TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 27 maggio 2024, n. 1961

Le valutazioni della commissione costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica

Data Documento: 2024-05-27
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche; si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice.

Contenuto sentenza

01961/2024 REG.PROV.COLL.

02263/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC avv.michelegiorgio@pec.giuffre.it e avv.martamazzu@pec.giuffre.it;

contro

Università -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

– del Decreto del Magnifico Rettore dell’Università -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, di un Professore di Prima Fascia per il Settore Concorsuale -OMISSIS- di questa Università;

– del verbale n. -OMISSIS- all’esito della quale è stato attribuito alla prof.ssa-OMISSIS-il punteggio complessivo di 59,9;

– della relazione riassuntiva delle operazioni della commissione di concorso;

– di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 20 novembre 2023 e depositato in data 23 novembre 2023 la deducente prof.ssa -OMISSIS- ha rappresentato quanto segue.

La ricorrente ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale-OMISSIS-” e attualmente riveste il ruolo di professore associato nella predetta materia presso il Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università -OMISSIS-.

Con D.R. -OMISSIS-, l’Università -OMISSIS- ha avviato le “le procedure selettive di valutazione comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 13 professori di prima fascia”; un posto è stato riservato proprio al settore concorsuale -OMISSIS-) – settore scientifico-disciplinare -OMISSIS-), in relazione al quale la deducente è stata l’unica a presentare domanda di partecipazione.

Con D.R. -OMISSIS-è stata nominata la commissione giudicatrice, riunitasi il successivo 11 luglio 2023 per predeterminare i criteri di valutazione dei candidati, giusta verbale n. 1; in particolare, la commissione ha individuato quattro macro ambiti di valutazione: a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; b) attività di didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti; c) attività assistenziale; d) attività gestionale.

Nella seduta del-OMISSIS- la commissione ha espresso il proprio giudizio collegiale secondo il quale «la candidata prof.ssa-OMISSIS- presenta complessivamente titoli e pubblicazioni che non consentono alla candidata di raggiungere il punteggio minimo necessario per le funzioni previste dalla procedura di valutazione comparativa in oggetto».

Nello specifico, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 59,9/100, insufficiente a raggiungere la soglia minima per l’idoneità prevista dal bando di concorso, fissata a 65 punti.

All’esito delle operazioni di valutazione è stato adottato il decreto rettorile prot. n. -OMISSIS-, con cui sono stati approvati gli atti della procedura ed è stato dato atto che nessun candidato è risultato idoneo alla chiamata nel ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale-OMISSIS-.

La parte ricorrente ha dunque proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituita in giudizio l’Università -OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, di respingere le domande di parte ricorrente, rigettando il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il difensore della parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare e ha chiesto la fissazione a breve dell’udienza di merito.

1.3. La parte ricorrente, in vista della celebrazione dell’udienza di discussione, ha depositato documenti e memoria.

1.4. All’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2023, presente il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per l’Università resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La parte ricorrente ha premesso che il punteggio finale di 59,9 assegnatole è il frutto di un errato e immotivato giudizio espresso dalla commissione giudicatrice in relazione a plurimi profili oggetto di valutazione e ha argomentato che avrebbe dovuto ottenere il superiore punteggio di 69,9/100, che, conseguentemente, le avrebbe consentito di essere immessa nel ruolo di professore di prima fascia in quanto unica candidata della procedura.

La deducente ha, quindi, affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):

– con il primo – sulle pubblicazioni scientifiche – ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede – Eccesso di potere per omessa e/o carente motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta.

La ricorrente ha evidenziato che il bando ha previsto la possibilità di presentare un massimo di 32 pubblicazioni; inoltre, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, la commissione ha stabilito che il punteggio massimo attribuibile a tale voce sarebbe stato di 40/100 e ha successivamente individuato cinque subcriteri per la valutazione dei singoli articoli (richiamati alle pagg. 4-5 del ricorso).

All’esito della valutazione degli articoli presentati, la commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 24,2/40 ed ha espresso il giudizio finale (riportato a pag. 5 del ricorso).

