il ricorrente ha riferito, nel corpo del ricorso, che la vicenda ha avuto inizio con una denuncia penale di una persona che aveva svolto senza successo un colloquio di lavoro come receptionist presso la suddetta pensione e che, per ragioni di risentimento, aveva denunciato il ricorrente per molestie sessuali, denunciando ai CC anche che egli era il gestore di fatto della struttura.

La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto il ricorrente per il delitto di violenza privata trasmettendo gli atti alla Università che lo ha sospeso con il provvedimento impugnato, per avere egli svolto attività di impresa, in contrasto con il suo status di ricercatore universitario.

Il ricorso è affidato a vari motivi di ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Università si è costituita e ha depositato una memoria, corredata da documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale del 18/05/2023, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta.

Il ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza odierna, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 L. 7.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 2697 C.C.- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ – SVIAMENTO, in quanto il Collegio di Disciplina non avrebbe richiamato alcuna prova sulla pretesa attività incompatibile che sarebbe svolta dal ricercatore universitario ricorrente. L’Università avrebbe, infatti, espressamente dichiarato di aver fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla comunicazione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania del 27.9.2022.

Ciò troverebbe conferma nel fatto che, con verbale n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), la medesima Commissione aveva chiesto maggiori dettagli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e che, con successiva nota rettorale, l’Università aveva invitato la predetta Procura a fornire ogni ulteriore elemento utile al fine di accertare l’eventuale gestione di fatto de “-OMISSIS-” da parte del dott. -OMISSIS- ma tale richiesta è rimasta del tutto inevasa.

Il motivo è infondato. Il provvedimento impugnato, infatti, non poggia unicamente sulla comunicazione della procura ma anche e soprattutto sulla circostanza della comprovata partecipazione azionaria in posizione di controllo del ricorrente, proprietario del 100% delle quote sociali della s,r,l. titolare della pensione in questione, e ritiene non dirimente la circostanza dell’affitto del ramo di azienda trattandosi di mera scelta gestionale. In sostanza, il motivo fondamentale della sanzione disciplinare irrogata è costituito dalla circostanza che il ricorrente era socio unico della s.r.l. che gestisce l’attività alberghiera.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 L. 7.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 2697 C.C.- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ – SVIAMENTO, sostenendo che l’Ateneo resistente non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze, emerse in sede istruttoria, che sono state pretermesse, ovvero: a. il mancato riscontro da parte della Procura alla richiesta del Rettore di fornire elementi utili per poter accertare l’ipotizzato ruolo gestorio del -OMISSIS- b. La dichiarazione/attestazione del fornitore di Agropoli del 16.10.2022 (doc. 9 allegato alla memoria difensiva prodotta in sede disciplinare addì 21.11.2022) che aveva dichiarato su carta intestata, timbrata e firmata, di aver avuto rapporti quotidiani per l’intera stagione 2022 con la sig.ra OMISSIS e non già con il dott. -OMISSIS- c. i chiarimenti forniti dal legale del ricorrente in sede di audizione del 29.11.2022, durante la quale era stata rappresentata alla Commissione istruente l’impossibilità di fornire ulteriori prove sull’effettiva gestione della Struttura – oltre alla predetta dichiarazione del Fornaio – in quanto l’Avvocato penalista aveva inibito l’acquisizione della testimonianza dei dipendenti.

Il motivo va esaminato congiuntamente al terzo motivo, con cui parte ricorrente lamenta: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 ED 89 DEL R.D. 31.8.1933 N. 1592 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11 D.P.R. N. 382/1980 E SS.MM.II., IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 60 D.P.R. n. 3/1957, L’ART. 6, COMMI 9 E 10, LEGGE 240/2010, GLI ARTT.2086, 2475 C.C. e 2476 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI” APPROVATO CON D.R. N. 909 DELL’8.11.2018- DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’, SPROPORZIONALITÀ – SVIAMENTO, sostenendo che il parere conclusivo espresso dal Collegio di Disciplina all’esito dell’istruttoria espletata, posto a fondamento dell’impugnata delibera del C.d.A. n.-OMISSIS- sarebbe privo di adeguata motivazione, ed adottato in spregio ai principi di logicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione ha proceduto senza avere acquisito, in sede istruttoria, elementi utili a comprovare l’ipotizzata causa di incompatibilità e senza spiegare perché abbia deciso di ignorare tutti gli elementi probatori forniti dal ricorrente.

