TAR Lazio, Sez. III bis, 27 maggio 2024, n. 10677

Non sussiste un obbligo per i commissari di conformarsi al parere dell'esperto

Data Documento: 2024-05-27
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il ricorso al parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori che gli stessi, invece, rappresentano né li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.

Contenuto sentenza

10677/2024 REG.PROV.COLL.

12762/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12762 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice Asn per il Sc/11d2, non costituita in giudizio;

nei confronti

Anvur, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione ed adozione delle più idonee misure cautelari

a – delle valutazioni negative rese in relazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di prima fascia nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa pubblicate in data 05.08.2023, in uno ai giudizi collettivi ed individuali espressi dalla Commissione incaricata di provvedere alla rivalutazione della candidata in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 11122/2022, che del pari si impugnano;

b – ove occorra, dei verbali della Commissione n. 1 del 14.07.2023 di insediamento e n.2 del 04.08.2023 di valutazione della candidatura della ricorrente alla stregua del parere pro veritate espresso dal Prof. OMISSIS in data 3 agosto 2023;

c – di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il Decreto Direttoriale n. 308 del 23 marzo 2023 di nomina della Commissione per la rivalutazione della candidatura della ricorrente, collegato, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente impugna, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, le valutazioni negative espresse dalla Commissione incaricata di provvedere alla sua rivalutazione in esecuzione della sentenza TAR Lazio Roma n. 11122/2022, in ordine alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per professori di prima fascia, settore concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, di cui al D.D. n. 2175/2018, V Quadrimestre.

2. In data 1.11.2023 si è costituito in giudizio con atto di stile il Ministero resistente successivamente depositando relazione e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2023, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

4. Con memoria depositata in data 22.3.2024 la ricorrente ha insistito nelle proprie domande.

5. All’udienza pubblica del 23 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Con il primo e il quinto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati attesa la loro connessione, la ricorrente lamenta:

I – Violazione ed elusione del giudicato – Violazione di legge (artt. 112 e 114 c.p.a.) – Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto – di istruttoria – di motivazione – arbitrarietà – sviamento)”;

V –Violazione di legge (art.16 l.n. 240/2010-art.7 d.p.r. n. 95/2016)–violazione del giusto procedimento –eccesso di potere (difetto del presupposto –arbitrarietà –sviamento)”.

Parte ricorrente adduce l’illegittimità dell’attribuzione dell’incarico di rivalutazione alla Commissione de qua, in quanto composta dagli stessi membri che poche settimane prima avevano già riesaminato la candidata per l’ASN di prima fascia, stesso settore disciplinare ma diverso quadrimestre (terzo), in esecuzione di altra sentenza di questo TAR.

Quanto sopra, si porrebbe in contrasto con l’art. 51, comma 4, c.p.c., in quanto i membri della Commissione giudicatrice avrebbero dovuto astenersi per avere già conosciuto l’oggetto del giudizio.

Oltre a ciò, per l’ennesima volta si sarebbe pervenuti alla nomina di soli componenti afferenti ai settori M-PED/03 e M-PED/04, pur risultando dall’esito del sorteggio l’estrazione di un componente del settore M-EDF/02.

6.1 L’Amministrazione replica che l’identità della Commissione per il riesame della candidata per il terzo e per il quinto quadrimestre non rileverebbe stante la separatezza dei due periodi di valutazione.

Ciò che conterebbe sarebbe, infatti, unicamente, il fatto che la ricorrente sia stata rivalutata, per il quinto quadrimestre, da Commissione diversa da quella che aveva adottato il giudizio annullato.

Con riferimento al quinto motivo di diritto, lo stesso art. 16 della l. n. 240/2010 prevede la rappresentanza di tutti i SSD come risultato preferibile ma non obbligatorio.

6.2 Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso siano infondati.

Premesso che le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., rivestono carattere tassativo e sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. St., Sez, VI, 30 luglio 2013, n. 4015), il Collegio rileva quanto segue.

La sentenza TAR Lazio Roma, Sez. IV, n. 11122 del 2022 ha accolto il ricorso con il quale la ricorrente aveva lamentato l’illegittimità del procedimento di acquisizione del (negativo) parere pro veritate dell’esperto esterno (prof. OMISSIS) e l’illegittimità della sua nomina per la mancanza dell’attestazione concernente la positiva valutazione effettuata dall’Ateneo di appartenenza (acquisita solo “in sanatoria” e non in via preventiva).

La sentenza del TAR Lazio Roma, sez. III bis, n. 11261 del 2023 ha ordinato l’ottemperanza della sentenza n. 11122/2022, dichiarando l’obbligo del Ministero dell’Università e della Ricerca di rinnovare il giudizio abilitativo già espresso nel V quadrimestre nei confronti della ricorrente, “a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quella che ha rassegnato la valutazione censurata e previa acquisizione di un nuovo parere pro veritate sul curriculum scientifico della ricorrente”.