Precisa la deducente che nove articoli su rivista non sono stati considerati in quanto ritenuti incongruenti.

a) La ricorrente osserva che il giudizio espresso indistintamente per tutti gli articoli esclusi è illegittimo in relazione ad almeno quattro di questi e più specificatamente le pubblicazioni n. 20, n. 21, n. 23 e n. 24 (richiamate alle pag. 5-6 del ricorso) che hanno ad oggetto lo studio della farmacocinetica di differenti molecole analgesiche somministrate in differenti specie -OMISSIS- (equina e ovina); lamenta la deducente che la commissione ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio alle predette pubblicazioni, in quanto ritenute incongruenti, senza però esplicitare nel giudizio finale le ragioni che hanno condotto ad una simile determinazione, ciò che preclude di verificare la legittimità dell’iterlogico seguito dai per giungere alla dichiarazione di incongruenza, soprattutto se di converso si considera la positiva valutazione della pubblicazione n. 26, anch’essa avente ad oggetto la -OMISSIS- (tramadolo) somministrata su -OMISSIS- appartenenti alla specie suina, il cui contenuto è sovrapponibile a quello delle altre pubblicazioni escluse (differenziandosi esclusivamente sul tipo di molecola oggetto di ricerca e sulla specie animale su cui la molecola è stata somministrata).

Ed infatti, secondo la prospettazione della parte ricorrente, come osservato nella relazione (versata in atti) redatta dal dott.-OMISSIS-, professore associato presso il Department of Comparative, Diagnostic and Population-OMISSIS-, College of -OMISSIS-, University of Florida, e specialista europeo in -OMISSIS-e -OMISSIS-(Dipl. ECVAA), «la pubblicazione n.26 (-OMISSIS- et al. 2014) e le 4 pubblicazioni escluse dalla Commissione giudicatrice presentino simili obbiettivi e criteri metodologici. Ovvero, similmente alla pubblicazione n.26, gli obbiettivi delle pubblicazioni n.20 (-OMISSIS-et al. 2017), n.21 (-OMISSIS-et al. 2016), n.23 (-OMISSIS-et al. 2015), n.24 (-OMISSIS-et al. 2015) era quello di riportare il profilo farmacocinetico di molecole analgesiche (tramadolo e metamizolo), o con potenziale azione analgesica (flupirtina) in diverse specie animale (suina, equina ed ovina). -OMISSIS-».

L’identità delle pubblicazioni in esame, argomenta l’esponente, imponeva la valutazione positiva di ognuna di esse ovvero, in caso contrario, l’obbligo di una motivazione rafforzata in merito alla decisione di differenziare il giudizio di congruenza, ravvisata solo con riferimento alla pubblicazione n. 26 e, invece, esclusa in relazione alle pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24.

A ciò si aggiunga, osserva la deducente, che la congruenza delle pubblicazioni in esame è confermata dal giudizio finale espresso sulla prof.ssa-OMISSIS- in occasione dell’abilitazione scientifica nazionale, conseguita in data 10 novembre 2020 (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato i giudizi espressi in sede di abilitazione scientifica nazionale a pag. 8 del ricorso) e l’evidente contrasto tra i due giudizi – per l’esponente – non può che essere risolto in favore di quello espresso in occasione dell’abilitazione scientifica nazionale.

Inoltre, per l’esponente il giudizio contestato è ingiustificatamente contraddittorio, da cui deriva l’illegittimità del giudizio di incongruenza espresso in merito alle pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24; l’errore in questione ha comportato il mancato riconoscimento di 4,7 punti (meglio specificati nella tabella a pag. 9 del ricorso).

b) Per la ricorrente, inoltre, il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della illogicità nonché della contraddittorietà del giudizio è ravvisabile con riferimento ad altre due pubblicazioni ritenute incongruenti e, più precisamente le pubblicazioni n. 7 e n. 15 (richiamate a pag. 9 del ricorso).

Invero, argomenta la deducente, la scelta della commissione di escludere le predette pubblicazioni è errata, stante la loro piena congruenza, e si pone in netta contraddizione con il giudizio positivo espresso nell’ambito di un precedente concorso bandito dall’Università resistente nel medesimo settore scientifico-disciplinare appena due anni prima, laddove l’allora commissione (di cui due membri sono gli stessi di quelli nominati nella presente procedura) ha attribuito alle predette pubblicazioni rispettivamente il punteggio di 0,65 e 0,95 sulla base di identici criteri di valutazione.