I motivi sono entrambi fondati nei termini che si vanno ad esporre.

Pur non essendoci un obbligo di dare espresso conto in motivazione delle ragioni per cui ogni singolo elemento probatorio portato dall’incolpato non sia stato ritenuto determinate, è tuttavia necessario che siano esaminati a valutati gli elementi di prova addotti dal soggetto incolpato nel corso dell’istruttoria procedimentale e che tale profilo emerga nella motivazione. Nel caso di specie invece manca anche la menzione delle circostanze evidenziate dal ricorrente, ad eccezione del solo dato dell’affitto del ramo di azienda e delle risultanze dell’audizione. Inoltre, nel provvedimento impugnato, il Collegio di disciplina si limita ad affermare che, a seguito dell’audizione, non erano emersi elementi idonei a confutare le contestazioni opposte al ricorrente, omettendo ogni altro profilo motivazionale in relazione all’accertamento dell’esercizio fattuale da parte del ricorrente della gestione dell’azienda. In relazione a questo profilo, dunque, il provvedimento deve ritenersi viziato da carenza di istruttoria e di motivazione.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 60 D.P.R. n. 3/1957, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART.11 D.P.R. N. 382/1980 E SS.MM.II., L’ART. 6, COMMI 9 E 10, LEGGE 240/2010 E CON IL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI” APPROVATO CON D.R. N. 909 DELL’8.11.2018 – INCOMPETENZA – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’, SPROPORZIONALITÀ – SVIAMENTO. Secondo il ricorrente, la ratio legis dell’art. 60 del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957, dall’art.11, comma 5, lettera a) del D.P.R. n. 382/1980 e dall’art. 6, comma 9, della legge 240/2010 sarebbe il divieto di svolgere attività commerciale attiene al divieto di esercitare in prima persona un’attività di commercio diretta e continuativa. Solo gli incarichi connotati dai caratteri della abitualità e professionalità, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 e dell’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010, costituiscono quindi ipotesi di incompatibilità di tipo assoluto. Con specifico riferimento alle cariche in società – sia di persone che di capitali, il Legislatore ha solo vietato al pubblico dipendente di ricoprire ruoli di amministrazione e di gestione. Risulta pertanto preclusa, al pubblico dipendente, la possibilità di assumere cariche sociali di amministratore, consigliere e sindaco. Allo stesso è invece consentito assumere la qualifica di socio nelle società di capitali, senza alcuna autorizzazione e, nelle società in accomandita semplice, la posizione di socio accomandante se non svolge alcuna attività gestionale. Questo quadro normativo sarebbe in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 2 rubricato “Attività incompatibili” del “Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori”, approvato con D.R. n. 909 dell’8.11.2018, lettera f, nella parte in cui dispone che per un docente/ricercatore universitario: “…Risulta compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l’assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo”, in quanto mira ad integrare/ampliare le cause di incompatibilità espressamente previste e disciplinate dalla legge, ponendosi in contrasto con la stessa ratio legis che vieta al pubblico dipendente solo di ricoprire ruoli di amministrazione o gestione all’interno di una società e nulla dispone in tema di partecipazione azionaria, con conseguente necessità di un annullamento/disapplicazione “in parte qua” del Regolamento di Ateneo n.909/2018.

