Cons. Stato, Sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465

La mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali

Data Documento: 2024-05-20
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di un o una concorrente di un determinato sesso

Contenuto sentenza

04465/2024 REG.PROV.COLL.

04898/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4898 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato OMISSIS in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Università degli Studi Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, che ha accolto il terzo motivo del ricorso promosso dal prof. -OMISSIS- in primo grado contro gli atti e, in particolare, il decreto rettorale -OMISSIS-, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, all’esito dello svolgimento della procedura valutativa in questione, ha approvato «gli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale -OMISSIS- – presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – di questa Università, da cui risulta che il Prof. -OMISSIS- […], è dichiarato vincitore della procedura valutativa suddetta».

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma “La Sapienza” e di -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il Consigliere OMISSIS e uditi per l’odierno appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato OMISSIS e per l’odierno appellato, -OMISSIS-, l’Avvocato OMISSIS e l’Avvocato OMISSIS;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso notificato in data 15 novembre 2021, il prof. -OMISSIS- avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) ha impugnato gli atti della procedura valutativa di chiamata effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 6, della l. n. 240 del 2010 per un posto di professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale -OMISSIS- – presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – dell’Università di Roma “La Sapienza”, in relazione alla quale è stato dichiarato vincitore il prof. -OMISSIS-.

1.1. Il prof. -OMISSIS-, per quanto di rilievo nel presente giudizio, ha proposto diverse censure, che saranno di seguito esaminate in quanto riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., e in particolare con il terzo motivo del ricorso originario ha contestato, tra l’altro, la “violazione di legge (artt. 9 comma 2 D.P.R. 1994 n. 487 e 3 comma 3 D.P.R. 1994 n. 439) e del Regolamento di Ateneo (art. 7.3), richiamato nel bando di concorso, nonché dell’art. 3 L. 241/90 sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, per mancata nomina di alcuna donna in Commissione”.

1.2. Il prof. -OMISSIS- si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità (sotto molteplici profili) e l’infondatezza del ricorso e della richiesta cautelare.

1.3. Si è costituito nel primo grado del giudizio anche l’Ateneo resistente.

1.4. Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021 la parte ricorrente ha prospettato la necessità di proporre ricorso per motivi aggiunti che, in effetti, ha proposto il successivo 17 dicembre 2021.

1.5. La causa è stata dunque rinviata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 15 giugno 2022, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria ed il controinteressato anche le repliche.

1.6. All’esito, con ordinanza n. 11914 del 19 settembre 2022 è stata formulata all’Università richiesta istruttoria volta ad acquisire tutti gli atti prodromici alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata.

1.7. Il Tribunale ha disposto, poi, il rinvio all’udienza pubblica del 23 novembre 2022 per l’ulteriore trattazione del merito della presente controversia.

1.8. L’Ateneo ha ottemperato all’ordinanza istruttoria e ha depositato nel rispetto del termine assegnato la documentazione richiesta, riguardante gli atti inerenti alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per cui è causa.

1.9. Depositate le memorie e le repliche nei termini di legge, all’udienza pubblica del 23 novembre 2022, il difensore della parte ricorrente ha formulato istanza di rinvio per il deposito di un ulteriore ricorso per motivi aggiunti e la causa è stata rinviata all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.

1.10. Il prof. -OMISSIS- ha quindi proposto il secondo atto di motivi aggiunti in data 12 dicembre 2022, volto a censurare la nomina della Commissione.

1.11. Il ricorrente, oltre a contestare l’illegittimità derivata degli atti e provvedimenti già impugnati sulla scorta dei medesimi profili di doglianza già articolati con i precedenti ricorsi, con il primo e articolato motivo del secondo atto di motivi aggiunti ha contestato anche l’asserita violazione, da parte dell’Ateneo resistente, dell’art. 1, comma 3, della l. n. 190 del 2012, dei principi di buon andamento, parità di genere e trasparenza, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in relazione al procedimento di costituzione della Commissione giudicatrice.

1.12. All’udienza dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con la sentenza -OMISSIS- il Tribunale ha accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo e, parzialmente, il primo motivo del secondo atto di motivi aggiunti – «nella parte relativa alle doglianze inerenti alla violazione dei principi di buon andamento, parità di genere e trasparenza, in relazione alla assenza di motivazione in ordine alla mancata designazione di almeno un docente di genere femminile quale membro della Commissione giudicatrice –, con conseguente annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati successivi al bando di concorso», per le ragioni che meglio si diranno.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il prof. -OMISSIS-, lamentandone l’erroneità per avere accolto il terzo motivo del ricorso e i secondi motivi aggiunti, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.

2.2. Il 21 giugno 2023 si è costituita l’Università per chiedere la reiezione dell’appello.

2.3. Sempre il 21 giugno 2023 si è costituito anche il prof. -OMISSIS- per opporsi all’accoglimento dell’appello e riproponendo, altresì, i motivi assorbiti dal primo giudice ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., motivi che saranno esaminati successivamente.

2.4. L’appellante, a sua volta, ha chiesto la reiezione anche dei motivi assorbiti riproposti dal prof. -OMISSIS-.

2.5. Con l’ordinanza n. 2625 del 27 giugno 2023 il Collegio, in accoglimento della domanda cautelare proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 19 dicembre 2023.

2.6. All’esito di tale udienza, con l’ordinanza n. 11057 del 20 dicembre 2023, il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire in via istruttoria una dettagliata relazione da parte dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che, avuto riguardo ai criteri valutativi e comparativi predeterminati nel bando concorsuale del 9 febbraio 2021, illustrasse in modo approfondito e motivato in quale modo la Commissione abbia valutato l’attività scientifica dei candidati e, in particolare, quella del prof. -OMISSIS- e quella del prof. -OMISSIS-, con precipuo riferimento ai lavori di meta-analisi e all’impatto clinico-traslazionale degli studi rispettivamente condotti e/o curati e oggetto di pubblicazione e in quale modo la stessa Commissione abbia valutato la rispettiva attività medica, clinica e assistenziale del prof. -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS-.

2.7. L’ordinanza ha assegnato all’Università termine fino al 20 marzo 2024 per il deposito della relazione, rinviando la causa, all’esito di tale incombente istruttorio, all’udienza pubblica del 7 maggio 2024.