Sotto questo profilo, l’Amministrazione risulta avere dato corretta esecuzione al dictum giudiziale nella misura in cui la Commissione che ha valutato la ricorrente in sede di riesame è diversa da quella che aveva giudicato la candidata nel medesimo quadrimestre.

Coglie pertanto nel segno la difesa erariale.

Quanto sopra anche alla luce della dirimente circostanza per cui la candidata non risulta avere presentato, come peraltro la stessa afferma, titoli e pubblicazioni identiche per l’uno e per l’altro quadrimestre, cosicché l’oggetto dei due giudizi non può dirsi essere stato il medesimo.

Si evince anche dal confronto delle due schede di giudizio agli atti di causa che:

– il numero dei titoli sottoposti all’esame della Commissione e il numero dei titoli dalla stessa riconosciuti all’esito del riesame è diverso nell’uno e nell’altro quadrimestre;

– risulta diverso il numero delle pubblicazioni presentate ai fini degli indicatori e diverso il numero e la tipologia dei contributi presentati ai fini della valutazione della produzione scientifica;

In ogni caso, risulta altresì dirimente che sia stato diverso il docente redattore (e diverso il contenuto) del parere pro veritate che ha integrato la valutazione dei Commissari.

Con riferimento all’addotto intervenuto sorteggio di un componente del settore M-EDF/02 poi non nominato, la circostanza non risulta dimostrata nel presente giudizio.

7. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati attesa la loro omogeneità e stretta connessione, la ricorrente lamenta:

– “II–Violazione ed elusione del giudicato -violazione di legge (artt. 112 e 114 c.p.a.–in relazione art.16 co.III lett.I) della l.n.240/2010-art.8 co. V d.p.r.n.95/2016)-violazione del giusto procedimento –eccesso di potere (difetto del presupposto –di istruttoria –di motivazione -arbitrarietà –sviamento)”;

– “III–Violazione di legge (artt. 3,4 e 5 del d.m.n.120/2016-art.16 della l.n.240/2010)–eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione -arbitrarietà –sviamento)”.

A fronte del parere reso dall’esperto esterno prof. OMISSIS, che la ricorrente ritiene esaustivo e conforme a tutti i criteri di cui all’art. 4 D.M. n.120/2016, la Commissione avrebbe valutato “compilativi o di rassegna” i prodotti scientifici della ricorrente, in totale e immotivato disallineamento.

7.1 L’Amministrazione replica che i Commissari:

– avrebbero esaminato in modo analitico le pubblicazioni della candidata formulando una valutazione pienamente conforme a tutti i criteri definiti dall’art. 4, D.M. 120/2016 e congruamente motivata sulla non sufficiente qualità della produzione scientifica presentata, risultata di carattere compilativo, carente sotto il profilo metodologico, non innovativa e priva di un adeguato approfondimento critico;

– avrebbero motivatamente dissentito dal parere dell’esperto.

7.2 Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso non siano fondati.

Nel caso di specie, il parere pro veritate è stato acquisito in esecuzione della sentenza TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 11261 del 2023 che, come sopra esposto, ha ordinato l’ottemperanza della sentenza n. 11122/2022, dichiarando l’obbligo del Ministero dell’Università e della Ricerca di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti della ricorrente, “a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quella che ha rassegnato la valutazione censurata e previa acquisizione di un nuovo parere pro veritate sul curriculum scientifico della ricorrente”.

Si legge, infatti, nel verbale di insediamento del 14 luglio 2023, che “In esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 11122/2022, la Commissione provvede ad incaricare il Prof. OMISSIS, SSD M-EDF/01 – 06/N2, dell’Università di Palermo a rendere il prescritto parere pro veritate in ordine alla candidatura della Dott.ssa OMISSIS al conseguimento dell’ASN alla prima fascia di docenza universitaria”.

Il ricorso al parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori che gli stessi, invece, rappresentano né li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010, “la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura”.

Tuttavia, “l’autonomia della commissione rimane preservata, potendo discostarsi dal necessario parere dell’esperto” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. 3500/2023).

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, oggetto di doglianza nei motivi di ricorso all’esame, risulta quanto segue.

L’esperto incaricato ha ritenuto che “La qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo è di buon livello nel settore scientifico disciplinare M-EDF/01 del SC 11/D2” e che “complessivamente le pubblicazioni presentate possono essere ritenute in relazione al settore scientifico disciplinare M-EDF/01 del SC 11/D2 e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione idonee alle funzioni di professore di I fascia”.