Detto motivo va esaminato congiuntamente al quinto motivo, con cui il ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 60 D.P.R. n. 3/1957, IN COMBINATO DISPSOTO CON L’ART.11 D.P.R. N. 382/1980 E SS.MM.II., L’ART. 6, COMMI 9 E 10, LEGGE 240/2010, DEGLI ARTT.2086, 2475 C.C. e 2476 C.C. E CON IL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI” APPROVATO CON D.R. N. 909 DELL’8.11.2018 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’, SPROPORZIONALITÀ – SVIAMENTO. Secondo parte ricorrente, il regolamento di Ateneo colliderebbe anche con le norme del Codice Civile che attribuiscono poteri gestori, in via esclusiva, agli Amministratori delle società di capitali. Il legislatore attribuisce infatti ai soci delle Società a responsabilità limitata, che non partecipano all’amministrazione della stessa (come nel caso di specie, in cui il socio unico della -OMISSIS-non partecipa all’amministrazione, essendo stato appositamente designato un Amministratore Unico), esclusivamente poteri di controllo sull’operato degli amministratori: può ovviamente accadere che il socio “tracimi” dalla propria funzione, ed eserciti in tutto o in parte funzioni gestorie. Ebbene, in siffatta ipotesi “patologica”, potrebbe, in via astratta, scattare la contestata incompatibilità, ma per essere opposta, tale circostanza deve essere provata e, nel caso di specie, l’onus probandi non è stato assolutamente assolto dall’Ateneo procedente, come sopra diffusamente chiarito.

I motivi sono entrambi infondati.

Occorre premettere che la s.r.l. a socio unico è una società di capitali a responsabilità limitata e che le cariche gestionali possono essere attribuite – come nel caso in esame – a soggetti terzi, poiché il ruolo del socio unico non comporta di per sé l’esercizio di cariche gestionali nella società.

L’Hotel “-OMISSIS-” di Agropoli infatti, come riferito da parte ricorrente, è una piccola pensione alberghiera gestita dalla mamma del ricorrente, designata Amministratrice Unica con atto per Notar [#OMISSIS#] rep. -OMISSIS- Il ricorrente di contro era – ed è tutt’ora – nudo proprietario del cespite nonché, fino ad aprile 2023, socio unico della -OMISSIS-

Tuttavia, come osserva l’Università, la società a responsabilità limitata con un unico socio, pur dando luogo formalmente ad un soggetto giuridico autonomo, rivela un interesse patrimoniale prettamente individuale, con poteri deliberativi concentrati nelle mani di un unico azionista, che può assumere direttamente e personalmente le decisioni rilevanti per l’attività e l’amministrazione della società (art. 2474 e ss cc), senza passare attraverso l’indizione dell’ assemblea, essendone l’unico soggetto costituente.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha motivato l’irrogazione della sanzione disciplinare sulla base della disposizione del Regolamento di Ateneo che prevede l’incompatibilità di un docente o ricercatore universitario che detenga “la partecipazione azionaria in posizione di controllo” di una società di capitali.

Il provvedimento impugnato, inoltre, ha richiamato un atto di indirizzo del MIUR n. 1208/2017 secondo cui, “la partecipazione azionaria in posizione di controllo risulta, per il tipo di poteri ad essa connessi e indipendentemente dall’esercizio di cariche gestionali, attività incompatibile in quanto implica in concreto “l’esercizio del commercio e dell’industria“.”

In tale quadro non può ritenersi convincente la tesi di parte ricorrente secondo cui il Regolamento sarebbe in contrasto con la disciplina nazionale.

Infatti, se è vero che l’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 e dell’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010, con specifico riferimento alle cariche in società – sia di persone che di capitali – hanno unicamente vietato al pubblico dipendente ovvero al professore o ricercatore universitario di ricoprire ruoli di amministrazione e di gestione e non lo status di socio, è altrettanto vero che la previsione regolamentare di maggior rigore in esame non può considerarsi incompatibile con il quadro normativo sopracitato, ma ne costituisce una ulteriore ragionevole specificazione, estendendo il divieto anche alla posizione di socio detentore di una posizione di controllo sulla società, in quanto titolare della maggioranza o addirittura della totalità delle quote societarie.

La domanda di annullamento dell’art. 2, lett- f) del regolamento di Ateneo approvato con D.R. n. 909 dell’8.11.2018.