2.8. L’Università ha adempiuto la richiesta istruttoria il 19 marzo 2024, depositando una relazione della Commissione giudicatrice, e le parti hanno successivamente depositato le rispettive memorie di cui all’art. 73 c.p.a., formulando osservazioni anche in ordine al contenuto di tale relazione.

2.9. Infine, nell’udienza pubblica del 7 maggio 2024, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato.

3.1. Il prof. -OMISSIS- lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto il terzo motivo dell’originario ricorso e il secondo atto di motivi aggiunti, con cui il ricorrente in prime cura aveva censurato l’illegittima composizione della Commissione per la dedotta violazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 1994 n. 487 e dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 439 del 1994 e del Regolamento di Ateneo (art. 7.3), richiamato nel bando di concorso, nonché dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 in relazione alla mancata designazione di almeno un docente di genere femminile quale membro della Commissione giudicatrice, disponendo in conseguenza l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati successivi al bando di concorso.

3.2. Il primo giudice ha ritenuto che la nomina della Commissione giudicatrice sia illegittima per violazione dell’art. 7.3 del regolamento di Ateneo e dell’art. 4 del bando di concorso nella parte in cui prevedono che, per le procedure valutative quali quella per cui è causa, i componenti della commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento che dovrà all’uopo tener conto, ove possibile, del principio della equilibrata parità di genere.

3.3. Tale principio, nella fattispecie in questione, non è stato rispettato e, dunque, sussiste la contestata violazione delle anzidette prescrizioni regolamentari e della lex concursus.

3.4. Innanzitutto sarebbe possibile affermare che la previsione contenuta nel riformato regolamento dell’Ateneo resistente in ordine alla necessità di rispettare, ove possibile, il principio della equilibrata composizione di genere, costituisce senza dubbio una misura di prevenzione dei rischi corruttivi che possono manifestarsi nelle procedure di reclutamento dei docenti universitari.

3.5. Invero, sostiene il primo giudice, sarebbe la stessa A.N.A.C. ad affermare che la composizione irregolare delle commissioni è suscettibile di pregiudicare l’imparzialità della selezione, vieppiù nelle ipotesi di reclutamento locale, ontologicamente esposte al rischio di pressioni che possono essere esercitate dai candidati e dai docenti locali.

3.6. Oltretutto, la verifica delle condizioni per adottare, in concreto, una siffatta misura, assume una valenza ancora più pregnante ai fini della neutralizzazione degli evidenziati rischi corruttivi proprio con riferimento alle procedure di chiamata di cui al citato art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, tanto è vero che l’art. 7 del regolamento dell’Ateneo resistente richiede di vagliare il rispetto della equilibrata composizione di genere proprio con riferimento alle procedure valutative, nel cui novero rientra anche quella per cui è causa.

3.6. Nel caso di specie, quindi, risulterebbe inconferente, secondo il Tribunale, l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal controinteressato prof. -OMISSIS-, secondo il quale le disposizioni sulla parità di genere nelle commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma della componente femminile in possesso dei requisiti per farne parte (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406).

3.7. Del pari inconferente, ai fini della definizione della presente controversia, risulta anche quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di una concorrente di sesso femminile” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2015, n. 3240).

3.8. Invero, posto che la prescrizione del regolamento di Ateneo in ordine al rispetto, ove possibile, del principio della equilibrata composizione di genere delle commissioni di concorso designate in relazione alle procedure di tipo valutativo, costituisce, sulla scorta delle considerazioni svolte dal primo giudice, una misura di prevenzione della corruzione, il rispetto della stessa viene richiesto per assicurare la regolare composizione della Commissione giudicatrice e, dunque, l’imparzialità e l’obiettività di giudizio di tale organo nell’espletamento delle operazioni di valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di chiamata.

3.9. La violazione, da parte del Consiglio di Dipartimento, dell’art. 7.3 del regolamento di Ateneo e dell’art. 4 del bando di concorso, riproduttivo della medesima prescrizione regolamentare, avrebbe dunque inficiato la regolarità e legittimità della composizione della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per cui è causa.

4. La mancata neutralizzazione di un rischio corruttivo specifico per come individuato dall’A.N.A.C., avrebbe quindi minato, sin dalla fase genetica della sua costituzione, l’obiettività e imparzialità di giudizio della commissione di concorso.

4.1. Infatti, dato che la stessa A.N.A.C. riconosce che a fronte della inesistenza di disposizioni normative tese a disciplinare le regole di formazione delle commissioni e lo svolgimento dei relativi lavori, assumono valenza centrale le previsioni dei regolamenti di Ateneo, una volta che l’Università si sia autovincolata al rispetto di una determinata regola di formazione e composizione delle commissioni di concorso, non può successivamente disapplicarla o immotivatamente discostarsene senza che ciò influisca sulla legittimità della costituzione di tale organo, riverberandosi negativamente sulla obiettività e imparzialità dei giudizi che la stessa è chiamata ad esprimere nell’esercizio della sua attività valutativa dei profili dei candidati.

5. Così riportate e riassunte le motivazioni salienti che hanno indotto il primo giudice ad accogliere, come detto, il terzo motivo dell’originario ricorso e il secondo atto di motivi aggiunti, ritiene il Collegio prescindendo da tutti i profili preliminari dedotti e discussi dalle parti, per il principio della ragion più liquida (v., ex plurimis, Cons. St., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), di dovere accogliere l’appello per l’assorbente considerazione che, al contrario di quanto ha rilevato il Tribunale, le disposizioni sulla parità di genere nelle Commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma della componente femminile in possesso dei requisiti per farne parte (Cons. St., sez. VII, 9 settembre 2022, n. 7867).

5.1. In via generale, del resto, la ratio della normativa sulla parità di genere è di garantire la parità dei sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l’esercizio di determinate funzioni sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile (Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406) e non ha nulla a che vedere, come ha ritenuto il primo giudice, con presunte finalità anticorruttive se non in un senso talmente lato, e improprio, da comprendervi così, con una evidente petizione di principio, ogni disposizione di legge che regoli la composizione delle Commissioni per garantire il rispetto di fondamentali principi costituzionali che via via vengano in rilievo come, nel caso di specie, quello di cui all’art. 51, comma primo, Cost. (ma v. anche l’art. 57, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001 (T.U. sul pubblico impiego) nonché, a livello europeo, la Dir. n. 2004/113/CE e l’art. 157, par. 4, del T.F.U.E.).

