È evidente l’illogicità e l’irragionevolezza dell’operato della Commissione quando l’attribuzione dei punteggi non sia coerente con il tenore dei giudizi espressi nei confronti dei candidati.
Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956
È evidente la contraddizione quando l'attribuzione dei punteggi non sia coerente con il tenore dei giudizi
04956/2024 REG.PROV.COLL.
09019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9019 del 2022, proposto dal dott.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-/2022 del 6 settembre 2022, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso principale R.G. n. -OMISSIS-/2022 ed è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale del dott. -OMISSIS-.
Visti l’appello principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del dott. -OMISSIS-;
Visti l’appello incidentale del dott. -OMISSIS- e i relativi allegati;
Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2023 del 2 novembre 2023;
Viste le istanze della difesa erariale e del -OMISSIS- di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. OMISSIS, uditi l’avv. OMISSIS per l’appellante principale e l’avv. OMISSIS per l’Università di Bari e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con l’appello in epigrafe il dott. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. -OMISSIS-/2022 del 6 settembre 2022, chiedendone la riforma.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso principale presentato dal dott. -OMISSIS- contro il decreto dell’Università di Bari “Aldo Moro” n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di approvazione degli atti della selezione pubblica, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/F1 (Malattie odontostomatologiche) e il settore scientifico disciplinare (d’ora in avanti: S.S.D.) MED/28 (Malattie odontostomatologiche) presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina della predetta Università, nonché avverso gli atti presupposti e connessi, compresi i verbali della Commissione valutatrice e, in particolare, quelli recanti i giudizi della Commissione in ordine ai titoli e alla produzione scientifica prodotti dal ricorrente principale e dal candidato vincitore.
L’appellante espone, in fatto, di avere partecipato alla selezione pubblica in esame. La Commissione valutatrice escludeva dalla procedura il dott. -OMISSIS-, giacché “in possesso del SOLO titolo di Specialità in Chirurgia Odontostomatologica, non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del bando (D.R. -OMISSIS-)” (cfr. verbale n. 2 del -OMISSIS-), ma il predetto candidato impugnava l’esclusione formulando istanza cautelare e l’Università, sul presupposto di tale impugnativa, con decreto rettorale del -OMISSIS- decideva di revocare l’esclusione e di ammetterlo con riserva alla selezione nelle more della definizione della causa.
Espletata la procedura, con decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’Università approvava gli atti della selezione e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione valutatrice, in cui al primo posto risultava il -OMISSIS- con punti 69,00, mentre il dott. -OMISSIS- si classificava al secondo posto con punti 67,00.
Il ricorrente impugnava la suddetta graduatoria di merito, unitamente agli atti presupposti e connessi, ma, come visto, l’adito T.A.R. Puglia, con la sentenza appellata, respingeva il suo ricorso, dichiarando contestualmente improcedibile il ricorso incidentale del -OMISSIS-.
Nel gravame l’appellante contesta l’iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
1) errores in iudicando, erroneità della motivazione per ultra-petizione sulla validità del requisito aggiuntivo in violazione ed erronea applicazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, dell’art. 6 del d.r. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori), dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 25 maggio 2011, n. 243 e dell’art. 2 del bando di gara anche in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 368/1999, eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, carente motivazione, sviamento, illegittimità diretta e derivata, giacché, come dedotto dall’odierno appellante in primo grado, il -OMISSIS- non sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla normativa primaria, dal Regolamento di Ateneo e del bando, essendo privo di una Specializzazione medica, intesa come specialità conseguita in area medica dal titolare di una Laurea in Medicina e Chirurgia: egli, infatti, sarebbe in possesso non di detta Laurea, ma di una Laurea in Odontoiatria (laurea dell’area sanitaria e non medica), il che non avrebbe permesso di qualificare la Specializzazione da lui conseguita come “medica”. Sarebbe affetta, pertanto, da molteplici errori la motivazione addotta dalla sentenza appellata sulla questione, secondo cui l’unico titolo di specialista in Chirurgia Orale posseduto dal -OMISSIS- è di per sé sufficiente ad integrare il possesso in capo a quest’ultimo dei requisiti stabiliti dalla disciplina di settore per partecipare alla procedura di selezione;
2) errores in iudicando, erroneità della motivazione nella parte in cui ha escluso il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione (o, comunque, la valutazione manifestamente illogica ed irragionevole) contenuta nel giudizio della Commissione in violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del d.r. n. -OMISSIS-/2020, del d.m. 25 maggio 2011, n. 243, nonché dei criteri fissati dall’organo di valutazione nel verbale n. 1 del -OMISSIS-, in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990, poiché il T.A.R. avrebbe disatteso le censure articolate con il terzo motivo di ricorso ritenendole centrate sulla contestazione delle valutazioni di merito svolte dalla Commissione nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, ma tale motivazione non avrebbe considerato che le predette censure riguardavano la legittimità della valutazione della Commissione, atteso che questa, nella valutazione comparativa dei candidati, non avrebbe utilizzato lo stesso metro, sicché il raffronto comparativo sarebbe viziato da irragionevolezza e illogicità sotto più aspetti. Invero, la valutazione comparativa svolta dalla Commissione tra i profili del -OMISSIS- e dell’appellante avrebbe condotto a un giudizio finale di prevalenza del primo senza un adeguato conforto sul piano dell’istruttoria e della motivazione, ed anzi tale giudizio sarebbe palesemente illogico, poiché, a fronte della prevalenza riconosciuta al dott. -OMISSIS-, avrebbe attribuito in modo inspiegabile un punteggio più alto al -OMISSIS-. Inoltre, l’attribuzione dei punteggi per i titoli sarebbe, sotto molteplici profili, del tutto svincolata dall’effettiva consistenza dei profili curriculari e quindi manifestamente illogica ed irragionevole.
Si è costituito in giudizio il vincitore della selezione, dott. -OMISSIS-, depositando memoria difensiva con cui ha eccepito: 1) in via preliminare la legittimità della sua ammissione alla procedura selettiva, in applicazione del principio del “ne bis in idem” comportante la preclusione da giudicato esterno; 2) l’inammissibilità di alcuni motivi e domande contenuti nell’appello, in quanto introdotti ex novo in secondo grado; 3) l’infondatezza nel merito delle censure dell’appellante. Ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.a., egli ha poi riproposto le eccezioni sollevate in primo grado e dichiarate assorbite o non esaminate dalla sentenza appellata, tra cui l’eccezione relativa all’equiparazione tra il Dottorato di Ricerca e il Diploma di Specializzazione.
Con distinto ricorso il -OMISSIS- ha formulato appello incidentale, mediante cui ha riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado non esaminati dal T.A.R. in ragione della pronuncia di improcedibilità del suddetto ricorso incidentale. Tali motivi sono rivolti a contestare l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, nel senso della spettanza al ricorrente incidentale di un punteggio più elevato e al dott. -OMISSIS- di un punteggio più basso, sì da vanificare del tutto le doglianze di quest’ultimo.
Si è altresì costituito in giudizio con atto formale il Ministero dell’Università e della Ricerca, versando in atti successivamente istanza di passaggio della causa in decisione.
