Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4969

I criteri di valutazione devono essere fissati prima della conoscenza dei nominativi dei soggetti ammessi alla procedura selettiva

Data Documento: 2024-06-03
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Il principio della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

Contenuto sentenza

04969/2024 REG.PROV.COLL.

09847/2023 REG.RIC.

00120/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9847 del 2023, proposto dalla
Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Paisiello, n. 55;

nei confronti

prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due, in Roma, viale Liegi, n. 32;

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2024, proposto dal
prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due, in Roma, viale Liegi, n. 32;

contro

prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Paisiello, n. 55;

Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

quanto ai ricorsi n. 9847 del 2023 e n. -OMISSIS- del 2024:

per la riforma,

previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sezione Staccata di Parma, Sezione Prima, n. -OMISSIS- del 2 novembre 2023, resa tra le parti e notificata il 3 novembre 2023, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n.-OMISSIS-.

Visti il ricorso R.G. n. -OMISSIS- e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’Università appellante, e preso atto del suo rinvio al merito;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;

Viste le memorie delle parti, la replica della prof.ssa -OMISSIS-;

Vista l’istanza dell’Università appellante di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti altresì il ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2024 e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante, e preso atto del suo rinvio al merito;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Parma e della prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-;

Viste le memorie e le repliche delle parti;

Vista l’istanza dell’Università degli Studi di Parma di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 96, comma 1, c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al T.A.R. per l’Emilia Romagna, Parma, la prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato – chiedendone l’annullamento – il decreto del Rettore dell’Università di Parma n.-OMISSIS- del 7 gennaio 2021, recante approvazione degli atti della procedura indetta dalla ridetta Università, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, con decreto rettorale del -OMISSIS-, per la chiamata di un professore di ruolo di I^ fascia, per il settore concorsuale (S.C.) “08/B2 – Scienza delle costruzioni”, settore scientifico-disciplinare (S.S.D.) “ICAR/08 – Scienza delle costruzioni”, e contestuale chiamata del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, quale vincitore di detta procedura.

La ricorrente, classificatasi al terzo posto della procedura valutativa dietro il vincitore e dietro altro candidato, ha impugnato, altresì, i verbali della Commissione, la relazione finale di questa, nonché il decreto rettorale di annullamento degli atti della precedente procedura valutativa (in esito alla quale era stata individuata quale vincitrice la medesima prof.ssa -OMISSIS-), gli atti di nomina della nuova Commissione e il decreto che l’ha reinquadrata nella qualifica di professore di II^ fascia. Ha chiesto, infine, la condanna dell’Università a conferirle l’incarico di professore di I^ fascia, ovvero a ripetere la procedura di valutazione ex art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, con una Commissione in diversa composizione.

In fatto, l’Università di Parma bandiva una procedura valutativa riservata, ex art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, ai docenti in servizio presso la medesima Università in possesso dell’abilitazione per la I^ fascia. L’esito di detta procedura, favorevole alla prof.ssa -OMISSIS-, veniva impugnato dal prof. -OMISSIS- e il T.A.R. Emilia Romagna, Parma, accoglieva il ricorso con sentenza n.-OMISSIS- dell’11 giugno 2020, ritenendo fondato il primo motivo, con cui era stata censurata la formulazione da parte della Commissione giudicatrice dei criteri di valutazione delle domande solo dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati.

In sede di riedizione della procedura la nuova Commissione ha elaborato nuovi criteri procedendo a una nuova valutazione dei candidati, in esito alla quale è risultato vincitore, come già detto, il prof. -OMISSIS-. La prof.ssa -OMISSIS- ha impugnato tale esito e l’adito T.A.R. Emilia Romagna, Parma, con sentenza n. -OMISSIS- del 2 novembre 2023, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato (e assorbente) il primo motivo, tramite il quale la ricorrente aveva lamentato come anche la seconda Commissione avesse elaborato i (nuovi) criteri valutativi quando i profili dei candidati erano già noti. Per l’effetto, il Tribunale ha stabilito che, ove l’Ateneo ritenga ancora attuale l’interesse alla copertura del posto di professore ordinario di I^ fascia oggetto della procedura selettiva, dovrà necessariamente procedere alla riedizione integrale della stessa a partire dalla sua indizione.

La sentenza n. -OMISSIS- è stata appellata dall’Università di Parma con ricorso R.G. n. -OMISSIS-, a mezzo del quale sono state dedotte, con un unico motivo, le seguenti censure: motivazione erronea, insufficiente, illogica, incongrua, contradditoria ed irragionevole; vizio di ultrapetizione; erronea interpretazione dei verbali del 23 novembre 2020 e del 4 dicembre 2020.

