TAR Lazio, Sez. III bis, 24 aprile 2024, n. 8184

Titoli richiesti per l'ASN: sul riconoscimento delle voci relative agli incarichi di insegnamento all'estero e all'affiliazione ad accademie di prestigio

Data Documento: 2024-04-24
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il titolo “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” richiede alternativamente il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica” o “l’affiliazione ad accademie di prestigio”. Pertanto, se la Commissione opera una distinzione tra affiliazione tout-court e affiliazione a titolo di premio, non si conforma al criterio normativamente definito, specialmente laddove si consideri che la stessa affiliazione avviene, di norma, ad esito di un processo valutativo da parte della associazione stessa che presuppone il possesso di determinati requisiti e che racchiude in sé un valore di indubbio riconoscimento del percorso scientifico svolto.

Contenuto sentenza

08184/2024 REG.PROV.COLL.

11820/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11820 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– degli atti (in parte qua) riportanti le risultanze e le valutazioni negative, pubblicati sul sito del MIUR a partire dal 9 giugno 2023, comunicato in pari data, con cui la commissione concorsuale, nominata con D.D. MIUR n. 1642dell’8.7.21 ed integrata giusta D.D. n. 803 del 16.5.22,composta dai commissari Proff.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, ha deciso la non attribuzione al ricorrente, candidato Dott. OMISSIS, dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/F1Malattie Odontostomatologiche, Bando D.D.n. 553/2021rettificato con DD 589/2021, ASN 2021-2023,Vquadrimestre;

-dei verbali (in parte qua) della commissione e dei giudizi, anche collegiale ed individuali, ivi comprese le relazioni riassuntive, contenenti risultati e/o valutazioni negative in ordine all’esponente, e in particolare: il verbale n. 1 del 6 settembre 2021; il verbale 2 del 15.5.23; il verbale 3 del 15.5.23; il verbale 4 del 15.5.23; il verbale 5 del 16.5.23; verbale 6 del 3.6.23;

– del documento telematico (in parte qua) pubblicato in data 9.6.23 (contenente i collegamenti ai giudizi ed agli indicatori per ciascun candidato e dunque anche il curriculum, gli indicatori ed i giudizi dell’odierno ricorrente) per quanto attiene ai risultati e valutazioni negativi riservati al ricorrente;

– del D.D. 553/2021 art. 2, comma 4, let. d) – e del verbale 1 della commissione – nella parte incui fa obbligo ai candidati di compilare l’elenco dei titoli posseduti di cui all’Allegato A del D.M. n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), senza che la piattaforma telematica di compilazione della domanda, risulti previamente adeguata alla selezione della commissione; nella parte in cui si consente di escludere il rilievo dei titoli b) e c) (3 e 4 nella numerazione ministeriale) non selezionati dalla commissione nel verbale 1 ma non espunti dalla piattaforma;

nonché di tutti gli atti correlati, presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 6-F1, fondato sul riconoscimento di soli due titoli sui tre sufficienti, nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 553/2021.

Nel giudizio in questa sede impugnato, la Commissione, dopo aver accertato il raggiungimento di 3/3 e ritenendo buona, per originalità e innovatività, la qualità complessiva dei lavori, non ha riconosciuto il possesso dei tre titoli richiesti e pertanto esprime un giudizio di non abilitazione (doc. 1 al ricorso).

Tale giudizio è impugnato in questa sede con il seguente unico motivo di ricorso:

1) “Violazione della legge [#OMISSIS#] 240/2010; del DPR 14 settembre 2011, n. 222; del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 (in part. Art. 3, 5 c. 4); del D.M. 95/2016; del D.M. 120/2016; del D.D. MUR 26.2.2021, n. 553, in part. dell’art. 2 comma 4, let. d); del D.M. 855 del 2015. Violazione dei criteri di cui al verbale 1 della commissione. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. Motivazione mancante o insufficiente o incongrua o illogica. Violazione della l. 241/90. Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, efficienza, trasparenza, correttezza, ragionevolezza. Manifesta ingiustizia. Illegittimità dei criteri di cui al verbale 1.”, in quanto la Commissione avrebbe errato nel non riconoscimento dei titoli presentati sub g) ed h), pur in presenza di dichiarazioni del ricorrente nella domanda di partecipazione che dimostravano il possesso dei suddetti titoli.