Si è infine costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, depositando di seguito memoria, con cui ha eccepito in via preliminare l’omessa impugnazione da parte del ricorrente del contratto stipulato dall’Università stessa con il -OMISSIS- il -OMISSIS- e della sottostante delibera del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-, di approvazione della chiamata del citato vincitore della procedura. L’Università ha poi eccepito l’inammissibilità del primo motivo di appello, nella parte in cui recherebbe censure nuove, in violazione del divieto ex art. 104, comma 1, c.p.a., e comunque la sua infondatezza nel merito. Infine, ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo, perché anche questo introdurrebbe elementi nuovi mai sottoposti al vaglio del primo giudice, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a..
Successivamente le parti hanno depositato memorie difensive e repliche.
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2023 è emersa l’esistenza, contro gli atti della procedura selettiva in questione, oltre al ricorso in epigrafe ed all’appello (rubricato al n. 9018/2022 di R.G.) promosso dal dott. -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari (n. -OMISSIS-/2022) che ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione del -OMISSIS-, di un ricorso promosso da un altro concorrente (il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-), rubricato in appello al n. -OMISSIS-/2022 di R.G. e tuttora pendente. Per l’effetto, la Sezione, ravvisata l’esistenza di ragioni di connessione tra le cause promosse dal dott. -OMISSIS- e quella promossa dal dott. -OMISSIS-, tali da renderne opportuna la trattazione congiunta, con ordinanza n. -OMISSIS-/2023 del 2 novembre 2023 ha disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 per consentire la trattazione congiunta dei ricorsi.
In vista della discussione della causa le parti private hanno depositato ulteriori memorie difensive e repliche. Il -OMISSIS- ha inoltre presentato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi e lo stesso ha fatto il Ministero dell’Università.
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 sono comparsi i difensori dell’appellante principale, dott. -OMISSIS-, e dell’Ateneo appellato.
Il Presidente del Collegio, all’esito della discussione, ha disposto che la causa venisse trattenuta in decisione.
DIRITTO
Vengono in decisione l’appello principale del dott. -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, che ha respinto il suo ricorso avverso gli atti della procedura di selezione di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università “Aldo Moro” di Bari per il settore concorsuale 06/F1 – S.S.D. MED/28 (Malattie odontostomatologiche), nonché l’appello incidentale del dott. -OMISSIS-.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso principale, riaffermando – con una motivazione analoga a quella della sentenza n. -OMISSIS-/2022, impugnata con l’appello R.G. n. 9018/2022 – che ai fini della procedura per cui è causa il requisito richiesto era il Dottorato di Ricerca o il Diploma di Specializzazione medica, mentre non era necessario il possesso contestuale di ambedue i titoli, e che la distinzione tra i settori dell’area medica e dell’area non medica (sanitaria) vale a scopi organizzativi, ma non già ai fini della formazione e della spendibilità accademica dei conseguenti titoli. Quindi, secondo il giudice di prime cure, visti l’oggetto e le finalità della procedura selettiva, è ragionevole equiparare il titolo conseguito dal -OMISSIS- (in possesso della Laurea in Odontoiatria) a quello conseguito da un qualsiasi soggetto laureato in Medicina e Chirurgia con specialità odontostomatologica, anche in base al favor participationis. Ammettere alla procedura selettiva i soli laureati in Medicina e Chirurgia – osserva la sentenza – comporterebbe una restrizione irragionevole dell’ambito dei potenziali partecipanti alla selezione: di qui l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Il T.A.R. ha inoltre disatteso il terzo motivo del ricorso principale, con cui il dott. -OMISSIS- aveva censurato la valutazione dei titoli da lui posseduti fatta dalla Commissione, in rapporto ai titoli e alla relativa valutazione del controinteressato -OMISSIS-: ciò, poiché ad avviso del primo giudice si tratta di un motivo centrato sulla contestazione di valutazioni di merito svolte dalla Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete, insindacabile in sede giurisdizionale se non entro i limiti della manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, senza che il giudice possa farsi carico (come preteso dal ricorrente) di un’autonoma valutazione dei singoli titoli posseduti dai candidati partecipanti.
Per effetto dell’integrale infondatezza del ricorso principale, il T.A.R. ha poi dichiarato improcedibile il ricorso incidentale del -OMISSIS-, non potendo costui ottenere un vantaggio (processuale e sostanziale) maggiore di quello già ottenuto con la reiezione del ricorso principale.
Così riassunta la sentenza appellata, il Collegio ritiene di principiare l’esame dall’appello principale proposto dal dott. -OMISSIS-, in relazione al quale occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Ateneo per non avere il ricorrente impugnato il contratto stipulato dallo stesso Ateneo con il -OMISSIS- il -OMISSIS- e la delibera del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-, recante approvazione della chiamata del predetto vincitore della selezione.
L’eccezione è infondata.
Invero, non è ipotizzabile alcuna inammissibilità o improcedibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione degli atti del procedimento di chiamata del ricercatore ed in particolare di quelli che, esaurita la selezione concorsuale, a partire dalla proposta di chiamata, si concludono con il decreto rettorale di nomina, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
L’interesse a ricorrere del candidato che ha partecipato senza esito alla procedura di chiamata è infatti circoscritto agli atti della selezione concorsuale, la quale termina con l’approvazione degli atti e la dichiarazione del vincitore da parte del vertice dell’Ateneo, come nel caso di specie. Gli atti successivi – di proposta, approvazione e nomina – da un lato sono espressivi di valutazioni ulteriori, di natura organizzativa e finanziaria, dall’altro sono comunque avvinti dall’unitario presupposto dato dall’esito della selezione concorsuale ed hanno l’esclusivo scopo di incardinare il vincitore della selezione nella struttura universitaria, agli effetti giuridici ed economici. Detto schema riproduce quello tipico dei concorsi a pubblici impieghi, in cui l’interesse di chi vi ha partecipato senza esito si indirizza alla graduatoria finale e l’annullamento della procedura selettiva si riflette con effetto non solo viziante, bensì caducante sul successivo atto di nomina dei vincitori, che non può continuare ad esplicare effetti nel mondo giuridico perché non sostenuto da valido e precedente giudizio idoneativo (C.d.S., Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2637; Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1428; id., 27 marzo 2003, n. 1591). Anche nel caso qui in esame, pertanto, l’eventuale annullamento del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva priverebbe la chiamata del proprio oggetto (id est: del ricercatore selezionato da incardinare nell’Ateneo) e quindi invaliderebbe in via derivata con effetto caducante i successivi atti, con conseguente infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità.
Giova soggiungere sul punto, richiamando un recente precedente della Sezione emesso su fattispecie analoga (3 maggio 2023, n. 4474), che nel caso di specie l’estensione dell’eventuale annullamento dell’atto presupposto all’atto presupponente anche se questo non sia stato impugnato (C.d.S., Sez. III, 3 agosto 2022, n. 6811) deriva pure dal fatto che gli atti successivi (la cui mancata impugnazione è censurata dall’Università), oltre ad appartenere alla medesima serie procedimentale, si pongono in rapporto di necessaria derivazione da quelli avversati con il ricorso originario: nella vicenda in esame, infatti, la proposta di chiamata del vincitore non si è discostata dal giudizio della Commissione e non ha comportato valutazioni divergenti rispetto a quelle di detto organo (nei limiti in cui le stesse sono consentite) e dunque sussiste in concreto, tra tutti gli atti in questione, un collegamento esclusivo e bilaterale tale da giustificare il c.d. effetto caducante.
