TAR Puglia (Lecce), Sez. II, 21 maggio 2024, n. 690

È illegittima la sanzione disciplinare inflitta al docente quando la contestazione difetti di specificità

Data Documento: 2024-05-21
Autorità Emanante: TAR Puglia
Area: Giurisprudenza
Massima

Il requisito della specificità che informa la contestazione disciplinare, sebbene non risponda ai più rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’imputazione in ambito penale, deve, purtuttavia, garantire al destinatario dell’addebito che la relativa contestazione fornisca le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia alcuna incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.

Contenuto sentenza

00690/2024 REG.PROV.COLL.

00902/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via OMISSIS;

contro

Università del Salento Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via F. Rubichi n. 39;

per l’annullamento

della deliberazione del 30/05/23 del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, comunicata con nota 05/06/23 del Magnifico Rettore della stessa ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui dei verbali del Collegio di Disciplina e della nota Rettorale 17/02/23 prot.-OMISSIS- di contestazione degli addebiti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 2/10/2023, per l’annullamento

della deliberazione 30/05/23 del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori avv. OMISSIS per la parte ricorrente e avv. dello Stato OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto in data 4.9.2023 la professoressa -OMISSIS- impugnava la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, adottata in data 30.05.23 e comunicata con nota rettorale del 05.6.23, con cui le veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per complessivi 120 (centoventi giorni).

Al riguardo formulava i motivi di ricorso appresso indicati: “I. Violazione art. 62, comma 3, dello Statuto dell’Università del Salento. Violazione del generale principio di terzietà dell’organo disciplinare; II. Violazione e falsa applicazione artt. 10, comma 2, L. n. 240/2010 e 63, comma 4, Statuto di Ateneo e artt. 55 bis e ss. DLgs. n. 165/01 e ss.mm. Violazione dei principi di tempestività della contestazione disciplinare e di completezza della stessa; III. Violazione di principi di continuità della decisione disciplinare e di motivazione contestuale della stessa. Violazione art. 63 dello Statuto; IV. Eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto e irrazionalità manifesta; V. Violazione del principio di proporzionalità della sanzione”.

Con memoria depositata in data 12.9.2023 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, l’Università del Salento.

In data 26.9.2023 veniva proposto ricorso per motivi aggiunti con cui, all’esito del positivo riscontro dell’istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare formulata dalla ricorrente, veniva censurato il vizio dell’eccesso di potere per “La parzialità (in senso soggettivo e contenutistico) del giudizio reso a carico della ricorrente”.

All’udienza pubblica del 16 maggio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine all’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione del ricorso, formulata dalla difesa dell’Ateneo e motivata in ragione del fatto che la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio, impugnata con l’odierno gravame, è già interamente applicata.

L’eccezione è infondata, come correttamente dedotto da parte ricorrente, sia in ragione del fatto che l’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, può essere anche di natura morale – e lo è senz’altro, a prescindere da valutazioni di tipo economico, l’interesse di un professore universitario all’annullamento di una sanzione disciplinare per i relativi risvolti curriculari – sia per i profili economici correlati agli effetti restitutori conseguenti all’annullamento degli atti impugnati.

Con il primo motivo di gravame viene lamentata la violazione dell’art. 62, comma 3, dello Statuto d’Ateneo nonché del principio di terzietà dell’organo disciplinare in ragione del fatto che il prof. -OMISSIS-, componente e presidente del Collegio di Disciplina, è delegato del Rettore alle Risorse umane.

La censura non risulta, invero, meritevole di positiva valutazione in quanto l’invocata disposizione che, al precipuo fine di garantire la terzietà di giudizio dell’organo disciplinare, prevede “I componenti del Collegio non possono ricoprire alcuna carica accademica” va letta in ed interpretata in coordinato con l’art. 20 dello Statuto d’Ateneo che elenca in modo puntuale le cariche accademiche senza annoverare, tra queste, la carica di Delegato dal Rettore.

In disparte la dirimente considerazione che il professore -OMISSIS-, nella sua qualità di Delegato dal Rettore alle Risorse umane, non ricopre alcuna carica accademica, risultando pertanto la composizione del Collegio di Disciplina e le risultanze dello stesso immuni dai denunziati profili di illegittimità, v’è inoltre da considerare che la proposta irrogazione della sanzione disciplinare a carico della ricorrente è stata deliberata, nel caso di specie, all’unanimità, sicché ove mai – e non è questo il caso per le ragioni sopra esposte – la votazione di un componente fosse stata viziata, ciò non avrebbe ad ogni modo viziato la deliberazione finale atteso che ai sensi dell’art. 63, comma 7, del regolamento d’Ateneo “il Collegio si esprime con deliberazione…votata a maggioranza di due terzi”.

Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare nonché la genericità degli addebiti contestati alla ricorrente.

Quanto al primo profilo non può condividersi la tesi sostenuta da parte ricorrente circa il fatto che i fatti contestati avessero già da prima raggiunto il grado del notorio – senza una chiara prospettazione del momento in cui ciò sarebbe avvenuto né precisamente per quali fatti oggetto di successivo addebito disciplinare – e non fossero, al riguardo, necessarie attività istruttorie.

In merito il Collegio rileva che l’avvio del procedimento disciplinare è stato tempestivo, essendosi lo stesso svolto nel pieno rispetto delle norme statutarie (art. 63), secondo la concatenazione temporale di seguito riportata.

Il Rettore riceve, in data 6.2.2023, una lettera dell’UDU indirizzata altresì al Ministro dell’Università e della Ricerca, contenente una segnalazione circa le criticità avvertite dalla comunità studentesca nel contesto delle prove d’esame di “Lingua e letteratura latina”, cui fa seguito una richiesta istruttoria al Dipartimento di studi umanistici dell’8.2.2023 ed il successivo riscontro al Rettore da parte del ridetto Dipartimento in data 16.2.2023.

Ebbene, il 17.2.2023 viene notificata alla ricorrente la nota rettorale contenente le contestazioni disciplinari che afferiscono a fatti accertati tra il 6.2.2023 e il 16.2.2023, con ciò risultando rigorosamente rispettato il disposto di cui all’art. 63, comma 4, dello Statuto d’Ateneo, ai sensi del quale “L’avvio del procedimento disciplinare avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di conoscenza dei fatti”.

A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento al profilo della dedotta genericità dei fatti contestati, la quale sarebbe ridondata in danno dell’odierna ricorrente, pregiudicando il diritto di difesa di quest’ultima in sede disciplinare.

Al riguardo rileva il Collegio che il requisito della specificità che informa la contestazione disciplinare, sebbene non risponda ai più rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’imputazione in ambito penale, deve purtuttavia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, garantire al destinatario dell’addebito che la relativa contestazione fornisca le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia alcuna incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi [cfr., tra le molte, Consiglio di Stato, VI, 18 gennaio 2021, n. 560: «Tra i requisiti fondamentali della contestazione di un addebito disciplinare riveste primario rilievo quello della specificità: i fatti addebitati devono essere individuati con sufficiente precisione in modo che vi sia certezza sulle questioni per le quali l’interessato è chiamato a difendersi. La mancata precisazione e/o omessa indicazione di uno o di più elementi di fatto determina un’insuperabile incertezza nell’individuazione del fatto da cui trae origine la contestazione, tale da pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato (Cassazione civile, 6.12.2017 n. 29240 “In tema di sanzioni disciplinari, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati”)»; v., inoltre: T.a.r. Toscana,  I, 8 aprile 2023, n. 361; T.a.r. Puglia Bari, I, 21 dicembre 2022, n. 1782].

Ebbene, con riferimento al secondo addebito di cui alla nota rettorale di contestazione del 17.2.2023, non può invero sostenersi che il prescritto requisito di specificità della contestazione disciplinare sia stato rispettato.

Ritiene il Collegio che la contestazione di “aver assunto comportamenti non conformi ai doveri di correttezza ed anzi lesivi della dignità e del decoro degli studenti in sede di esami di profitto, con ciò alterando il benessere organizzativo”, rivolta alla ricorrente nella sua qualità di docente responsabile dell’insegnamento di Lingue e Letteratura Latina, abbia concretato una violazione del prescritto principio di specificità e non le abbia consentito di comprendere gli addebiti nella loro materialità, pregiudicando il diritto di difesa nell’ambito dell’instaurato procedimento disciplinare.

