Il secondo comma dell’art. 15 L. 18 marzo 1958, n. 311 (recante “norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”), pur rinviando all’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito, ne innova il perimetro applicativo, non circoscrivendolo ai soli professori ordinari, bensì estendendolo all’intera categoria dei professori universitari.
TAR Puglia, Sez. I, 26 aprile 2024, n. 523
Conferimento del titolo di professore emerito: per il computo dei venti anni di servizio non bisogna escludere quelli prestati come associato
00523/2024 REG.PROV.COLL.
00967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca; Universita’ degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
Dirigente del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Ufficio I Affari Generali, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento, ex art. 31, comma 1 c.p.a. dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla proposta del 27.9.2021, prot. n. 0043436, dell’Università di Foggia di conferimento del titolo di professore emerito al ricorrente e conseguente condanna a provvedere nonché per la pronunzia di fondatezza della pretesa della pretesa del ricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 c.p.a.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 3.1.2023:
per l’annullamento del provvedimento del Direttore Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca del 30.12.2022, prot. n. 15678, con il quale si è negato il conferimento del titolo di
professore emerito e per la condanna dell’amministrazione all’approvazione della proposta di conferimento del titolo di professore emerito al ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3.4.2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere stato già professore ordinario per il SSD MED/30 “Malattie dell’Apparato visivo” presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia, collocato a riposo a partire dal 2018.
Riferisce, in particolare, di aver prestato servizio come professore di ruolo complessivamente per 26 anni: dal 1992 come professore associato e per 18 anni e 9 mesi come professore ordinario.
Il Rettore dell’Università di Foggia, con nota prot. n. 0043436 del 27.9.2021, ha inoltrato la proposta per il conferimento del titolo di “professore emerito” al Ministero dell’Università e Ricerca, Dipartimento per la formazione e la ricerca, accompagnata dalle delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche n. 744 del 26.7.2021 e del Senato Accademico n. 270 del 28.7.2024, dal curriculum vitae del professore e da due lettere di sostegno alla candidatura presentate da due professori ordinari di altre università italiane.
In assenza di qualsivoglia risposta all’istanza formale, dopo una nota di sollecito a firma del Rettore (prot. n. 0022928 del 29.4.2022) e un atto di diffida a firma del difensore dell’istante del 3.6.2022, ricevuto e acquisito al prot. n. 7833 del 9.6.2022, il ricorrente, in data 8.9.2022, ha notificato l’odierno ricorso principale, reclamando l’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza, con condanna dell’amministrazione all’approvazione della proposta di conferimento, ai sensi degli artt.111 R.D. n. 1592/1933, 5 L. n. 311/1958 e del Regolamento approvato dal Senato accademico.
Nelle more del presente giudizio, il Direttore Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca ha adottato il provvedimento espresso di diniego (prot. n. 15678 del 30.12.2022), così motivato: “Si comunica che – stante quanto previsto dall’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, secondo cui “ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà̀ essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità̀ di professori ordinari” – la proposta di conferimento non può̀ essere accolta in quanto il prof. OMISSIS non ha prestato almeno venti anni di servizio “in qualità̀ di professore ordinario” ”.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 2.1.2023, il ricorrente ne chiede l’annullamento sostenendo, in estrema sintesi, che, in base alla normativa nazionale e al Regolamento dell’Università di Foggia, il titolo di professore emerito è concesso ai professori che abbiano prestato complessivamente almeno vent’anni di servizio in qualità di professore di ruolo, prescindendo dalla distinzione fra professore ordinario e associato.
L’amministrazione si è costituita in giudizio in data 15.9.2022 e, con successiva memoria del 29.2.2024, ha rappresentato che l’interpretazione del suddetto art.111 R.D. n.1592/1933 fornita dal ricorrente sarebbe erronea, in quanto non terrebbe conto del suo tenore letterale e della persistente distinzione fra le due fasce di docenza ai fini del computo degli anni per il conferimento del titolo in questione.
Con sentenza non definitiva n. 190/2023 la Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la prosecuzione del giudizio per i motivi aggiunti con il [#OMISSIS#] ordinario.
In data 3.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
Con un unico motivo di doglianza il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15 L. n. 311/1958, degli artt. 110 e 111 R.D. n. 1592/1933 e del Regolamento dell’Università di Foggia per il conferimento del titolo di professore emerito, approvato con R.D. n. 882/2021, poiché il provvedimento di diniego si baserebbe su una erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento.
L’ art. 111 R.D. n. 1592/1933 dovrebbe essere interpretato in base alle riforme che, nel tempo, hanno modificato l’ordinamento giuridico dei professori universitari.
Esso, in particolare, andrebbe letto alla luce dell’art.15 co. 2 L. n. 311/1958: tale disposizione, pur rinviando alla disciplina previgente per l’individuazione dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito, ne avrebbe innovato il perimetro applicativo, estendendolo all’intera categoria dei professori universitari di ruolo, superando quanto disposto dall’art. 111, riferito alla sola categoria dei professori ordinari.