Passando alla disamina del primo motivo dell’appello principale, avverso lo stesso sia l’Università, sia il controinteressato sollevano eccezione di inammissibilità per violazione del divieto dei “nova” ex art. 104, comma 1, c.p.a., nella parte in cui il motivo de quo reca a carico della sentenza appellata la censura di omessa pronuncia sull’assenza dei c.d. requisiti ulteriori (cioè – nota il -OMISSIS- – dei contratti a tempo determinato, la cui esistenza egli avrebbe peraltro dimostrato). La violazione del predetto divieto emergerebbe dalla circostanza che tale (presunta) assenza sarebbe fatta valere dal ricorrente principale per la prima volta in sede di appello.
L’eccezione non può essere condivisa.
Infatti, ciò di cui il dott. -OMISSIS- si duole, con il primo motivo dell’appello principale, altro non è, a ben vedere, che la mancanza, in capo al controinteressato, del requisito della specializzazione “medica” prevista dall’art. 2 del bando: questa – proprio in quanto “medica” e non “sanitaria” – presupporrebbe il possesso da parte dei candidati della Laurea in Medicina e Chirurgia e non di una laurea in ambito (non medico, ma) sanitario, come la Laurea in Odontoiatria, di cui è in possesso il -OMISSIS-. Ancora nella memoria di replica (pagg. 2-3) l’appellante richiama i suoi precedenti scritti difensivi, in cui si legge che il controinteressato non possiede i requisiti minimi per accedere alla selezione, “non disponendo neppure di un diploma di specializzazione medica”.
In altre parole, l’appellante principale, anche lì dove lamenta che il T.A.R. non si sarebbe soffermato sull’esclusione del controinteressato per mancanza dei c.d. requisiti ulteriori, in realtà ha sempre di mira – come già nel giudizio di primo grado – l’asserita insufficienza del Diploma di Specializzazione in Chirurgia Orale posseduto dallo stesso -OMISSIS- a integrare un requisito di partecipazione, siccome non pertinente ai “settori di medicina”, ma da ricondurre all’area “sanitaria”: ne segue che la doglianza in esame è ammissibile, poiché essa non comporta alcuna modifica o novità rispetto al thema decidendi del giudizio di primo grado. Ciò non toglie che tale doglianza sia infondata, come si vedrà infra.
Sempre in via preliminare, l’appellato solleva poi avverso il motivo in esame l’eccezione di avvenuta formazione del giudicato sulla legittimità della sua ammissione a seguito dell’accertamento contenuto nella sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. -OMISSIS-/2022, sopra ricordata (si tratta della sentenza che ha accolto il ricorso del -OMISSIS- contro la sua esclusione dalla procedura). Il principio del “ne bis in idem” – sostiene l’appellato – comporterebbe la preclusione da giudicato esterno, mirante ad evitare il rischio di giudicati contrastanti.
L’eccezione è manifestamente infondata, in quanto, come già detto, il dott. -OMISSIS- ha proposto distinto appello avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2022 cit. (rubricato al n. 9018/2022 di R.G.), la quale, di conseguenza, non risulta passata in giudicato.
Venendo al merito, con il primo motivo l’appellante (oltre alla questione dei c.d. requisiti ulteriori) deduce un preteso contrasto tra il bando e le fonti di rango superiore – non scrutinato dal T.A.R. pur se già dedotto in primo grado – discendente dall’interpretazione dell’art. 2 del bando nel senso della sufficienza, per la partecipazione alla procedura concorsuale, del possesso del titolo di specialista in Chirurgia Orale. Ciò, dal momento che la disciplina di settore (art. 24 della l. n. 240/2010 e art. 6 del regolamento di Ateneo) avrebbe riservato l’accesso alla procedura in parola ai laureati in Medicina con Specializzazione afferente il settore concorsuale (come il dott. -OMISSIS-): invece la specialità in Chirurgia Orale, siccome conseguibile e conseguita da un soggetto non laureato in Medicina, non sarebbe una Specializzazione medica in senso stretto, ma una mera Specializzazione in area sanitaria ottenuta da un soggetto non medico.
L’appellante contesta poi la tesi del T.A.R. secondo cui il titolo di Specializzazione in Chirurgia Orale sarebbe sufficiente per l’accesso alla procedura di selezione perché “coerente” con l’oggetto della stessa, laddove la distinzione tra “area medica” ed “area sanitaria” assumerebbe rilievo ai soli fini organizzativi dei percorsi accademici, ma non della formazione e della spendibilità accademica dei conseguenti titoli. Secondo la sentenza, dunque, la Specializzazione conseguita dal -OMISSIS-, siccome “in linea” con le funzioni del posto in concorso, sarebbe equiparabile a una Specializzazione “medica”, ma tale ragionamento, obietta il dott. -OMISSIS-, sconterebbe un’approssimazione sulla particolare natura della procedura de qua, essendo erronea l’equiparazione vista l’assenza in capo al -OMISSIS- della Laurea in Medicina.
Inoltre, non sarebbe vero che la distinzione tra area medica e non medica (sanitaria) rilevi ai soli fini dell’articolazione dei percorsi accademici e non per il reclutamento per l’attività di ricerca, perché la necessità del possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarebbe requisito ineludibile prescritto dall’art. 24 della l. n. 240/2010, lì dove questo indica, quale titolo spendibile per la partecipazione a una procedura selettiva rivolta a ricercatori universitari, il possesso di un “diploma di specializzazione medica”.
Tale concetto si distinguerebbe con chiarezza dalla specializzazione ottenuta in area sanitaria, come si ricaverebbe dall’art. 20 del d.lgs. n. 368/1999 in tema di formazione dei medici chirurghi, il quale confermerebbe che, quando si allude a “specializzazioni mediche” si presuppone che esse siano state conseguite sulla base del possesso di un Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia: a contrario, una Specializzazione conseguita da un non laureato in Medicina non sarebbe “medica” ma conseguita in area “sanitaria” da un soggetto non medico (come il -OMISSIS-). La delimitazione dell’accesso alla procedura a soggetti in possesso di requisiti formativi appartenenti a una categoria più ristretta si spiegherebbe in quanto costoro garantirebbero il miglior assolvimento dell’incarico e lo svolgimento della prestazione secondo standard di assoluta eccellenza. Il -OMISSIS-, siccome non titolare di Diploma di Specializzazione “medica”, in nessun caso avrebbe potuto partecipare alla procedura, dovendo invece esserne escluso.
