I titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010.
TAR Toscana, Sez. IV, 20 maggio 2024, n. 575
I titolari di contratti di insegnamento possono partecipare alle procedure di reclutamento riservate a esterni
00575/2024 REG.PROV.COLL.
01389/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento di Giurisprudenza, Commissione di Valutazione, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del Decreto rettorale prot. n. 183561 del 29 settembre 2023 con cui l’Università intimata ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto commerciale s.s.d. IUS/04 Diritto commerciale nel Dipartimento di Giurisprudenza, da cui risulta vincitore il controinteressato Prof. OMISSIS;
– di tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Prof. OMISSIS e in particolare: del verbale n. 1, relativo alla riunione del 18 aprile 2023, nel quale la Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati e dell’iter procedurale, individuati dal Decreto Rettorale di indizione della proceduta valutativa;
– del verbale n. 2, relativo alla riunione del 29 maggio 2023, nel quale la Commissione, letto l’art. 2 del bando e il Regolamento vigente per la chiamata dei Professori di Prima e Seconda fascia, secondo cui «non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che nel triennio precedente alla data di scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Siena»; rilevato che il Prof. OMISSIS non ha dichiarato la circostanza impeditiva di cui innanzi, ha ritenuto di sottoporre agli Uffici dell’Università di Siena ogni valutazione sull’ammissione oppure sull’esclusione del candidato e l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti, richiedendo altresì la sospensione del termine semestrale previsto per la chiusura della procedura selettiva;
– del verbale n. 3, relativo alla riunione del 27 settembre 2023, nel quale la Commissione ha formulato i giudizi sui concorrenti e selezionato il Prof. OMISSIS per il prosieguo della procedura che prevede la formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell’art. 17 del Regolamento d’Ateneo citato;
– della nota prot. n. 98258 del 31 maggio 2023 con cui il Responsabile del procedimento ha riscontrato la richiesta della Commissione valutativa, racchiusa nel verbale n. 2 richiamato, negando l’esclusione del Prof. OMISSIS;
– e di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione del ricorrente, ivi inclusa l’eventuale delibera di chiamata del vincitore come Professore di seconda fascia nel Dipartimento di Giurisprudenza, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza;
e per la condanna delle pp.AA. intimate, ciascuna per la sua competenza, a disporre per la rivalutazione della posizione della Prof. OMISSIS, dichiarandolo vincitore ai fini della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 – SSD IUS/04 nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 29/1/2024:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Siena prot. n. 0221766 del 28 novembre 2023 con cui il Prof. OMISSIS è stato «nominato Professore Associato nel settore scientifico disciplinare: “IUS 04 – Diritto Commerciale”, settore concorsuale: 12/B1 “Diritto Commerciale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza che ha effettuato la chiamata a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 01.12.2023»;
– di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: 1) la delibera REP. n. 101/2023 prot. n. 202625 del 26.10.2023, con cui il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha proposto la chiamata del vincitore della procedura valutativa a ricoprire presso detto Dipartimento il posto di Professore universitario di ruolo, II fascia, settore scientifico disciplinare: “IUS 04 – Diritto Commerciale”, settore concorsuale: 12/B1 “Diritto Commerciale”; 2) la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 351/2023 prot. n. 216158 del 20.11.2023, con la quale, nella seduta del 17.11.2023, a seguito della programmazione triennale e della programmazione finanziaria e della deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza, è stata approvata, tra le altre, la chiamata del Prof. OMISSIS a professore universitario di ruolo di II Fascia, 18, c. 4, della Legge 240/2010; 3) la dichiarazione di accettazione della chiamata resa dall’interessato e l’eventuale presa in servizio del Prof. OMISSIS;
– nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto rettorale prot. n. 8504 del 20 gennaio 2023, l’Università di Siena ha indetto una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010, settore concorsuale 12/B1, s.s.d. IUS/04 (diritto commerciale) nel Dipartimento di Giurisprudenza.
Il Professore OMISSIS, odierno ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura, alla quale hanno richiesto di partecipare anche i controinteressati, Professori OMISSIS ed OMISSIS.