In estrema sintesi e salvo quanto si dirà più oltre, l’Ateneo ha lamentato l’erroneità della sentenza di prime cure sotto un duplice profilo:

a) il T.A.R. non avrebbe considerato la perdurante efficacia del provvedimento di indizione (il decreto rettorale del -OMISSIS-), mai impugnato e pertanto non annullato;

b) la sentenza non avrebbe tenuto conto delle peculiarità della procedura per cui è causa, riservata ex  24, comma 6, cit., ai docenti in servizio presso l’Ateneo di Parma appartenenti al S.C. 08/B2 – Scienza delle Costruzioni, S.S.D. ICAR/08 – Scienza delle Costruzionie in possesso dell’abilitazione di prima fascia, sicché i nominativi dei candidati sarebbero stati dall’inizio, se non noti, agevolmente conoscibili e tanto più lo sarebbero stati in sede di riedizione del potere amministrativo da parte della nuova Commissione, nominata per dare esecuzione alla sentenza n.-OMISSIS-.

Si è costituita in giudizio la prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- con memoria di costituzione e difensiva, a mezzo della quale ha eccepito l’infondatezza nel merito dell’appello, concludendo per il suo rigetto, previa reiezione, altresì, dell’istanza cautelare.

Nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024, su richiesta delle parti presenti l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

Successivamente si è costituito in giudizio il prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, depositando memoria con cui ha aderito all’appello dell’Ateneo e replicato alle eccezioni della prof.ssa -OMISSIS-.

L’Ateneo appellante ha depositato memoria finale e istanza di passaggio della causa in decisione. A sua volta l’appellata ha depositato memoria finale e replica.

Con distinto ricorso, rubricato al n. -OMISSIS-/2024 di R.G., anche il prof. -OMISSIS- -OMISSIS- ha appellato la sentenza n. -OMISSIS- cit., chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.

L’appellante, dopo aver ripercorso analiticamente i fatti, a supporto del gravame ha formulato in via gradata i seguenti motivi:

1) errores in iudicando, erroneità della motivazione della sentenza per travisamento di fatti e per contraddittorietà, stante l’accertamento dell’intervenuta trasmissione dei nominativi dei candidati dopo la formazione dei criteri, e per aver ritenuto i curricula dei candidati ostesi sul sito istituzionale dell’Università, erroneità della motivazione della sentenza per violazione e falsa applicazione del principio dell’anonimato, erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, degli artt. 3 e 4 del d.m. 4 agosto 2011, n. 244 e dell’art. 12 del regolamento d’Ateneo, erroneità della motivazione per violazione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n.-OMISSIS-, poiché solo in data 24 novembre 2020 l’Ufficio competente avrebbe comunicato alla nuova Commissione i nominativi dei candidati e i “link” per accedere alla documentazione presentata; non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’anonimato dei candidati nella fase antecedente alla predisposizione dei criteri da parte della suddetta nuova Commissione. Il T.A.R., poi, non avrebbe tenuto conto della natura della procedura, riservata a candidati interni conoscibili ex ante, né dei limiti tracciati dall’effetto conformativo del giudicato formatosi sulla precedente sentenza dello stesso Tribunale n.-OMISSIS-;

2) errores in iudicando et in procedendo, violazione art. 112 c.p.c., erroneità della motivazione per ultrapetizione e/o extra-petizione avendo il giudice adito disposto la ripetizione ex novo dell’intera procedura di cui al bando, poiché così pronunciando il T.A.R. avrebbe statuito in maniera esorbitante rispetto all’oggetto della domanda, per come definito e introdotto dal ricorso;

3) errores in iudicando et in procedendo, erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto la sentenza sarebbe errata e da riformare anche nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del candidato classificatosi al secondo posto nella procedura (prof. -OMISSIS- -OMISSIS-).

Si è costituita in giudizio la prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, depositando due memorie difensive: l’una, per riproporre, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., tutti i motivi e/o censure assorbiti o, comunque, non esaminati dal primo giudice; l’altra, per eccepire l’infondatezza dei motivi di appello e opporsi, altresì, all’istanza cautelare.

Si è costituita, inoltre, l’Università degli Studi di Parma, depositando memoria con cui ha chiesto la riunione dell’appello con il distinto gravame (R.G. n. -OMISSIS-) da essa proposto ed ha richiamato le censure articolate in detto gravame.