Del resto – aggiunge l’appellante – i requisiti di ammissione previsti dal bando avrebbero a oggetto elementi curriculari finalizzati ad attestare non solo il possesso delle nozioni presupposte ai fini dello svolgimento dell’incarico, ma anche l’acquisizione di titoli tali da comprovare l’attitudine all’attività didattico-scientifica, presupposto per l’accesso alle carriere universitarie: ma allora il solo possesso del Diploma di Specializzazione, afferente all’acquisizione di nozioni pratico-esperienziali, di per sé non sarebbe idoneo a surrogare gli ulteriori requisiti – che il controinteressato non avrebbe – attinenti all’area scientifica nel loro complesso, richiesti proprio per attestare l’idoneità allo svolgimento della ricerca e della didattica.
Come previsto dal decreto ministeriale sulle classi di specializzazione, la Chirurgia Orale appartiene alla classe delle specializzazioni proprie dell’Odontoiatria, sicché, non afferendo alla Medicina, non rientrerebbe tra i titoli spendibili ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per cui è causa. Anche la l. n. 42/2016, recante “disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, avrebbe qualificato le scuole di specializzazione riservate, tra l’altro, agli Odontoiatri come “non mediche” (art. 2-bis), così palesando la volontà di tenerle ben distinte da quelle riservate ai laureati in Medicina e Chirurgia. Inoltre, nei decreti ministeriali emanati annualmente per bandire il concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione Medica non comparirebbero mai le Specializzazioni della classe dell’Odontoiatria.
L’appellante conclude che se il Legislatore avesse voluto includere tra i titoli spendibili nelle selezioni in parola anche quelli afferenti all’Odontoiatria, non avrebbe usato la locuzione “specializzazione medica”, bensì altra terminologia idonea ad includere anche le specialità conseguite da soggetti non laureati in Medicina. La Specializzazione in Chirurgia Orale (od Odontostomatologica) posseduta dal -OMISSIS- non potrebbe configurarsi in termini di “specialità medica” ove conseguita da un Odontoiatra, che non è un Medico e, quindi, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza appellata, non integrerebbe il requisito previsto dalla legge, dal regolamento di Ateneo e dal bando di concorso, essendo al più spendibile come titolo ulteriore, aggiuntivo e non qualificante.
Il motivo non può essere condiviso in relazione a nessuno dei profili di doglianza che con lo stesso sono stati dedotti.
In via preliminare, il Collegio sottolinea che deve escludersi che la Commissione valutatrice abbia fondato l’originaria esclusione del -OMISSIS- dalla procedura sulla circostanza che costui fosse privo di un Diploma di Specializzazione dell’area medica, considerato quale requisito imprescindibile di partecipazione alla procedura stessa.
In realtà, si legge nel verbale n. 2 del -OMISSIS- la seguente motivazione dell’esclusione del -OMISSIS- dalla selezione: “il candidato è in possesso del SOLO titolo di Specialità in Chirurgia Odontostomatologica, non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del bando (D.R. -OMISSIS-)”. Una formulazione identica è presente nella nota del Rettore del -OMISSIS- recante comunicazione dell’esclusione al predetto candidato.
Correttamente, dunque, l’Università ha eccepito nelle proprie difese che l’effettiva motivazione del provvedimento di esclusione del candidato fosse da attribuire non alla mancanza in capo allo stesso del titolo di specializzazione nell’area medica, ma solo ad un errore di interpretazione dell’art. 2 del bando in cui è incorsa la Commissione con il ritenere che detta clausola avrebbe imposto il possesso di un duplice requisito principale, cioè sia il Dottorato, sia la Specializzazione.
In realtà l’art. 2 del bando, rubricato “requisiti per l’ammissione alla selezione” non prevede in via cumulativa il possesso di entrambi i requisiti (Dottorato e Specializzazione), tant’è vero che utilizza in proposito congiunzioni disgiuntive (“o” ed “ovvero”) il cui significato è stato mal interpretato dalla Commissione. Questa, infatti, ha motivato l’esclusione del candidato con il possesso, da parte sua, del “solo” Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, rivelando, con l’impiego del termine “solo”, di considerare necessario (erroneamente, come detto) anche il possesso del titolo di Dottore di Ricerca.
In altre parole, in nessuna parte dell’atto di esclusione si legge che la Commissione avrebbe fondato l’esclusione del -OMISSIS- sul fatto che il Diploma di Specializzazione da lui posseduto non fosse sufficiente alla partecipazione alla selezione perché in area sanitaria; del resto, in nessuna parte del bando si indica, quale requisito necessario ed esclusivo di partecipazione, il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
In secondo luogo, la tesi dell’appellante principale sulla necessità di distinguere, ai fini dell’attività di ricerca, tra i Diplomi di Specializzazione in area sanitaria e quelli in area medica – i quali soltanto, in tale ottica, consentirebbero di concorrere alle procedure di reclutamento di ricercatori universitari per il S.S.D. in discorso – non può essere condivisa, perché la stessa conduce ad approdi contra legem, irragionevoli e illogici.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, nel testo ratione temporis applicabile alla vicenda in esame (anteriore alle modifiche apportate con il d.l. n. 36/2022, conv. con l. n. 79/2022), ha stabilito che le procedure pubbliche di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono “disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
[…]:
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo[…]”.
La giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VII, 18 aprile 2023, n. 3919; Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 20) ha precisato la ratio della normativa che prevede che in taluni settori si possa tenere conto del Diploma di Specializzazione, in luogo del titolo di Dottore di Ricerca: si tratta, infatti, dei settori in cui l’attività post lauream si svolge attraverso non il Dottorato, ma la Scuola di Specializzazione, come appunto i settori di Medicina. “Per questi settori, la scuola di specializzazione tiene luogo del dottorato e per questa ragione il diploma viene considerato al pari del diploma di dottorato”.
Si è osservato, in specie, che la previsione legislativa del Diploma di Specializzazione quale titolo di accesso al concorso per ricercatore a tempo determinato nel settore medico “palesa la consapevolezza del legislatore del peculiare percorso formativo caratterizzante la carriera professionale del personale medico-sanitario in ragione della necessità che la teoria sia supportata da una concreta esperienza pratica nei reparti competenti delle strutture sanitarie. I docenti universitari delle discipline mediche, infatti, sono medici, prima ancora che accademici e, quindi, devono possedere una certificata esperienza professionale comprovante la loro competenza nella cura delle patologie cliniche, costituendo l’attitudine all’esatta individuazione della terapia da seguire per assicurare il corretto processo di guarigione del corpo umano una componente ineludibile della professione medico-sanitaria in qualunque settore di specializzazione. L’insegnamento della medicina, secondo il legislatore, non può, dunque, consistere soltanto in un’enunciazione di concetti teorici, a differenza di altri settori scientifici accademici, presupponendo anche un approccio pratico che ogni medico deve possedere e che l’esercizio della professione è in grado di garantire. Non a caso, infatti, i predetti docenti universitari specializzati in discipline medico-sanitarie possono essere chiamati a svolgere attività assistenziale presso le aziende ospedaliero universitarie e, pertanto, devono possedere un’adeguata esperienza pratica, oltre che teorica, che garantisca la corretta esecuzione delle attività assistenziali e, di conseguenza, il buon andamento del servizio pubblico erogato.