Giova principiare dalle disposizioni che si assumono violate.
L’art. 111 R.D. n. 1592/1933, in particolare, prevede che: “Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari”.
Tale disposizione si inserisce in un sistema in cui “i professori di ruolo erano esclusivamente ordinari e straordinari, esistendo una unica fascia di docenza, quella dei professori ordinari, nella quale si sviluppava tutta la vita accademica del professore universitario fino al pensionamento. Successivamente, il sistema è stato innovato dapprima con la l. n. 311 del 1958 e, successivamente, ai fini che in questa sede rilevano, dal D.P.R. n. 382/1980, che ha introdotto l’articolazione del ruolo dei professori universitari unico in due fasce, quella dei professori ordinari e quella degli associati, espressamente prevedendo, all’art. 22, che “lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari” (TAR Campania, sez. II, 21 settembre 2016, n. 4367).
Questo Collegio condivide le argomentazioni articolate nel parere n. 2203 del 2015, reso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato in relazione ad analoga fattispecie, con le quali sono state delineate le modifiche apportate al quadro normativo vigente nel 1933 dalla disciplina di settore: “In primo luogo è necessario far riferimento al tenore testuale dell’art. 15 della legge 18 marzo 1958, n.311 (recante “Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”). Il secondo comma di tale articolo, pur rinviando all’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito, sembra evidentemente innovarne il perimetro applicativo, non circoscrivendolo ai soli professori ordinari, bensì estendendolo all’intera categoria dei professori universitari.
Tale interpretazione, è pienamente confermata dalla tecnica di formulazione normativa dell’ultimo comma dello stesso art. 15, ove il legislatore tiene a precisare che “Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell’art. 110 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato”. Di tal ché, è assolutamente ragionevole argomentare che qualora il legislatore avesse voluto lasciare del tutto immutata anche la disciplina dell’art. 111, avrebbe potuto semplicemente abbinarlo all’art. 110 nella previsione appena sopra evocata. Quindi un’interpretazione storico-sistematica del dato normativo induce a considerare innovativa la previsione di cui al citato art. 15 comma 2, nel senso di aver voluto individuare – come prerequisito ai fini dell’attribuzione del titolo di professore emerito – l’aver prestato “almeno venti anni di servizio in qualità di professori”, e non solo quali “professori ordinari”, come in precedenza disposto dall’art. 111. […] Gli sviluppi normativi registrati in subiecta materia dopo il 1958, peraltro, hanno confermato – ove ve ne fosse la necessità – la creazione di un unico ruolo di professori, con medesima dignità e prerogative (cfr. T.A.R. Lazione, Sez. I, 9 agosto 1985, n. 918, per cui “ la figura del professore universitario è unica anche se articolata nelle due fasce, rilevanti soprattutto a fini retributivi, dei professori ordinari e dei professori associati”), confermando implicitamente e tra l’altro l’evoluzione della disciplina in tema di conferimento del titolo di “emerito” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n.1506 del 19.2.2021; Tar Lecce, sez. II, n. 1722 del 7.11.2017).
Alla luce dell’evoluzione normativa sopra descritta, non può che convenirsi in ordine agli esiti irragionevoli che deriverebbero da una differente analisi ermeneutica che escludesse, ai fini del computo dei venti anni di servizio, quelli prestati come professore associato.
In base alla corretta interpretazione della normativa nazionale e al Regolamento dell’Università di Foggia, il conferimento del titolo di professore “emerito” per i professori ordinari richiede che abbiano prestato complessivamente almeno venti anni di servizio in qualità di “professore di ruolo” (art. 2, comma 1, Regolamento), senza distinzione fra ordinario e associato.
Militano, poi, in favore del riconoscimento del titolo reclamato i seguenti ulteriori presupposti.
Nella specie, il ricorrente:
– è professore ordinario collocato a riposo dal 2018;
– ha prestato servizio per più di venti anni in qualità di professore di ruolo (per come evidenziato in punto di fatto, di cui più di cinque presso l’Università di Foggia);
– ha ricevuto due lettere di sostegno alla candidatura presentate da due professori ordinari di altre università italiane;
– ha ottenuto il riconoscimento per l’eccellente contributo dato al progresso scientifico e assistenziale dal dipartimento di ultima afferenza, che ha presentato la proposta per il conferimento del titolo con delibera n.744 del 26.7.2021, approvata dal Senato accademico con delibera n. 270 del 28.7.2021.
Per le ragioni suesposte il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 15678 del 30.12.2022 in questa sede impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione ministeriale derivanti dall’onere di rivalutazione della proposta formulata dall’Università alla luce del principio di diritto affermato con la presente decisione.
Le spese derogano alla soccombenza in considerazione dell’incerto quadro normativo derivante dal tenore testuale delle disposizioni che si sono susseguite nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3.4.2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 26 aprile 2024