Si costituiva in data 15.9.2023 l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’università e della ricerca. Successivamente, in data 6.10.2023 depositava una relazione difensiva sul ricorso con cui si ribadiva la correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice.

All’udienza del 9.4.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2.1. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (mentre, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”).

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il D.P.R. n. 95/2016, con riferimento ai lavori delle commissioni, prevede la possibilità di definire, nella prima riunione di insediamento, “le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia”, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 D.M. n. 120/2016 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

2.2. – Venendo al caso oggetto del presente giudizio – ed esaminando la prima parte del motivo di ricorso– al ricorrente non è stato riconosciuto il titolo g) (“Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”) con la seguente motivazione: “il possesso del titolo NON viene riconosciuto in quanto dichiara di essere Professore a Contratto presso la Sechenov First State Medical University, Department of Pediatric, Preventive Dentistry and Orthodontics, Mosca, Federazione Russa, con insegnamento di “Digital Dentistry- Odontoiatria Digitale” ma dalla documentazione presentata si tratta di un accordo aggiuntivo al contratto di lavoro a tempo determinato e non si evince la formale attribuzione di incarico di docenza per almeno 2 anni accademici consecutivi; dichiara di essere Visiting Professor e Lecturer presso l’Università Université Claude Bernard Lyon 1, Faculté d’Odontologie, Lione(Francia) con insegnamento di Digital Dentistry- Odontoiatria Digitale nell’ambito del percorso di Protesi Fissa ma il certificato presentato fa data 19 novembre 2022 e non si evince a quale anno accademico si riferisca; dichiara inoltre di essere Honorary Professor in Restorative Dental Science, Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong, China, nell’ambito del percorso formativo sulle tecnologie digitali in odontoiatria- Digital Dentistry dal certificato presentato l’incarico va dal 01/05/2022 al 30/04/2024 e quindi è un attività non ancora completamente svolta; dunque non ha formale attribuzione presso qualificati Atenei Nazionali, di incarichi di insegnamento con titolarità di insegnamento di almeno 2 Anni Accademici consecutivi né fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali inerente al SC per almeno 3 mesi.” (doc. 1 al ricorso).

Il ricorrente deduce sul punto che la Commissione non avrebbe considerato, avuto riguardo all’incarico di Professore a Contratto presso la Sechenov First State Medical University di Mosca, che nella domanda di partecipazione è espressamente riportato che l’incarico decorre dal “dal 02-07-2018 a oggi” (doc. 12 al ricorso).

Nella relazione depositata in giudizio, l’Amministrazione ribadisce come il mancato riconoscimento del titolo sia giustificato perché: “il candidato certifica l’esistenza di un rapporto lavorativo con la suddetta Università, ma in effetti non è dato sapere se tale rapporto sia consistito effettivamente in un incarico di docenza per almeno 2 anni accademici consecutivi”.

La censura merita condivisione.

Il giudizio formulato dalla Commissione si basa su un erroneo apprezzamento di un elemento istruttorio, contenuto nella domanda di partecipazione (sezione relativa all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni, sub doc. 12 al ricorso) e non contestato da parte resistente, che appare univoco nell’indicare una precisa data di decorrenza dell’incarico di professore a contratto (ossia 2.7.2018), idonea a integrare il requisito dei due anni di durata richiesto dal titolo in questione.

Al riguardo, la circostanza che la documentazione allegata alla domanda non contenesse tale indicazione non è idonea a giustificare una conclusione diversa poiché – come correttamente rileva parte ricorrente – in base al disposto dell’art. 2, co. 4, lett. d) del bando di concorso DD n. 553/2021, assume valore primario la dichiarazione con valore di autocertificazione contenuta nella domanda e alla luce di questa va interpretato il contratto allegato, che – lungi dal contraddire tale dichiarazione – integra la rappresentazione, dimostrando la perduranza dell’incarico stesso con la suddetta Università.

Pertanto, a fronte delle risultanze istruttorie sopra indicate, il mancato riconoscimento del titolo in discussione si palesa illegittimo (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 4023/2021), con conseguente accoglimento del profilo di ricorso esaminato.

2.3. – Procedendo ad esaminare la seconda parte del motivo di ricorso, il ricorrente si lamenta altresì del mancato riconoscimento del titolo h) (“Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”).