5.2. Di qui, dunque, il difetto di legittimazione del prof. -OMISSIS- a dedurre tale profilo, che non può essere colmato da una inesistente – e talmente generica da divenire evanescente – finalità anticorruttiva dell’equilibrata parità di genere.

5.3. D’altro lato, sotto diverso profilo va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza del requisito di genere potrebbe inficiare un concorso ove sia dimostrato, o quantomeno possa supporsi, che la Commissione abbia assunto una reale condotta discriminatoria, condotta che, nel caso di specie, non è stata per nulla dimostrata. (cfr. Cons. St., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775; Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 703; id., 18 aprile 2012, n. 2217; id., 27 dicembre 2006, n. 7962), anche volendo prescindere da ogni profilo, pur dirimente, in ordine alla legittimazione a sollevare detta censura da parte del prof. -OMISSIS-.

5.4. In altre parole, la mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di un o una concorrente di un determinato sesso (cfr., oltre alle pronunce già indicate, anche Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3240).

5.5. Al riguardo, però, l’appellato nel primo grado del giudizio nulla ha specificamente dedotto, non avendo adombrato alcun effetto distorsivo concretamente ingenerato dall’assenza della componente femminile e non avendo indicato alcun elemento che consentisse di ravvisare nello svolgimento delle operazioni concorsuali sintomi di condotte che lo avrebbero penalizzato, non fosse altro perché egli è, appunto, soggetto di sesso maschile.

5.6. Egli si è limitato, infatti, a dolersi del mancato inserimento di una docente nella terna dei commissari, che, tuttavia, come si è visto, è circostanza di per sé non idonea a provocare effetti invalidanti.

5.7. Ne discende, in conclusione, il difetto di legittimazione del ricorrente in prime cure a sollevare la censura e comunque l’infondatezza di questa, per le ragioni sopra dette, non potendosi ravvisare nessuna specifica finalità anticorruttiva nella previsione in esame, che dovrebbe in ipotesi far ritenere superato – né si vede per quale motivo, anche ammettendo che tale finalità sia ravvisabile – il citato orientamento giurisprudenziale, come ha ritenuto in modo erroneo il Tribunale.

5.8. Per completezza va aggiunto che l’Università si è adoperata per il rispetto della parità di genere, verificando che solo due professoresse erano in possesso dei requisiti per essere inserite in Commissione, delle quali una non era disponibile e per l’altra vi erano valide ragioni per non inserirla al fine di evitare ogni rischio di conflitto di interessi.

5.8.1. Di conseguenza, anche volendo ammettere una legittimazione del ricorrente di primo grado a contestare tale profilo (cosa appena esclusa), alcuna violazione del principio della parità di genere (da attuare, ove possibile) può ritenersi sussistente in presenza di ragioni oggettive di impedimento o di ulteriori aspetti destinati a prevalere sul principio di parità di genere, destinato a regredire di fronte ad altri interessi diretti a garantire l’imparzialità della Commissione e l’assenza di rischi di conflitti di interessi.

5.9. Per tali dirimenti ragioni (che assorbono, come detto, ogni ulteriore questione dedotta dalle parti in ordine al terzo motivo dell’originario ricorso), in accoglimento dell’appello, devono essere dichiarati inammissibili, se non comunque radicalmente respinti per la loro totale infondatezza in punto di diritto, il terzo motivo e il secondo atto di motivi aggiunti, proposti in primo grado dal prof. -OMISSIS-.

6. Ciò posto, occorre ora esaminare i motivi assorbiti dal primo giudice e qui riproposti dall’appellato prof. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. sia nella memoria depositata il 21 giugno 2023 (pp. 31-59) sia, soprattutto, nella memoria depositata il 23 giugno 2023 (pp. 2-28), alla quale ultima si farà specifico riferimento dell’esame delle censure riassorbite, qui di seguito ad una ad una esaminata.

7. Possono anzitutto essere esaminati insieme, in quanto attinenti alla regolare composizione della Commissione, sia il primo che il secondo motivo riproposti dal prof. -OMISSIS-.

8. Con il primo motivo (pp. 2-5 della memoria) l’appellato deduce che il regolamento di Ateneo della Sapienza (art. 7) richiede soltanto tre commissari per la chiamata dei professori di I fascia; ma tale regolamento (che per ogni evenienza l’appellato ha impugnato sul punto) dovrebbe essere disapplicato, per contrasto con l’art. 1, comma 3, della l. n. 190 del 2012, da cui si desume l’illegittimità derivata degli atti in contrasto con il Piano Nazionale Anticorruzione.

9. Con il secondo motivo (pp. 5-7 della memoria), ancora, l’appellato deduce, per analogo ordine di considerazioni, vanno svolti per aver omesso il sorteggio dei membri della commissione giudicatrice, i quali sono stati scelti discrezionalmente dal Consiglio di Dipartimento, in violazione del citato atto di indirizzo del M.I.U.R. n. 39/2018; della delibera dell’A.N.A.C. del 2017 di aggiornamento del PNA.

10. Rileva il Collegio, quanto al primo motivo, che l’aver la Commissione seguito le norme del regolamento di Ateneo non costituisce motivo di illegittimità, così come sono irrilevanti tutti gli altri elementi che denotano uno scostamento dal parere dell’A.N.A.C.

10.1. Del resto, come si vedrà, tali atti non affermano l’illegittimità della procedura seguita dall’Università (e la nomina di tre commissari) né stabiliscono i requisiti indispensabili e necessari per garantire una valutazione equa ed imparziale, ma individuano delle best practices che potrebbero – tra le altre – ridurre le condizioni che favoriscono la corruzione e rimettono all’autonomia universitaria i correlati provvedimenti.

10.2. Il procedimento di nomina della Commissione è disciplinato nel dettaglio dal bando, agli atti (cfr. art. 4), che ripropone la suindicata disciplina regolamentare, per cui l’omessa impugnazione di tale atto presupposto – al cui rispetto l’Ateneo era vincolato – rende inammissibili i motivi di ricorso.

