TAR Lazio, Sez. III bis, 8 aprile 2024, n. 6817

L'interessato deve provare che il giudizio della Commissione è scientificamente inaccettabile

Data Documento: 2024-04-08
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile; fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il giudice, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato.

Contenuto sentenza

06817/2024 REG.PROV.COLL.

06008/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6008 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione di Valutazione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del giudizio di diniego dell’abilitazione del ricorrente per il settore concorsuale 12/G1, Diritto Penale – Fascia II, IV quadrimestre, bando ex d.d. n. 553 del 2021, come rettificato dal d.d. n. 589 del 2021, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, disponendo il riesame della domanda da lui presentata da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima;

– in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare ogni altro atto idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente, ivi compresa l’attribuzione con riserva al ricorrente dell”abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia o l’ordine di riesame della domanda presentata dal ricorrente da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima, ovvero, in subordine, l’accoglimento della domanda cautelare nelle forme previste dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Con vittoria di spese e compensi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 12/G1 “Diritto penale”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.

1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso al seguente motivo di diritto:

Eccesso di potere per errore di fatto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010. Violazione degli artt. 3, 4 e 5, 6 e 7 e degli All. B e D) del d.m. n. 120 del 2016”.

1.2 In data 19.5.2023 si è costituito il Ministero resistente, successivamente depositando relazione e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3 In data 2.2.2024, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande.

1.4 All’udienza pubblica del 5 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con l’unico motivo di diritto formulato nel ricorso, parte ricorrente deduce quanto segue.

Il giudizio sulla monografia risulterebbe contraddittorio, nella misura in cui, dopo aver evidenziato unicamente elementi positivi in fase di esame dei singoli capitoli, la Commissione avrebbe immotivatamente concluso in senso negativo relativamente all’opera nel suo complesso.

Il giudizio collegiale riproporrebbe il testo del giudizio individuale del Prof. -OMISSIS- e ciò renderebbe evidente sia il difetto di collegialità, sia l’assenza di “sintesi” tra i diversi orientamenti emersi nella Commissione.

Il giudizio di non idoneità sarebbe stato reso unicamente sulla base, oltre che della ritenuta (con riferimento alla predetta monografia) non raggiunta “-OMISSIS-”, del fatto che le altre opere sarebbero risultate avere “-OMISSIS-” trattando tematiche “-OMISSIS- […] -OMISSIS-”.

Tuttavia – sostiene il ricorrente – la Commissione, a fronte del superamento delle tre “mediane”, avrebbe dovuto redigere una motivazione rafforzata.

La valutazione delle pubblicazioni non monografiche risulterebbe “sbrigativa” oltre che viziata da difetto di motivazione e da errore di fatto.

Peraltro, le pubblicazioni del Dott.-OMISSIS- sarebbero state valutate secondo i criteri dettati per la prima fascia d’insegnamento (“rilevante qualità e originalità”) e non per la seconda fascia (“positivo livello”) e il giudizio collegiale non avrebbe realmente valutato l’impatto della produzione scientifica del ricorrente.

La Commissione, essendosi limitata a valutare la sola monografia, non avrebbe espresso un giudizio “complessivo” sulle pubblicazioni.

La valutazione sarebbe stata illegittimamente effettuata solo in termini di mera “non condivisibilità” delle tesi scientifiche prospettate dal candidato.

2.1 Nella relazione e nelle osservazioni depositate dalla difesa erariale, l’Amministrazione replica sottolineando che le pubblicazioni devono essere giudicate complessivamente di qualità “elevata” (secondo la definizione di cui all’allegato B) in entrambe le fasce di abilitazione scientifica, differenziandosi all’art. 3, comma 2, D.M. n. 120/2016, solo i parametri di riferimento.

Sarebbe, quindi, infondata la censura di parte ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente valutato le pubblicazioni in base ai criteri dettati per la prima fascia d’insegnamento.