Con il sesto motivo, parte ricorrente lamenta: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 ED 89 DEL R.D. 31.8.1933 N. 1592 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – CARENZA DI MOTIVAZIONE – 24 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA ILLOGICITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO. Secondo il ricorrente, non si riuscirebbe a comprendere come abbia potuto il Collegio Disciplinare irrogare, ad uno stimatissimo Ricercatore universitario, impegnato in progetti importanti nell’interesse dell’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con alto rendimento accademico, una sanzione così palesemente sproporzionata, per il preteso esercizio, si badi bene, di attività commerciale che fattura in media 40/50 [#OMISSIS#] euro all’anno e non riesce neppure a coprire i costi di attività, quindi a produrre utili, come dimostrano gli allegati bilanci.

L’amministrazione, non avrebbe valutato ai fini della quantificazione della sanzione inoltre che: la nuda proprietà della Struttura alberghiera denominata “-OMISSIS-”, sia pervenuta al prof. -OMISSIS-per donazione da parte dei genitori, che se ne sono riservati l’usufrutto; l’Albergo, di piccole dimensioni, è operativo solo pochi mesi all’anno, e segnatamente durante la stagione estiva, da giugno a settembre; della gestione de “-OMISSIS-” si occupava all’epoca dei fatti di causa esclusivamente la -OMISSIS-, affittuaria dell’immobile, di cui la madre del ricorrente, titolare di regolare licenza alberghiera, era Amministratrice Unica; il ricorrente, durante il periodo estivo, quindi compatibilmente con gli impegni universitari, accompagnava talvolta la madre, ultranovantenne, ad Agropoli, ed avendo la stessa gravi difficoltà motorie, e la aiutava; bilanci di -OMISSIS- in atti si sono chiusi quasi sempre in pareggio e con scarsi ricavi, pertanto mai state deliberate divisioni di utili, sicché le uniche entrate del ricorrente sono sempre state solo quelle provenienti dall’attività accademica; il Curriculum Vitae del ricercatore e le autocertificazioni relative all’attività didattica e di ricerca dallo stesso svolte in atti, testimoniano il suo [#OMISSIS#] e proficuo impegno nell’ambito universitario.

Non sarebbe inoltre configurabile in capo al ricorrente, come sostiene l’Ateneo resistente “un’abituale ed irregolare condotta nonché un’abituale mancanza ai doveri d’ufficio”.

Vi sarebbe dunque carenza di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta.

Il motivo va esaminato congiuntamente all’ottavo, con cui la ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 ED 89 DEL R.D. 31.8.1933 N. 1592 – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA ILLOGICITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI- SVIAMENTO, in quanto nell’irrogare la sanzione disciplinare al dott. -OMISSIS- il Collegio di Disciplina avrebbe omesso la valutazione dell’elemento soggettivo, e non ha tenuto in alcun conto la circostanza, pure emersa in sede istruttoria, che le informazioni fornite dalla Procura alla base del procedimento disciplinare, fossero tutt’altro che univoche, tant’è vero che con verbale n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), il Collegio di Disciplina aveva richiesto maggiori dettagli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, e per la precisione “di fornire ogni ulteriore elemento utile al fine di accertare l’eventuale gestione di fatto del Relais da parte del dott. -OMISSIS-” ma tale richiesta era rimasta del tutto inevasa.

I motivi sono fondati.

L’Università ha ritenuto di irrogare nei confronti del ricorrente la sanzione della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per ben otto mesi “calcolando un mese per ogni anno di infrazione” dal 2015 al 2022 27 – pag. 5 del verbale conclusivo del 15.2.2023 – con conseguente perdita degli emolumenti, esonero dall’insegnamento e dalle funzioni accademiche per detto periodo, perdita dell’anzianità nonché preclusione della nomina per 10 anni solari dalle funzioni di Rettore dell’Università o Direttore di Istituzione Universitaria (Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro, Presidente di Scuola e similari), in applicazione degli artt. 87 e 89 lettere b) e c) del R.D. n. 1592/1933.

L’entità della sanzione irrigata è da ritenersi, ad avviso del Collegio sproporzionata ed eccessiva.