Con decreto rettorale prot. n. 183561 del 29 settembre 2023, l’Università di Siena ha approvato gli atti della procedura dichiarando vincitore il Prof. OMISSIS; seguivano nella graduatoria, il Prof. OMISSIS (secondo) e, per ultimo, il Prof. OMISSIS.
Con il ricorso principale, il Prof. OMISSIS ha impugnato il suddetto decreto oltre agli atti della procedura selettiva.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione da parte dell’Università, dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 e dell’art. 2 del bando di concorso, per non aver essa disposto l’esclusione dalla procedura del candidato OMISSIS, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, essendo egli, al tempo della presentazione della domanda e, comunque, fin dal 2021, professore a contratto di diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. Secondo la ricostruzione del ricorrente, infatti, tra i requisiti richiesti per partecipare alla procedura vi sarebbe quello previsto all’art. 2 del bando, secondo cui “non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che nel triennio precedente alla data di scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Siena”, e ciò conformemente all’art. 18, comma 4, citato, il quale stabilisce che “ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa, ovvero alla chiamata di cui all’articolo 7, comma 5-bis”.
Secondo la tesi del ricorrente, dunque, tali norme, in quanto sorrette da ragioni di imparzialità dell’azione amministrativa e di stimolo alla mobilità tra Atenei, dovrebbero essere intese come ostative alla partecipazione alla procedura selettiva nei confronti di chiunque, nel triennio precedente, avesse instaurato qualsivoglia rapporto di lavoro con l’Università.
Peraltro, avendo il prof. OMISSIS autodichiarato nella domanda di partecipazione di non aver prestato servizio nell’ultimo triennio presso l’Università di Siena, egli avrebbe reso una dichiarazione falsa, incorrendo in un’ulteriore causa di esclusione.
Con il secondo motivo, il prof. OMISSIS ha contestato, con riferimento alla posizione del prof. OMISSIS, la violazione delle regole del bando che, a suo dire, prevedeva l’obbligo per i candidati di presentare “6 articoli di rivista in fascia “A” e una monografia in caso di presentazione di 12 o 11 pubblicazioni; 5 articoli in rivista in fascia “A” e una monografia in caso di presentazione di 10 o 9 pubblicazioni” e così via, con la conseguenza che la mancata produzione nei detti termini della suddetta documentazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione del candidato dalla procedura.
In particolare, il prof. OMISSIS, primo classificato, non avrebbe prodotto il numero di pubblicazioni in fascia “A” richiesto, non potendosi valutare come tali quelle di cui ai nn. 6, 7 e 8 allegate alla domanda di partecipazione [n. 6 (“Crisi d’impresa e diritto di proprietà. Dalla responsabilità patrimoniale all’assenza di pregiudizio”, 2020), n. 7 (“L’incerto bilanciamento dei diritti degli azionisti e dei creditori nella capitalizzazione forzosa dei crediti”, 2017) e n. 8 (“La ricapitalizzazione interna delle banche mediante bail-in”, 2016)], in quanto prive di valore autonomo poiché pienamente sovrapponibili ad un’altra monografia (“La ricapitalizzazione forzosa”, 2020) anch’essa presentata per la valutazione.
Sotto altro profilo, il ricorrente ha contestato la valutazione della Commissione sui prodotti della ricerca, sostenendo di aver dato vita ad una produzione scientifica più diversificata e più ricca di quella del prof. OMISSIS, e ha lamentato la mancata valorizzazione dell’ampiezza della propria attività didattica, nonché il mancato apprezzamento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale da lui conseguito nel 2009, nonché dello svolgimento di periodi di formazione e/o insegnamento all’estero.
Infine, con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del giudizio comparativo fra i tre candidati.
Si sono costituiti l’Università di Siena e il controinteressato OMISSIS, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per carenza d’interesse, essendosi il ricorrente – terzo graduato – limitato ad eccepire la necessità dell’esclusione del candidato – secondo graduato – OMISSIS, senza però attaccare il giudizio valutativo espresso dalla Commissione nei confronti di quest’ultimo, cosicché, non potendo la docenza a contratto dal medesimo svolta essere ricompresa nel novero degli incarichi previsti dalla legge come escludenti la partecipazione (come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato), la posizione di secondo graduato del Prof. OMISSIS rimarrebbe ferma, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza.