L’Organo di valutazione, con maggioranza di tre su cinque commissari, ha ritenuto, soprattutto, la mancanza di adeguata originalità e di rigore metodologico, nelle forme variamente argomentate nei giudizi individuali e collegiale.

Il giudizio collegiale reca una disamina analitica, approfondita e puntuale delle opere del candidato e in particolare della monografia di cui vengono illustrati i contenuti essenziali (capitolo per capitolo) e accuratamente evidenziati sia gli aspetti positivi che quelli negativi (questi ultimi ritenuti prevalenti sui primi).

La Commissione avrebbe quindi assolto l’onere della motivazione aggravata.

Il giudizio collegiale non sarebbe la mera replica del giudizio individuale di un Commissario e la valutazione delle pubblicazioni del candidato non sarebbe stata effettuata solo in termini di mera “non condivisibilità” delle tesi scientifiche prospettate: sarebbero stati infatti segnalati limiti oggettivamente rilevabili in ordine alle scelte metodologiche, alle modalità espositive, alla comparazione, alla trattazione o non trattazione di alcuni argomenti, alla pressoché totale assenza di riferimenti al ne bis in idem in chiave convenzionale, nonché al riferimento non sufficientemente argomentato ad alcune tesi interpretative piuttosto che ad altre.

Anche le opere non monografiche sarebbero state attentamente valutate, dimostrando la Commissione di apprezzare tre contributi (quello sul ne bis in idem e i due in lingua inglese) ma ritenendo gli altri sei caratterizzati da -OMISSIS- e da una portata limitata a tematiche specifiche -OMISSIS- (analogamente alle note a sentenza) -OMISSIS-.

3. Il motivo è infondato.

3.1 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il raggiungimento dei valori soglia e il possesso di cinque titoli tra quelli selezionati, ma ha espresso (a maggioranza di tre componenti su cinque) valutazione negativa sulle pubblicazioni.

3.2 Il Collegio preliminarmente rileva che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso ad accertare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal Giudice della legittimità.

Il Giudice amministrativo ha il potere di sindacare le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, “posto che l’esame rimesso al Giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza, non potendo il medesimo Giudice sostituire alla valutazione già espressa una propria, differente valutazione (evidentemente frutto di diversi parametri di giudizio, che si tradurrebbero in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa: in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581)” (TAR Lazio, sez. III, n. 2712/2018).

3.3 Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione nel caso di specie non risulta inficiato dai vizi prospettati dal ricorrente poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione e frutto di una disamina particolarmente analitica dei singoli lavori.

La Commissione risulta aver valutato le pubblicazioni presentate dal candidato nel pieno rispetto e nella corretta applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120/2016.

Il D.M. 7 giugno 2016 n.120 prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

3.4 Nel caso di specie, la Commissione, contrariamente a quanto addotto dalla parte ricorrente, risulta avere fatto corretto riferimento ai parametri di valutazione indicati dalla sopra citata normativa per la seconda fascia di abilitazione.

D’altro canto, nelle ipotesi quali quella in discussione, in cui la sussistenza della maturità scientifica degli aspiranti professori viene contemplata dalla norma attributiva del potere di accertamento della Commissione “non nella dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione”, tenuto altresì conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, “il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;- l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);- è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;- fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

3.5 Il giudizio collegiale ha rappresentato la corretta sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della Commissione, rimanendo rispetto a questi autonomo e distinguibile.

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute di qualità non idonea al riconoscimento dell’abilitazione.

Gli atti impugnati devono, pertanto, considerarsi adottati in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 120/2016 e se ne devono escludere l’irragionevolezza, la contraddittorietà e la mancanza di adeguata motivazione.

4. Conclusivamente, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento e deve pertanto essere respinto.

5. La peculiarità delle questioni oggetto di lite e la natura delle situazioni giuridiche coinvolte giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente, FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato in data 8 aprile 2024