Per questa ragione l’accesso alla carriera accademica è, in via eccezionale, consentito nel settore medico anche a chi, pur non essendo in possesso del dottorato di ricerca, abbia conseguito il diploma di specializzazione, costituendo quest’ultimo un titolo comprovante il possesso di quelle conoscenze teorico-pratiche necessarie per l’esercizio della professione medico-sanitaria nel settore di interesse.
Donde, la conclusione secondo cui il diploma di dottore di ricerca e quello di specializzazione rientrano tra i titoli astrattamente legittimanti la partecipazione […] al concorso in questione” (così C.d.S., Sez. VII, n. 3919/2023, cit.).
Orbene, nel caso di specie la pretesa dell’appellante che il Diploma di Specializzazione posseduto dal -OMISSIS-, appartenendo all’area sanitaria, anziché medica, e pertanto non presupponendo il possesso in capo al predetto candidato della laurea in Medicina e Chirurgia, non gli consentirebbe di partecipare alla procedura, non è condivisibile né in linea generale, né con specifico riferimento alla fattispecie concreta per cui è causa.
In via generale, è illogica ed irragionevole la pretesa di riservare la partecipazione alla procedura di selezione nel settore concorsuale 06/F1 – S.S.D. MED/28 (Malattie odontostomatologiche) ai soli laureati in Medicina e Chirurgia, escludendone i laureati in Odontoiatria (come il -OMISSIS-), a meno che non abbiano anche la laurea in Medicina (come il dott. -OMISSIS-, dal cui curriculum si evince che è in possesso di ambedue le lauree): ciò, quando invece la declaratoria dei contenuti del S.S.D. MED/28, di cui all’Allegato B – Area 06 del d.m. 4 ottobre 2000 (recante “rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie”) mostra l’indubbia attinenza della Laurea in Odontoiatria a tale settore scientifico disciplinare.
Ed invero, in base all’Allegato B, il S.S.D. MED/28 “si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato odontostomatologico in età pediatrica e adulta e dell’odontoiatria preventiva e di comunità; il settore ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale, dell’odontoiatria restaurativa, ortognatodonzia, gnatologia clinica, pedodonzia, parodontologia e implantologia e nello studio delle protesi dentarie e della riabilitazione implantoprotesica ed odontostomatologica e dei materiali dentari”.
E un discorso analogo va fatto anche per la declaratoria dei contenuti del settore concorsuale 06/F1 (Malattie odontostomatologiche), stabilita dall’Allegato B (parte 1) al d.m. 30 ottobre 2015, n. 855 (recante “rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”) – invocato dall’appellato nelle sue difese – che reca la seguente formulazione, pressoché identica: “Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e geriatrica e dell’odontoiatria preventiva e di comunità. Il settore ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica, dell’odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari”. Alla luce di tale declaratoria, non può seriamente dubitarsi dell’attinenza della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’ora visto settore concorsuale.
Il restringimento della platea dei possibili partecipanti alla procedura ai soli laureati in Medicina e Chirurgia è dunque eccessivo e niente affatto coerente con le declaratorie ora viste dei contenuti del settore concorsuale 06/F1 e del S.S.D. MED/28: semmai, parrebbe più coerente con tali declaratorie un’opzione opposta, che limitasse la partecipazione ai soli laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ipotesi che, peraltro, fuoriesce dalla presente vicenda).
Con riguardo alla fattispecie concreta, poi, il -OMISSIS-, come più volte detto, è in possesso del titolo di specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, senz’altro riconducibile ai contenuti dei predetti settore concorsuale 06/F1 e S.S.D. MED/28, e ciò rende vieppiù irragionevole e illogica la pretesa di escluderlo dalla procedura selettiva.
Sul punto occorre ricordare che nel precedente della Sezione poc’anzi richiamato (C.d.S., Sez. VII, n. 3919/2023, cit.) la scelta dell’Università di prevedere, nel proprio regolamento, sulla base dell’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, il Diploma di Specializzazione in area medica quale titolo di accesso al concorso di ricercatore a tempo determinato e quindi di limitare la partecipazione ai soli candidati in possesso di detto Diploma, è stata considerata legittima, trattandosi di titolo adeguato all’attività assistenziale da svolgere e tale da garantire la par condicio tra i concorrenti. Nondimeno, detto precedente ha avuto a oggetto la selezione a un posto di ricercatore per il settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie dell’apparato respiratorio) – S.S.D. MED/11 (Malattie dell’apparato cardiovascolare), sicché è del tutto coerente con tale oggetto che l’Università abbia richiesto tra i requisiti di partecipazione il possesso del Diploma di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, cioè di un titolo di specializzazione dell’area medica; ma è evidente la diversità di tale fattispecie rispetto a quella ora in esame, in cui il posto messo a concorso appartiene a un settore concorsuale (06/F1) e a un S.S.D. (MED/28) che, vista la declaratoria dei loro contenuti, non richiedono in via esclusiva il possesso di una specializzazione medica e anzi risultano coerenti con una specializzazione sanitaria quale quella posseduta dal -OMISSIS-.
Si osserva, ancora, che le tesi dell’appellante, a volerle seguire, conducono a una contraddizione da cui non è possibile districarsi.
Infatti, se si ritiene che l’indicazione, nell’art. 2 del bando, del Dottorato di Ricerca quale requisito di partecipazione alla procedura sia erronea, perché, come osserva la giurisprudenza prima richiamata, nel settore medico “la scuola di specializzazione tiene luogo del dottorato”, si dovrà ammettere che il bando sia stato mal formulato: ma, allora, dovrà negarsi qualsiasi valore alle argomentazioni di tipo testuale dell’appellante, basate sull’espressione “diploma di specializzazione medica” contenuta nel citato art. 2 del bando, essendo ben possibile che anche questa sia frutto di una formulazione imprecisa del bando stesso.
Se invece si ritiene che vi fosse uno spazio applicativo anche per il titolo di Dottore di Ricerca, allora si dovrebbe desumere il seguente corollario: il candidato con Laurea in Odontoiatria e Dottorato di Ricerca avrebbe i titoli per partecipare alla procedura in discorso, invece il candidato con Laurea in Odontoiatria e Diploma di Specializzazione in area sanitaria non potrebbe parteciparvi. Tuttavia, non è chi non veda l’illogicità e l’irragionevolezza di una simile conclusione, che oltretutto si porrebbe in insanabile contraddizione con la tesi dello stesso appellante secondo cui requisito indispensabile per partecipare alla procedura è il possesso della sola Laurea in Medicina e Chirurgia.
Da ultimo, il Collegio non ravvisa alcun contrasto tra l’art. 2 del bando di concorso, da un lato, e l’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, nonché l’art. 6 del decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato), dall’altro. In nessuna di queste disposizioni, infatti, è data rinvenire l’esclusione dalle procedure di selezione di ricercatori a tempo determinato per il settore concorsuale 06/F1 e il S.S.D. MED/28 dei laureati in Odontoiatria e la riserva della partecipazione alle suddette procedure per i soli laureati in Medicina e Chirurgia. Neppure elementi in tal senso si rinvengono negli artt. 20 del d.lgs. n. 368/1999 e 2-bis della l. n. 42/2016, invocati dall’appellante.