Dal canto suo l’appellante ha presentato istanza di abbinamento della domanda cautelare al merito e di trattazione congiunta dei due appelli e tale istanza, con cui hanno concordato le controparti, è stata accolta dal Collegio nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024, fissata per la discussione della predetta domanda cautelare.

Successivamente le parti hanno depositato memorie nonché (i due docenti) repliche. L’Università ha formulato istanza di passaggio della causa in decisione.

Ambedue i ricorsi sono stati chiamati all’udienza pubblica del 23 aprile 2024, in cui sono comparsi i difensori dell’appellata e del prof. -OMISSIS-. I predetti difensori hanno discusso congiuntamente le cause e di seguito le stesse sono state trattenute in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Vengono in decisioni gli appelli proposti rispettivamente dall’Università di Parma e dal prof. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Parma che ha accolto il ricorso della prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- avverso l’esito, favorevole al predetto prof. -OMISSIS-, della procedura – rinnovata dopo una precedente sentenza di annullamento pronunciata dallo stesso Tribunale – di chiamata ad un posto di professore universitario di I^ fascia nel S.C. “08/B2 – Scienza delle costruzioni”, S.S.D. “ICAR/08 – Scienza delle costruzioni”.

In via preliminare va disposta la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto rivolti ambedue avverso la stessa sentenza.

Nel merito, il Collegio ritiene di dover esaminare l’unico motivo dell’appello proposto dall’Ateneo congiuntamente al primo motivo dell’appello del prof. -OMISSIS-, attesa la sostanziale identità delle censure con essi dedotte.

In particolare, nel suo gravame l’Università ha lamentato anzitutto che il T.A.R. non avrebbe tenuto conto della perdurante efficacia del provvedimento di indizione (il decreto rettorale del -OMISSIS-), il quale, non essendo stato impugnato, non sarebbe mai stato annullato, ma che ora sarebbe da disapplicare in base al dictum della sentenza appellata, poiché quest’ultima ha disposto la riedizione del procedimento a partire dalla sua indizione.

Lamenta poi che, trattandosi di procedura riservata ai docenti in servizio presso lo stesso Ateneo con abilitazione di I^ fascia, appartenenti al S.C. e al S.S.D. “Scienza delle Costruzioni”, i nominativi dei candidati sarebbero stati, pur se non conosciuti, agevolmente conoscibili e a fortiori lo sarebbero stati in sede di riedizione della procedura.

Ancora, l’Università sottolinea che legittimamente la nuova Commissione ha scelto di fissare nuovi criteri valutativi, non potendo operare sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione precedente, il cui recepimento non avrebbe potuto esserle imposto: l’unico limite esistente al riguardo era quello di non fissare soglie, superate le quali le ulteriori attività svolte sarebbero state ritenute irrilevanti ai fini valutativi, essendo questa una scelta giudicata dal T.A.R. irragionevole e incongrua.

I criteri valutativi stabiliti dalla nuova Commissione, conformi alla normativa e del tutto ragionevoli, sarebbero stati da questa definiti prima di prendere visione dell’elenco dei candidati ammessi e di avere contezza dei titoli e delle pubblicazioni di ciascuno di essi: i dati identificativi e le domande dei candidati, infatti, sarebbero stati trasmessi il 24 novembre 2020 (come attestato dal verbale della predetta Commissione del 4 dicembre 2020, che farebbe sul punto piena prova fino a querela di falso) e cioè dopo la redazione dei criteri, avvenuta il 23 novembre: la motivazione della sentenza, per cui le domande di partecipazione erano state già aperte dalla prima Commissione e i relativi nominativi erano già nella disponibilità della P.A., sarebbe pertanto illogica e contraddittoria.

Infine, il T.A.R. ha stigmatizzato che l’Ateneo non avrebbe evidenziato forme di oscuramento del file reso pubblico il 20 novembre 2019, contenente i nominativi dei candidati: ciò, in quanto la pagina “web” dell’Ateneo, in cui per ragioni di trasparenza di tutta la procedura sono pubblicati i lavori della (prima) Commissione, non è stata anonimizzata e contiene il verbale/relazione finale del 21 ottobre 2019 (pubblicato il 20 novembre) che riporta i nominativi dei candidati, il relativo curriculum e l’elenco delle pubblicazioni comprensivo dei titoli delle stesse, non essendo riportato alcun codice numerico in luogo dell’identità. Oppone in argomento l’Università che essa pubblica sul proprio sito “web istituzionale tutti gli atti delle procedure selettive, contrassegnando i candidati con un codice numerico, cosicché sarebbe erronea la conclusione del primo giudice, secondo cui i nuovi Commissari avrebbero stabilito i nuovi criteri conoscendo i nominativi dei candidati.