10.3. Considerato che la nomina della Commissione è avvenuta in piena aderenza a tale atto e che lo stesso si pone – secondo la prospettazione dell’appellato – in difformità rispetto alle norme richiamate ed alle contestazioni effettuate, tutti i motivi riproposti che involgono la nomina della Commissione e la scelta dei componenti sarebbero da considerarsi in primo luogo inammissibili proprio per la mancata previa impugnativa del bando.

10.4. Nel bando infatti si prevedeva sia il numero di 3 componenti, sia la designazione e l’“individuazione” degli stessi (ad opera del Dipartimento), sia il rispetto della l. n. 240 del 2010.

10.5. Tale atto non ha recepito le asserite più stringenti disposizioni di cui il ricorrente ha lamentato la violazione (tra le quali la Circolare MIUR n. 39/2018, le Delibere ANAC), neppure in tema di incompatibilità dei Commissari.

10.6. Non è sufficiente, a tal fine, la sola impugnazione del Regolamento.

10.7. Proprio questo Consiglio di Stato, nella già richiamata sentenza n. 7867 del 9 settembre 2022, in un giudizio, analogo al presente, in cui l’appellante aveva censurato la violazione, da parte dell’Università, delle prescrizioni (“raccomandazioni”) contenute nella delibera dell’A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 (di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione) e, quindi, non solo di quella sulle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle Commissioni, salvo impossibilità, ma, altresì, di quelle sul sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione alle Commissioni di ASN, sull’appartenenza dei Commissari al medesimo settore concorsuale messo a bando e sulla formazione, in caso di reclutamento di professori ordinari, di una Commissione di almeno cinque membri, di cui solo uno interno.

10.8. Ebbene, con riferimento a tali censure, questa Sezione ha già osservato, con motivazioni del tutto condivisibili e sovrapponibili nel caso presente, che, anche a voler attribuire alle previsioni della delibera dell’A.N.A.C. natura normativamente cogente, ne sarebbe derivato per la ricorrente l’onere di impugnare le clausole del bando di concorso che prevedono per la nomina della Commissione di concorso un sub-procedimento in nulla conforme alle suindicate previsioni.

10.9. Il bando, tuttavia, non è stato impugnato, in quel caso come nel presente giudizio, e tale ragione ostativa determina di per sé sola l’inammissibilità della censura.

11. In ogni caso, richiamando anche qui le motivazioni della sentenza n. 7867 del 9 settembre 2022, la doglianza è palesemente infondata, giacché è la stessa delibera dell’A.N.A.C. n. 1208 cit., nella premessa della parte III, relativa proprio alle “Istituzioni universitarie”, ad affermare che “Il presente Piano” ha “natura di atto di indirizzo (non vincolante)”, secondo quanto chiarito dall’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 190/2012 (v. pag. 47).

11.1. Del resto, anche a voler sorvolare sull’utilizzo del termine “raccomandazione”, la delibera raccomanda alle Università (pag. 64) di prevedere nei propri regolamenti le misure in discorso, con il corollario che, in mancanza del recepimento delle misure da parte degli Atenei, le stesse non possono trovare diretta applicazione per effetto della loro elencazione ad opera dell’A.N.A.C. e discorso analogo si può fare per l’atto di indirizzo del M.I.U.R. n. 39 del 14 maggio 2018, che in sostanza altro non fa che sintetizzare i contenuti della delibera dell’A.N.A.C. (v., per la formazione delle Commissioni, pag. 11 dell’atto).

12. Quanto alla lamentata violazione, con specifica riferimento al mancato sorteggio, della normativa in materia di anticorruzione che affermerebbe l’obbligo del sorteggio, a garanzia dei principi di buon andamento e imparzialità, ancora, si deve osservare che, al di là della dirimente inammissibilità per la mancata impugnativa del bando, come detto, il ricorrente si è limitato a denunciare la violazione delle raccomandazioni dell’A.N.A.C. sulla formazione delle Commissioni di concorso e non può quindi evocare in un momento successivo il parametro normativo inizialmente pretermesso, perché ciò determina un ampliamento del thema decidendumin violazione delle regole che governano il processo amministrativo (così la sentenza citata n. 7867 del 2022).

12.1. Peraltro, anche alla luce della formulazione del motivo, sia la violazione degli atti anticorruttivi che la correlata violazione dei principi imparzialità e buon andamento in relazione alla mancata previsione del sorteggio sono privi di pregio, tenuto conto che:

– la stessa normativa di settore ha rimesso all’Ateneo l’autonomia regolamentare in materia, sancita anch’essa a livello costituzionale;

– le disposizioni dell’A.N.A.C. e del M.I.U.R. suggeriscono il sorteggio solo per le procedure di cui all’art. 18 della l. n. 240 del 2010 e non anche per quella in esame;

– le stesse individuano delle best practices che potrebbero – tra le altre – ridurre le condizioni che favoriscono la corruzione e rimettono all’autonomia universitaria i correlati provvedimenti, non individuano i requisiti minimi per garantire imparzialità;

– l’Università “La Sapienza” ha adottato un sistema di scelta dei componenti, che come sopra esposto, garantisce anch’esso il rispetto dei menzionati principi.

12.2. Né tantomeno è stato dedotto e dimostrato – ed è anche inverosimile – che l’assenza del sorteggio (che tra l’altro avrebbe riguardato i membri esterni, come previsto dal Regolamento per le procedure valutative) abbia effettivamente avuto ricadute in termini di imparzialità nel caso in esame.

12.3. La carenza di motivazione viene affermata in via generica, senza alcuno specifico riferimento alla motivazione offerta nel verbale del Consiglio di Dipartimento, che si assume non conosciuta.

12.4. La censura formulata con tale atto è dunque inammissibile per genericità e comunque infondata, tenuto conto che il Consiglio aveva indicato le ragioni per le quali aveva deciso di non procedere al sorteggio.

13. Del resto, le motivazioni rese non sono state tempestivamente specificatamente e ritualmente contestate dal ricorrente, con atto notificato alle parti, neppure dopo la loro conoscenza, a seguito del deposito dell’atto integrale del Dipartimento da parte dell’odierno appellante.