In effetti, la determinazione del quantum di sanzione inflitto al ricorrente è stata effettuata senza tener conto delle specifiche circostanze di fatto, che andavano adeguatamente valutate e che sono state evidenziate dal ricorrente nel sesto motivo di ricorso.

In particolare, dal quadro fattuale emerso, e tenuto conto dell’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso per vizio di istruttoria e motivazione sul punto, risulta non provata l’effettiva partecipazione in modo abituale e continuativo da parte del ricorrente alla gestione dell’azienda alberghiera familiare (essendo risultato un solo specifico episodio in cui il ricorrente ha effettuato un colloquio di lavoro per un’assunzione); inoltre, il suo occasionale intervento – sulla scorta di quanto emerso in atti – deve ritenersi più che altro riconducibile alla volontà di prestare un qualche aiuto alla madre anziana. Tuttavia, tale aspetto è stato totalmente obliterato nella valutazione della condotta imputata al ricorrente compiuta dalla amministrazione.

Di fatto, in ragione del riscontrato vizio di motivazione e istruttoria sul punto dell’effettivo coinvolgimento del ricorrente nella gestione dell’azienda familiare (di cui al secondo e terzo motivo), l’unica violazione imputabile al ricorrente, sulla scorta del quadro probatorio in atti, risulta essere la titolarità della totalità delle quote della s.r.l. Cimentosa.

Nel calcolare l’entità della sanzione, dunque, l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto di tutte queste circostanze ed è pertanto incorsa in difetto di istruttoria e di motivazione, mentre deve comunque ritenersi sproporzionata ed eccessiva l’irrogazione di un mese di sospensione per ogni anno di titolarità delle quote in questione.

L’amministrazione dovrà quindi provvedere ad una nuova determinazione della sanzione irrogata che tenga conto di tutti gli elementi di cui sopra.

Con il settimo motivo, il ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 ED 89 DEL R.D. 31.8.1933 N. 1592 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA ILLOGICITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI- SVIAMENTO, sostenendo che la fattispecie in questione non sarebbe riconducibile ad alcuna delle infrazioni indicate dall’art. 89 DEL R.D. 31.8.1933 N. 1592, connotate dai caratteri di nominatività e tipicità. Deduce poi ancora la sproporzione della sanzione irrogata.

Quanto a tale secondo punto, contenente la sproporzione della sanzione irrogata, si richiama quanto detto sopra e pertanto il profilo di doglianza va ritenuto fondato.

Viceversa ve respinto l’altro profilo di censura, volto a contestare l’esistenza della fattispecie tipica cui ricondurre la condotta in esame, in quanto la violazione del divieto di detenere una partecipazione maggioritaria o totalitaria delle quote di una società costituisce sicuramente – in ragione di quanto detto a proposito dei motivi quattro e cinque, una condotta incompatibile con l’attività di ricercatore universitario.

Infine, va dichiarato improcedibile il nono motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 ED 89 DEL R.D. 31.8.1933 N. 1592 – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA ILLOGICITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI- SVIAMENTO. La lesività della nota prot. 57850 dell’11.4.2023- doc.VII- con cui ’Università [#OMISSIS#] ha diffidato il ricorrente a “…cessare dalla situazione di incompatibilità de qua entro e non oltre 15 giorni in quanto il possesso di quote societarie maggioritarie si configura come esercizio di attività imprenditoriale, vietata i dipendenti pubblici…” risulta infatti ormai venuta meno, posto che il ricorrente ha documentato di avere, in data 18 aprile 2023, ceduto le quote societarie con atto notarile.

In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e limiti di cui alla motivazione, con esclusivo riferimento all’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, dovendosi invece respingere la domanda di annullamento del regolamento di Ateneo. Deve pertanto essere annullata la delibera n. -OMISSIS- e l’amministrazione sarà tenuta a riprovvedere, effettuando una nuova istruttoria circa la quantificazione della sanzione, sulla base delle indicazioni dettate in motivazione.

Le spese possono essere compensate, atteso l’esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui alla motivazione e per l’effetto annulla la delibera n. -OMISSIS- e lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Primo Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 2 aprile 2024