Sul punto va aggiunto che il dott. -OMISSIS- ha enfatizzato la circostanza che la l. n. 240/2010, il regolamento di Ateneo e il bando indichino come requisito di partecipazione il possesso del “diploma di specializzazione medica”, dove l’aggettivo “medica” sottenderebbe il possesso in via esclusiva della Laurea in Medicina e Chirurgia, attesa l’autonomia delle specializzazioni “mediche” rispetto a quelle “sanitarie” sancito anche dai citati artt. 20 e 2-bis. Egli trascura, tuttavia, che l’art. 2 del bando – in conformità, del resto, all’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240 cit. e all’art. 6 del regolamento di Ateneo – ammette a partecipare alla procedura i soggetti in possesso di un “titolo equivalente” a quello di Dottore di Ricerca e che tale “titolo equivalente” ben può essere individuato nel Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica posseduto dal -OMISSIS-, considerate sia la stessa durata degli studi (tre anni), sia la complessità dei temi affrontati: sicché, anche per questa via l’ammissione del predetto candidato (sebbene non laureato in Medicina) alla procedura selettiva per cui è causa si rivela immune da vizi.
Per tutto quanto detto, in conclusione, il primo motivo dell’appello principale è nel suo complesso infondato.
Con il secondo motivo il dott. -OMISSIS- lamenta che la sentenza non avrebbe ben inteso il senso delle censure contenute nel terzo motivo del ricorso introduttivo, volte ad evidenziare l’illegittimità dell’operato della Commissione, in quanto tradottosi in un’illogica e irragionevole valutazione dei candidati sul piano del raffronto comparativo. Non si tratterebbe, perciò, di censure di merito – come affermato dal T.A.R. – ma di doglianze inerenti l’erronea applicazione, da parte della Commissione, dei criteri per l’attribuzione dei punteggi.
A comprova delle illegittimità lamentate l’appellante principale evidenzia di aver riportato per i titoli il punteggio di 19/40 e per le pubblicazioni di 48/60: il -OMISSIS- ha invece ottenuto per i titoli il punteggio di 22/40 e per le pubblicazioni di 47/60. La manifesta illogicità nell’attribuzione di tali punteggi si coglierebbe in ciò, che per i titoli egli ha ottenuto un punteggio (19/40) inferiore a quello del vincitore (22/40), nonostante il giudizio formulato nei suoi confronti (“l’attività svolta in ambito accademico dal Candidato appare pertanto di ottimo livello qualitativo e quantitativo, intensa e coerente nell’arco temporale”) contenesse un maggiore apprezzamento rispetto a quello espresso sul -OMISSIS- (“In conclusione, l’attività svolta in ambito accademico dal Candidato appare di buon livello, coerente con il SSD e continuativa nel tempo”).
L’appellante principale ha poi lamentato che la valutazione comparativa svolta dalla Commissione tra il suo profilo e quello del -OMISSIS- avrebbe condotto a un giudizio finale di prevalenza di quest’ultimo senza adeguato conforto sui piani dell’istruttoria e della motivazione. Invero, il giudizio sintetico finale sarebbe stato espresso nei confronti dell’appellante principale in termini di “ottimo” e nei confronti del vincitore in termini di “più che buono”, sicché la prevalenza assegnata al secondo sarebbe viziata da manifesta illogicità.
Ancora, emergerebbe la prevalenza del dott. -OMISSIS- in ordine alle pubblicazioni (a cui infatti corrisponde un punteggio maggiore per tale criterio) ma ciò avrebbe imposto un onere motivazionale rafforzato teso a spiegare le ragioni sottese alla valutazione finale di prevalenza del controinteressato: ma detto onere non sarebbe stato adempiuto, non essendo indicati gli elementi che in concreto hanno indotto la Commissione a qualificare la posizione del -OMISSIS- come maggiormente idonea al ruolo oggetto della procedura.
Sotto distinto (ma connesso) profilo, anche l’attribuzione dei punteggi per i titoli di cui ai criteri n. 9 (premi e riconoscimenti nazionali e internazionali), n. 4 (attività in campo clinico), n. 3 (attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri) e n. 8 (ruolo di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali) sarebbe illogica e irragionevole, in quanto del tutto svincolata dall’effettiva consistenza dei profili curriculari dei due candidati.
Per il criterio n. 9, l’illegittimità si coglierebbe: a) nell’assegnazione all’appellante principale di 0,5 punti per tre titoli presentati, a fronte di 1,2 punti attribuiti al -OMISSIS- per due titoli (che in realtà si ridurrebbero a uno); b) nell’avere la Commissione duplicato i titoli, riconoscendo e valutando in favore del predetto vincitore un titolo già precedentemente considerato per il criterio n. 8 (“relatore a congressi e convegni internazionali congruenti con il S.S.D.”).
Quanto al criterio n. 4, l’illegittimità consisterebbe nell’aver attribuito al -OMISSIS- n. 3 punti (il medesimo punteggio dell’appellante principale), valorizzando la sua dichiarazione di avere svolto “attività di medico frequentatore congruente con il SSD dal 1997 ad oggi […]”: ma la frequenza non sarebbe equiparabile all’effettivo esercizio di un’attività clinica (intesa come diagnosi e trattamento su pazienti) e ciò tanto più che il predetto candidato, essendosi laureato nel 2002, avrebbe iniziato a frequentare la clinica odontoiatrica dell’Università di Bari al tempo -OMISSIS- in cui era ancora studente. Le dichiarazioni da lui allegate, peraltro, non sarebbero idonee a documentare alcunché. L’appellante avrebbe documentato, invece, un percorso formativo vasto e articolato.
In ordine al criterio n. 3, l’illegittimità discenderebbe dall’assegnazione al dott. -OMISSIS- di solo n. 0,3 punti, avendo la Commissione valutato solo tre corsi di perfezionamento e non avendo tenuto conto del titolo rappresentato dall’attività di “fellowship in collaborazione con la -OMISSIS- […]”. Lamenta l’appellante che sarebbe palese l’abnorme sperequazione rispetto al punteggio attribuito al controinteressato (1,7), in ragione sia dell’estensione temporale dell’attività formativa, sia, ancora di più, dell’aspetto qualitativo dell’attività di formazione e di ricerca in capo alle parti in contesa.
Con riferimento, infine, al criterio n. 8, la Commissione avrebbe assegnato il punteggio massimo (5) al -OMISSIS- senza indicare il numero dei congressi ai quali egli ha partecipato come relatore, mentre all’appellante principale sarebbero stati attribuiti solo n. 2 punti a fronte della partecipazione da parte sua a dieci congressi nazionali “congruenti con il SSD”.
In rito, la difesa dell’Università ha sollevato eccezione di inammissibilità del motivo, poiché con esso l’appellante avrebbe ancora una volta introdotto elementi nuovi e mai sottoposto al vaglio del primo giudice, in violazione del divieto previsto dall’art. 104 c.p.a.; analoga eccezione è sollevata dal -OMISSIS-, il quale, però, la circoscrive alle censure formulate dall’appellante avverso i punteggi assegnati per la valutazione dei titoli relativamente ai criteri n. 8 (“relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”), n. 3 (“attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiano o stranieri”) e n. 9 (“premi e riconoscimenti nazionali e internazionali”).
