Risulta legittimo l’operato della Commissione che non riconosce i punti che il regolamento di Facoltà riserva agli studenti che si laureano “in corso” quando lo studente consegue il titolo oltre la durata legale del corso di studi.
TAR Lazio, Sez. III, 9 aprile 2024, n. 6822
Lo status di fuori corso osta al riconoscimento dei punti riservati agli studenti che conseguono la laurea nei tempi regolari
06822/2024 REG.PROV.COLL.
13983/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13983 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento/giudizio emesso dalla Commissione di Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria [LMCU – Ordin. 2011] (classe LM-46), nella seduta di laurea svoltasi in data 17.07.2023 nella parte in cui la Dott.ssa OMISSIS è stata proclamata con attribuzione della votazione finale pari a 108/110, del verbale relativo alla seduta di laurea;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o comunque consequenziale;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento di un voto di laurea pari a 110/110.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente esponeva che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel mese di dicembre 2017, aveva deliberato la sua ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria.
1.1. Più in particolare, dai documenti in atti, risulta che la ricorrente – già iscritta al corso di laurea in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” per l’a.a. 2015/2016 – dopo aver partecipato in data 6 settembre 2016 al test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2016/2017 ed essersi collocata in posizione utile nella graduatoria di merito solo a seguito degli scorrimenti della stessa, conseguiva l’ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Ateneo resistente in data 20 dicembre 2017.
1.2. Pertanto, solo a partire dal dicembre 2017 la parte ricorrente ha potuto frequentare le lezioni e sostenere gli esami del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ottenendo, su domanda, la convalida di alcuni esami superati durante la frequentazione del precedente corso di laurea in Scienze biologiche.
1.3. Come risulta dall’estratto “Infostud” relativo al percorso accademico della ricorrente e depositato in atti (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente), la parte ricorrente è stata iscritta in corso ai sei anni di cui si compone il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a partire dall’a.a. 2016/2017 (che, come esposto in precedenza, coincide con l’anno di iscrizione al primo anno) e fino all’a.a. 2021/2022 (coincidente con l’anno di iscrizione al sesto anno di corso).
La ricorrente, invece, in relazione all’a.a. 2022/2023 è stata iscritta fuori corso al primo anno del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria e ha poi sostenuto, durante tale annualità, la seduta di laurea in data 17 luglio 2023, conseguendo il titolo accademico.
1.4. La ricorrente, con specifico riferimento agli esiti della anzidetta seduta di laurea, riferiva di aver conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria con la votazione di 108/110.
1.5. La ricorrente chiedeva chiarimenti in ordine al punteggio finale ottenuto.
1.5.1. Il Presidente della Commissione di laurea, con e-mail inviata in data 19 luglio 2023 (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente), specificava che i punteggi relativi alla valutazione curricolare erano stati attribuiti in conformità con le previsioni dell’art. 4.11 del regolamento del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
1.5.2. Con la suddetta e-mail, inoltre, veniva chiarito che in sede di attribuzione del punteggio era stato tenuto conto dello status di fuori corso della ricorrente, come da risultanze della piattaforma Infostud.
2. La ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a un unico motivo, contestava la legittimità dell’assegnazione del punteggio di laurea conseguito per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento.
2.1. In particolare, la parte ricorrente prospettava l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo resistente sulla scorta di un asserito errore di valutazione determinato da travisamento dei fatti.
Più in dettaglio, la ricorrente assumeva di aver diritto anche agli ulteriori tre punti previsti dall’art. 4.11 del regolamento di Facoltà per essersi laureata in corso, contestando le informazioni riportate nell’estratto Infostud in quanto ritenute difformi da quelle contenute nella certificazione rilasciata in data 30 giugno 2023 dall’Università resistente (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
2.2. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si costituivano in giudizio in data 25 ottobre 2023 ed eccepivano l’infondatezza del gravame in ragione del fatto che la ricorrente, iscritta sin dall’a.a. 2016/2017 al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si era laureata in sette anni accademici, ossia durante l’a.a. 2022/2023 coincidente con il primo anno fuori corso.