Dal canto suo il prof. -OMISSIS-, nel primo motivo dell’appello da lui promosso, formula censure in gran parte analoghe.

Egli lamenta, anzitutto, la contraddittorietà della sentenza appellata, che dopo aver riconosciuto che i dati identificativi e le domande sono stati trasmessi alla nuova Commissione dopo la redazione da parte di questa dei criteri, stigmatizza, come già visto, che, però, le domande di partecipazione erano già state aperte dalla prima Commissione ed i relativi nominativi erano già nella piena disponibilità dell’Amministrazione. La prospettazione del T.A.R. sarebbe tuttavia errata, in quanto il verbale n. 2 del 4 dicembre 2020 attesta che la documentazione inviata dai candidati per la procedura selettiva è stata trasmessa a ciascun Commissario il 24 novembre 2020.

Anche il convincimento del primo giudice circa la violazione dell’anonimato dei candidati nella fase antecedente alla fissazione dei criteri si fonderebbe su un travisamento dei fatti. Infatti, il T.A.R. ha rilevato che il “link” prodotto dalla P.A. conduce alla pagina web in cui sono pubblicati, nell’ambito della trasparenza della procedura, i lavori della prima Commissione, che non sono anonimi, e che nel verbale della prima Commissione del 21 ottobre 2019 sono indicati i dati e i curricula dei concorrenti, cosicché la certezza della conoscibilità di tali dati prima della formulazione, ad opera della seconda Commissione, dei nuovi criteri arrecherebbe un vulnus all’imparzialità delle procedure di selezione pubbliche. Tuttavia, il verbale del 21 ottobre 2019 (contenente la relazione finale della valutazione comparativa dei candidati effettuata dalla prima Commissione) non recherebbe in alcun passaggio i relativi curricula, né l’elenco completo dei titoli e delle pubblicazioni allegati dai candidati: ma allora, vista la mancanza dei curricula e di tale elenco, sarebbe stato impossibile per la nuova Commissione stabilire parametri volti a far prevalere un candidato piuttosto che un altro, in violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento.

Inoltre, il rinnovo della procedura concorsuale e l’affidamento della rivalutazione dei candidati a una nuova Commissione sarebbe avvenuto in ottemperanza della precedente sentenza di accoglimento n.-OMISSIS-: il T.A.R., tuttavia, avrebbe applicato le regole sull’anonimato in maniera rigida e acritica, anticipando la soglia di pericolo a un livello di astrattezza estraneo ai compiti e alle funzioni assegnate dall’Ateneo alla seconda Commissione. Il tutto, senza considerare: a) che la procedura valutativa era riservata a candidati interni conoscibili ex ante; b) i limiti dell’effetto conformativo del giudicato formatosi sulla succitata sentenza del T.A.R. n.-OMISSIS-, che aveva disposto la riedizione della fase valutativa, da effettuare nei confronti dei medesimi candidati già valutati. Di qui un’attenuazione della regola dell’anonimato a pena, in caso contrario, di ammettere l’impossibilità automatica della rinnovazione di detto singolo segmento procedimentale e la necessità di avviare ex novo una nuova integrale e ulteriore procedura, con pubblicazione di un nuovo bando: ma – lamenta l’appellante – la soluzione di travolgere l’intera procedura e ordinare alla P.A. l’indizione di una procedura ex novo comporterebbe un esercizio sproporzionato del potere, con eccessivo sacrificio dei principi cardine dell’agire amministrativo, di buon andamento, efficienza ed efficacia.

In altre parole, la sentenza n.-OMISSIS- ha ordinato all’Università la rinnovazione della valutazione e non l’indizione di una nuova procedura (aperta a quanti medio tempore avessero maturato i relativi requisiti). L’Ateneo, da un lato, per ragioni di trasparenza, ha mantenuto sul proprio sito istituzionale i verbali della prima valutazione, dall’altro, a garanzia dell’anonimato, ha comunicato i nominativi dei candidati alla seconda Commissione solo dopo che questa aveva predeterminato i criteri: nella prospettiva del T.A.R. – che il prof. -OMISSIS- contesta –, il rinnovo della procedura valutativa non era tuttavia possibile senza incorrere nelle illegittimità accertate in sentenza, poiché ogni riesercizio del potere era comunque paralizzato dall’apertura delle domande ad opera della prima Commissione: dunque, l’Ateneo si sarebbe trovato in condizione di non poter ottemperare alla sentenza n.-OMISSIS- e di dovere, anzi, disattenderne il contenuto, di tal ché, in ultima analisi, la sentenza di prime cure si porrebbe in contrasto con la precedente decisione n.-OMISSIS-.