Sul punto il Collegio osserva che l’eccezione sollevata dall’Ateneo è affetta da eccessiva genericità, non avendo l’Ateneo indicato quali sarebbero gli elementi nuovi introdotti dall’appellante principale in secondo grado senza essere stati prima portati all’attenzione del T.A.R.; inoltre, essa è infondata per tutte le censure diverse da quella formulata avverso i punteggi assegnati per il criterio n. 8 di valutazione dei titoli, trattandosi di censure già presenti nel thema decidendi in primo grado, perché dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo.
Con riferimento, invece, all’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato, il Collegio osserva che la stessa è fondata unicamente in relazione alla censura mossa dall’appellante principale avverso i punteggi assegnati per i titoli con riguardo al criterio n. 8, trattandosi di censura in effetti estranea al perimetro decisionale del giudizio di primo grado e per la quale vale la regola stabilita dall’art. 104, comma 1, c.p.a., secondo cui nel processo amministrativo è inammissibile una questione proposta per la prima volta in grado di appello (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 4 gennaio 2024, n. 141; Sez. V, 16 novembre 2023, n. 9858; Sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 108). Non è fondata, invece, in relazione alle altre censure formulate dall’appellante principale, le stesse riguardando questioni già a vario titolo presenti nel giudizio di prime cure.
Nel merito, il motivo è fondato, nei termini che di seguito si espongono.
In via preliminare va osservato che per giurisprudenza consolidata le valutazioni delle Commissioni giudicatrici, espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili unicamente se affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128). Inoltre, sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; id., n. 6416/2023, cit.; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. -OMISSIS-0; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459).
Orbene, nel caso in esame si ravvisano profili di palese illogicità e irragionevolezza nelle valutazioni sui titoli espresse dalla Commissione, poiché questa, nella scheda valutativa del dott. -OMISSIS- (contenuta nell’allegato n. 1 al verbale n. 4 del -OMISSIS-), ha definito, nel giudizio di sintesi, l’attività da lui svolta in ambito accademico come “di ottimo livello qualitativo e quantitativo, intensa e coerente nell’arco temporale”, attribuendogli per la stessa un totale di n. 19 punti. Invece, la scheda valutativa del -OMISSIS- (contenuta nell’allegato n. 8 al verbale n. 4 cit.) definisce nel giudizio di sintesi l’attività svolta da quest’ultimo in ambito accademico come “di buon livello, coerente con il SSD e continuativa nel tempo”, assegnandogli n. 22 punti complessivi.
Dunque, nelle valutazioni ora riportate c’è un profilo di contraddizione ictu oculi rilevabile, essendo del tutto incomprensibili le ragioni per cui, a fronte del giudizio migliore conseguito dall’appellante principale (“ottimo livello”) rispetto al controinteressato (“buon livello”) per quanto riguarda i titoli, il secondo abbia ottenuto un punteggio maggiore, peraltro di ben tre punti (22 a 19), tale, pertanto, da incidere sull’esito della selezione, visto che il distacco finale tra i due candidati è stato di due punti (69 a 67): con il ché risulta soddisfatta la c.d. prova di resistenza, poiché una diversa attribuzione dei punteggi per i titoli (e, in particolare, la loro inversione), coerente con il tenore dei giudizi surriferiti, avrebbe procurato all’appellante il bene della vista anelato, cioè il primo posto nella graduatoria (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 17 aprile 2023, n. 3840; Sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 219; id., 25 febbraio 2022, n. 1350; Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569; Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963).
Per completezza, il Collegio deve registrare che un analogo profilo di illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni, sia pure di minor entità, si riscontra a ruoli invertiti per le pubblicazioni, poiché la scheda valutativa del dott. -OMISSIS- reca un giudizio di sintesi che definisce la sua produzione scientifica come “complessivamente buona per originalità, innovatività e rigore metodologico”, con attribuzione di un totale di n. 48 punti: invece, la produzione scientifica del -OMISSIS- viene definita, nella scheda valutativa che lo riguarda, come “complessivamente…più che buona”, tuttavia al candidato sono stati assegnati in totale n. 47 punti. Anche in questo caso, dunque, il candidato che ha riportato un giudizio migliore, pur se lievemente (“più che buona” rispetto a “buona”), ha ottenuto un punteggio inferiore, anziché maggiore, come sarebbe stato logico. Quest’ulteriore vizio, peraltro, lungi dal compensare o sminuire anche solo in parte quello poc’anzi riscontrato, al contrario si somma ad esso e ne accresce il valore, poiché concorre a dimostrare ancor di più l’illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà da cui si mostrano affette le valutazioni compiute dalla Commissione sui profili dei due candidati qui in contesa.
Ovviamente, nessun valore può essere attribuito, per giustificare o anche solo spiegare tali vizi, alla circostanza meramente fattuale che i giudizi sui candidati sono stati espressi in due diversi momenti temporali, poiché mentre il dott. -OMISSIS- è stato valutato nella quarta seduta del -OMISSIS- (v. la relazione finale di pari data), il -OMISSIS- è stato valutato dalla Commissione, una volta che questa è stata riconvocata, nelle sedute -OMISSIS- (v. la relazione finale integrativa del -OMISSIS-): ma è evidente che sarebbe stato precipuo onere della Commissione armonizzare i giudizi e i punteggi (non essendo concepibile che “buono” valga un punteggio ben più elevato di “ottimo”), onde evitare le incongruenze e illogicità sopra riferite, che rendono complessivamente non attendibili e illegittime le valutazioni espresse.
Va aggiunto, al riguardo, che nessun elemento viene proposto a confutazione dei vizi suindicati né dalla difesa dell’Ateneo, né da quella del controinteressato.
L’Università nulla dice su tale specifico punto, limitandosi ad affermare che le contestazioni avverse non evidenzierebbero dati oggettivi da cui desumere che il percorso seguito dalla Commissione sia da considerare illogico, né farebbero emergere ictu oculi la lamentata irrazionalità dei giudizi: ma in contrario è d’uopo rilevare che, sia per la valutazione dei titoli (in maniera più vistosa), sia per quella delle pubblicazioni, il contrasto tra i giudizi espressi sui candidati e i punteggi ad essi assegnati mette in luce proprio il suddetto vizio di illogicità e irrazionalità. Ancora più labili sono le tesi difensive del controinteressato, il quale si limita genericamente ad affermare in proposito che i vizi denunciati ex adverso da un lato impingerebbero in valutazioni di merito, dall’altro sarebbero sforniti dei gravi e rilevanti elementi di irrazionalità e irragionevolezza e comunque destituiti di fondamento sulla base delle risultanze documentali agli atti: ma queste affermazioni trovano puntuale confutazione in tutto quanto si è esposto più sopra.
La portata dei vizi ora denunciati è assorbente, poiché gli stessi, come detto, rendono nel complesso inattendibili i giudizi della Commissione sui due candidati in contesa, con conseguente illegittimità dei punteggi a questi attribuiti, in disparte le valutazioni e i punteggi per ogni criterio (e in specie: per i criteri nn. 9, 4, 3 e 8 relativi ai titoli), dal cui esame si può, perciò, prescindere.