A fronte di tale valutazione, formulata con generico e complessivo riferimento a tutte le pubblicazioni presentate dalla ricorrente (che peraltro appaiono anche non correttamente ripartite tra monografie, articoli in rivista e contributi in volume) e senza espressa citazione e disamina di ogni lavoro, la Commissione, nell’esercizio delle proprie specifiche competenze valutative, risulta aver proceduto all’esame delle singole pubblicazioni, di volta in volta sottolineando le ritenute carenze e ogni volta dando conto del parere dell’esperto nonché argomentando in ordine al dissenso rispetto a questo manifestato.

Si legge, a titolo di esempio, nel giudizio del Prof. OMISSIS: “Quanto alla qualità della produzione scientifica pur tenendo conto del fatto che il parere pro veritate si esprime favorevolmente… Le due monografie presentate dalla candidata (15013799, 15023604) ripropongono tematiche non originali, con una evidente accentuazione dei riferimenti a letteratura nazionale o a classici largamente conosciuti, nella monografia 15023604 la sola parte di carattere sperimentale è metodologicamente non adeguata, in entrambi i lavori non emergono contributi diretti della esperienza di ricerca della candidata. Nel contributo 14720466 dopo una breve rassegna della letteratura viene riportata l’analisi di misure su 14 casi, il lavoro non consente di trarre conclusioni e appare metodologicamente fragile. L’articolo 15103799 è un breve commento allo scenario che si propone con l’introduzione dell’insegnamento specialistico dell’educazione motoria nella scuola primaria. Il contributo 7630919 è un breve saggio a carattere generale che si conclude con l’indicazione di strumenti di misura decisamente datati e non adatti all’uso didattico. Il contributo 15023601 si presenta come un lavoro di ricerca condotto con tecniche qualitative, ma non vi è descrizione del campione utilizzato per i focus group realizzati, ne traccia degli elementi emersi durante queste attività di rilevazione. In alcuni lavori i contenuti vengono riproposti senza elementi innovativi dal punto di vista dei contenuti. Nel complesso la produzione scientifica della candidata non appare sostenuta da una adeguata attività di ricerca a livello nazionale e internazionale”.

Di tenore analogo la valutazione della Prof.ssa OMISSIS, secondo la quale emerge, altresì, “una non adeguata riflessione pedagogica e una semplificazione nelle analisi (3985651). Nei contributi (14585574; 14046596) si rintracciano tematiche simile, altri contributi sono di carattere divulgativo (7630919) ed estremamente sintetici. Nel contributo 15023601 non vi è descrizione del campione né traccia degli elementi emersi durante le attività di rilevazione”.

Nel giudizio complessivo, la Commissione ha pertanto concluso, all’unanimità, che “In relazione alla qualità della produzione scientifica proposta per la presente valutazione il parere pro veritate si esprime in modo positivo sulla coerenza dei contenuti con le tematiche del settore disciplinare e concorsuale, e valuta la produzione scientifica “di buon livello all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo nel settore scientifico disciplinare M-EDF/01 del SC 11/D2”. La commissione all’unanimità ritiene che la maggior parte dei lavori della candidata abbiano carattere compilativo o di rassegna su contenuti che nel complesso non in grado di offrire un contributo all’avanzamento delle conoscenze dell’ambito disciplinare e che i lavori che presentano elementi di ricerca empirica risultino condotti su casi limitati, senza adeguata giustificazione delle unità di analisi e con un impianto metodologico non troppo rigoroso. In più lavori i contenuti vengono riproposti senza elementi innovativi dal punto di vista dei contenuti. Per le ragioni su esposte, pur in considerazione di un parere pro veritate complessivamente positivo, la commissione ritiene che sulla base dei titoli e dei lavori presentati dalla candidata non sussistano elementi sufficienti a soddisfare i criteri previsti per l’assunzione del ruolo di professore di I fascia e pertanto che la candidata sia da valutare come non idonea”.

Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che il giudizio espresso dalla Commissione e dai singoli Commissari non risulti inficiato dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, risultando espresso in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016, non irragionevole e congruamente motivato anche in relazione al dissenso formulato con riferimento al parere pro veritate ai sensi dell’art. 8, comma 6 del d.P.R. n. 95 del 2016.

  1. Il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta “IV–Violazione di legge (artt.3, 4 e 5 del d.m.n.120/2016-art.16 della l.n.240/2010) – eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione -arbitrarietà –sviamento)” in quanto, anchein ordine ai titoli prodotti, i Commissari si sarebbero contrapposti al parere pro veritate, risulta inammissibile per carenza di interesse alla luce del fatto che la ricorrente ha ottenuto comunque il riconoscimento di un numero di titoli sufficienti, ai sensi dell’art. 6, D.M. n. 120 /2016 (cfr., ex plurimis, sent. n. 7412/2024).

In ogni caso, il mancato accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla valutazione delle pubblicazioni rende la doglianza carente di interesse anche in chiave sopravvenuta, essendo la valutazione negativa delle pubblicazioni di per sé ostativa al conseguimento dell’abilitazione.

  1. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e non meritevole di accoglimento.
  2. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 27 maggio 2024