Il T.A.R. – nota infine l’appellante – ha richiamato più volte la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 2 maggio 2023 ma tale richiamo non coglierebbe nel segno, perché: a) detto precedente atterrebbe a una procedura selettiva per la chiamata di professori ordinari aperta a candidati esterni; b) la vicenda da esso analizzata avrebbe comportato una soglia di rilevanza della potenziale lesione dell’anonimato più alta rispetto alla fattispecie ora in esame, in quanto i dati dei candidati sarebbero stati trasmessi il medesimo giorno della riunione in cui sono stati redatti i criteri.

Così riportate le censure dell’Università e del candidato appellanti, osserva il Collegio che le stesse, pur suggestive, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover preliminarmente sgombrare il capo da due equivoci:

I) da un lato, non rileva che il giudizio si riferisca a una procedura di chiamata riservata a candidati interni, poiché anche per le procedure interne ex 24, comma 6, della l. n. 240/2010 vale la regola che i candidati in possesso dei relativi requisiti debbono essere posti nella condizione di partecipare alla procedura di reclutamento in posizione di parità (C.d.S., Sez. VII, 25 ottobre 2023, n. 9242; id., 24 luglio 2023, n. 7233; id., 17 marzo 2023, n. 2765). Questa Sezione, con sentenza n. 9324 del 28 ottobre 2022, ha osservato che nel caso in cui vi siano “più candidati interni versanti nelle condizioni previste dall’art. 24, comma 6[della l. n. 240/2010], l’esigenza del rispetto della par condicio, delle garanzie di imparzialità e del principio di trasparenza si pone con la medesima intensità rispetto a tutte le altre procedure di chiamata, imponendosi, quindi, l’applicazione di quelle regole funzionali ad assicurarne l’osservanza”;

II) dall’altro lato, non rileva neppure che la trasmissione per via telematica dall’Ateneo alla seconda Commissione della documentazione inviata dai candidati per la procedura selettiva sia avvenuta il 24 novembre 2020, come si legge nel verbale n. 2 del 4 dicembre 2020, dunque dopo la determinazione dei nuovi criteri valutativi ad opera della predetta seconda Commissione, avvenuta nella riunione del 23 novembre 2020, come da verbale n. 1 di pari data. Infatti, ciò che conta è che al momento della determinazione dei suddetti nuovi criteri risultavano accessibili sul sito webdello stesso Ateneo, non anonimizzate e con efficacia di pubblicità, le informazioni utili relative ai candidati, ricavabili dalla relazione finale sulla procedura valutativa redatta dalla prima Commissione, riunitasi per la stesura di detta relazione in data 21 ottobre 2019.

Su quest’ultimo punto, invero dirimente, obietta il prof. -OMISSIS- che non ogni informazione relativa ai candidati era pubblicata sul sito web dell’Università al tempo in cui la seconda Commissione ha stabilito i nuovi criteri, ma solo gli atti della prima Commissione annullati dal T.A.R.; non sarebbe vero, inoltre, che il verbale/relazione finale del 21 ottobre 2019 riporti il curriculum dei candidati, poiché esso riporterebbe soltanto il giudizio della prima Commissione sui curricula dei candidati. La differenza di esito tra la procedura originaria e quella rinnovata dipenderebbe dalla valutazione delle pubblicazioni dei candidati, ma sotto questo aspetto i criteri adottati dalla prima Commissione non sarebbero stati modificati dalla seconda, eccetto che per il profilo del punteggio relativo all’impatto della produzione scientifica, il quale avrebbe, però, un ruolo del tutto marginale.

Tuttavia, ai fini della violazione del principio di par condicio tra i candidati deve ritenersi sufficiente – come ha già affermato il T.A.R. – che la relazione finale del 21 ottobre 2019 fosse consultabile sul sito web dell’Ateneo senza che i dati in essa contenuti, relativi ai candidati, fossero stati resi anonimi: circostanza, quest’ultima, che va considerata pacifica tra le parti. Ciò, tenuto conto che nella predetta relazione finale si leggono non solo i nominativi dei candidati, ma anche molte ulteriori notizie, di indubbia importanza, attinenti alla documentazione da essi prodotta per la procedura in discorso, tra cui i titoli delle pubblicazioni presentate (v. infra).