La fondatezza, nei termini ora esposti, del secondo motivo dell’appello principale rende necessaria a questo punto la disamina dell’appello incidentale del -OMISSIS-. Costui ha, infatti, spiegato appello incidentale con il quale ha contestato la declaratoria di improcedibilità da parte del T.A.R. del ricorso incidentale da lui proposto in primo grado e ha ripresentato i motivi in diritto dedotti con il citato ricorso incidentale, basati sulla mancata attribuzione in suo favore di un ulteriore maggiore punteggio e di un minore punteggio in capo al dott. -OMISSIS-, sì da vanificare del tutto l’avversa iniziativa processuale.
In particolare, con un unico motivo il ricorrente incidentale ha dedotto le censure di: violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del bando (d.r. n. -OMISSIS-/2020); violazione ed erronea applicazione del d.m. 25 maggio 2011 n. 243; violazione ed erronea applicazione dei criteri di selezione predeterminati dalla Commissione valutatrice nel verbale n. 1 del -OMISSIS-; violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, illogicità, travisamento, erronea presupposizione, irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento logico, disparità, ingiustizia manifesta.
Il ricorrente incidentale ha, anzitutto, contestato i punteggi ottenuti in relazione ai seguenti criteri di valutazione dei titoli:
I) il criterio n. 3 (attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri). Al riguardo, infatti, egli avrebbe ottenuto un punteggio (1,7) insufficiente perché, da un lato sarebbe stata omessa la valutazione di tre titoli (uno dei due contratti di co.co.co. indicati in domanda; un corso annuale presso l’Università di -OMISSIS- risalente al 2011; la designazione a membro dell’istituzione scientifica “The International Academy of -OMISSIS-”, ottenuta -OMISSIS-); dall’altro lato, i titoli valutati sarebbero stati sottostimati, cosicché, in definitiva, gli sarebbe spettato il punteggio massimo (4) previsto per il criterio de quo;
II) il criterio n. 5 (attività progettuale). In proposito il -OMISSIS- sarebbe stato in possesso di tre di tre progetti di ricerca finanziati dall’Università di Bari, che sarebbero stati sottostimati, mentre altri cinque progetti, di cui pure egli è parte, non sarebbero stati valutati. La valutazione operata nei suoi confronti per tale criterio, che ha portato la Commissione ad attribuirgli un punteggio assai basso (0,3), sarebbe contraddittoria e irragionevole, oltre che affetta da disparità di trattamento in relazione al punteggio (1,3) attribuito al dott. -OMISSIS- per un solo progetto finanziato in più e con una responsabilità clinico-scientifica parzialmente congruente con il S.S.D.: al ricorrente incidentale, in realtà, sarebbero spettati almeno n. 1,4 punti (0,9 per i tre progetti finanziati e 0,5 per gli altri cinque studi/progetti);
III) il criterio n. 6 (organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali o nazionali, o partecipazione agli stessi). Sul punto il ricorrente incidentale lamenta il riconoscimento, da parte della Commissione, della partecipazione a un gruppo di lavoro biennale congruente con il S.S.D., mentre egli vanterebbe una partecipazione all’attività di ricerca continua e temporalmente assai più rilevante, anche con l’assunzione della prestigiosa carica di Vicepresidente dell’Accademia –OMISSIS-, cosicché gli sarebbe spettato un punteggio almeno di 1,4, a fronte di quello in concreto attribuitogli (0,4);
IV) il criterio n. 9 (premi e riconoscimenti nazionali e internazionali). Al riguardo il -OMISSIS- lamenta che la Commissione avrebbe valutato in suo favore due titoli, mentre egli sarebbe in possesso di ben sei premi/riconoscimenti, di tal ché avrebbero dovuto essergli attribuiti almeno n. 1,8 punti, in luogo di quelli da lui ottenuti (1,2).
In secondo luogo il ricorrente incidentale ha contestato la valutazione della produzione scientifica dei candidati effettuata dalla Commissione.
Da una parte, infatti, egli vanterebbe un numero di pubblicazioni su riviste internazionali (83) molto superiore a quelle complessive (nazionali e internazionali) del dott. -OMISSIS-. Quest’ultimo, poi, avrebbe un’attività scientifica ferma al 2019 (data dell’ultima pubblicazione indicata nella procedura concorsuale), mentre quella del -OMISSIS- sarebbe continua.
D’altra parte, l’attribuzione dei punteggi per le pubblicazioni (48 a 47 per il suo avversario) sarebbe erronea, in quanto non sarebbe stato correttamente valutato l’apporto individuale dei candidati nella partecipazione a lavori in collaborazione. In specie, al dott. -OMISSIS- sarebbe stato riconosciuto un apporto individuale sostanziale nella maggior parte delle pubblicazioni, a fronte del suo collocarsi in prima posizione nel gruppo dei coautori in cinque pubblicazioni su venti, mentre un riconoscimento analogo mancherebbe nel giudizio sulla produzione scientifica del -OMISSIS-, sebbene costui sia collocato in nove pubblicazioni in prima posizione e in altre quattro in ultima. Vi sarebbe stata, quindi, un’irragionevole sopravvalutazione della produzione del dott. -OMISSIS-, a cui – conclude il ricorrente principale – andrebbe sottratto almeno un punto.
Così riportate le censure del ricorrente incidentale, il Collegio ritiene di condividere l’eccezione di inammissibilità delle stesse sollevata dal dott. -OMISSIS- nelle sue difese, poiché – come osserva correttamente quest’ultimo – si tratta di censure volte a contestare le valutazioni di merito compiute dalla Commissione e – va qui aggiunto – a sostituire gli opinabili apprezzamenti della Commissione con quelli altrettanto opinabili di parte ricorrente.
Ed invero, le doglianze del ricorso incidentale non si limitano a contestare l’erronea applicazione dei criteri da parte della Commissione sotto i profili della palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, ecc., entro cui, come si è ricordato più sopra, è consentito il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dei Commissari. Il ricorrente incidentale sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248).
In conclusione, quindi, l’appello principale è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del secondo motivo con esso dedotto, nei termini sopra riferiti, mentre l’appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
La fondatezza dell’appello principale comporta che, in riforma della sentenza di prime cure, il ricorso principale va accolto e per l’effetto vanno annullati i seguenti atti con esso impugnati: il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura: i verbali della Commissione valutatrice contenenti i giudizi e i punteggi da questa attribuiti ai candidati dott. -OMISSIS- e -OMISSIS- per i titoli prodotti e le pubblicazioni presentate, nonché, in parte qua, la relazione finale del -OMISSIS- e quella integrativa del -OMISSIS-.
Tale annullamento comporta l’obbligo per l’Università di procedere alla ripetizione della valutazione dei due candidati ora nominati da parte di una Commissione in diversa composizione, senza alcuna sostituzione, allo stato, del dott. -OMISSIS- al -OMISSIS- quale vincitore della procedura di selezione per cui è causa.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti:
a) accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso principale di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati, come elencati in motivazione;
b) dichiara inammissibile l’appello incidentale;
c) compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 3 giugno 2024