In conclusione, sul punto, per la parte ricorrente è illegittima la mancata attribuzione di ulteriori 1,6 punti in relazione alle predette pubblicazioni nn. 7 e 15.

c) Ulteriore profilo di illegittimità per la deducente è poi ravvisabile in relazione alla pubblicazione n. 16 (richiamata a pag. 10 del ricorso), in relazione alla quale la commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 0,95, riconoscendo solo 0,1 alla congruenza dell’articolo in quanto ritenuto solo parzialmente congruente rispetto al settore scientifico-disciplinare: in realtà, osserva la ricorrente, non sussistono dubbi circa la piena e perfetta congruenza della pubblicazione n. 16, ciò che trova conferma nel giudizio espresso nell’ambito della procedura per l’abilitazione scientifica nazionale.

Ne consegue, conclude l’esponente sul punto, che il punteggio corretto da attribuire alla pubblicazione n. 16 era quello di 1,1 e non 0,95.

d) Per l’esponente errato è anche il punteggio di 0,95 attribuito alla pubblicazione n. 10 (richiamata a pag. 11 del ricorso).

Nello specifico, ad essere errato è il punteggio di 0,1 attribuito al subcriterio “quartile della rivista” posto che l’articolo in esame è stato pubblicato sulla rivista -OMISSIS-Surgery nel 2020 e, come si evince dalla scheda allegata al ricorso, la rivista è inserita nel quartile Q2 senza soluzione di continuità dal 2017.

Ne consegue che la commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio di 0,25, previsto dal bando.

e) Infine, la parte ricorrente ha contestato il punteggio assegnato al criterio 3.3 delle pubblicazioni relativo alla congruenza complessiva della produzione scientifica con il profilo indicato dal bando (alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 1,5, a fronte del punteggio massimo di 2 punti).

Per l’esponente, il punteggio è il frutto dell’errato giudizio circa la congruenza delle pubblicazioni di cui ai punti precedenti e che, alla luce delle superiori considerazioni, la commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio massimo alla voce de qua, come peraltro già accaduto in occasione del precedente concorso cui ha partecipato la ricorrente.

Complessivamente, la ricorrente rivendica l’assegnazione di ben 7,1 punti in più per quanto concerne le pubblicazioni;

– con il secondo – sull’attività di ricerca – ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta.

a) Per la deducente, relativamente a questa voce, la commissione ha previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 12/100, suddiviso in sette subcriteri tra cui “ Responsabile – Coordinatore” (“max 2 punti): 1) di Unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale, punti n. 1 progetto; 2) PRIN e FIRB nazionali, punti n. 0,5/progetto; 3) Di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale, punti n. 0,5/progetto”) e “B. Partecipante” (“max 1 punto): 1) di Unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale, punti n. 0,5 progetto; 2) PRIN e FIRB nazionali, punti n. 0,5/progetto; 3) Di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale, punti n. 0,2/progetto”).

Con riferimento al sub criterio A) la commissione ha attribuito il punteggio di 0 (zero) evidenziando, per il deducente, un palese difetto di istruttoria e analisi del curriculum vitae della candidata, la quale in realtà aveva diritto al riconoscimento di ben 2 punti (la deducente ha all’uopo richiamato alle pagg. 13 – 14 del ricorso due progetti di ricerca – nell’ambito dei quali è stato affidato alla ricorrente il ruolo di responsabile – entrambi di rilievo internazionale).

b) In subordine, secondo l’esponente, non potrà che essere ravvisata – in merito ad entrambi i progetti – l’illegittimità dell’operato della commissione nella parte in cui non ha riconosciuto il punteggio complessivo di 1 (0,5 per ciascun progetto) in relazione alla voce B.1, essendo comunque dimostrato che l’interessata ha partecipato a ben due progetti di ricerca internazionale;

– infine, con il terzo – sull’attività didattica – ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta.