Invero, al contrario di quanto opina il prof. -OMISSIS-, il richiamo da parte del T.A.R. alla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 2 maggio 2023 è pertinente e fondato.

Nello specifico, detta sentenza si è occupata di una vicenda attinente a una procedura concorsuale a un posto di professore ordinario, in cui a una prima Commissione giudicatrice, che aveva elaborato i criteri valutativi dei candidati prima di conoscere i nominativi degli stessi, era subentrata una seconda Commissione, la quale aveva modificato e integrato in modo significativo i suddetti criteri, ancorché risultasse ormai conoscibile l’identità dei partecipanti (per essere il relativo verbale conoscibile a chiunque in virtù della sua pubblicazione nell’apposita area dedicata della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ateneo): ha affermato al riguardo la pronuncia in commento che la conoscibilità dei nominativi da parte della nuova Commissione vale quale presunzione di conoscenza degli stessi, il che assume rilievo, a fronte della regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire per gli stessi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati “per evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni”.

La necessità di rispettare la scansione procedimentale ora delineata, che si esprime nella priorità della fissazione dei criteri di valutazione rispetto alla conoscenza dei nominativi dei soggetti ammessi alla procedura (pur essendo necessario acquisire successivamente detta conoscenza per la verifica delle eventuali incompatibilità: C.d.S., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865), è stata – ricorda la sentenza n. -OMISSIS-/2023 – riconosciuta dalla giurisprudenza. Questa ha infatti affermato che il principio della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali “deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti” (cfr. C.d.S., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334; id., 19 marzo 2015 n. 1411; id., 18 luglio 2014, n. 3851; Sez. V, 22 gennaio 2015 n. 284; id., 25 maggio 2012, n. 3062).

Aggiunge la pronuncia in commento che in casi di tal genere, in cui i Commissari possano acquisire aliunde conoscenza dei candidati, c’è il rischio che la serenità dei Commissari stessi sia inficiata non solo nell’attività di fissazione dei criteri, ma anche in quella della loro concreta applicazione, poiché essi non godrebbero dell’imparzialità valutativa che la funzione impone loro (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 ottobre 2021, n. 6726).

Da un lato, dunque, non si poteva imporre alla nuova Commissione di applicare i criteri determinati dalla precedente, “a pena di violare l’autonomia e la discrezionalità tecnica dell’Università”; d’altro lato, però, la seconda Commissione si trovava preclusa in concreto la possibilità di stabilire propri criteri, essendo già noti, perché resi pubblici, i nomi dei candidati e venendo, pertanto, in rilievo le esigenze di trasparenza e di tutela della par condicio tra i concorrenti: lo scioglimento di tale dilemma – conclude la pronuncia – è che “l’unica conseguenza dell’annullamento degli atti è la ripetizione dell’intera procedura concorsuale con pubblicazione di un nuovo bando”.

I principi elaborati dalla sentenza n. -OMISSIS-/2023 sono estensibili alla fattispecie ora in esame.

Non rileva la circostanza che tale decisione abbia riguardato una procedura aperta, mentre la presente controversia – lamentano sia l’Università, sia il prof. -OMISSIS- – è inerente a una procedura riservata, vista la già ricordata necessità di rispettare la trasparenza e la parità di condizioni tra i candidati anche in quest’ultima tipologia di procedure.

Del resto, se in una procedura aperta è sufficiente la conoscibilità dei nomi dei candidati a precludere alla nuova Commissione la rideterminazione dei criteri di valutazione e ad imporre la riedizione ex novo dell’intera procedura (come afferma la sentenza n. -OMISSIS- cit.), in una procedura riservata, quale quella ora in esame, l’identica conclusione si impone in virtù del fatto che a essere conoscibili erano non solo i nomi dei candidati, ma anche molti altri dati significativi di questi: in particolare, se è vero che nella relazione finale del 21 ottobre 2019 pubblicata nel sito web dell’Ateneo non sono riportati i curriculum dei candidati, vi sono, tuttavia, i giudizi della Commissione sul profilo curriculare degli stessi, che riportano informazioni analitiche sui profili di ciascun candidato: per il prof. -OMISSIS-, ad es., si legge che ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Imperial College di Londra nel 1997, è diventato ricercatore universitario nel 2000 e poi associato nel 2005 presso l’Università di Parma, e si leggono altresì gli ambiti della sua attività di ricerca. Analogamente, per la prof.ssa -OMISSIS- si legge che ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Meccanica delle Strutture presso l’Università di Bologna nel 2005, è diventata ricercatrice universitaria nel 2008 e quindi associato nel 2015 presso l’Università di Parma e si leggono sempre gli ambiti della sua attività di ricerca. Dai rispettivi profili curriculari si evince, inoltre, che ambedue hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di I^ fascia nel settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni nella tornata del 2018.