13.1. Anche sotto tale profilo, dunque, la censura è inammissibile.

14. Il vizio di eccesso di potere è peraltro insussistente, dato che verbale del Dipartimento si evince che i Commissari hanno deciso di non procedere al sorteggio, perché non previsto dal Regolamento.

14.1. Infatti, il nuovo Regolamento – che, come espressamente indicato nella circolare operativa prot. 6038 del 5 luglio 2019 depositata dall’Università in adempimento dell’ordinanza istruttoria, si propone anche il fine di velocizzare lo svolgimento delle procedure – distingue espressamente tra le procedure valutative e quelle selettive, prevedendo solo per queste ultime le seguenti modalità: «un componente designato con Delibera del Consiglio di Dipartimento interessato; due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento interessato».

14.2. Per le procedure valutative il Regolamento prevede che «tutti i componenti sono designati con Delibera del Consiglio di Dipartimento interessato» e tale disposizione è ribadita nel bando che, il Collegio deve ribadirlo, non è stato impugnato, come invece doveva.

14.3. È pertanto evidente come per le procedure selettive sia stata prevista dall’Ateneo esclusivamente la designazione da parte del Dipartimento, in alternativa al sorteggio (per il quale il Regolamento non utilizza il termine designazione) e con esclusione di quest’ultimo.

14.4. D’altronde, la parola “designazione” involge una scelta discrezionale e non un procedimento automatico di selezione.

14.5. È dunque privo di pregio l’assunto secondo il quale “il Consiglio di Dipartimento ben avrebbe potuto rispettare ad un tempo sia il regolamento di Ateneo, sia la normativa anticorruzione, utilizzando di propria iniziativa, quale modalità di scelta, l’estrazione a sorte tra un maggior numero di potenziali commissari, previamente individuati tra chi avesse i necessari requisiti”.

14.6. Anche alla luce di quanto sopra esposto, in senso contrario alle censure del ricorrente in primo grado depongono inequivocabilmente le seguenti circostanze:

– al Consiglio di Dipartimento non è rimessa la modalità di scelta della Commissione (che è individuata a monte dal Regolamento ed è di competenza dell’Ateneo), ma solo la designazione dei componenti secondo l’iter prescritto dall’atto regolamentare;

– il Regolamento prevede espressamente le ipotesi del sorteggio (in contrapposizione alla designazione) e la fattispecie in esame non rientra tra quelle;

– un aggravamento del procedimento di nomina si porrebbe in contrasto non solo con quanto chiaramente indicato nel Regolamento, ma anche con le finalità di celerità delle procedure in oggetto sottese all’atto regolamentare.

14.7. Pertanto, la motivazione contenuta nel verbale è legittima e se la Commissione avesse proceduto al sorteggio avrebbe operato in contrasto con il Regolamento.

14.8. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 della n. 241 del 1990, il Regolamento, quale atto normativo, è sottratto al generale obbligo di motivazione e quindi non può prospettarsi neppure un obbligo motivazionale nel caso di disposizioni difformi da tali atti dell’A.N.A.C e del M.I.U.R., comunque, come detto, non vincolanti.

14.9. A fortiori non sussisteva in capo al Dipartimento l’onere di motivare una scelta difforme da quella asseritamente indicata dai suddetti atti, in quanto, tale organo è tenuto esclusivamente all’applicazione del Regolamento, non è destinatario degli atti di indirizzo e non ha competenze in materia di individuazione delle procedure di nomina delle Commissioni.

15. I due motivi, quindi, vanno respinti.

16. Con il quarto motivo (pp. 7-12 della memoria), ancora, l’appellato sostiene che la composizione della Commissione sarebbe illegittima per la presenza del prof. -OMISSIS-, stante la sua asserita incompatibilità, perché il prof. -OMISSIS-, presidente della Commissione, avrebbe dovuto astenersi.

16.1. Sostiene il prof. -OMISSIS-, in particolare, che «il Prof. -OMISSIS- è in collaborazione professionale con il vincitore del concorso Prof. -OMISSIS- con tale sistematicità, stabilità e continuità, da costituire un vero e proprio sodalizio professionale, clinico e scientifico: a dimostrazione, si vedano l’indice delle pubblicazioni e il curriculum -OMISSIS-, docc. 17 e 18; l’estratto del curriculum del Prof. -OMISSIS-, doc. 22; lo studio scientifico e il corso di cui sono coautori, docc. 28 e 35; l’intervista in cui entrambi riferiscono delle loro comuni ricerche, doc. 36. In particolare, di 164 lavori indicizzati su Scopus (v. doc. 17) di cui è autore il Prof. -OMISSIS-, ben 70 vedono coautore il Prof. -OMISSIS-: a partire dal primo, del lontano 1987 (Cardiologia 1987;32:137-46), così come il più recente, del luglio 2021 (Journal of Clinical Medicine 2021;10:3008)».

16.2. Inoltre, deduce ancora l’appellato, «come anche risulta dal verbale n. 3 della Commissione (doc. 5), il candidato -OMISSIS- ha presentato alla Commissione stessa ben 7 pubblicazioni (sulle 16 sottoposte a valutazione in extenso: quasi la metà dunque di tutta la produzione scientifica ritenuta più rilevante del -OMISSIS-) scritte «in collaborazione con un membro della commissione», ossia col suo Presidente Prof. -OMISSIS-».

16.3. Anche questo motivo va respinto.

16.4. Al di là dei profili di inammissibilità che accomunano questo motivo ai primi due sopra esaminati in ordine alla composizione della Commissione per la mancata impugnativa del bando, infatti, si può comunque osservare nel merito che le circostanze rappresentate dall’appellato testimoniano, è vero, di un fisiologico rapporto accademico tra “maestro” e “allievo”, senza tuttavia sufficientemente dimostrare che esso sia assurto a causa di incompatibilità per avere tale rapporto assunto i caratteri di un autentico sodalizio professionale, caratterizzato da sistematicità, stabilità e co-interessenza economica (v., su questo aspetto, da ultimo Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028).

16.5. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, caratterizzato dai profili della sistematicità, della stabilità e della co-interessenza economica.

