TAR Lazio, Sez. III bis, 18 maggio 2024, n. 9956

Il richiamo al parere pro veritate ex art. 16, comma 3, Legge 240/2010 non esime i commissari dall'esame delle pubblicazioni del candidato

Data Documento: 2024-05-18
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il ricorso al parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.

Contenuto sentenza

09956/2024 REG.PROV.COLL.

10074/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10074 del 2020, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale OMISSIS;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione D’Esame per L’Asn Settore Concorsuale 07/B2, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento, conosciuto in data 24 settembre 2020, contenente il giudizio di non idoneità e non abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, “scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali”, di cui al Decreto direttoriale n. 1532/2016 del Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca (doc. 1), del verbale n. 1 del 20 luglio 2020 della riunione della Commissione (doc. 2), del Decreto Direttoriale n. 729 del 27/5/2020 di nomina della Commissione (Doc. 3), delle dichiarazioni dei singoli professori di partecipazione alla seduta in via telematica (doc. 4, 5, 6, 7), il parere dell’esperto valutatore (doc. 8), nonché tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o collegati, anteriori e successivi, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 07/B2 “Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 1532/2016.

1.1 In esecuzione della sentenza del Tar Lazio Roma, Sez. III bis, n. 14410/2019, la Commissione giudicatrice, in diversa composizione, ha rivalutato l’esponente e ne ha ritenuto la non idoneità.

Il ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

“1) Violazione e/o falsa applicazione art. 16, co. 2 e 3 L. 240/2010, art. 8 co. 6, DPR 95/2016, art.3, co. 1, DM 120/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione: motivazione non analitica, apodittica, irragionevole, contraddittoria e comunque mancante. Violazione del giudicato della sent. TAR Lazio, n. 14410/2019. Violazione e/o falsa applicazione del DM 120/2016 (allegato citato incluso Tab. 1 DM 602/2016), e art. 5 DD 1532/2016. Violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. Sviamento di potere; Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione specifica, travisamento sulla valutazione delle pubblicazioni, carenza dei presupposti, manifeste contraddittorietà e disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza”;

“2) Violazione e/o falsa applicazione art. 16 L. 240/2010, allegato A co. 1 n. 9 e art. 5 D.M. 120/2016. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria”.

1.2 In data 2.12.2020 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.

1.3 All’udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.

2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi che seguono.

2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di tre titoli ma ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.

3. Con il primo motivo di diritto, parte ricorrente afferma che l’esperto esterno, nominato dalla Commissione per la valutazione della qualità delle pubblicazioni, non avrebbe correttamente applicato i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016.

Oltre a ciò, i pareri espressi dagli altri Commissari risulterebbero incoerenti e contraddittori.

3.1 Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia fondato.

Il parere dell’esperto risulta essere un giudizio complessivo dal quale non emerge un esame analitico e specifico dei singoli lavori.

Rammenta il Collegio che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h)”.

Il ricorso al parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.

A fronte di quanto sopra, tuttavia, nel caso di specie i singoli Commissari risultano essersi meramente richiamati al parere, senza procedere ad un esame specifico delle pubblicazioni che sono state valutate solo nel loro complesso.

Il Prof. OMISSIS si limita ad asserire che “Nel suo complesso la produzione scientifica di qualità risulta abbastanza limitata e relativa a un ambito molto specifico del settore concorsuale 07/B2”.

Per il Prof. OMISSIS, “nel complesso questi lavori sono sufficientemente originali ma riguardano un campo di interesse specifico e limitato ed a volte rappresentano lavori interdisciplinari nei quali il candidato apporta un contributo settoriale coerente ma di limitata portata per l’obiettivo principale della pubblicazione”.

Peraltro, in alcuni dei giudizi individuali, che pure concludono per la non idoneità del candidato, la valutazione appare sostanzialmente positiva.

Per il Prof. OMISSIS “La produzione scientifica è sufficientemente continuativa e con rigore metodologico, seppure limitata agli aspetti della conservazione di opere lignee in ambito museale e sulle strumentazioni per il loro monitoraggio”.

Per il Prof. OMISSIS “Le 12 pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 07/B2, o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è buono in quanto il candidato risulta primo autore, autore corrispondente o ultimo autore in 8 dei 12 lavori. Il contributo del candidato è significativo tenendo conto delle competenze specifiche derivate dall’analisi del curriculum”.

Il giudizio collegiale risulta estremamente sintetico e in parte contraddittorio.

In particolare, la limitata originalità di quattro lavori (non testualmente indicati) viene apoditticamente desunta dalla loro pubblicazione “su riviste non indicizzate”.

In ordine agli altri otto lavori (anch’essi non testualmente indicati) si dà conto della pubblicazione su riviste internazionali indicizzate del primo o del secondo quartile di “subject category”, ma, di nuovo apoditticamente, si afferma che essi sono “non sempre coerenti alle tematiche del settore concorsuale”.

Nel prosieguo del giudizio, si afferma che essi “sono sufficientemente originali e complessivamente la loro rilevanza è di scarso rilievo per il settore concorsuale”; in ciò ravvede il Collegio un salto logico che rende di difficile comprensione la motivazione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il giudizio de quo inficiato dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, risultando, in particolare, non adottato in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016 e all’art. 16, legge n. 240/2010, oltre che non congruamente motivato, irragionevole e contraddittorio.

L’eccessiva sinteticità dei giudizi collegiale e individuale (e del parere) li rende privi di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., ex plurimis, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3339/2024).

4. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni dei titoli indicati.

Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo può essere assorbito.

Lo stesso risulta, comunque, inammissibile per carenza di interesse avendo il candidato ottenuto il riconoscimento un numero di titoli (tre) sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7412/2024).

5. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

– annulla gli atti impugnati,

– ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e accessori di legge se dovuti, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 18 maggio 2024