Inoltre, come già rilevato, la relazione finale in discorso contiene l’elenco dei titoli delle pubblicazioni presentate dai candidati (e non poteva essere altrimenti, recando la citata relazione l’attribuzione dei punteggi a ciascuna pubblicazione dei singoli candidati per ogni criterio stabilito).

Sono dunque infondate le doglianze dedotte dall’Ateneo e, soprattutto, dal prof. -OMISSIS- in ordine alle modalità con cui il T.A.R. ha ritenuto di far applicazione, nella fattispecie in esame, della regola sulla necessaria determinazione dei criteri valutativi e dei punteggi da attribuire per gli stessi prima della conoscenza/conoscibilità dei candidati

Si lamenta in particolare che il T.A.R. avrebbe applicato tale regola in modo rigido, anticipando la soglia del “pericolo”, che essa intende evitare, a un livello eccessivamente astratto, senza considerare che le caratteristiche concrete della fattispecie (l’essere la procedura riservata a una platea di candidati interni, quindi agevolmente conoscibili) avrebbero dovuto suggerire, invece, un’attenuazione della soglia del “pericolo” e quindi dell’applicazione della regola stessa.

In contrario, tuttavia, deve ritenersi che non vi sia stato alcun eccesso di rigidità e di meccanicismo nell’applicazione delle regola in discorso da parte del T.A.R., ma che il sistema abbia un’intrinseca regola di proporzione, così sintetizzabile: come nelle procedure aperte è sufficiente la conoscibilità dei nomi dei candidati a rendere necessaria la ripetizione ab initio della procedura (atteso che né la rideterminazione dei criteri, né la fissazione dei relativi punteggi godono dell’anonimato), così nelle procedure riservate tale ripetizione si impone in presenza di un quid pluris, cioè della conoscibilità – che nel caso di specie sussisteva – di informazioni ulteriori attinenti al curriculum e alle pubblicazioni dei candidati. Ma, allora, il T.A.R. ha pienamente rispettato l’ora vista proporzione, con conseguente infondatezza della censura, poiché neanche l’attenuazione della soglia del “pericolo” rende legittima l’attività svolta dalla seconda Commissione in presenza del patrimonio conoscitivo disponibile per i nuovi Commissari, più ampio rispetto ai soli nomi dei candidati.

Correttamente sul punto la sentenza di prime cure ha richiamato il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria con decisione n.-OMISSIS- del 20 novembre 2013, per cui la violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi o nelle pubbliche selezioni di stampo comparativo ha efficacia invalidante dell’esito della selezione senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di valutazione.

Sul punto non può neppure opporsi che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto dei limiti rivenienti dalle censure dedotte dalla ricorrente (che non aveva censurato il decreto di indizione della procedura) e dall’effetto conformativo del giudicato formatosi sulla precedente sentenza dello stesso T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n.-OMISSIS-.

È evidente, infatti, che in sede di esecuzione del giudicato l’Ateneo doveva tenere conto del quadro normativo vigente e, pertanto, sia del principio di autonomia delle Università, che non consente di imporre a una Commissione i criteri valutativi elaborati da un’altra, sia della regola che prescrive che la Commissione determini i criteri valutativi e i relativi punteggi in una fase in cui non ha conoscenza o conoscibilità dei dati dei candidati: principio e regola che, nel caso in esame, portano a concludere che l’unica soluzione possibile per dare legittima esecuzione alla sentenza n.-OMISSIS- fosse quella di rinnovare la procedura concorsuale ex novo, in consonanza – si ripete – con i principi affermati da questa Sezione nella sentenza n. -OMISSIS-/2023.

È stato precisato che “in sede di ottemperanza al giudicato devono essere considerati tutti gli effetti legalmente dovuti e potenzialmente inclusi nella pronuncia del giudice, necessari per ricondurre a legittimità l’azione amministrativa e per il ripristino dell’integrità della posizione giuridica del ricorrente, conculcata o limitata dall’atto annullato” (C.d.S., Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 6575; id., 25 novembre 2011, n. 6250; Sez. V, 28 maggio 2010, n. 3423; id., 17 luglio 2008, n. 3568; Sez. VI, 23 dicembre 2008, n. 6524; Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5855): nel caso di specie, perciò, la P.A. avrebbe dovuto considerare anche i principi e le regole poc’anzi esposti (in particolare: quelle sulla trasparenza e sulla parità di trattamento).