16.6. Nel caso di specie non è rinvenibile un’ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, né tantomeno quel sodalizio di interessi economici tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero l’esistenza di stretti rapporti di amicizia personale, posto che le attività che, a parere dell’appellato, rappresenterebbero tale sodalizio, se analizzate in concreto si rivelano occasionali e sporadiche collaborazioni scevre da vincoli di continuità o costanza, frutto di un comune rapporto professionale o di collaborazione scientifica occasionale, pacificamente non ricompreso tra le ipotesi di incompatibilità con conseguente obbligo di astensione.

16.7. Questo Consiglio di Stato ha già chiarito che non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276).

16.8. In relazione ai concorsi universitari si è evidenziato come l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico e che tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.

17. In termini generali, al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, questo Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2017 n. 5865 e 16 aprile 2015 n. 1962) ha avuto modo di evidenziare che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia.

18. Neppure sussiste l’obbligo di astensione quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”.

19. Non a caso, come questo Consiglio di Stato ha più volte ritenuto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 31), la legislazione universitaria – pur se il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall’esistenza di perduranti rapporti tra “maestro” e “allievo” – non ha espressamente previsto in tal caso un dovere di astensione del “maestro”.

20. In altri termini, il legislatore, nel tenere conto di queste realtà e del numero più o meno contenuto delle singole comunità scientifiche, ha procedimentalizzato il sistema di scelta dei componenti della commissione, senza prevedere l’obbligo di astensione per il “maestro” così selezionato, che sia chiamato a valutare anche un proprio allievo, sicché l’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che vi è stata una valutazione dello stesso candidato basata non sulle sue qualità scientifiche o didattiche, ma su elementi che non attengano a tali qualità.

21. Tale ipotesi, evidentemente, non ricorre nel caso di specie, dato che le deduzioni dell’appellante si limitano sul punto solo a insinuare meri sospetti, smentiti tuttavia dalle accurate operazioni valutative svolte dalla Commissione nella sua collegialità, anche alla luce di quanto è emerso dall’istruttoria disposta da questo Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 11057 del 27 dicembre 2023, come ora si dirà.

22. Possono ora esaminarsi congiuntamente il quinto motivo, il sesto motivo e il settimo motivo, riproposti dall’appellato prof. -OMISSIS-, che attengono proprio al merito di queste operazioni valutative.

23. Con il quinto motivo (pp. 12-26 della memoria), in particolare, l’appellato ha dedotto che già solo per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche, egli risulta (v. verbali nn. 2 e 3 della Commissione, docc. 4-5) coautore di ben 842 lavori indicizzati su banche dati internazionali, contro gli appena 156 del prof. -OMISSIS- (che peraltro in questo risulta il più debole dei cinque candidati!).

23.1. Similmente, l’Impact Factor (punteggio numerico che definisce il valore assoluto della rivista su cui sono pubblicati gli articoli scientifici e che definisce il peso relativo in termini di citabilità delle opere) del prof. -OMISSIS- è di 5613, contro il ben più modesto 634 del prof. -OMISSIS- (anche in questo candidato più debole di tutti e cinque).

23.2. La Commissione avrebbe altresì omesso completamente di considerare i quattro libri curati dall’appellato negli ultimi dieci anni, di grande rilievo metodologico e clinico-traslazionale, laddove il prof. -OMISSIS- non può vantare alcun libro di testo da lui scritto o curato, come risulta dai curricula allegati alle rispettive domande (v. docc. 17-21).

23.3. Esisterebbe poi un’enorme distanza per le citazioni totali (26.111 per il prof. -OMISSIS- contro le sole 4.568 per il prof. -OMISSIS-).

23.4. Questa differenza è confermata anche dall’indice di Hirsch (numero che indica l’impatto scientifico complessivo di un ricercatore, pari al numero x di lavori che hanno ricevuto ciascuno almeno x citazioni).

23.5. L’ indice di Hirsch (o h-index) del prof. -OMISSIS- è di 78, contro il 33 del prof. -OMISSIS- (sempre il più basso dei cinque candidati).

23.6. Tale grandissima differenza si palesa ancor più se si calibra l’indice di Hirsch per l’età accademica, in modo da valutare in modo più equilibrato candidati con età anagrafiche differenti, così come definito anche a livello ministeriale dal decreto per l’abilitazione scientifica nazionale.

23.6. La graduatoria di merito tra i candidati emergerebbe con ancor maggior evidenza, con il prof. -OMISSIS- che ha un h-inxed normalizzato di 3,7 (il più alto di tutti e 5 i candidati) contro il valore molto più basso di 1,5 del prof. -OMISSIS-.

23.7. Lo svilimento dell’appellato a beneficio del controinteressato, da parte della Commissione, apparirebbe ancor più strabiliante se si confronta il giudizio di ottimo (per -OMISSIS-) con quello più alto di eccellente (per -OMISSIS-) in relazione al valore delle rispettive pubblicazioni alla luce del rispettivo Impact Factor.

23.8. Per quanto concerne i giudizi sull’attività medica, clinica e assistenziale, sarebbe stata omessa la congrua valutazione dei numerosi incarichi clinici presso enti prestigiosi, nazionali e internazionali, e le prestazioni e procedure che l’istante ha documentato nel proprio curriculum (doc. 19).

23.9. Il che sarebbe tanto più grave in quanto le attività cliniche del prof. -OMISSIS- sono circoscritte al campo della cardiologia clinica non specialistica, mentre quelle dell’istante spaziano dalla cardiologia clinica alla diagnostica cardiologica, fino alla cardiologia invasiva, con conseguente profilo migliore anche sotto l’aspetto clinico.

23.10. Ancora, non sarebbe stata minimamente considerata dalla Commissione l’attività didattica e professionale all’estero, anche come visiting professor (ad esempio Congdon Visiting Scholarship presso la Virginia Commonwealth University di Richmond, USA: cfr. doc. 41), che manca totalmente al prof. -OMISSIS-.

23.11. La Commissione asserisce inoltre che l’impatto clinico-traslazionale degli studi dell’appellato su dati originali sarebbe poco rilevante.

23.12. Al contrario, numerose pubblicazioni, comprese quelle presentate in extenso, testimoniano l’innovatività clinica e scientifica, anche dal punto di vista traslazionale, del prof. -OMISSIS-.