Anche rispetto alle altre censure, le parti resistente e controinteressata ne hanno eccepito l’infondatezza, la genericità e l’inammissibilità.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 gennaio 2024, il ricorrente ha gravato, per invalidità derivata, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Siena prot. n. 0221766 del 28 novembre 2023, di nomina del Prof. OMISSIS a Professore associato.
All’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2024, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva promossa e la causa è stata rinviata per la discussione all’udienza pubblica del 16 maggio 2024.
A tale udienza, in seguito alla discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte infondato e per altra parte inammissibile per carenza d’interesse.
1.1. Invero, sulla questione posta dal ricorrente, relativa all’interpretazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, si è già espressa con più sentenze (anche di riforma di sentenze di questo T.a.r.) la VI Sezione del Consiglio di Stato, la quale ad esempio, con la sentenza del 13 luglio 2021, n. 5301, ha affermato che: <<deve darsi continuità all’esegesi giurisprudenziale contenuta nelle sentenze n. 1561/2019, n. 2571/2020, n. 8196/2020 e 1505/2021 di questa Sezione secondo cui è ammessa la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010. Nelle argomentazioni delle citate decisioni rilievo centrale riveste l’evoluzione normativa dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
Originariamente tale disposizione si limitava a riferire che «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari». Tale formulazione della norma era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio». In particolare, la selezione per la chiamata dei professori “esterni” era stata interpretata come riservata ‒ non solo a «coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4), ma ‒ anche a quanti, nello stesso torno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240 del 2010.
Sennonché, secondo i citati precedenti di questa Sezione, il legislatore con la novella del 2016 ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. È questo, il significato del nuovo testo dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il quale ora recita: «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4».
L’intervento normativo del 2016 ha avuto quindi un duplice scopo; da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall’altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma.
In questo senso va anche la modifica che ha interessato il citato comma 4 dell’art 18, da parte dell’art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha definitivamente chiarito che il limite a partecipare alle procedure di cui al citato art. 18 riguarda soltanto coloro che nell’ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.>>.
Nello stesso senso si è pronunciata la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4746 del 2021, di riforma della sentenza della prima sezione di questo T.a.r., n. 207 del 2019, pronunciata nei confronti dell’Università di Siena; ed anche il Cons. giust. amm. Regione Sicilia, (sent. 9 aprile 2021, n. 299).
Da ultimo, l’orientamento, al quale il Collegio ritiene a questo punto di doversi adeguare, è stato ribadito con la sentenza del Consiglio di Stato. Sez. VI, n. 1199 del 17 febbraio 2022.
Ne consegue che deve ritenersi legittima la decisione dell’Università degli Studi di Siena di ammettere il prof. OMISSIS alla procedura in questione, non rientrando il suo caso nelle ipotesi ostative previste dalla norma di legge sopra esaminata.
1.2. Ne deriva anche che debba escludersi che il prof. OMISSIS abbia reso una falsa dichiarazione circa il possesso del requisito di partecipazione alla procedura, non avendo egli effettivamente “prestato servizio” per l’Università di Siena; ed avendo egli peraltro allegato alla domanda di partecipazione il proprio CV, dal quale risultava la dichiarazione di essere dal 2021 professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena.
1.3. Il rigetto del primo motivo di ricorso, diretto a contestare l’ammissione del prof. OMISSIS alla procedura concorsuale, comporta tuttavia – in mancanza di censure specificamente volte a contestare la più favorevole valutazione del prof. OMISSIS rispetto al ricorrente – il consolidamento della posizione in graduatoria del prof. OMISSIS, e dunque l’inammissibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti per carenza d’interesse, non potendo ottenere il ricorrente, dalla sua posizione di terzo graduato, alcuna utilità dall’accoglimento delle censure rivolte a contestare la valutazione dei titoli presentati dal prof. OMISSIS.
2. Le spese di lite possono essere compensate investendo la causa questioni oggetto di dibattito giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 20 maggio 2024