Non si può, dunque, sostenere che la riedizione ex novo della procedura contrasterebbe con l’omessa impugnazione del bando e costituirebbe un adempimento sproporzionato. Vero è che il principio di conservazione degli atti giuridici fa sì che, in base all’effetto retroattivo generalmente connaturato alla decisione di annullamento, la P.A. rinnovi il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria, conservando gli effetti giuridici degli atti endoprocedimentali precedenti, non inficiati dai vizi di legittimità accertati in sede giurisdizionale (cfr. C.d.S., Sez. VI, 11 dicembre 2023, n. 11038; id., 6 aprile 2022, n. 2552; id., 10 gennaio 2022, n. 163; id., 23 agosto 2021, n. 5995; Sez. VII, n. -OMISSIS-/2023, cit.): tuttavia, la disponibilità dei dati relativi ai candidati, non anonimizzati, al momento in cui la nuova Commissione ha predeterminato i criteri ed i relativi punteggi, costituisce vizio che ha inficiato anche tale fase endoprocedimentale e non ha lasciato altra scelta, se non quella dell’integrale ripetizione della procedura.

La necessità, quindi, della ripetizione della procedura, tramite un nuovo bando, non comporta, come lamentato dal prof. -OMISSIS- ancora in sede di udienza pubblica, un’alterazione totale delle condizioni di partenza della selezione, ma discende, a ben vedere, dallo stesso principio di conservazione degli atti, se rettamente inteso con riferimento alle peculiarità del caso di specie.

L’ulteriore obiezione del prof. -OMISSIS-, secondo cui non vi sarebbe stata nessuna rideterminazione dei criteri da parte della seconda Commissione, essendosi questa limitata a introdurre il criterio sub 5, relativo al punteggio dell’impatto delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, dotato di una rilevanza assolutamente marginale (fino a n. 3 punti) e inferiore alla differenza di punteggio tra i candidati, risulta infondata in fatto.

Infatti, la prof.ssa -OMISSIS- ha dimostrato nella prima parte della memoria di replica all’appello del prof. -OMISSIS- (v. pagg. 4 e segg.) la rilevanza e la numerosità delle modifiche apportate ai criteri di valutazione dalla seconda Commissione rispetto alla prima.

In conclusione, pertanto, l’appello R.G. n. -OMISSIS- è nel suo complesso infondato da respingere e per la stessa ragione è altresì infondato il primo motivo dell’appello R.G. n. -OMISSIS-/2024.

Venendo al secondo motivo del ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2024, con lo stesso il prof. -OMISSIS- ha dedotto il vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza appellata, per avere essa statuito in modo esorbitante rispetto all’oggetto della domanda, per come definito e introdotto dalla ricorrente.

La doglianza è, però, infondata in fatto, poiché sia nell’epigrafe (pag. 2), sia nelle conclusioni (pag. 28) del ricorso di primo grado la ricorrente aveva formulato la domanda di condanna dell’Università degli Studi di Parma “a ripetere la procedura di valutazione ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, con una differente commissione”. Deve perciò escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato lamentato dall’appellante.

Peraltro la doglianza è infondata anche in diritto, poiché, come argomentato in relazione al precedente motivo, la ripetizione dell’intera procedura è un corollario necessario della situazione verificatasi, in ragione dell’estensibilità alla fattispecie dei principi della sentenza n. -OMISSIS-/2023.

Il secondo motivo deve essere, perciò, disatteso.

Da ultimo, è infondato il terzo motivo dell’appello R.G. n. -OMISSIS-/2024, poiché il T.A.R. – al contrario di quanto sostiene l’appellante – non è incorso in errore nel rigettare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del prof. -OMISSIS-, secondo in graduatoria. Quest’ultimo, infatti, proprio quale secondo classificato, cioè candidato non vincitore, non ha alcun interesse a contraddire la doglianza volta alla riedizione della procedura: infatti, come osservato anche dal primo giudice, non riceve nocumento dall’accoglimento della censura e anzi ne potrebbe ricavare giovamento.

In conclusione, pertanto, anche l’appello R.G. n. -OMISSIS-/2024, al pari di quello R.G. n. -OMISSIS-, è nel suo complesso infondato e da respingere.

L’appellata sentenza n. -OMISSIS- deve, quindi, essere confermata.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due appelli riuniti, attesa la complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, dispostane previamente la riunione ai sensi dell’art. 96 c.p.a., li respinge.

Compensa le spese dei giudizi di appello riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 3 giugno 2024