23.13. A titolo esemplificativo, l’appellato ricorda che il lavoro con riferimento -OMISSIS- et al., Eur Heart J 2006;27:540-6, rappresenta una casistica originale di pazienti sottoposti a trattamento coronarico complesso, con partecipazione diretta del prof. -OMISSIS- all’attività clinica descritta, come quella analitica e traslazionale, con rilevanza riconosciuta da quella che è a tutti gli effetti la più prestigiosa rivista cardiologica europea.

24. In breve, secondo l’appellato, i due profili non sono quindi assolutamente assimilabili nel medesimo giudizio valutativo, anche alla luce della più giovane età del prof. -OMISSIS- che, considerata l’ovvia maturità accademica dello stesso e quanto egli appaia promettente, lo rende ancora più eccellente in senso comparativo.

25. Con il sesto motivo (pp. 25-27 della memoria), ancora, l’appellato nello specifico deduce che la Commissione avrebbe svalutato l’attività di meta-analisi, curata dal prof. -OMISSIS-.

25.1. Il prof. -OMISSIS- afferma di essere, a tutti gli effetti, uno dei massimi esperti al mondo di meta-analisi, tanto da aver edito, tra l’altro, numerosi libri sull’argomento.

25.2. Tuttavia il prof. -OMISSIS- non limiterebbe affatto la propria attività scientifica a questo ambito, tanto che, ad una disamina comparativa dei profili di pubblicazione di articoli scientifici, anche escludendo totalmente le meta-analisi e le revisioni della letteratura, il prof. -OMISSIS- risulterebbe comunque nettamente e macroscopicamente superiore per produzione scientifica, e non solo per quantità, rispetto agli altri candidati: su un totale di 880 lavori a firma del prof. -OMISSIS-, recensiti in PubMed (una banca dati che raccoglie tutte le pubblicazioni scientifiche medicali del mondo, curata dalla National Library of Medicine degli Stati Uniti d’America), pur escludendo meta-analisi e review, rimangono oltre 560 lavori, che sono comunque circa il quadruplo delle 156 pubblicazioni del prof. -OMISSIS-.

25.3. Insomma, e per riassumere il senso della censura, in nessuna parte del bando si specifica che la meta-analisi sarebbe stata considerata come di minor conto, ma tale criterio è stato applicato post hoc (e ad personam o meglio contra personam) nel tentativo di cucire su misura un giudizio svilente nei confronti dell’appellato, che avrebbe anche potuto presentare altri propri lavori qualora il bando esplicitamente avesse scoraggiato dall’inserire le meta-analisi tra le pubblicazioni da presentare in extenso alla Commissione.

26. Con il settimo motivo (pp. 27-29 della memoria), infine, l’appellato deduce che la Commissione ha ritenuto validi titoli del prof. -OMISSIS- in realtà insussistenti, per evidente difetto di istruttoria.

26.1. Infatti non risulterebbe, contrariamente a quanto indicato, che egli sia stato responsabile scientifico e tutor del programma di Formazione a Distanza (FAD) “-OMISSIS-”, come anche responsabile scientifico della FAD Congresso nazionale IPHNET 2020: novità in tema di ipertensione polmonare.

26.2. Come si desume documentalmente (docc. 33- 34), nel primo caso era responsabile scientifico il dott. -OMISSIS- e, nel secondo, il dott. -OMISSIS-.

26.3. A ciò si dovrebbe aggiungere, conclusivamente, che l’attività clinico-scientifica del Prof. -OMISSIS- è prevalentemente concentrata su una patologia rara e di nicchia, -OMISSIS-, la cui attinenza cardiologica (richiesta dal settore scientifico disciplinare MED/11 malattie dell’apparato cardiovascolare) è molto limitata perché inerente piuttosto alla specializzazione pneumologica.

27. Stante il carattere specialistico di tali censure, come premesso, questo Collegio, proprio al fine di avere un quadro istruttorio il più possibile completo ed accurato in ordine alle valutazioni tecniche svolte dalla Commissione, ha disposto con l’ordinanza n. 11057 del 27 dicembre 2023 che l’Università depositasse una relazione illustrativa dei seguenti profili:

a) in quale modo la Commissione abbia valutato l’attività scientifica dei candidati e, in particolare, quella del prof. -OMISSIS- e quella del prof. -OMISSIS-, con precipuo riferimento ai lavori di meta-analisi e all’impatto clinico-traslazionale degli studi rispettivamente condotti e/o curati e oggetto di pubblicazione;

b) in quale modo la stessa Commissione abbia valutato la rispettiva attività medica, clinica e assistenziale del prof. -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS-.

27.1. La Commissione ha depositato il 19 marzo 2024 la propria relazione, in cui ha illustrato il modus operandi seguito nel valutare tali aspetti.

28. Avuto riguardo alle risultanze di tale relazione, e alle deduzioni svolte anche su di esse dalle parti nelle memorie ex art. 73 c.p.a. (e, in particolare, la memoria depositata il 5 aprile 2024 e la successiva memoria depositata il 16 aprile 2024 dall’appellato, nelle quali sono svolte talune critiche di metodo e di merito alla relazione depositata dalla Commissione nel presente giudizio), questo Collegio non ritiene, con riferimento alle censure sopra illustrate e nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione nel caso di specie, che essa sia incorsa in eccesso di potere.

28.1. Va premesso che, per giurisprudenza costante, i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5924; id., 25 settembre 2006, n. 5608).

28.2. Invero, quando siano contestate valutazioni espressive della discrezionalità tecnica il giudice di legittimità può rilevare profili di eccesso di potere soltanto in presenza di vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459; id., 3 maggio 2007, n. 2781; id., 11 aprile 2007, n. 1643; Cons. St., sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2004) e in ogni caso gli è precluso sostituire le valutazioni opinabili della Commissione con le proprie, altrettanto opinabili (Cons. St., sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Cons. St., sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060).

28.3. Tutto ciò tenendo presente, dunque, non appare illogico né erroneo, anzitutto, che la Commissione abbia valutato, come stabiliva il bando, il riflesso diretto che l’attività di ricerca dei candidati ha sull’attività clinica dato che, come ha osservato la Commissione nella relazione, l’attività di ricerca scientifica in ambito medico è strettamente connessa con l’attività clinica e la qualità della produzione scientifica del candidato è valutata attraverso l’impatto che essa ha avuto nella pratica clinica.

