A fronte del superamento di tre “mediane”, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore.
TAR Lazio, Sez. III bis, 28 maggio 2024, n. 10798
Superamento delle mediane: il giudizio negativo deve essere supportato da una motivazione analitica e rafforzata
10798/2024 REG.PROV.COLL.
06498/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6498 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione D’Esame Asn Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria II Fascia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione, del giudizio di non idoneità emesso nei suoi confronti con la pubblicazione in data 24.01.2023 dell’elenco degli 11 candidati pubblicato sul sito del Ministero al termine della procedura di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/D5, psichiatria, indetto dal Ministero dell’Università; dei giudizi di valutazione individuali e del giudizio collettivo della ricorrente; di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, del verbale n. 1 in cui sono stati formulati i criteri e parametri per la valutazione dei candidati nonché, occorrendo, dei verbali del 14.12.2022 e dell’11.01.2023 in cui si dà atto dell’avvenuta formulazione dei giudizi individuali e collegiali; di ogni altro atto, anche se sconosciuto, presupposto e comunque connesso, consequenziale ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si impugnano gli atti ivi enucleati e se ne chiede l’annullamento.
2. In particolare, la causa riguarda il giudizio di inidoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/d5, psichiatria, formulato nei confronti della ricorrente.
3. Premesso che la ricorrente supera agevolmente i criteri oggettivi di valutazione relativi all’attività accademica, con il primo motivo di ricorso si contesta per vari aspetti la motivazione addotta dalla Commissione valutatrice per giustificare il giudizio negativo sulle pubblicazioni della ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, invece, viene evidenziata la disparità di trattamento, sotto diversi profili, che caratterizzerebbe, nello scrutinare le pubblicazioni della ricorrente rispetto a quelle degli altri candidati, l’operato della Commissione valutatrice, oltre che le modalità e le tempistiche dell’attività di quest’ultima.
4. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, nei limiti e termini che seguono.
7. Come accennato, nel caso di specie, gli indicatori “oggettivi” della qualità scientifica delle pubblicazioni della ricorrente superavano abbondantemente gli indicatori richiesti dalle norme applicabili e di ciò dà atto la stessa Commissione: “La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, in quanto raggiunge 3/3 valori soglia stabiliti dal D.M. 589/2018. La candidata risulta possedere sette degli otto titoli individuati dalla Commissione nella prima riunione”.
Tuttavia, il giudizio della Commissione sulle 12 pubblicazioni scientifiche presentate dalla ricorrente non è stato positivo.
Tale scrutinio presenta però diverse anomalie, che, soprattutto in caso di ampio superamento dei valori soglia e con riguardo a richieste di abilitazione per la seconda fascia, assurgono a vizi del provvedimento valutativo in quanto insufficientemente spiegate.
In primo luogo, il giudizio collegiale di non idoneità all’unanimità muove contestazioni dettagliate solo su cinque lavori (1, 2, 3, 5, 7), mentre è assente motivazione specifica sugli altri 7 lavori.
E’ vero che, come viene lealmente segnalato in ricorso, uno dei commissari valuta negativamente anche i lavori 6 e 10, ma la questione riguarda in essenza l’uso del termine “predittore” in tali lavori, questione su cui ci si intratterrà a breve.
In definitiva, sotto tale primo aspetto, la motivazione è carente risultando espressa su meno della metà dei lavori presentati dalla ricorrente, in presenza, come detto di ampio superamento dei criteri di valutazione di stampo oggettivo e nel contesto di una abilitazione di seconda fascia, oltre che senza spiegazione specifica delle ragioni di tale modus operandi.
Venendo, in secondo luogo, alla ripetuta contestazione, operata dalla Commissione, dell’uso del concetto di predittore da parte della ricorrente nei suoi lavori, vale notare che è rimasta priva di contestazione la doglianza per la quale “(anche) negli studi cross-sectional, quali sono i lavori presentati dalla ricorrente, il termine predittivo -che è squisitamente statistico- viene pacificamente e correttamente usato” (v. memoria ricorrente pag.7). Si tratta di una argomentazione che il Collegio ritiene allo stato plausibile, come dimostrato anche in un parere pro veritate depositato in giudizio dalla ricorrente e dal fatto che è rimasta priva di contestazione la deduzione per la quale tutti i candidati della sessione idoneativa hanno adoperato il concetto di predittore, mentre l’utilizzo dello stesso è stato contestato solo alla ricorrente.