La ricorrente contesta il punteggio attribuito alla macro area b) “Attività di didattica, di didattica frontale e di servizio agli studenti”, argomentando che il punteggio assegnato di punti 20,5, è frutto di un palese difetto di istruttoria; in particolare:

a) errato è il punteggio di cui alla voce B “Relatore”, avendo la ricorrente ottenuto il punteggio di 1,5 a fronte del maggiore punteggio pari a 1,6, essendo stata la ricorrente relatrice di ben 16 tesi di laurea;

b) errato è il punteggio di cui al criterio sub D “Seminari”, avendo la prof.ssa-OMISSIS- partecipato, peraltro in qualità di organizzatore, a ben otto seminari; conseguentemente, la commissione avrebbe dovuto riconoscergli 0,8 punti (e non 0 punti), dovendosi peraltro osservare che in occasione del precedente concorso bandito nel 2020, i cui criteri sono identici a quello oggetto del contendere, la commissione di allora aveva attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,7, frutto della partecipazione a 7 seminari (l’ottavo seminario si è svolto successivamente al bando del 2020).

2. L’Amministrazione universitaria resistente ha contrastato i motivi di gravame articolati e le domande proposte dalla parte ricorrente.

3. Il ricorso non può essere accolto.

3.1. In termini generali, va premesso che per costante giurisprudenza le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche; si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 223; Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586; Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 950).

3.2. Premesso quanto sopra, occorre osservare che nel verbale n. 1 dell’11 luglio 2023 la commissione giudicatrice ha stabilito – fra i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche – la “congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire indicato nel SSD -OMISSIS-e relativo Settore Concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate”; più precisamente, la griglia predisposta prevedeva l’attribuzione dei seguenti punteggi:

– “piena congruenza con il S.S.D.”, punti n. 0,25/articolo;

– “parziale congruenza con il S.S.D.”, punti n. 0,10/articolo.

Orbene, in ordine al denunciato difetto di motivazione – relativamente al giudizio di non congruenza di alcune pubblicazioni scientifiche (in particolare, le pubblicazioni n. 20, 21, 23 e 24) – occorre osservare che la stessa lex specialis prevedeva l’attribuzione di un punteggio numerico (“punteggi […] espressi in centesimi”) per gli elementi oggetto di valutazione (fra i quali l’attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, “range compreso tra minimo 40 e massimo 60”).

Inoltre, la giurisprudenza, anche di recente, ha ritenuto “intrinsecamente sufficiente l’espressione in forma meramente numerica delle valutazioni delle prove di esami, concorsi e selezioni” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 30 marzo 2024, n. 256).

3.3. Deve evidenziarsi, altresì, che quanto al giudizio di non congruenza delle pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24 la parte ricorrente non ha offerto un principio di prova idoneo ad inficiare la valutazione (di non congruenza) espressa dalla commissione.

Sul punto, invero, il richiamo – quale tertium comparationis – alla pubblicazione n. 26 (ritenuta dalla commissione “parzialmente congruente”, punti 0,1) si rivela inidoneo allo scopo.

Ed invero, in primo luogo, la censura appare intrinsecamente contraddittoria atteso che la ricorrente pretende di vedersi riconosciuto il punteggio massimo di congruenza (punti 0,25 per lavoro) per le quattro pubblicazioni in questione (nn. 20, 21, 23 e 24) facendo leva su una pubblicazione (la n. 26) che è stata valutata solo parzialmente congruente – punti 0,1- e senza che sulla detta ultima valutazione sia stata mossa contestazione alcuna.

In secondo luogo, contrariamente a quanto osservato dal professionista di parte (prof.-OMISSIS-), non appare decisivo, ai fini di interesse, che le pubblicazioni in questione (la n. 26, ritenuta parzialmente congruente, ed il gruppo di quattro pubblicazioni, nn. 20, 21, 23 e 24, ritenute non congruenti) presentano “simili obiettivi e criteri metodologici”.