Il ricorrente allegava alla domanda i seguenti titoli: “- Socio Fondatore, Socio Attivo e Certified Speaker della Digital Dentistry Society International, Società Scientifica che si occupa dello studio e dell’applicazione delle tecnologie digitali in Odontoiatria, con oltre 2000 soci attivi e 10000 soci ordinari in 65 paesi del mondo dal 01-07-2014 a oggi” e “- Fellow dell’International College of Dentists, una delle più antiche e prestigiose Società Scientifiche nel mondo odontoiatrico, con centinaia di soci in tutto il mondo impegnati anche in attività di beneficienza e nel sociale dal 01-01-2018 al 31-12-2022” (doc. 12).

La motivazione della Commissione, che conclude per il non riconoscimento del titolo in questione, è la seguente: “h) il possesso del titolo NON viene riconosciuto in quanto non dichiara premi e riconoscimenti come recita il criterio.”

Il ricorrente sostiene che – in disparte il profilo dell’assenza di una reale motivazione nel giudizio impugnato sul punto – l’affiliazione ad enti di chiara fama internazionale – circostanza che non appare messa in discussione – appare ictu oculi integrare il requisito di cui alla lett. h) che include “l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” (all.to A al D.M. n. 120/2016, punto 9).

Il profilo è fondato.

Nella memoria processuale, l’Amministrazione chiarisce che “Il candidato si è limitato ad allegare la sua affiliazione alle due menzionate Società senza però specificare se questa sia avvenuta in qualità di premio o riconoscimento per la sua attività scientifica. Il tenore letterale del requisito richiesto è chiaro e, pertanto, non si presta ad interpretazioni differenti: l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore non rileva come mero fatto in sé, ma solo se ottenuto come premio o riconoscimento per l’attività scientifica svolta.”

In sintesi, la Commissione fonda il diniego di riconoscimento del titolo sulla base della circostanza che la mera affiliazione (anche se ad una società internazionale di riconosciuto prestigio) è di per sé insufficiente a dimostrare il possesso del titolo in questione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta affiliazione è avvenuta a titolo di premio, in tal senso dovendosi interpretare la definizione del titolo in questione come stabilita dal D.M. n. 120/2016.

Al riguardo merita adesione l’indirizzo interpretativo già affermato da questa Sezione, per cui “[t]ale titolo richiede infatti alternativamente il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica” o “l’affiliazione ad accademie di prestigio”, sicché il criterio di specificazione sopra riportato non può che riferirsi ai soli premi e riconoscimenti e non invece alla affiliazione alle accademie di prestigio, non essendo logicamente compatibile con lo stesso.” (TAR Lazio, III-bis, n. 3338/2023).

Pertanto, l’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto effettuare una valutazione circa l’affiliazione del ricorrente ad accademie di prestigio, prescindendo dal possesso di premi e di riconoscimenti in accademie di prestigio, trattandosi di due criteri da valutarsi in via alternativa, ciascuno sufficiente per l’ottenimento del titolo in contestazione.

In tale contesto, la distinzione tra affiliazione tout-court e affiliazione a titolo di premio non appare conforme al criterio normativamente definito (né aderente al criterio come specificato nel verbale di insediamento), specialmente laddove si consideri che la stessa affiliazione avviene, di norma, ad esito di un processo valutativo da parte della associazione stessa che presuppone il possesso di determinati requisiti e che racchiude in sé un valore di indubbio riconoscimento del percorso scientifico svolto. In caso contrario, la Commissione avrebbe dovuto espressamente motivare sulla inesistenza di tali circostanze nel caso di specie, in luogo della mera affermazione apodittica circa il mancato rispetto del criterio.

Alla stregua delle suddette considerazioni, l’accertata illegittimità del mancato riconoscimento dei titoli g) e h) si configura come immediatamente lesiva nei confronti del ricorrente risultando decisiva nell’economia generale del giudizio impugnato.

2.4. – In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del gravato giudizio di inidoneità e con conseguente obbligo in capo alla Commissione di provvedere, entro il termine di 60 sessanta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia, ad una rivalutazione del ricorrente da effettuarsi, fermo il giudizio formalmente e sostanzialmente positivo sulle pubblicazioni e sulla qualità della produzione scientifica – che non dovrà essere pertanto oggetto di una nuova valutazione – tenendo conto della accertata sussistenza del titolo sub g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowhip) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” e sub h) (“Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”).

3. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone che la Commissione proceda ad una nuova valutazione del candidato conformandosi a quanto indicato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 24 aprile 2024