Né può condividersi quanto al riguardo sostenuto dalla difesa dell’Ateneo, ovvero che i fatti oggetto di contestazione sarebbero dettagliati negli allegati alla lettera di contestazione, giacché le circostanze denunziate dalla lettera/segnalazione dell’UDU e riportate dagli articoli di stampa risentono a loro volta di una insuperabile genericità, formando oggetto di testimonianze anonime riportate, peraltro, in modo tale da non essere con certezza intellegibile né l’autore delle pressioni/umiliazioni subìte dagli studenti né l’identità dei medesimi, e facendo esse riferimento a comportamenti dai contorni per molti versi indeterminati e a concetti, quali la pressione psicologica esercitata o la severità nei giudizi, rispetto ai quali l’addebito disciplinare avrebbe necessitato di una descrizione più determinata e concreta.

Conseguentemente si appalesa illegittima la sospensione dal servizio per 45 (quarantacinque) giorni disposta in ragione della contestazione sopra indicata.

Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la segmentazione del procedimento disciplinare avendo il Collegio di Disciplina deliberato la proposta di irrogazione della sanzione in data 26.4.2023, e motivato in ordine alla deliberazione già assunta nella successiva seduta del 3.5.2023.

La censura, pur suggestiva, non può essere condivisa perché l’art. 63 dello Statuto d’Ateneo non prescrive alcunché al riguardo e il Collegio di Disciplina delibera in ogni caso in ordine ad un atto che resta endoprocedimentale, sicché il fatto che l’organo collegiale abbia provveduto alla motivazione – ovvero alla sua stesura – nella seduta immediatamente successiva a quella della deliberazione della proposta di sanzione disciplinare non determina alcuna illegittimità.

Con il quarto ed il quinto motivo, e inoltre con i proposti motivi aggiunti, vengono infine sotto vari profili lamentate l’ingiustizia subìta dalla ricorrente con riferimento alla durata della sospensione dal servizio per le tre contestazioni alla stessa rivolte, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni (tra l’altro per aver l’amministrazione omesso di considerare l’assenza di precedenti disciplinari a carico della Prof. -OMISSIS- e la parzialità (in senso soggettivo e contenutistico) del giudizio reso a carico della ricorrente.

Le doglianze sopra riportate, pur doviziosamente motivate, non possono essere tuttavia condivise, in quanto gli elementi addotti a sostegno delle contestazioni non sono tali da denotare profili di irragionevolezza o ingiustizia manifesta sindacabili da questo Giudice, senza contare che, con riguardo alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, la stessa ricorre solo quando consta una sproporzione tra la sanzione irrogata e l’infrazione disciplinare commessa, non rilevando ulteriori profili quali l’assenza di precedenti disciplinari in capo al destinatario della sanzione.

In particolare secondo le prospettazioni difensive la dedotta illegittimità sarebbe dimostrata dall’omessa considerazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, di talune circostanze quali la sempre positiva valutazione didattica e scientifica della professoressa -OMISSIS- l’audizione di un numero non congruo di studenti, le ragioni per le quali il di lei coniuge, professore ormai in quiescenza, veniva ciononostante chiamato a collaborare alle sessioni di esame di Lingua e Letteratura Latina.

E tuttavia il provvedimento disciplinare, irrogato all’esito di completa ed approfondita istruttoria, si fonda su fatti tali di per sé stessi a giustificare l’addebito, rientrando in definitiva la valutazione di rilevanza ai fini disciplinari nell’ambito dell’ampia discrezionalità datoriale, senza che possano venire in rilievo circostanze, come quelle dedotte, inidonee a palesare un travisamento dei fatti ovvero una macroscopica irragionevolezza o ingiustizia, vizi questi ultimi che soli consentono un sindacato di legittimità e non di merito di questo Giudice [tra le molte, Consiglio di Stato, III, 17 ottobre 2023, n. 9018, secondo cui: «le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche quelle in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere – ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati – con la conseguenza che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2023, n. 6524; id. 27 giugno 2022, n. 5261; id. 30 marzo 2022, n. 2337; id., sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1013)»; e ancora, Consiglio di Stato, III, 20 marzo 2015, n.1537, secondo cui: «la determinazione relativa all’entità della sanzione disciplinare inflitta a un pubblico dipendente, come rilevato dal primo giudice, è espressione di tipica valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione, di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, tranne in casi in cui appaia manifestamente sproporzionata»].

Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso introduttivo, come integrato dai proposti motivi aggiunti, va dunque solo parzialmente accolto, nei sensi e limiti fin qui precisati.

Sussistono, attesa la natura delle questioni in esame e la parziale soccombenza reciproca, eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, integrato dai proposti motivi aggiunti, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti ivi precisati.

Respinge nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 21 maggio 2024