Per tale ragione la Commissione di laurea non aveva attribuito i tre punti previsti dall’art. 4.11 del regolamento di Facoltà, trattandosi di punti riservati unicamente agli studenti che conseguono la laurea in sei anni, ossia entro e non oltre la durata legale del corso di laurea in questione.
Ancora più in dettaglio, le amministrazioni resistenti rappresentavano che la ricorrente era stata ammessa nel dicembre 2017 al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e, sempre nel dicembre del 2017, aveva ottenuto la convalida di alcuni esami sostenuti nell’ambito di un precedente corso di laurea – ovverosia quello in Scienze biologiche – nel quale risultava iscritta sin dall’a.a. 2015/2016.
Dunque, atteso che la ricorrente risulta aver conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria nel primo anno fuori corso, ossia l’a.a. 2022/2023 pari al settimo anno dall’ammissione all’anzidetto corso di laurea, l’operato valutativo della Commissione di laurea risulterebbe scevro dai vizi prospettati nel ricorso.
2.3. La parte ricorrente, con memorie depositate in data 15 dicembre 2023 e 1° marzo 2024, controdeduceva alle eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
2.4. All’udienza pubblica del 3 aprile 2024 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e debba essere respinto.
3.1. Ad avviso del Collegio l’operato delle amministrazioni resistenti risulta legittimo in quanto – a prescindere dalla circostanza per cui le informazioni contenute nell’attestato rilasciato dall’Università resistente non coincidano con quelle recate dall’estratto Infostud – emerge in actis che la parte ricorrente ha ottenuto nel 2017 (quindi relativamente all’a.a. 2016/2017), per effetto degli scorrimenti della graduatoria di merito, l’ammissione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Oltretutto, risulta per tabulas che la ricorrente ha conseguito la laurea durante il settimo anno dalla immatricolazione e, dunque, oltre la durata legale del corso di studi, fissata in sei anni.
3.2. Per tale ragione risulta legittimo che la Commissione di laurea non abbia attribuito alla ricorrente i tre punti che l’art. 4.11 del regolamento di Facoltà riserva agli studenti che si laureano “in corso”, ossia entro e non oltre la durata legale del corso di studi in questione.
Tale previsione regolamentare, che funge da parametro di legittimità dell’operato valutativo della Commissione di laurea, risulta dunque pienamente rispettata nel caso di specie, non ricorrendo una ipotesi nella quale la stessa avrebbe dovuto trovare applicazione.
3.3. Peraltro, a comprova del fatto che la ricorrente risultava iscritta al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria già dall’a.a. 2016/2017 concorre anche la certificazione degli esami rilasciata dallo stesso Ateneo resistente (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente). Da tale certificazione, infatti, risulta che in data 20 dicembre 2017 alla ricorrente sono stati convalidati tre esami sostenuti nell’ambito del corso di laurea in Scienze biologiche frequentato in precedenza dalla ricorrente: si tratta, in particolare, degli esami di Fisica medica, Chimica medica e Biochimica e biologia molecolare.
3.3.1. Risultano, pertanto, inconferenti i richiami alle previsioni in materia di trasferimento ad anni successivi al primo e allo status di ripetente, operati nelle memorie depositate dalla ricorrente in data 15 dicembre 2023 e 1° marzo 2024.
Invero, a prescindere dai profili di possibile inammissibilità di tali rilievi – in quanto pur richiamandosi a un motivo ritualmente dedotto introducono elementi sostanzialmente nuovi con memoria non notificata, determinando così un irrituale ampliamento della causa petendi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1715 del 26 marzo 2013; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2878 del 17 maggio 2012) – la convalida di esami di profitto sostenuti in precedenza nell’ambito di un diverso corso di laurea, in uno con il fatto che l’immatricolazione è intervenuta per scorrimento della graduatoria e non a seguito di partecipazione alla procedura di trasferimento ad anni successivi al primo (tanto è vero che trattasi di iscrizione al primo anno), valgono a rendere l’a.a. 2016/2017 l’effettivo anno di inizio del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria frequentato dalla ricorrente, conclusosi poi solo nell’a.a. 2022/2023 con il conseguimento del titolo accademico in questione.
4. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 9 aprile 2024