La richiamata argomentazione difensiva, infatti, non riesce a lumeggiare la questione – concernente il merito della valutazione riservata alla commissione – della coerenza delle predette pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24 rispetto al settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (“Il settore comprende le tematiche di ricerca inerenti ai quadri clinici delle malattie chirurgiche degli -OMISSIS- e alla loro terapia, riservando particolare attenzione all’anestesiologia, alla rianimazione, alla terapia intensiva e alle tecniche di chirurgia generale, specialistiche e d’urgenza, invasive e mininivasive, alle diagnostiche strumentali e alle altre tecniche avanzate di diagnostica per immagini e di laboratorio. Fanno parte del settore anche le tematiche relative allo studio e alla applicazione clinica e i biomateriali e alla biomeccanica -OMISSIS-, importante soprattutto nell’economia dell’animale atleta. Le competenze formative riguardano l’anestesiologia, la clinica chirurgica e la medicina operatoria, la patologia chirurgica, la radiologia e la diagnostica per immagini, la semeiotica chirurgica -OMISSIS-”) e rispetto al settore concorsuale -OMISSIS- (“Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Clinica chirurgica -OMISSIS-: malattie chirurgiche degli -OMISSIS-, con particolare attenzione per l’anestesiologia, la rianimazione, la terapia intensiva, la diagnosi e la terapia, le tecniche di chirurgia generale, specialistiche, mininvasive e d’urgenza, le diagnostiche strumentali e le tecniche innovative per la diagnosi per immagini e di laboratorio, nonché lo studio dei biomateriali e della biomeccanica -OMISSIS-, la chirurgia sperimentale, le biotecnologie in campo chirurgico -OMISSIS-, l’ingegneria tissutale e la terapia cellulare; della Clinica ostetrica e ginecologia -OMISSIS-: gestione della riproduzione nelle diverse specie -OMISSIS-, con particolare riferimento alla fisiopatologia, alla diagnostica, alla clinica andrologica ed ostetrico-ginecologica ed alla perinatologia, alle tecniche per ottimizzare le potenzialità riproduttive, alle misure di igiene, profilassi e terapia medica e chirurgica dell’apparato genitale e mammario, alle biotecnologie applicate alla riproduzione, quali controllo e condizionamento dei gameti maschili e femminili, fertilizzazione naturale ed artificiale, differenziazione delle cellule staminali, produzione di embrioni in vivo ed in vitro e relativi protocolli di trasferimento, applicazioni di bioingegneria -OMISSIS- e di genetica molecolare”).

A ben vedere la parte ricorrente non introduce argomentazioni utili neppure ad (eventualmente) corroborare che le pubblicazioni siano riferibili a “tematiche interdisciplinari ad esso [settore concorsuale] strettamente correlate”.

In particolare, sono due gli aspetti che assumono rilievo ai fini di interesse:

a) lo studio della farmacocinetica rientra nel (distinto) settore scientifico disciplinare-OMISSIS-, la cui declinatoria prevede: “Il settore raggruppa discipline e tematiche di ricerca che riguardano lo studio dei farmaci di interesse -OMISSIS-e in particolare ne considera il meccanismo di azione e farmacodinamia, farmacocinetica, le indicazioni terapeutiche, modalità e forme di somministrazione nelle diverse specie -OMISSIS-, farmacovigilanza e farmacosorveglianza[…]”.

b) la parte ricorrente non ha comprovato che le citate quattro pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24, riguardanti lo studio della farmacocinetica di differenti molecole analgesiche somministrate in differenti specie -OMISSIS- (equina e ovina), esaminano o trattano possibili applicazioni in ambito chirurgico -OMISSIS-(e profili correlati).

Infine, non costituisce adeguato principio di prova della illegittimità della contestata valutazione riguardante le citate quattro pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24 il riferimento alle valutazioni espresse dai commissari nell’ambito dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita dalla deducente (bando D.D. 2175/2018; Settore Concorsuale 07/H5), e ciò non tanto perché dalla documentazione versata in atti non si ricava l’indicazione puntuale delle 16 pubblicazioni presentate in detto procedimento, ma perché dai giudizi in questione si evidenzia che le pubblicazioni ivi prese in esame ai fini dell’abilitazione scientifica riguardavano proprio gli effetti “[…] farmaco-cinetici di diversi composti in più specie -OMISSIS- domestiche in corso di interventi chirurgici […]”, così confermandosi che la mancata dimostrazione (anche sub specie di introduzione di un principio di prova) che, nello specifico, proprio le citate quattro pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24 esaminano o trattano possibili applicazioni degli studi di farmacocinetica in ambito chirurgico -OMISSIS-(e profili correlati) conduce all’infondatezza della censura.

3.4. Quanto alle pubblicazioni n. 7 e n. 15 nello stesso curriculum vitae della parte ricorrente i detti lavori non sono ricondotti al settore scientifico disciplinare -OMISSIS-.

La “piena congruenza” delle dette pubblicazioni appare pertanto smentita dalla stessa classificazione operata, quanto alle pubblicazioni in questione, dalla deducente nel proprio curriculum vitae.