28.4. Non si può dunque fare esclusivo o prevalente affidamento, come sembra postulare l’appellato, solo sui dati bibliometrici/quantitativi, pur indubbiamente rilevanti, per valutare la qualità/impatto di detta produzione scientifica.

28.5. Senza addentrarsi qui nella intellettualmente affascinante e complessa questione della piramide o gerarchia scientifica delle produzioni in ambito medico, sulla quale l’appellato svolge ampie riflessioni nelle proprie memorie depositate ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ritiene questo Collegio che, ai fini concorsuali che qui rilevano, non sia errato né illogico ritenere che le meta-analisi e le revisioni sistematiche, pur nella loro indubbia importanza scientifica per la comunità internazionale, possano non avere quel medesimo impatto, sempre ai detti fini (traslazionali), che invece lavori originali su casistiche proprie assumono con riferimento alla incidenza clinica.

28.6. A differenza del caso esaminato da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 6877 del 23 marzo 2021, citata dall’appellato nella propria memoria difensiva depositata il 5 aprile 2024, la Commissione nel caso in esame si è soffermata e ha motivato in ordine all’ampia produzione scientifica del prof. -OMISSIS-, senza affatto svalutarne l’eccezionale valore sul piano scientifico.

28.7. Bene tuttavia ha rilevato la Commissione che l’attività scientifica globale del prof. -OMISSIS- deve essere valutata eccellente per il numero di pubblicazioni, h-index, citazioni, anche se prevalentemente costituita da meta-analisi e review, mentre solo buona per l’impatto clinico-transazionale, dato che degli 11 lavori originali 8 sono pubblicati su riviste non rilevanti con un impatto clinico-transazionale poco rilevante, mentre la produzione scientifica del prof. -OMISSIS- è quasi esclusivamente costituita da studi originali e, per questo, è stata valutata ottima, dato che delle 16 pubblicazioni rileva che 15 sono su casistiche originali, tutte pubblicate su riviste rilevanti, 11 a primo o ultimo nome, con un impatto clinico-transazionale rilevante.

28.8. Ciò, reputa la Commissione con giudizio che, in quanto congruamente motivato, si sottrae alle censure dell’appellato, genera una valutazione di eccellente per le pubblicazioni presentate e di eccellente per l’attività di ricerca in quanto ha significativamente inciso sull’iter diagnostico/terapeutico di patologie cardiopolmonari.

29. Anche per quanto concerne, poi, la valutazione della rispettiva attività medica clinico-assistenziale, dai verbali emerge in modo non irragionevole né illogico la superiorità, in un’ottica comparativa, del profilo del prof. -OMISSIS-, dato che questi ha svolto attività assistenziale presso il Policlinico universitario “-OMISSIS-” di Roma, dall’aprile del 1988 è stato strutturato lavorando presso l’UTIC e il reparto di degenza della cardiologia e di rilievo è stato anche il ruolo di collaborazione al -OMISSIS-, senza dire che egli è stato responsabile f.f. della -OMISSIS- e, successivamente, Direttore della -OMISSIS-, con responsabilità diretta di gestione del personale medico e del budget.

29.1. Dalla più ampia esperienza clinica e, in particolare, per l’esperienza di gestione di unità operative dipartimentali è scaturito, non erroneamente, il giudizio di maggior favore espresso dalla Commissione per il prof. -OMISSIS- rispetto al prof. -OMISSIS- che, pur vantando un’ottima esperienza, ha avuto una carriera assistenziale più breve senza incarichi di coordinamento.

29.2. Risulta infatti che, al di là della pregressa attività (certo non trascurabile né trascurata dalla Commissione) solo dal 2019 il prof. -OMISSIS- sia responsabile dell’Unità Programmatica “-OMISSIS-” dell’Ospedale -OMISSIS-, dove ha svolta prevalentemente attività clinica nel campo della cardiologia interventistica.

30. Ne segue che, diversamente da quanto assume l’appellato nei tre motivi in esame, per le ragioni sin qui espresse da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore specifico e atomistico profilo dedotto dal prof. -OMISSIS- – che, concentrandosi su specifici aspetti della valutazione (come ad esempio nel settimo motivo, da ritenersi del tutto marginale e non decisivo), non è riuscito a incrinarne l’attendibilità nel suo complesso, pretendendo di sovrapporre e di sostituire inammissibilmente il proprio personale giudizio a quello della Commissione che, sulla base di quanto detto, non appare né illogico né viziato da errore (v., supra, § 28.1. e 28.2.) – la superiore attività di ricerca clinica del prof. -OMISSIS-, sul piano dell’impatto traslazionale, va di pari passo con una maggiore attività assistenziale e una superiore esperienza nella gestione e nel coordinamento di attività cliniche rispetto a quella del prof. -OMISSIS- (pur ottima, come l’ha valutata la Commissione, anche in questo ambito), aspetti tutti, questi, di pregnante rilevanza, come la Commissione ha evidenziato nella propria relazione, per la figura di un professore ordinario di cardiologia.

31. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, anche i tre motivi in esame, che sono stati unitariamente considerati, possono essere respinti, apparendo condivisibile la complessiva valutazione espressa dalla Commissione, nei limiti del sindacato, si ripete, consentito al giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche, al di là dei singoli aspetti censurati dall’appellato con i motivi assorbiti dal primo giudice e qui in esame, che certo non sono in grado di sovvertire, per le ragioni dette, tale corretto giudizio, globalmente considerato.

32. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello del prof. -OMISSIS- deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti proposti dal prof. -OMISSIS-, anche nelle censure assorbite e qui riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

33. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità in punto di fatto e di diritto delle questioni esaminate, attinenti anche all’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione, possono essere interamente compensate tra le parti.

33.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellato il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, mentre egli deve essere condannato a rimborsare in favore del prof. -OMISSIS- il contributo unificato da questo corrisposto per la proposizione dell’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da -OMISSIS-, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado da -OMISSIS-, anche nei motivi riassorbiti e qui riproposti.

Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado.

Condanna -OMISSIS- a rimborsare in favore di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di ogni altro soggetto indicato nel presente provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 20 maggio 2024