In terzo luogo, va esaminata la contestazione della Commissione relativa al lavoro n. 1 della ricorrente, riguardante l’impatto emozionale della pandemia da COVID-19 sugli operatori delle professioni sanitarie, in cui (tra l’altro) secondo la Commissione “non è descritto se e quanti operatori lavorassero a stretto contatto con i soggetti affetti da COVID-19, per cui il riscontro che gli operatori non avevano una superiore percezione di stress rispetto ai controlli è di dubbio significato”.
A tale riguardo occorre notare che a pagina 2 del lavoro in parola, correttamente depositato dalla ricorrente in giudizio e pertanto vagliabile dal Collegio, si afferma esplicitamente che lo studio è stato effettuato su 214 partecipanti, metà dei quali, ossia 107 erano operatori sanitari, mentre l’altra metà era il Control Group.
Inoltre lo studio è esplicitamente focalizzato sull’impatto della pandemia sulla salute degli operatori sanitari come gruppo, per cui appare poco comprensibile, allo stato, la critica della Commissione relativa al fatto che occorrerebbe appurare se tali operatori erano a diretto contatto con soggetti affetti da Covid-19.
Infatti: (i) la pandemia ha colpito in maniera orizzontale tutti i generi di lavoro, ma indubitabilmente in maniera particolare le professioni sanitarie nel loro complesso (per l’aumento generale dei carichi di lavoro, per il complessivo interessamento di tutti settori sanitari, per le precauzioni comunque necessarie ect.), (ii) lo studio voleva verificare (con dichiarati limiti) quale sia stato, o potrebbe essere stato, l’impatto della pandemia sulla specifica categoria dei lavoratori che operano nella sanità, non si focalizza quindi soggettivamente su chi ha subito un impatto emotivo a causa della pandemia o su chi è stato a contatto con pazienti colpiti dalla stessa.
Del resto, in astratto, dal punto di vista mentale, chi ha perso una persona cara ma svolge una professione che nulla ha a che vedere con la sanità può essere stato emotivamente colpito più di un operatore sanitario che, pur a diretto contatto con pazienti covid, non abbia subito tale perdita.
Ma l’oggetto della ricerca in parola è chiaramente la categoria dei lavoratori sanitari in quanto tale e le relative condizioni di lavoro, per le rispettive peculiarità, “for planning activities and support paths for these workers who are particularly at risk during prolonged and pervasive crises, such as the pandemic” (cfr. pag. 6 del lavoro). La ricerca prescinde quindi dalla funzione in concreto svolta dagli operatori in relazione alla patologia e dalla patologia in sé e per sé concentrandosi sulla crisi nel funzionamento della sanità dalla stessa derivante. Da cui consegue che, in assenza di ulteriori precisazioni, non appare decisivo il fatto che gli operatori analizzati fossero o meno in diretto contatto con i pazienti covid.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione appare insufficiente, considerando in particolare, come già accennato, il pieno soddisfacimento dei criteri oggettivi e la fascia di abilitazione richiesta che è la seconda, alla stregua della consolidata giurisprudenza secondo cui: “a fronte del superamento di tre “mediane”, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore: in particolare, è stato precisato che la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre “mediane”) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017 n. 4596; 19 gennaio 2017 n. 226 e 26 maggio 2015 n. 2665). In altri termini, laddove un candidato all’ASN abbia maturato, tra quelli legalmente prestabiliti e preordinati ad una tendenziale oggettivazione dei parametri di valutazione degli aspiranti, indici più che soddisfacenti, allora i giudizi individuali dei commissari e collegiale della commissione devono essere particolarmente rigorosi, intimamente coerenti, analitici e diffusi nella motivazione onde la commissione stessa possa pervenire ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell’ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall’analisi degli stessi indici.”. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7592).
8. Per le ragioni che precedono il primo motivo ricorso deve essere accolto, mentre possono considerarsi assorbiti i restanti motivi e le rimanenti argomentazioni, in quanto l’insufficiente motivazione in ordine alla pubblicazione n.1, insieme con la mancata valutazione collegiale di più della metà delle pubblicazioni della ricorrente, e considerando inoltre la difettosa spiegazione delle critiche all’utilizzo del concetto di “predittore”, conduce a ritenere che non sussistano, allo stato, sufficienti elementi motivazionali per supportare la decisione finale di inidoneità della ricorrente.
9. Consegue a quanto sopra l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., di rivalutare la candidata, solo relativamente alle pubblicazioni e fermi gli altri giudizi sui titoli e l’indice di impatto, a cura di una Commissione in diversa composizione.
10. Le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti in causa, vista la peculiarità della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni dell’interessata, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 28 maggio 2024