Inoltre, la parte ricorrente non ha introdotto alcun principio di prova di ordine sostanziale (ovvero contenutistico) circa la coerenza di tali pubblicazioni quanto al relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate.

Né può ipotizzarsi una contraddittorietà con le valutazioni espresse nell’ambito del precedente concorso bandito dalla medesima Università, per il medesimo settore scientifico-disciplinare, trattandosi di atti (giudizi) resi all’esito di distinti, indipendenti ed autonomi procedimenti (dovendosi peraltro evidenziare che le due commissioni di concorso in questione sono composte in misura maggioritaria – tre su cinque – da componenti diversi).

3.5. Va evidenziato che in relazione alla pubblicazione n. 16 la stessa commissione ha riconosciuto in via postuma (cfr. le controdeduzioni del 7-OMISSIS-) la fondatezza della doglianza articolata dalla parte ricorrente, ciò conducendo all’attribuzione per il lavoro in questione del punteggio di punti 0,25 per il criterio della congruenza (in luogo del minor punteggio 0,1 in concreto assegnato per il detto criterio di congruenza).

3.6. In ordine alla pubblicazione n. 10 il contestato giudizio relativo al subcriterio del “quartile della rivista” – che secondo la parte ricorrente è Q2, senza soluzione di continuità dal 2017 – non è adeguatamente supportato sul piano probatorio, in quanto la deducente ha richiamato una scheda allegata all’atto introduttivo del giudizio (“doc. 11”, cfr. pag. 12 del ricorso), scheda che però non riguarda la rivista in questione (-OMISSIS-Surgery) bensì la declaratoria del settore concorsuale -OMISSIS-.

3.7. Infondata si rivela l’ulteriore argomentazione difensiva volta a contestare l’omessa attribuzione del punteggio massimo (punti 2, in luogo di quello in concreto assegnato, pari a punti 1,5) in relazione al criterio 3.3. circa la congruenza complessiva delle pubblicazioni.

Fermo quanto detto sopra, occorre aggiungere che nel procedimento in questione delle 32 pubblicazioni presentate dalla deducente sono state ritenute non congruenti (conseguendo, dunque, un punteggio pari a 0):

– le pubblicazioni nn. 2, 3, 17, in ordine alle quali nessuna contestazione è stata mossa dalla parte ricorrente;

– le pubblicazioni nn. 20, 21, 23 e 24 di cui si è detto sopra.

Inoltre, la valutazione di “parziale congruenza” (con conseguente attribuzione del punteggio pari a 0,1 per articolo) ha riguardato le pubblicazioni nn. 11, 16, 19, 22, 25 e 26 e, fatta eccezione per la valutazione concernente la pubblicazione n. 16 (per la quale, si ribadisce, la stessa commissione ha riconosciuto la fondatezza della doglianza), i giudizi (di “parziale congruenza” per le restanti cinque pubblicazioni) non sono stati censurati.

Ne discende che, rispetto al totale delle pubblicazioni presentate, una parte non irrilevante di esse è stata giudicata non congruente o solo parzialmente congruente, con la conseguenza che la più favorevole valutazione riservata in via postuma alla pubblicazione n. 16 non sarebbe comunque in grado di condurre al conseguimento del punteggio massimo (punti 2) per l’elemento di valutazione in esame.

Sul punto, conclusivamente, va evidenziato che in sede di giudizio complessivo collegiale la commissione ha espressamente evidenziato che la produzione scientifica della candidata, “nel suo complesso adeguata”, non è “pienamente corrispondente alla declaratoria del SSD -OMISSIS-”.

3.8. Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio ritiene superfluo indugiare sulle restanti censure in quanto, ove in ipotesi tutte fondate (e, dunque, sommando ulteriori: punti 2, il massimo possibile, per la qualità di responsabile dei progetti di ricerca; punti 0,1 per l’ulteriore – sedicesima – tesi di laurea nella qualità di relatrice; punti 0,8 per la partecipazione a otto seminari, e tenendo conto anche del lieve innalzamento del punteggio per la pubblicazione n. 16, cfr. supra), non vi sarebbero i margini per l’accoglimento del gravame, non riuscendo la deducente a raggiungere comunque la soglia di punti 65 (art. 8, comma 3, del bando).

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. La natura interpretativa delle questioni esaminate e la peculiarità degli interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata e tutte le persone menzionate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 27 maggio 2024